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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina ES, all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1109/2021 R.G. vertente
fra
- (p.i. ), con sede legale in Tito Parte_1 P.IVA_1
(PZ), Contrada Fontana Camillo n.1, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione unico rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Pucci Parte_2
(c.f. ), come da mandato in calce al presente atto. - C.F._1 Parte_2
((c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...] C.F._2
via Roma n. 363, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Pucci;
[...]
RICORRENTI
e
, in persona del Controparte_1
dirigente p.t., rappresentato e difeso dal dott. Mario Romaniello, dalla dott. Giorgio Garofalo, dal dott. Salvatore Bitetti e dalla dott.ssa Giuseppina Sansone ed elettivamente domiciliato, in
Potenza, alla via Isca del Pioppo n. 41;
RESISTENTE
E
1 Per l' codice Fiscale Controparte_2 P.IVA_2
Partita IVA con sede centrale in Roma, in persona del Presidente legale P.IVA_3
rappresentante pro-tempore domiciliato agli effetti del presente atto in Potenza alla Via
Pretoria , 263 presso l'avv. Vito Dinoia
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 03.05.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il
Tribunale e chiedeva di dichiarare nullo il dedotto verbale unico di accertamento n.
PZ00001/2020-874-02 del 25/03/2021 con Rif. n. 2019003484/DDL del 25/03/2021; - CP_3 in ipotesi e salvo comunque gravame, accertare l'insussistenza delle violazioni ed omissioni accertate con lo stesso verbale;
- in ogni caso con vittoria di spese e di onorari.
Si costituivano l' , in persona del Controparte_1 dirigente p.t., e che eccepivano la inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse CP_4 ad agire avverso l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova testimoniale all'odierna udienza, questo giudice, di recente subentrato nella trattazione del presente fascicolo, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
La parte indicata in epigrafe, con ricorso ex art. 442 c.p.c., domanda l'annullamento del verbale unico di accertamento n. PZ00001/2020-874-02 del 25/03/2021 con n. CP_5
2019003484/DDL del 25/03/2021, a firma degli Ispettori dell' sig.ri: CP_3 Persona_1
e e dell'Ispettore DTL Sig.ra notificato il 25.03.2021, con CP_6 Persona_2 il quale venivano contestate all'azienda ricorrente una serie di irregolarità relative al rapporto di lavoro intercorso con il Dipendente in forza delle quali veniva Parte_3 ricalcolata la somma dovuta per contributi e sanzioni pari ad €. 266.048,24. Con il medesimo verbale venivano, altresì, riscontrati illeciti amministrativi e notificato l'illecito
2 amministrativo al legale rappresentante della ditta ispezionata, sig. Parte_2
, con l'irrogazione a suo carico della sanzione prevista per legge. I ricorrenti,
[...] nell'impugnare detto verbale, chiedevano dichiararsene la nullità per presunte irregolarità formali ovvero per carenza dei riferimenti di cui all'art. 13, comma 4 lett. a) del D.
Lgs.124/2004 e proponevano, inoltre, domanda d'accertamento negativo degli obblighi contributivi derivanti dal verbale medesimo per insussistenza del credito e per difetto di onere probatorio. e, per l'effetto, l'accertamento e la dichiarazione di non debenza delle somme domandate dall' convenuto. CP_1
Secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza 32886 del 19.12.2018).
Applicando il richiamato principio al caso di specie, attesa la natura di atti prodromici del verbale di accertamento e dell'atto di contestazione rispetto all'eventuale adozione dell'ordinanza ingiunzione;
atteso che, con il deposito da parte del ricorrente di scritti difensivi con contestuale istanza di audizione personale, sia ancora possibile una nuova valutazione degli addebiti e/o una rinuncia alla pretesa sanzionatoria da parte della P.A.; attesa la sussistenza nel nostro ordinamento di strumenti di tutela di varia natura rispetto all'eventuale ordinanza-ingiunzione; atteso che appare inconferente il richiamo della parte ricorrente, in sede di note difensive autorizzate, alla giurisprudenza di legittimità sviluppati con riguardo all'impugnabilità ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs n. 46/99, ne consegue che il ricorso avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. PZ00001/2020-
874-02 del 25/03/2021 con Rif. n. 2019003484/DDL del 25/03/2021 del 25/03/2021 va CP_3 dichiarato inammissibile.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 25 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina ES
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