TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6483 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28204/2024 R.G. alla quale è riunita la causa iscritta al n.
28206/2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Reggia di Portici n. 69, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Mazza che lo rappresenta e difende come in atti
-RICORRENTE-
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma Controparte_2
Largo Chigi n. 5, 00100 (P. IVA ) – indirizzo PEC: P.IVA_1
05870001004ri@legalmail.it;
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 01-002622069 e n. 01-001818551
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
________________________
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 parte ricorrente esponeva che in data 16.12.2024
l' gli aveva notificato, nella qualità di legale rapp.te della CENTRO CP_1
CARDIOLOGICO SALUS DI FERRAZIN LUCIO LUDOVICO S.A.S., ordinanza d'ingiunzione di pagamento n. 01-002622069, relativo ad atto di accertamento n.
.5100.06/03/2023.0146981 del 06.03.2023 riferito all'anno 2018- Protocollo CP_1
.5100.06/12/2024.1019395, con la quale chiedeva il pagamento di € 580,50 quali CP_1 sanzioni amministrative per violazioni accertate.
Adiva pertanto Codesto Tribunale affinchè emettesse i seguenti provvedimenti: “A. In via principale dichiarare la nullità/inesistenza dei presunti crediti riportati nell' ordinanza
d'ingiunzione di pagamento n. 01-002622069, relativo ad atto di accertamento n.
5100.06/03/2023.0146981 del 06.03.2023 riferito all'anno 2018- Protocollo CP_1
5100.06/12/2024.1019395, per le motivazioni dell'eccepita prescrizione e decadenza del CP_1 diritto di riscuotere il credito azionato per i crediti di natura previdenziale e/o assistenziale per cui
l'adito G.L. ha competenza per decidere nel merito (Cass. SS.UU. 14831/2008). B. Condannare le resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., ed anche ex art. 96 c.p.c. per l'illegittimità della pretesa”.
Si costituiva l' che, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso con CP_1 vittoria di spese.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 28204/2024 e successivamente riunita con la causa n.
R.G. 28206/2024 intentata dallo stesso ricorrente avente oggetto analogo. Il ricorrente infatti rappresentava che in data 04.12.2024 l' gli aveva notificato nella qualità di legale CP_1 rapp.te della STUDIO DIAGNOSTICA GENNARO TRAMA DI DRAMIS ANTONIO
S.A.S., ordinanza d'ingiunzione di pagamento n. 01-001818551, relativo ad atto di accertamento n. .5100.09/09/2019.0449709 del 09.09.2019 riferito all'anno 2018- CP_1
Protocollo .5100.26/11/2024.0984057, con la quale ingiungeva il pagamento di € CP_1
6.088,50 quali sanzioni amministrative per violazioni accertate. Chiedeva quindi: “A In via principale dichiarare la nullità/inesistenza dei presunti crediti riportati nell' ordinanza
d'ingiunzione di pagamento n. 01-001818551, relativo ad atto di accertamento n.
5100.09/09/2019.0449709 del 09.09.2019 riferito all'anno 2018- Protocollo CP_1
5100.26/11/2024.0984057, per le motivazioni dell'eccepita prescrizione e decadenza del CP_1 diritto di riscuotere il credito azionato per i crediti di natura previdenziale e/o assistenziale per
l'adito G.L. ha competenza per decidere nel merito (Cass. SS.UU. 14831/2008). B. Condannare le resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., ed anche ex art. 96 c.p.c. per l'illegittimità della pretesa”.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
2 Giudice decideva la causa.
Per quanto riguarda l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 01-
002622069, il ricorrente afferma che l' non ha provveduto a notificare nei termini di CP_1 decadenza gli atti antecedenti e propedeutici relativi ai singoli tributi. Rileva in particolare la violazione dell'art. 3 comma 9 lett. B della legge 335/1995 che ha introdotto il termine prescrizionale quinquennale per tutti i crediti di natura previdenziale e assistenziale obbligatoria. Sul punto l' produce copia della ricevuta di ritorno della raccomandata CP_1 relativa all'accertamento notificata al ricorrente in data 21.3.2023 e deduce che la prescrizione non è maturata in quanto tra la data dell'omissione contributiva (marzo, giugno e agosto 2018) e la notifica dell'accertamento (21.3.2023) non è decorso il quinquennio (il termine per il versamento dei contributi di marzo 2018 è il 16 aprile 2018).
Né il quinquennio è maturato tra la data di notifica dell'accertamento e la notifica della ordinanza ingiunzione.
A tale assunto si oppone il ricorrente il quale afferma che l'atto è stato consegnato al portiere senza attestazione di irreperibilità del destinatario e pertanto la notifica sarebbe invalida, nulla ed inesistente.
Va esaminata l'eccezione relativa al preteso mancato perfezionamento della notifica dell'atto presupposto all'ordinanza ingiunzione per asserita mancanza della prova della spedizione della raccomandata all'indirizzo del destinatario dell'atto dopo la consegna al portiere dello stabile. Costituisce ormai principio consolidato della Suprema Corte (Cass.
Ord. 10131/2020) quello secondo cui: “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ;
ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n.
9111 del06/06/2012, Rv. 622974). Pertanto, quando l'ufficio si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, come nella specie, “alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, con
3 la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n.
20527 del 2019)”. Il differente iter notificatorio si spiega con la diversità delle fattispecie poste a confronto, comportando la notifica diretta a mezzo del servizio postale un procedimento più agile e semplificato. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (Corte cost. 23 luglio 2018, n. 175, che ha ritenuto legittimo l'art. 26, primo comma, del d.P.R. n.
602 del 1973, nonostante la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica -
CAN- e l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, come modificato con la legge n. 31 del 2008), il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque garantito dal fatto che colui, che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, può chiedere la rimessione in termini, ex art. 153
c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione (nel caso di specie neanche dedotta dal ricorrente). Ne consegue che, nella specie, la notificazione dell'accertamento (atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione opposta) eseguito a mezzo del servizio postale, cioè mediante l'agente postale (e non dell'Ufficiale
Giudiziario) che si occupa di eseguire materialmente la consegna al destinatario o di gestire i casi di temporanea irreperibilità o rifiuto a ricevere l'atto, con la consegna dell'atto nelle mani del portiere dello stabile, come si evince dall'avviso di ricevimento depositato dall'
deve ritenersi regolarmente eseguita e pertanto l'opposizione va rigettata. CP_1
In merito all'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 01-001818551 di cui al riunito fascicolo, l' deduce che questa è stata preceduta dalla notifica dell'accertamento in CP_1 data 24.9.2019 mediante raccomandata consegnata al portiere e spedizione della
Comunicazione di Avvenuta Notifica. Rileva che la prescrizione non è maturata in quanto tra la data dell'omissione contributiva e la notifica dell'accertamento (24.9.2019) non è decorso il quinquennio. Deduce, altresì, il mancato decorso del quinquennio tra la data di notifica dell'accertamento e la notifica della ordinanza ingiunzione (4.12.2024) stante il richiamo della sospensione di tre mesi corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse ex art. 2 comma 1-quater del D.L. n. 463/83 ed infine osserva che trova, altresì, applicazione la sospensione della prescrizione della sanzione amministrativa prevista da per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (99 giorni) dall'articolo
103, comma-6 bis, del D.L. n. 18/2020.
Il ricorrente, a seguito delle difese spiegate dall' , nell'eccepire la nullità e/o CP_1
l'inesistenza della presunta comunicazione depositata dalla resistente si oppone all'eccezione di mancato decorso del quinquennio, per essere la stessa sospesa per tre mesi, giusto art. 2 c 1-quater del D.L. n. 463/83, poiché rileva che il predetto articolo, sostituito dal D. Lgs. 6/2016 art. 3 e questo a sua volta modificato dal D.L. n. 48/2023 non proroga il tempo occorrente per la prescrizione del diritto, ma semplicemente concede al datore di
4 lavoro di evitare una condanna penale nell'ipotesi che egli paghi i contributi nei tre mesi successivi alla scadenza.
La sospensiva richiamata dall' , a parere del ricorrente, opera esclusivamente in campo CP_1 penale e non è una proroga a favore dell'ente, ma esclusivamente una sospensione a favore del datore di lavoro.
L'opposizione non merita accoglimento.
E' pacifico che il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art 28 L 689/1981) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile che, all'articolo 2943, quarto comma, dispone che “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Pertanto, l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato (nella fattispecie notificato al ricorrente in data 24.9.2019) determina l'effetto interruttivo della prescrizione.
Nei tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, la prescrizione è sospesa come espressamente disposto ex art 2, comma 1 quater, dl 463-1983, conv in L 638-
83 e successive mod. e integr. (“1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”; l'art 2 citato al comma 1-bis dispone che “1-bis.
L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”).
In ogni caso va applicata, ai fini del computo del decorso del termine di prescrizione, la sospensione di 99 giorni ex art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Conseguentemente, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 01-001818551
(4.12.24) non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, entrambe le opposizioni sono infondate e vanno rigettate.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite
5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le opposizioni;
compensa le spese di lite
Napoli,
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28204/2024 R.G. alla quale è riunita la causa iscritta al n.
28206/2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Reggia di Portici n. 69, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Mazza che lo rappresenta e difende come in atti
-RICORRENTE-
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma Controparte_2
Largo Chigi n. 5, 00100 (P. IVA ) – indirizzo PEC: P.IVA_1
05870001004ri@legalmail.it;
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 01-002622069 e n. 01-001818551
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
________________________
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 parte ricorrente esponeva che in data 16.12.2024
l' gli aveva notificato, nella qualità di legale rapp.te della CENTRO CP_1
CARDIOLOGICO SALUS DI FERRAZIN LUCIO LUDOVICO S.A.S., ordinanza d'ingiunzione di pagamento n. 01-002622069, relativo ad atto di accertamento n.
.5100.06/03/2023.0146981 del 06.03.2023 riferito all'anno 2018- Protocollo CP_1
.5100.06/12/2024.1019395, con la quale chiedeva il pagamento di € 580,50 quali CP_1 sanzioni amministrative per violazioni accertate.
Adiva pertanto Codesto Tribunale affinchè emettesse i seguenti provvedimenti: “A. In via principale dichiarare la nullità/inesistenza dei presunti crediti riportati nell' ordinanza
d'ingiunzione di pagamento n. 01-002622069, relativo ad atto di accertamento n.
5100.06/03/2023.0146981 del 06.03.2023 riferito all'anno 2018- Protocollo CP_1
5100.06/12/2024.1019395, per le motivazioni dell'eccepita prescrizione e decadenza del CP_1 diritto di riscuotere il credito azionato per i crediti di natura previdenziale e/o assistenziale per cui
l'adito G.L. ha competenza per decidere nel merito (Cass. SS.UU. 14831/2008). B. Condannare le resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., ed anche ex art. 96 c.p.c. per l'illegittimità della pretesa”.
Si costituiva l' che, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso con CP_1 vittoria di spese.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 28204/2024 e successivamente riunita con la causa n.
R.G. 28206/2024 intentata dallo stesso ricorrente avente oggetto analogo. Il ricorrente infatti rappresentava che in data 04.12.2024 l' gli aveva notificato nella qualità di legale CP_1 rapp.te della STUDIO DIAGNOSTICA GENNARO TRAMA DI DRAMIS ANTONIO
S.A.S., ordinanza d'ingiunzione di pagamento n. 01-001818551, relativo ad atto di accertamento n. .5100.09/09/2019.0449709 del 09.09.2019 riferito all'anno 2018- CP_1
Protocollo .5100.26/11/2024.0984057, con la quale ingiungeva il pagamento di € CP_1
6.088,50 quali sanzioni amministrative per violazioni accertate. Chiedeva quindi: “A In via principale dichiarare la nullità/inesistenza dei presunti crediti riportati nell' ordinanza
d'ingiunzione di pagamento n. 01-001818551, relativo ad atto di accertamento n.
5100.09/09/2019.0449709 del 09.09.2019 riferito all'anno 2018- Protocollo CP_1
5100.26/11/2024.0984057, per le motivazioni dell'eccepita prescrizione e decadenza del CP_1 diritto di riscuotere il credito azionato per i crediti di natura previdenziale e/o assistenziale per
l'adito G.L. ha competenza per decidere nel merito (Cass. SS.UU. 14831/2008). B. Condannare le resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., ed anche ex art. 96 c.p.c. per l'illegittimità della pretesa”.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
2 Giudice decideva la causa.
Per quanto riguarda l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 01-
002622069, il ricorrente afferma che l' non ha provveduto a notificare nei termini di CP_1 decadenza gli atti antecedenti e propedeutici relativi ai singoli tributi. Rileva in particolare la violazione dell'art. 3 comma 9 lett. B della legge 335/1995 che ha introdotto il termine prescrizionale quinquennale per tutti i crediti di natura previdenziale e assistenziale obbligatoria. Sul punto l' produce copia della ricevuta di ritorno della raccomandata CP_1 relativa all'accertamento notificata al ricorrente in data 21.3.2023 e deduce che la prescrizione non è maturata in quanto tra la data dell'omissione contributiva (marzo, giugno e agosto 2018) e la notifica dell'accertamento (21.3.2023) non è decorso il quinquennio (il termine per il versamento dei contributi di marzo 2018 è il 16 aprile 2018).
Né il quinquennio è maturato tra la data di notifica dell'accertamento e la notifica della ordinanza ingiunzione.
A tale assunto si oppone il ricorrente il quale afferma che l'atto è stato consegnato al portiere senza attestazione di irreperibilità del destinatario e pertanto la notifica sarebbe invalida, nulla ed inesistente.
Va esaminata l'eccezione relativa al preteso mancato perfezionamento della notifica dell'atto presupposto all'ordinanza ingiunzione per asserita mancanza della prova della spedizione della raccomandata all'indirizzo del destinatario dell'atto dopo la consegna al portiere dello stabile. Costituisce ormai principio consolidato della Suprema Corte (Cass.
Ord. 10131/2020) quello secondo cui: “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ;
ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n.
9111 del06/06/2012, Rv. 622974). Pertanto, quando l'ufficio si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, come nella specie, “alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, con
3 la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n.
20527 del 2019)”. Il differente iter notificatorio si spiega con la diversità delle fattispecie poste a confronto, comportando la notifica diretta a mezzo del servizio postale un procedimento più agile e semplificato. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (Corte cost. 23 luglio 2018, n. 175, che ha ritenuto legittimo l'art. 26, primo comma, del d.P.R. n.
602 del 1973, nonostante la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica -
CAN- e l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, come modificato con la legge n. 31 del 2008), il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque garantito dal fatto che colui, che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, può chiedere la rimessione in termini, ex art. 153
c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione (nel caso di specie neanche dedotta dal ricorrente). Ne consegue che, nella specie, la notificazione dell'accertamento (atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione opposta) eseguito a mezzo del servizio postale, cioè mediante l'agente postale (e non dell'Ufficiale
Giudiziario) che si occupa di eseguire materialmente la consegna al destinatario o di gestire i casi di temporanea irreperibilità o rifiuto a ricevere l'atto, con la consegna dell'atto nelle mani del portiere dello stabile, come si evince dall'avviso di ricevimento depositato dall'
deve ritenersi regolarmente eseguita e pertanto l'opposizione va rigettata. CP_1
In merito all'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 01-001818551 di cui al riunito fascicolo, l' deduce che questa è stata preceduta dalla notifica dell'accertamento in CP_1 data 24.9.2019 mediante raccomandata consegnata al portiere e spedizione della
Comunicazione di Avvenuta Notifica. Rileva che la prescrizione non è maturata in quanto tra la data dell'omissione contributiva e la notifica dell'accertamento (24.9.2019) non è decorso il quinquennio. Deduce, altresì, il mancato decorso del quinquennio tra la data di notifica dell'accertamento e la notifica della ordinanza ingiunzione (4.12.2024) stante il richiamo della sospensione di tre mesi corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse ex art. 2 comma 1-quater del D.L. n. 463/83 ed infine osserva che trova, altresì, applicazione la sospensione della prescrizione della sanzione amministrativa prevista da per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (99 giorni) dall'articolo
103, comma-6 bis, del D.L. n. 18/2020.
Il ricorrente, a seguito delle difese spiegate dall' , nell'eccepire la nullità e/o CP_1
l'inesistenza della presunta comunicazione depositata dalla resistente si oppone all'eccezione di mancato decorso del quinquennio, per essere la stessa sospesa per tre mesi, giusto art. 2 c 1-quater del D.L. n. 463/83, poiché rileva che il predetto articolo, sostituito dal D. Lgs. 6/2016 art. 3 e questo a sua volta modificato dal D.L. n. 48/2023 non proroga il tempo occorrente per la prescrizione del diritto, ma semplicemente concede al datore di
4 lavoro di evitare una condanna penale nell'ipotesi che egli paghi i contributi nei tre mesi successivi alla scadenza.
La sospensiva richiamata dall' , a parere del ricorrente, opera esclusivamente in campo CP_1 penale e non è una proroga a favore dell'ente, ma esclusivamente una sospensione a favore del datore di lavoro.
L'opposizione non merita accoglimento.
E' pacifico che il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art 28 L 689/1981) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile che, all'articolo 2943, quarto comma, dispone che “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Pertanto, l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato (nella fattispecie notificato al ricorrente in data 24.9.2019) determina l'effetto interruttivo della prescrizione.
Nei tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, la prescrizione è sospesa come espressamente disposto ex art 2, comma 1 quater, dl 463-1983, conv in L 638-
83 e successive mod. e integr. (“1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”; l'art 2 citato al comma 1-bis dispone che “1-bis.
L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”).
In ogni caso va applicata, ai fini del computo del decorso del termine di prescrizione, la sospensione di 99 giorni ex art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Conseguentemente, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 01-001818551
(4.12.24) non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, entrambe le opposizioni sono infondate e vanno rigettate.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite
5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le opposizioni;
compensa le spese di lite
Napoli,
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio
6