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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2024
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 333/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 febbraio 2025 ad ore 09,14 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
Angelo Convertini in sost. avv. GIATTI GIANFREDO per che si Parte_1 riporta alla memoria integrativa.
Nessuno è presente per Controparte_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 17 febbraio 2025 ad ore 13,15 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 333/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GIATTI GIANFREDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INFANTINO Controparte_1 P.IVA_1
BORIS CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Questo giudice ha disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria benché non abbia concesso (poiché non richiesto) alcun provvedimento sulla p.e. del decreto opposto (art. 5 comma 5 L. 98/13).
Può comunque applicarsi l'art 5 quater della L. 98/13 che prevede analoga condizione di procedibilità. Le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione hanno condivisibilmente affermato il principio secondo cui nei "giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta" (cfr. SS.UU. n.19596/2020) quindi nel caso di specie il relativo onere incombeva sulla opposta e non sull'opponente.
È stato poi introdotto l'art. 5 bis della L. 98/13 che ha espressamente previsto che spetti all'opposto introdurre la fase della mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo.
Agli atti non risulta alcun verbale di mediazione.
A prescindere dunque dalla tardività o meno della spiegata opposizione (tale esame è precluso dalla questione pregiudiziale riguardante l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione) la causa è improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 solo per le prime due fasi dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la improcedibilità del presente giudizio;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1212/2023 del tribunale di Mantova;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2900,00 per compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 286,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Mantova, 17 febbraio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 333/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 febbraio 2025 ad ore 09,14 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
Angelo Convertini in sost. avv. GIATTI GIANFREDO per che si Parte_1 riporta alla memoria integrativa.
Nessuno è presente per Controparte_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 17 febbraio 2025 ad ore 13,15 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 333/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GIATTI GIANFREDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INFANTINO Controparte_1 P.IVA_1
BORIS CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Questo giudice ha disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria benché non abbia concesso (poiché non richiesto) alcun provvedimento sulla p.e. del decreto opposto (art. 5 comma 5 L. 98/13).
Può comunque applicarsi l'art 5 quater della L. 98/13 che prevede analoga condizione di procedibilità. Le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione hanno condivisibilmente affermato il principio secondo cui nei "giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta" (cfr. SS.UU. n.19596/2020) quindi nel caso di specie il relativo onere incombeva sulla opposta e non sull'opponente.
È stato poi introdotto l'art. 5 bis della L. 98/13 che ha espressamente previsto che spetti all'opposto introdurre la fase della mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo.
Agli atti non risulta alcun verbale di mediazione.
A prescindere dunque dalla tardività o meno della spiegata opposizione (tale esame è precluso dalla questione pregiudiziale riguardante l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione) la causa è improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 solo per le prime due fasi dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la improcedibilità del presente giudizio;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1212/2023 del tribunale di Mantova;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2900,00 per compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 286,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Mantova, 17 febbraio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli