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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/07/2024, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1051/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1051/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, , nata a [...] [...], ivi residente in [...] CP_2
Vecchia, C.F. , , nata a [...] il [...] C.F._2 Controparte_3
ivi residente in Via Ammiraglio Conti s.n., C.F. , tutti quali eredi legittimi C.F._3
(figli) di , nato a [...] il [...], C.F. ivi Persona_1 C.F._4
deceduto il 14-8-2018, e , nata a [...] il [...], C.F. _4
, residente in [...], anche nella qualità di erede C.F._5
legittima ( moglie) di sopra generalizzato, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelina CP
Bevilacqua;
-attori;
contro pagina 1 di 22 , nato l'[...] a [...] e ivi residente in c.da Piano Parte_1
Cannata s.n.;
, nato il [...] a [...] e ivi residente in c.da Bellia n.1; Parte_2
c.f. divisione Unipol, con sede in Bologna, via Controparte_6 P.IVA_1
Stalingrado n.45, già denominata quale incorporante di Controparte_7 Controparte_8
in persona del legale
[...] Controparte_9 Controparte_10
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Azzolina;
-convenuti;
e contro
; Controparte_11
-chiamato;
avente a OGGETTO
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito, …, così statuire: Ritenuta la responsabilità penale di
e in ordine al decesso del povero Parte_1 Parte_2 Persona_2
avvenuto in data 14-02-2008, a causa della benna dell'escavatore gommato JCB, detto TERNA, tg.
ADM 017, condotto da e in uso nel cantiere di Parte_1 Parte_2
assicurato con ( già già Controparte_6 Controparte_8 [...]
( ) e già , da cui veniva attinto al capo Controparte_12 CP_13 Controparte_14
con esito mortale, già statuita in sede penale con sentenza n. 598/14 del Tribunale di Enna, confermata
in appello e passata in giudicato, dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento dei danni
non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, subiti dai coniugi e CP _4
per il prematuro e improvviso decesso dell'amato genero convivente da parte degli Persona_2 pagina 2 di 22 autori del reato, e , e del responsabile civile, Parte_2 Parte_1
( già già Controparte_6 Controparte_8 Controparte_12
( ) e già , in solido. Pertanto, condannare CP_13 Controparte_14 [...]
, e ( già Parte_1 Parte_2 Controparte_6 Controparte_8
già ( ) e già , in persona
[...] Controparte_12 CP_13 Controparte_14
del legale rappresentante p.t., in solido, al risarcimento in favore di , , Controparte_1 CP_2
( figli ) e ( moglie) quali eredi legittimi di , Controparte_3 _4 CP
OC convivente della vittima, nonché di , suocera convivente della vittima, dei danni _4
non patrimoniali subiti da e a causa del decesso del genero convivente CP _4
nella misura che si riterrà in via equitativa giusta e adeguata, in applicazione delle Persona_2
tabelle di valutazione del danno da morte adottate dal Tribunale di Milano, in riferimento al rapporto
ON/PO o fratelli con una forbice tra € 24.020,00 e € 143.00,00, o di eventuali altri parametri che
si riterrà di adottare, in misura non inferiore, comunque, al limite minimo ( € 24.020,00) per ciascun
avente diritto ( e ), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
CP _4
stabilendo altresì, che la quota che sarà liquidata in favore del fu venga ripartita tra i CP
ricorrenti in base alla successione ex lege, e cioè per 1/3 ( 3/9) alla moglie e 2/3 ( 6/9) da _4
suddividersi tra tutti i tre figli in quote eguali ( 2/9 ciascuno).
Parte convenuta “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito 1. adversis reiectis, previa ammissione CP_6
dei mezzi di prova indicati nella memoria istruttoria del 4.06.2021, rigettare ogni domanda proposta
dagli attori in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, infondata e non
provata;
2. in via del tutto subordinata, determinare il danno risarcibile, nei limiti del giusto, del
dovuto e del provato ed, in ogni modo, tenuto conto dei pagamenti già effettuati dalla convenuta
per un importo complessivo di € 1.463.144,43, nei limiti del massimale Controparte_6
pagina 3 di 22 assicurato di polizza pari ad € 1.600.000,00; 3. condannare gli attori alla refusione, in favore della
convenuta, delle spese vive, spese generali ex art. 2 d.m. 55/44 e compensi del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si ometto lo svolgimento del processo.
La controversia ha a oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato e precisamente del danno sofferto dai coniugi e per l'omicidio del genero CP _4
. Persona_2
Il risarcimento è reclamato, in qualità di eredi, dai figli del defunto e da CP _4
CP_ sia in proprio che come erede (coniuge) del
Segnatamente, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, e pronunciata nei confronti di tutti i convenuti dell'odierno giudizio (non invece nei confronti della parte chiamata), è stato accertato, per quanto qui interessa, che in data 14.2.2008, in territorio Piazza Armerina, c.da Torre di Pietra, presso il cantiere della ditta , dove si stavano realizzando due capannoni per l'allevamento in Parte_2
batteria di galline, venne colpito – durante il brandeggio- dal cucchiaio Persona_2
dell'escavatore gommato TERNA tg. ADM 017, condotto da , il quale, non Parte_1
avvedendosi della presenza del nel raggio di azione dell'escavatore, o avvedendosene troppo Per_2
tardi, lo colpì violentemente, facendolo precipitare all'interno del fossato e cagionandone il decesso (si vedano le sentenze n. 598/14 Tribunale di Enna e n. 783/17 Corte Appello di Caltanissetta -docc. 5 e 6
fasc. parte attrice).
L'escavatore gommato TERNA tg. ADM 017, era assicurato per la responsabilità civile con la compagnia assicuratrice convenuta la quale è stata condannata dal Giudice penale al ristoro CP_6
dei danni, quale responsabile civile, nei confronti delle parti civili costituite nel relativo giudizio.
pagina 4 di 22 Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., l'accertamento compiuto con sentenza penale passata in giudicato fa stato,
anche nel presente giudizio civile, in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Ai limiti della temerarietà è la difesa di là dove tenta di rimettere in discussione CP_6
l'accertamento compiuto in sede penale sostenendo una diversa versione dei fatti (secondo la quale, in particolare, a colpire il non fu l'escavatore gommato TERNA g. ADM 017, sibbene altra Per_2
macchina coperta da altra compagnia assicuratrice) e affermando che poiché gli attori non furono parte del giudizio penale questi non possono giovarsi dell'accertamento ivi compiuti.
L'eccezione formulata avrebbe avuto ragion d'essere nel (diverso) caso in cui non fosse stata CP_6
parte del giudizio penale.
Nella situazione in esame, invece, in cui il giudizio penale si è svolto nel contraddittorio con la compagnia assicuratrice in questione, la quale ha peraltro anche appellato -senza successo- la sentenza emessa dal tribunale di Enna, non può che affermarsi la temerarietà dell'eccezione.
La regola, invero facilmente desumibile, dai principi generali e dagli artt. 651 e 652 c.p.p., è
chiaramente quella per cui si può opporre un risultato penale sfavorevole (solo) a chi ha potuto partecipare al relativo giudizio mentre chi non vi ha partecipato non può subirne gli effetti.
Più nello specifico, l'art. 651 c.p.p. dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti
del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo
penale” ed è del tutto evidente che tale efficacia di giudicato possa essere invocata, in un successivo giudizio civile, anche da chi non si è costituito parte civile nel processo penale, senza che questi sia pagina 5 di 22 onerato dal dover provare nuovamente i fatti costituenti reato già accertati, purché, beninteso, il giudizio civile sia avviato contro chi fu parte del processo penale.
Per tali ragioni, si noti, va ribadito il rigetto dei mezzi istruttori articolati dalla convenuta, tutti diretti a rimettere in discussione i fatti accertati, anche nei suoi confronti, in sede penale.
Ai limiti della temerarietà è altresì la difesa della compagnia assicuratrice là dove sostiene che, anche ammettendo che i fatti siano andati come accertato in sede penale, e che quindi a colpire il fu il Per_2
mezzo assicurato da essa compagnia assicuratrice, l'assicurazione sarebbe inoperante in quanto il sinistro sarebbe avvenuto su area privata di cantiere non destinata alla libera circolazione di un numero indeterminato di persone e quindi non equiparabile alle strade di uso pubblico ai sensi dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) applicabile ratione temporis.
In tal modo la compagnia assicuratrice trascura del tutto la recente giurisprudenza nazionale ed eurounitaria che si è occupata dell'argomento smentendo recisamente la tesi esposta e che aveva trovato accoglimento in passato.
Segnatamente, senza che occorra dilungarsi sulla questione, basti citare Cass. Sez. Un. 2021 n. 21983,
la quale, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia dell'UE, ha affermato che “ai fini
dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va
interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte
Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28
novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016;
Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20
giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va
intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua
funzione abituale”.
pagina 6 di 22 Ebbene, non c'è dubbio che nel caso in esame il veicolo fosse utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Tanto basta per rigettare l'eccezione formulata da in ordine all'inoperatività della copertura CP_6
assicurativa.
Quanto alla cennata temerarietà dell'eccezione, questa si coglie osservando come la convenuta abbia perpetrato la tesi dell'inoperatività della copertura assicurativa sino agli scritti conclusionali depositati nell'anno 2024, a fronte di un indirizzo giurisprudenziale affermatosi già nel 2021 (il che avrebbe giustificato la spendita dell'eccezione in sede di costituzione e risposta -datata 2019- ma non anche negli scritti conclusivi).
Venendo al cuore della questione, sostiene che non sussiste diritto al risarcimento del danno CP_6
non patrimoniale da c.d. perdita del rapporto parentale in capo ai suoceri per inesistenza di un legame apprezzabile tale da far configurare, in caso di decesso del genero, la lesione di un diritto primario costituzionalmente garantito.
Come si è detto in avvio, la domanda è formulata dai figli del OC del -quali eredi del primo- Per_2
nonché dalla suocera del in proprio e quale erede del OC , i quali quindi Per_2 CP
reclamano il risarcimento del danno -non patrimoniale- subito dal proprio dante causa (e in proprio dalla ed entrato a far parte dell'asse ereditario;
danno consistente nella sofferenza per la perdita _4
del genero.
L'art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge.
L'art. 185 c.p. dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
pagina 7 di 22 La giurisprudenza ritiene pacificamente che tra i casi previsti dalla legge di cui all'art. 2059 cit. debba annoverarsi anche l'ipotesi della lesione di diritti primari della persona costituzionalmente garantiti, fra i quali rientra la lesione di quei rapporti in cui si sviluppa e si realizza la personalità umana ai sensi del principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), ossia, tra gli altri, i rapporti familiari.
Ciò posto, occorre subito riconoscere che il danno subito dai suoceri è un danno non Parte_3
patrimoniale conseguente al reato e che non si ravvisano, anche alla luce dell'istruttoria compiuta,
ragioni per negarne la risarcibilità sotto il profilo della sofferenza morale (patema d'animo o sofferenza psichica transeunte -non sfociata in danno biologico-).
Non solo, invero, tale sofferenza morale è “colorata” dalla perdita un rapporto affettivo particolarmente stretto e rientrante nel concetto di famiglia, da intendersi in senso ampio e non ristretto al nucleo familiare costituito dal rapporto coniugi-figli.
In particolare, in ordine all'an del danno, ossia dell'esistenza di una lesione giuridicamente apprezzabile, questa è emersa chiaramente dall'istruttoria compiuta.
I testimoni escussi, delle cui dichiarazioni non v'è alcuna ragione di dubitare, avendo questi fornito versioni lineari e non contraddittorie di fatti specifici, hanno chiarito lo stretto rapporto quotidiano e di comunanza di vita intercorrente tra la vittima del reato e i suoceri i quali non solo Parte_3
convivevano -da molti anni- nella medesima abitazione con il (come documentato in atti e Per_2
provato mediante testimoni), ma erano anche fortemente legati a questo da un profondo affetto.
Ciò emerge chiaramente anche espungendo le dichiarazioni di contenuto valutativo fatte dai testimoni.
Basti, solo per esempio, citare la testimonianza, non valutativa ma relativa a fatti specifici, del teste
, il quale all'udienza del 3.10.2023 ha dichiarato, tra l'altro: “è vero, ho visto personalmente Tes_1
piangere quando si pronunziava il nome di anche il _4 Persona_2 CP
qualche volta ha pianto ma si è sempre trattenuto rispetto alla propria coniuge”.
pagina 8 di 22 Orbene, a smentire la tesi dell'inesistenza di un legame giuridicamente apprezzabile e tal da dar vita al risarcimento del danno morale in capo ai suoceri della vittima del reato, è (anche) il chiaro e condivisibile indirizzo giurisprudenziale del tutto trascurato dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Si veda, anzitutto, Corte d'Appello Venezia Sez. IV, Sent., 15/06/2023 (su Leggi d'Italia), la quale richiamando la giurisprudenza della Corte regolatrice, afferma che “fondato, invece, è il secondo
motivo di impugnazione atteso che … RA del de cuius, ha dimostrato che tra ella e il OC si era
creato un particolare vincolo affettivo che eccedeva il normale rapporto di cortesia, vincolo desumibile
dalla convivenza degli stessi, provata attraverso la documentazione depositata e non contestata dalle
controparti, e tenuto conto che non è condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento
l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare" (Cass. n. 7743/2020)”.
Si veda, ancora, Tribunale Catanzaro, 23/02/2012 (in Leggi d'Italia) secondo cui “le tabelle per il
risarcimento del danno non patrimoniale, adottate dall di , Organizzazione_1 CP_9
non prevedono l'ipotesi di danno da perdita della suocera o del OC. E' dato di comune esperienza,
comunque, che si instauri un rapporto affettivo tra una persona ed il genitori del proprio coniuge,
cosicché, in mancanza di elementi di segno diverso, anche tale pregiudizio è risarcibile”.
Org_ Aggiungasi Trib. Perugia n. 1410/2022 (su banca dati pubblica ) che rileva come “diverse
considerazioni sono a farsi riguardo alla domanda di risarcimento del danno da lesione parentale
avanzata dai suoceri … Le tabelle milanesi, aventi dichiaratamente ad oggetto “criteri orientativi per
la liquidazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale” non contemplano la categoria
degli affini (art. 78 c.c.), non parenti. Ciò non di meno, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso
che gli appartenenti al nucleo familiare diversi dal coniuge e dai figli, dunque anche generi e nuore
(così indicati da Cass., sent. n. 4253 del 2012), possano a certe condizioni e anche se non conviventi
veder riconosciuto il diritto ad ottenere ristoro per la perdita del congiunto. In particolare la Suprema
pagina 9 di 22 Corte ha in proposito recentemente ribadito “il principio per cui in caso di domanda di risarcimento
del danno non patrimoniale, proposta " iure proprio" dai congiunti della vittima di un illecito ai sensi
dell'art. 2059 c.c., questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione affettiva,
rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, ma può
costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione
sia proposta dal PO per la perdita del ON o dalla RA o dal genero;
infatti, non essendo
condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della
sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto non di stretta parentela, per essere ritenuto giuridicamente
qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla sola convivenza, con esclusione automatica, nel
caso di non sussistenza della stessa, della possibilità per tali congiunti di provare in concreto la
sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto" (cfr. Cass.
n. 18069/2018 che richiama Cass. n. 21230/2016). Dunque, l'assenza di un rapporto di stretta
parentela tra RA e suoceri non è di per sé ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale
subito dalla RA per la perdita del OC o viceversa laddove, al di là del rapporto di convivenza -
che può costituire o meno un elemento da valutare per l'accertamento della sussistenza di una solida e
duratura relazione affettiva – risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto
familiare e l'intensità del legame affettivo”.
Nel caso in esame, come si è detto, il vincolo affettivo e la sua intensità sono emersi chiaramente, non solo in ragione della convivenza -di per sé non decisiva- sibbene in ragione della comunanza di vita testimoniata dai testi escussi (si vedano le testimonianze rese in data 11.2.20222 da e Testimone_2
quella resa da in data 3.10.2023) i quali hanno rappresentato un legame che si Testimone_3
sviluppava e si intensificava giornalmente. È infatti emerso che i coniugi usavano Parte_3
consumare i pasti insieme al passare con questo le ricorrenze, le giornate al mare e in Per_2
campagna; è emerso altresì che il aiutava i predetti coniugi a sbrigare commissioni di ogni tipo e Per_2
pagina 10 di 22 che li accompagnava persino a fare delle passeggiate. Il che non può che rendere indubbia l'esistenza di un particolare vincolo affettivo.
Si veda, altresì Tribunale di Torino Tribunale - Sezione IV civile – Sentenza 26 ottobre 2021 n. 4716
(reperibile sul sito web del sole 24 ore) che condivisibilmente ha osservato quanto segue: “Ciò posto, in
relazione al danno non patrimoniale richiesto dai congiunti ((…) e (...)) iure proprio è oramai
acquisito il principio per il quale ai prossimi congiunti del soggetto, vittima primaria, che abbia subito
lesioni personali seriamente invalidanti o, come nel caso di specie, sia deceduta a causa del fatto
illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale "concretamente accertato in
relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto
dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso"
(Cass. S.U. n. 9556/02, Cass. n. 8827/03, n. 4993/04 fino a Cass. n. 2228/12). Con specifico riguardo
al rapporto tra RA e OC (o suocera) la S.C. ha ribadito "il principio per cui in caso di
domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta "iure proprio" dai congiunti della
vittima di un illecito ai sensi dell'art. 2059 c.c., questi ultimi devono provare l'effettività e la
consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a
connotato minimo di sussistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza
e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal PO per la perdita del ON o dalla RA
o dal genero;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art.
29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto non di stretta parentela, per
essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla sola convivenza,
con esclusione automatica, nel caso di non sussistenza della stessa, della possibilità per tali congiunti
di provare in concreto la sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il
familiare defunto" (cfr. Cass. n. 18069/2018 che richiama Cass. n. 21230/2016). L'assenza di un
rapporto di stretta parentela tra RA e OC (affini ai sensi dell'art. 78 cod. civ.) non è, dunque, di
pagina 11 di 22 per sé ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dalla RA per la perdita del
OC laddove, al di là del rapporto di convivenza - che può costituire o meno un elemento da
valutare per l'accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva - risulti
dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l'intensità del legame
affettivo. L'individuazione dei soggetti a cui riconoscere il risarcimento del danno per perdita del
prossimo congiunto può, pertanto, prescindere sia dal rapporto di stretta parentela, sia da un rapporto
di convivenza, potendo assumere giuridica rilevanza ai fini della tutela risarcitoria anche il rapporto
ON/PO o OC/RA (o genero), allorché risulti provata l'effettiva consistenza della relazione
affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma
può eventualmente (a seconda dei casi) costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e
la profondità (cfr. Cass. n. 4499/2019; n. 29332/2012; n. 21230/2016). In definitiva, il danno da
perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un
soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra
persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva ed è integrato non solo dallo
stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di
tale rapporto ma anche dalla sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (cfr. Cass. n.
23469/2018; Cass. n. 901/2018; Cass. n. 7513/2018)”.
In definitiva, è evidente che la difesa della compagnia assicuratrice, in punto di an del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, trascuri totalmente la giurisprudenza formatasi sul punto in uno alle emergenze istruttorie.
è quindi l'insistenza, sino agli scritti conclusivi, in punto di insussistenza di un danno non Parte_4
patrimoniale risarcibile in capo ai suoceri per inesistenza di un rapporto giuridicamente apprezzabile alla stregua dei valori costituzionali.
pagina 12 di 22 Venendo ora alla quantificazione del danno subito dai per l'omicidio del Parte_5 Per_2
può richiamarsi, ancora, la citata pronuncia del Tribunale di Tornio, secondo cui “Quanto ai criteri di
liquidazione appare opportuno richiamare l'inquadramento sistematico delle varie figure di danno
risarcibile che ha determinato il superamento del vecchio sistema tripolare e l'introduzione di un
sistema risarcitorio bipolare contraddistinto dalla distinzione tra danno patrimoniale e danno non
patrimoniale e fondato su una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. nel cui ambito è
dato ricomprendere ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla
persona. In particolare, in caso di danno da lesione parentale, può sussistere una sovrapposizione tra
il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione, tutte voci che "rispondono a
prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi
familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana,
sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando
duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori" (Cass. n. 19402/2013). Il danno non patrimoniale poiché
costituisce un danno-conseguenza deve essere allegato e provato, sebbene la prova possa essere
fornita in via presuntiva ogni qual volta ricorrano dei presupposti che, in base alle nozioni di comune
esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, in assenza di prova contraria, fanno presupporre
l'effettiva sussistenza del danno, quali, in via meramente esemplificativa, lo stretto vincolo familiare, la
convivenza, la consistenza del nucleo familiare, l'assenza di altri familiari conviventi, le abitudini di
vita, l'età del soggetto deceduto e dei superstiti, (cfr. Cass. n. 13546/2006; n. 20667/2010; n.
9231/2013" ...in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei
familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale
subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo
familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a
quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione
pagina 13 di 22 e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche
presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando
alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità
del rapporto familiare"). Il danno da perdita del congiunto deve essere liquidato unitariamente come
danno non patrimoniale comprensivo tanto della sofferenza soggettiva immediata che la perdita
comporta quanto della sofferenza che accompagna la vita del superstite, contraddistinta dalla
alterazione delle abitudini di vita che la morte del congiunto ha comportato;
tale danno è, tuttavia, da
tenersi distinto e da liquidarsi separatamente e in aggiunta al danno biologico eventualmente riportato
dalla vittima secondaria e medicalmente accertato, costituendo una ulteriore componente del danno
che va a incidere sul diritto alla salute, compromettendolo in via definitiva. I criteri di liquidazione,
rimessi alla prudente valutazione discrezionale del giudice, "devono tener conto dell'irreparabilità
della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa
quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a
valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione" (cfr.
Cass. n. 10107/2011). Detti principi sono stati puntualmente recepiti e trasfusi nell'elaborazione delle
Tabelle Milanesi che contemplano una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da perdita del
rapporto parentale, senza ingiustificate duplicazioni delle voci risarcitorie, prevedendo una forbice
che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto quali la qualità e intensità del
rapporto affettivo con la persona defunta, la sopravvivenza o meno di altri congiunti, la convivenza o
meno di questi ultimi, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, lo
sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare. Ne consegue che, superata la distinzione
tra danno morale, esistenziale, alla vita di relazione, la quantificazione del danno da perdita del
rapporto parentale va necessariamente onerata tenendo conto di tutti i pregiudizi che lo compongono
nella misura normalmente connessa a tale tipo di evento, e applicando un eventuale aumento
pagina 14 di 22 percentuale a titolo di personalizzazione nel caso in cui sia allegato e provato in modo specifico e
circostanziato un pregiudizio ulteriore rispetto a quelli già citati che non sia già presuntivamente
compreso nel valore indicato nella tabella (…) Per quanto attiene, infine, alla posizione della RA
(...), richiamati i principi già esposti sulla astratta possibilità della tutela risarcitoria della lesione del
rapporto di affinità RA/OC, ai fini della quantificazione del danno, in assenza di parametri
tabellari ad hoc, considerata la specificità del caso concreto, ossia il rapporto di sostanziale
convivenza, l'assenza per l'attrice di entrambe le figure genitoriali, l'assistenza quotidianamente
prestata dal OC nella cura e gestione della figlia minore (quale è emersa dalle prove già
richiamate), ritiene questo Tribunale di poter assimilare il rapporto in esame a quello tra genitore e
figlio, che maggiormente si avvicina al rapporto che nel caso di specie si era instaurato tra le parti. Se,
dunque, il parametro di riferimento può essere quello minimo previsto dalle Tabelle Milanesi per la
perdita di un genitore, lo stesso va opportunamente adeguato alla indubbia diversità del rapporto tra
OC e RA e quello tra padre e figlia che seppur assimilabili non sono del tutto coincidenti, anche
laddove si consideri la sussistenza di un legame affettivo forte e duraturo. Ciò anche solo se si
consideri che il rapporto tra RA e OC generalmente inizia con l'insorgere della relazione
sentimentale tra il figlio e la (futura) RA e ha, dunque, inevitabilmente una durata pregressa molto
più limitata nel tempo rispetto a quello tra padre e figlio che inizia con la nascita e ha
indiscutibilmente connotati del tutto diversi. Ne consegue che, apportando gli opportuni correttivi e
riducendo l'importo di Euro 168.250,00 del 60%, si ottiene la somma di Euro 67.300,00 da ritenersi
equa per la perdita subita da (...). Occorre precisare che nella quantificazione del danno si è tenuto
conto non solo della strettissima vicinanza del de cuius al nucleo familiare centrale e dell'apporto
quotidiano e fondamentale dal medesimo fornito a sostegno dell'intera famiglia ma anche delle
conseguenze pregiudizievoli che la sua improvvisa e imprevista scomparsa ha determinato rispetto alle
pagina 15 di 22 abitudini di vita proprie di (...) che, in base a quanto risulta dalla documentazione prodotta, ha
modificato anche tipologia e turni di lavoro (…)”.
Ebbene, rispetto a quanto condivisibilmente ritenuto dalla citata pronunzia, nel caso ora in esame devesi rilevare che, diversamente dal caso esaminato da Trib. Torino, i coniugi avevano tre Parte_3
CP_ figli (odierni attori in via ereditaria) e due nipoti (figli del e, che, inoltre, il è deceduto Per_2
nell'anno 2018, ossia dieci anni dopo l'evento lesivo.
Appare quindi cogliere nel segno la tesi di parte attrice, la quale non pretende che ai fini della liquidazione del danno si faccia riferimento ai valori indicati dalle tabelle milanesi per il rapporto genitori-figli, sibbene a quelli indicati per il rapporto nonni-nipoti.
Si ritiene, tuttavia che ai valori indicati dalle tabelle per il rapporto nonni-nipoti debba comunque applicarsi una decurtazione non potendo ritenersi del tutto assimilabile il rapporto in questione a quello
sub iudice, se non altro perché, con tutta evidenza, il rapporto tra suoceri e genero si instaura in un momento certamente successivo a quello che si ha tra nonni e nipoti (che sorge -presuntivamente- alla nascita dei secondi).
Ciò posto, avendo riguardo alle condivisibili linee direttrici dettate dalle tabelle milanesi per la valutazione equitativa del danno, occorre rilevare: i) che la vittima del reato, , aveva Persona_2
all'epoca dell'evento, 44 anni (nato nell'agosta del 1963, è infatti deceduto nel febbraio del 2008); ii)
che il danneggiato , invece, all'epoca del fatto, aveva 76 anni;
iii) che la danneggiata CP
invece, ne aveva 72; iv) che, come detto, vi sono tre figli superstiti, oltre due nipoti, figlie del _4
e di (si vedano le sommarie informazioni sub doc. 19 e 20 rilasciate da Per_2 CP_2 CP_15
e da;
v) che è deceduto dieci anni dopo il sinistro;
vi) che la è Testimone_2 CP _4
tutt'ora in vita;
vii) che la convivenza è perdurata per 16 anni (dal 1992 al 2008) come emerge dalle testimonianze rese e già citate e dalla documentazione in atti (v. docc. 8, 10 e 11).
pagina 16 di 22 Dello stretto legame e dei rapporti intercorrenti tra i suoceri e il genero deceduto si è già detto.
Alla luce di tutti gli elementi rassegnati, il danno non patrimoniale va liquidato, in via equitativa, per quanto riguarda il , nella somma di euro 28.301,23. CP
Detta somma è pari al valore minimo della forbice dei valori indicati dalle Tabelle milanesi (nonni-
nipoti), e la si ritiene equa in ragione del fatto che, sebbene gli indici sopra evidenziati consentano di pervenire a una somma maggiore, occorre pur sempre tenere conto, come si è accennato, della differenza di rapporti tra nonni e nipoti rispetto a quella tra generi e suoceri.
Per quanto riguarda la invece, si ritiene equa la liquidazione del danno nella somma di euro _4
32.000,00 dovendosi considerare la più lunga sofferenza di questa rispetto al defunto coniuge.
Le somme indicate sono espresse con valori attuali sicché è già compresa la richiesta rivalutazione monetaria.
Quanto alla richiesta di interessi a far data dall'illecito, invece, si deve rilevare quanto segue.
È vero che secondo una parte di giurisprudenza, seguita anche dallo scrivente in precedenti decisioni,
questi sono sempre dovuti, essendo l'obbligazione risarcitoria derivante da illecito extracontrattuale un debito di valore.
Tuttavia, si ritiene maggiormente condivisibile quanto affermato da Cass. 2018 n. 18567 (ord.): “Il
giudice di merito ha liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza
alcuna valutazione del profilo probatorio. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che
costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo
liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali,
non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica
nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore
provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia pagina 17 di 22 inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma
originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra
remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio
che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente
configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi
costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso,
non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da
ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di
per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali
(Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22 ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio
2010, n. 3355)”.
Si veda altresì Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd.
interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a
motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante
l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”.
In assenza di alcuna specifica indicazione di parte sul punto, non si ritiene, con riferimento alla somma indicata a titolo di danno non patrimoniale, che vi sano ragioni per affiancare alla rivalutazione monetaria già operata anche gli interessi.
Gli interessi decorreranno, invece, dalla data della presente decisione.
pagina 18 di 22 Irrilevante, alla luce della liquidazione operata è la richiesta della compagnia assicuratrice di tener conto del massimale di polizza alla luce di quanto già corrisposto agli altri danneggiati giacché le somme liquidate non appaiono sforare l'indicato massimale.
Gli attori hanno domandato “che la quota che sarà liquidata in favore del fu venga CP
ripartita tra i ricorrenti in base alla successione ex lege, e cioè per 1/3 ( 3/9) alla moglie _4
e 2/3 ( 6/9) da suddividersi tra tutti i tre figli in quote eguali ( 2/9 ciascuno)”.
La richiesta può essere accolta non ravvisandosi ragioni ostative a che ciascuno si veda attribuita la somma ricompresa nella propria quota ereditaria.
Per ragioni di completezza va infine osservato quanto segue.
I convenuti e non si sono costituiti nonostante regolare Parte_1 Parte_2
notifica e sono quindi da dichiararsi contumaci.
Nei confronti di tali soggetti vanno senz'altro richiamate tutte le motivazioni di cui sopra.
Detti convenuti, difatti, sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per l'omicidio del
Per_2
La condanna va quindi pronunciata in solido tra , e Parte_1 Parte_2
CP_6
Quanto, invece, alla parte chiamata , non può emettersi alcuna Controparte_11
condanna.
Difatti, parte attrice non ha spiegato alcuna domanda nei confronti della parte in questione, avendo provveduto a effettuarne la chiamata solo in ossequio all'ordine del giudice allora titolare del fascicolo,
evidentemente al fine di evitare la dichiarazione di improcedibilità della domanda per inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio.
pagina 19 di 22 Venendo alle spese del giudizio, occorre anzitutto compensare quelle tra gli attori e la parte chiamata per le ragioni appena sopra indicate.
Quanto, invece, alla regolamentazione delle spese tra gli attori e le parti convenute, occorre senz'altro applicare il principio della soccombenza e porle, quindi, in via solidale in capo ai convenuti.
A titolo di onorari di avvocato vanno liquidati euro 7.616,00 come da nota spese depositata dal difensore di parte attrice (peraltro inferiore alla somma astrattamente liquidabile, ma oltre la quale non può pronunciarsi incorrendosi altrimenti nella violazione dell'art. 112 c.p.c.), oltre accessori di legge.
Vanno altresì liquidati euro 316,26 a titolo di esborsi.
Le somme vanno distratte in favore dell'avvocato di parte attrice, avv. Agelina Bevilacqua, dichiaratosi antistatario.
Si ritiene altresì che ricorrano i presupposti di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. con riguardo alle difese spiegate dalla compagnia assicuratrice, quantomeno con riguardo all'insistenza sulla propria linea difensiva dopo l'assunzione della prova testimoniale e dopo la pronuncia delle Sezioni Unite (2021 n. 21983) in ordine all'interpretazione dell'art. 122 del codice delle assicurazioni applicabile ratione temporis.
La compagnia assicuratrice, con scritti difensivi di lunghezza non inferiore alle 30 pagine (e con interlinea singola, come evidenziato da parte attrice) ha infatti perseverato in argomentazioni evidentemente infondate alla luce dell'istruttoria compiuta e della giurisprudenza, anche di legittimità,
occupatasi della materia.
Inoltre, la compagnia assicuratrice ha speso numerose e defatiganti argomentazioni non attinenti al presente giudizio (essendosi impegnata, tra le altre cose, a contestare la sussistenza di danni non patrimoniali nemmeno richiesti da parte attrice, come il danno biologico).
Senza trascurare che, sino agli scritti conclusivi, la compagnia assicuratrice ha cercato di revocare in dubbio la sentenza penale passata in giudicato e pronunciata anche nei suoi confronti. pagina 20 di 22 Segnatamente, l'art. 96 c. 3 c.p.c. dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Non rileva sul punto che l'attore non abbia dimostrato il danno subito in conseguenza della lite instaurata giacchè il c. 3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla prova di un danno per la parte vittoriosa (v. Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410, nonché Cass. 2018 n. 4136-ord.).
Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c. sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo, in ragione della gravità della condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice, quantificare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 25% dei compensi sopra liquidati con riguardo alla fase decisoria e, pertanto, avuto riguardo alla nota spese posta a base della liquidazione, nella somma di euro 726,25.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia di , ed Parte_1 Parte_2 Controparte_16
condanna e a pagare, in Controparte_6 Parte_1 Parte_2
solido, la somma di euro 28.301,23, oltre interessi a far data dalla presente pronuncia, alle parti attrici,
così ripartita tra le stesse: per 1/3 (3/9) ad e 2/3 (6/9) da suddividersi tra _4 [...]
, e in quote eguali (2/9 ciascuno); CP_1 CP_2 Controparte_3
condanna e a pagare Controparte_6 Parte_1 Parte_2
altresì, in solido, la somma di euro 32.000,00, oltre interessi a far data dalla presente pronuncia, in favore di _4
pagina 21 di 22 condanna e a pagare, in Controparte_6 Parte_1 Parte_2
solido, la somma di euro 7.616,00, oltre accessori di legge, per compensi di avvocato oltre la somma di euro 316,26 per esborsi, direttamente in favore del procuratore di parte attrice, avv. Angelina
Bevilacqua, dichiaratasi antistataria;
condanna al pagamento di euro 726,25 in favore di parte attrice (in via Controparte_6
solidale).
Così deciso in Enna, il 11 luglio 2024
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1051/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, , nata a [...] [...], ivi residente in [...] CP_2
Vecchia, C.F. , , nata a [...] il [...] C.F._2 Controparte_3
ivi residente in Via Ammiraglio Conti s.n., C.F. , tutti quali eredi legittimi C.F._3
(figli) di , nato a [...] il [...], C.F. ivi Persona_1 C.F._4
deceduto il 14-8-2018, e , nata a [...] il [...], C.F. _4
, residente in [...], anche nella qualità di erede C.F._5
legittima ( moglie) di sopra generalizzato, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelina CP
Bevilacqua;
-attori;
contro pagina 1 di 22 , nato l'[...] a [...] e ivi residente in c.da Piano Parte_1
Cannata s.n.;
, nato il [...] a [...] e ivi residente in c.da Bellia n.1; Parte_2
c.f. divisione Unipol, con sede in Bologna, via Controparte_6 P.IVA_1
Stalingrado n.45, già denominata quale incorporante di Controparte_7 Controparte_8
in persona del legale
[...] Controparte_9 Controparte_10
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Azzolina;
-convenuti;
e contro
; Controparte_11
-chiamato;
avente a OGGETTO
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito, …, così statuire: Ritenuta la responsabilità penale di
e in ordine al decesso del povero Parte_1 Parte_2 Persona_2
avvenuto in data 14-02-2008, a causa della benna dell'escavatore gommato JCB, detto TERNA, tg.
ADM 017, condotto da e in uso nel cantiere di Parte_1 Parte_2
assicurato con ( già già Controparte_6 Controparte_8 [...]
( ) e già , da cui veniva attinto al capo Controparte_12 CP_13 Controparte_14
con esito mortale, già statuita in sede penale con sentenza n. 598/14 del Tribunale di Enna, confermata
in appello e passata in giudicato, dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento dei danni
non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, subiti dai coniugi e CP _4
per il prematuro e improvviso decesso dell'amato genero convivente da parte degli Persona_2 pagina 2 di 22 autori del reato, e , e del responsabile civile, Parte_2 Parte_1
( già già Controparte_6 Controparte_8 Controparte_12
( ) e già , in solido. Pertanto, condannare CP_13 Controparte_14 [...]
, e ( già Parte_1 Parte_2 Controparte_6 Controparte_8
già ( ) e già , in persona
[...] Controparte_12 CP_13 Controparte_14
del legale rappresentante p.t., in solido, al risarcimento in favore di , , Controparte_1 CP_2
( figli ) e ( moglie) quali eredi legittimi di , Controparte_3 _4 CP
OC convivente della vittima, nonché di , suocera convivente della vittima, dei danni _4
non patrimoniali subiti da e a causa del decesso del genero convivente CP _4
nella misura che si riterrà in via equitativa giusta e adeguata, in applicazione delle Persona_2
tabelle di valutazione del danno da morte adottate dal Tribunale di Milano, in riferimento al rapporto
ON/PO o fratelli con una forbice tra € 24.020,00 e € 143.00,00, o di eventuali altri parametri che
si riterrà di adottare, in misura non inferiore, comunque, al limite minimo ( € 24.020,00) per ciascun
avente diritto ( e ), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
CP _4
stabilendo altresì, che la quota che sarà liquidata in favore del fu venga ripartita tra i CP
ricorrenti in base alla successione ex lege, e cioè per 1/3 ( 3/9) alla moglie e 2/3 ( 6/9) da _4
suddividersi tra tutti i tre figli in quote eguali ( 2/9 ciascuno).
Parte convenuta “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito 1. adversis reiectis, previa ammissione CP_6
dei mezzi di prova indicati nella memoria istruttoria del 4.06.2021, rigettare ogni domanda proposta
dagli attori in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, infondata e non
provata;
2. in via del tutto subordinata, determinare il danno risarcibile, nei limiti del giusto, del
dovuto e del provato ed, in ogni modo, tenuto conto dei pagamenti già effettuati dalla convenuta
per un importo complessivo di € 1.463.144,43, nei limiti del massimale Controparte_6
pagina 3 di 22 assicurato di polizza pari ad € 1.600.000,00; 3. condannare gli attori alla refusione, in favore della
convenuta, delle spese vive, spese generali ex art. 2 d.m. 55/44 e compensi del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si ometto lo svolgimento del processo.
La controversia ha a oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato e precisamente del danno sofferto dai coniugi e per l'omicidio del genero CP _4
. Persona_2
Il risarcimento è reclamato, in qualità di eredi, dai figli del defunto e da CP _4
CP_ sia in proprio che come erede (coniuge) del
Segnatamente, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, e pronunciata nei confronti di tutti i convenuti dell'odierno giudizio (non invece nei confronti della parte chiamata), è stato accertato, per quanto qui interessa, che in data 14.2.2008, in territorio Piazza Armerina, c.da Torre di Pietra, presso il cantiere della ditta , dove si stavano realizzando due capannoni per l'allevamento in Parte_2
batteria di galline, venne colpito – durante il brandeggio- dal cucchiaio Persona_2
dell'escavatore gommato TERNA tg. ADM 017, condotto da , il quale, non Parte_1
avvedendosi della presenza del nel raggio di azione dell'escavatore, o avvedendosene troppo Per_2
tardi, lo colpì violentemente, facendolo precipitare all'interno del fossato e cagionandone il decesso (si vedano le sentenze n. 598/14 Tribunale di Enna e n. 783/17 Corte Appello di Caltanissetta -docc. 5 e 6
fasc. parte attrice).
L'escavatore gommato TERNA tg. ADM 017, era assicurato per la responsabilità civile con la compagnia assicuratrice convenuta la quale è stata condannata dal Giudice penale al ristoro CP_6
dei danni, quale responsabile civile, nei confronti delle parti civili costituite nel relativo giudizio.
pagina 4 di 22 Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., l'accertamento compiuto con sentenza penale passata in giudicato fa stato,
anche nel presente giudizio civile, in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Ai limiti della temerarietà è la difesa di là dove tenta di rimettere in discussione CP_6
l'accertamento compiuto in sede penale sostenendo una diversa versione dei fatti (secondo la quale, in particolare, a colpire il non fu l'escavatore gommato TERNA g. ADM 017, sibbene altra Per_2
macchina coperta da altra compagnia assicuratrice) e affermando che poiché gli attori non furono parte del giudizio penale questi non possono giovarsi dell'accertamento ivi compiuti.
L'eccezione formulata avrebbe avuto ragion d'essere nel (diverso) caso in cui non fosse stata CP_6
parte del giudizio penale.
Nella situazione in esame, invece, in cui il giudizio penale si è svolto nel contraddittorio con la compagnia assicuratrice in questione, la quale ha peraltro anche appellato -senza successo- la sentenza emessa dal tribunale di Enna, non può che affermarsi la temerarietà dell'eccezione.
La regola, invero facilmente desumibile, dai principi generali e dagli artt. 651 e 652 c.p.p., è
chiaramente quella per cui si può opporre un risultato penale sfavorevole (solo) a chi ha potuto partecipare al relativo giudizio mentre chi non vi ha partecipato non può subirne gli effetti.
Più nello specifico, l'art. 651 c.p.p. dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti
del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo
penale” ed è del tutto evidente che tale efficacia di giudicato possa essere invocata, in un successivo giudizio civile, anche da chi non si è costituito parte civile nel processo penale, senza che questi sia pagina 5 di 22 onerato dal dover provare nuovamente i fatti costituenti reato già accertati, purché, beninteso, il giudizio civile sia avviato contro chi fu parte del processo penale.
Per tali ragioni, si noti, va ribadito il rigetto dei mezzi istruttori articolati dalla convenuta, tutti diretti a rimettere in discussione i fatti accertati, anche nei suoi confronti, in sede penale.
Ai limiti della temerarietà è altresì la difesa della compagnia assicuratrice là dove sostiene che, anche ammettendo che i fatti siano andati come accertato in sede penale, e che quindi a colpire il fu il Per_2
mezzo assicurato da essa compagnia assicuratrice, l'assicurazione sarebbe inoperante in quanto il sinistro sarebbe avvenuto su area privata di cantiere non destinata alla libera circolazione di un numero indeterminato di persone e quindi non equiparabile alle strade di uso pubblico ai sensi dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) applicabile ratione temporis.
In tal modo la compagnia assicuratrice trascura del tutto la recente giurisprudenza nazionale ed eurounitaria che si è occupata dell'argomento smentendo recisamente la tesi esposta e che aveva trovato accoglimento in passato.
Segnatamente, senza che occorra dilungarsi sulla questione, basti citare Cass. Sez. Un. 2021 n. 21983,
la quale, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia dell'UE, ha affermato che “ai fini
dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va
interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte
Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28
novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016;
Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20
giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va
intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua
funzione abituale”.
pagina 6 di 22 Ebbene, non c'è dubbio che nel caso in esame il veicolo fosse utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Tanto basta per rigettare l'eccezione formulata da in ordine all'inoperatività della copertura CP_6
assicurativa.
Quanto alla cennata temerarietà dell'eccezione, questa si coglie osservando come la convenuta abbia perpetrato la tesi dell'inoperatività della copertura assicurativa sino agli scritti conclusionali depositati nell'anno 2024, a fronte di un indirizzo giurisprudenziale affermatosi già nel 2021 (il che avrebbe giustificato la spendita dell'eccezione in sede di costituzione e risposta -datata 2019- ma non anche negli scritti conclusivi).
Venendo al cuore della questione, sostiene che non sussiste diritto al risarcimento del danno CP_6
non patrimoniale da c.d. perdita del rapporto parentale in capo ai suoceri per inesistenza di un legame apprezzabile tale da far configurare, in caso di decesso del genero, la lesione di un diritto primario costituzionalmente garantito.
Come si è detto in avvio, la domanda è formulata dai figli del OC del -quali eredi del primo- Per_2
nonché dalla suocera del in proprio e quale erede del OC , i quali quindi Per_2 CP
reclamano il risarcimento del danno -non patrimoniale- subito dal proprio dante causa (e in proprio dalla ed entrato a far parte dell'asse ereditario;
danno consistente nella sofferenza per la perdita _4
del genero.
L'art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge.
L'art. 185 c.p. dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
pagina 7 di 22 La giurisprudenza ritiene pacificamente che tra i casi previsti dalla legge di cui all'art. 2059 cit. debba annoverarsi anche l'ipotesi della lesione di diritti primari della persona costituzionalmente garantiti, fra i quali rientra la lesione di quei rapporti in cui si sviluppa e si realizza la personalità umana ai sensi del principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), ossia, tra gli altri, i rapporti familiari.
Ciò posto, occorre subito riconoscere che il danno subito dai suoceri è un danno non Parte_3
patrimoniale conseguente al reato e che non si ravvisano, anche alla luce dell'istruttoria compiuta,
ragioni per negarne la risarcibilità sotto il profilo della sofferenza morale (patema d'animo o sofferenza psichica transeunte -non sfociata in danno biologico-).
Non solo, invero, tale sofferenza morale è “colorata” dalla perdita un rapporto affettivo particolarmente stretto e rientrante nel concetto di famiglia, da intendersi in senso ampio e non ristretto al nucleo familiare costituito dal rapporto coniugi-figli.
In particolare, in ordine all'an del danno, ossia dell'esistenza di una lesione giuridicamente apprezzabile, questa è emersa chiaramente dall'istruttoria compiuta.
I testimoni escussi, delle cui dichiarazioni non v'è alcuna ragione di dubitare, avendo questi fornito versioni lineari e non contraddittorie di fatti specifici, hanno chiarito lo stretto rapporto quotidiano e di comunanza di vita intercorrente tra la vittima del reato e i suoceri i quali non solo Parte_3
convivevano -da molti anni- nella medesima abitazione con il (come documentato in atti e Per_2
provato mediante testimoni), ma erano anche fortemente legati a questo da un profondo affetto.
Ciò emerge chiaramente anche espungendo le dichiarazioni di contenuto valutativo fatte dai testimoni.
Basti, solo per esempio, citare la testimonianza, non valutativa ma relativa a fatti specifici, del teste
, il quale all'udienza del 3.10.2023 ha dichiarato, tra l'altro: “è vero, ho visto personalmente Tes_1
piangere quando si pronunziava il nome di anche il _4 Persona_2 CP
qualche volta ha pianto ma si è sempre trattenuto rispetto alla propria coniuge”.
pagina 8 di 22 Orbene, a smentire la tesi dell'inesistenza di un legame giuridicamente apprezzabile e tal da dar vita al risarcimento del danno morale in capo ai suoceri della vittima del reato, è (anche) il chiaro e condivisibile indirizzo giurisprudenziale del tutto trascurato dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Si veda, anzitutto, Corte d'Appello Venezia Sez. IV, Sent., 15/06/2023 (su Leggi d'Italia), la quale richiamando la giurisprudenza della Corte regolatrice, afferma che “fondato, invece, è il secondo
motivo di impugnazione atteso che … RA del de cuius, ha dimostrato che tra ella e il OC si era
creato un particolare vincolo affettivo che eccedeva il normale rapporto di cortesia, vincolo desumibile
dalla convivenza degli stessi, provata attraverso la documentazione depositata e non contestata dalle
controparti, e tenuto conto che non è condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento
l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare" (Cass. n. 7743/2020)”.
Si veda, ancora, Tribunale Catanzaro, 23/02/2012 (in Leggi d'Italia) secondo cui “le tabelle per il
risarcimento del danno non patrimoniale, adottate dall di , Organizzazione_1 CP_9
non prevedono l'ipotesi di danno da perdita della suocera o del OC. E' dato di comune esperienza,
comunque, che si instauri un rapporto affettivo tra una persona ed il genitori del proprio coniuge,
cosicché, in mancanza di elementi di segno diverso, anche tale pregiudizio è risarcibile”.
Org_ Aggiungasi Trib. Perugia n. 1410/2022 (su banca dati pubblica ) che rileva come “diverse
considerazioni sono a farsi riguardo alla domanda di risarcimento del danno da lesione parentale
avanzata dai suoceri … Le tabelle milanesi, aventi dichiaratamente ad oggetto “criteri orientativi per
la liquidazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale” non contemplano la categoria
degli affini (art. 78 c.c.), non parenti. Ciò non di meno, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso
che gli appartenenti al nucleo familiare diversi dal coniuge e dai figli, dunque anche generi e nuore
(così indicati da Cass., sent. n. 4253 del 2012), possano a certe condizioni e anche se non conviventi
veder riconosciuto il diritto ad ottenere ristoro per la perdita del congiunto. In particolare la Suprema
pagina 9 di 22 Corte ha in proposito recentemente ribadito “il principio per cui in caso di domanda di risarcimento
del danno non patrimoniale, proposta " iure proprio" dai congiunti della vittima di un illecito ai sensi
dell'art. 2059 c.c., questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione affettiva,
rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, ma può
costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione
sia proposta dal PO per la perdita del ON o dalla RA o dal genero;
infatti, non essendo
condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della
sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto non di stretta parentela, per essere ritenuto giuridicamente
qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla sola convivenza, con esclusione automatica, nel
caso di non sussistenza della stessa, della possibilità per tali congiunti di provare in concreto la
sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto" (cfr. Cass.
n. 18069/2018 che richiama Cass. n. 21230/2016). Dunque, l'assenza di un rapporto di stretta
parentela tra RA e suoceri non è di per sé ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale
subito dalla RA per la perdita del OC o viceversa laddove, al di là del rapporto di convivenza -
che può costituire o meno un elemento da valutare per l'accertamento della sussistenza di una solida e
duratura relazione affettiva – risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto
familiare e l'intensità del legame affettivo”.
Nel caso in esame, come si è detto, il vincolo affettivo e la sua intensità sono emersi chiaramente, non solo in ragione della convivenza -di per sé non decisiva- sibbene in ragione della comunanza di vita testimoniata dai testi escussi (si vedano le testimonianze rese in data 11.2.20222 da e Testimone_2
quella resa da in data 3.10.2023) i quali hanno rappresentato un legame che si Testimone_3
sviluppava e si intensificava giornalmente. È infatti emerso che i coniugi usavano Parte_3
consumare i pasti insieme al passare con questo le ricorrenze, le giornate al mare e in Per_2
campagna; è emerso altresì che il aiutava i predetti coniugi a sbrigare commissioni di ogni tipo e Per_2
pagina 10 di 22 che li accompagnava persino a fare delle passeggiate. Il che non può che rendere indubbia l'esistenza di un particolare vincolo affettivo.
Si veda, altresì Tribunale di Torino Tribunale - Sezione IV civile – Sentenza 26 ottobre 2021 n. 4716
(reperibile sul sito web del sole 24 ore) che condivisibilmente ha osservato quanto segue: “Ciò posto, in
relazione al danno non patrimoniale richiesto dai congiunti ((…) e (...)) iure proprio è oramai
acquisito il principio per il quale ai prossimi congiunti del soggetto, vittima primaria, che abbia subito
lesioni personali seriamente invalidanti o, come nel caso di specie, sia deceduta a causa del fatto
illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale "concretamente accertato in
relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto
dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso"
(Cass. S.U. n. 9556/02, Cass. n. 8827/03, n. 4993/04 fino a Cass. n. 2228/12). Con specifico riguardo
al rapporto tra RA e OC (o suocera) la S.C. ha ribadito "il principio per cui in caso di
domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta "iure proprio" dai congiunti della
vittima di un illecito ai sensi dell'art. 2059 c.c., questi ultimi devono provare l'effettività e la
consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a
connotato minimo di sussistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza
e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal PO per la perdita del ON o dalla RA
o dal genero;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art.
29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto non di stretta parentela, per
essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla sola convivenza,
con esclusione automatica, nel caso di non sussistenza della stessa, della possibilità per tali congiunti
di provare in concreto la sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il
familiare defunto" (cfr. Cass. n. 18069/2018 che richiama Cass. n. 21230/2016). L'assenza di un
rapporto di stretta parentela tra RA e OC (affini ai sensi dell'art. 78 cod. civ.) non è, dunque, di
pagina 11 di 22 per sé ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dalla RA per la perdita del
OC laddove, al di là del rapporto di convivenza - che può costituire o meno un elemento da
valutare per l'accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva - risulti
dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l'intensità del legame
affettivo. L'individuazione dei soggetti a cui riconoscere il risarcimento del danno per perdita del
prossimo congiunto può, pertanto, prescindere sia dal rapporto di stretta parentela, sia da un rapporto
di convivenza, potendo assumere giuridica rilevanza ai fini della tutela risarcitoria anche il rapporto
ON/PO o OC/RA (o genero), allorché risulti provata l'effettiva consistenza della relazione
affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma
può eventualmente (a seconda dei casi) costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e
la profondità (cfr. Cass. n. 4499/2019; n. 29332/2012; n. 21230/2016). In definitiva, il danno da
perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un
soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra
persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva ed è integrato non solo dallo
stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di
tale rapporto ma anche dalla sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (cfr. Cass. n.
23469/2018; Cass. n. 901/2018; Cass. n. 7513/2018)”.
In definitiva, è evidente che la difesa della compagnia assicuratrice, in punto di an del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, trascuri totalmente la giurisprudenza formatasi sul punto in uno alle emergenze istruttorie.
è quindi l'insistenza, sino agli scritti conclusivi, in punto di insussistenza di un danno non Parte_4
patrimoniale risarcibile in capo ai suoceri per inesistenza di un rapporto giuridicamente apprezzabile alla stregua dei valori costituzionali.
pagina 12 di 22 Venendo ora alla quantificazione del danno subito dai per l'omicidio del Parte_5 Per_2
può richiamarsi, ancora, la citata pronuncia del Tribunale di Tornio, secondo cui “Quanto ai criteri di
liquidazione appare opportuno richiamare l'inquadramento sistematico delle varie figure di danno
risarcibile che ha determinato il superamento del vecchio sistema tripolare e l'introduzione di un
sistema risarcitorio bipolare contraddistinto dalla distinzione tra danno patrimoniale e danno non
patrimoniale e fondato su una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. nel cui ambito è
dato ricomprendere ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla
persona. In particolare, in caso di danno da lesione parentale, può sussistere una sovrapposizione tra
il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione, tutte voci che "rispondono a
prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi
familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana,
sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando
duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori" (Cass. n. 19402/2013). Il danno non patrimoniale poiché
costituisce un danno-conseguenza deve essere allegato e provato, sebbene la prova possa essere
fornita in via presuntiva ogni qual volta ricorrano dei presupposti che, in base alle nozioni di comune
esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, in assenza di prova contraria, fanno presupporre
l'effettiva sussistenza del danno, quali, in via meramente esemplificativa, lo stretto vincolo familiare, la
convivenza, la consistenza del nucleo familiare, l'assenza di altri familiari conviventi, le abitudini di
vita, l'età del soggetto deceduto e dei superstiti, (cfr. Cass. n. 13546/2006; n. 20667/2010; n.
9231/2013" ...in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei
familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale
subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo
familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a
quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione
pagina 13 di 22 e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche
presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando
alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità
del rapporto familiare"). Il danno da perdita del congiunto deve essere liquidato unitariamente come
danno non patrimoniale comprensivo tanto della sofferenza soggettiva immediata che la perdita
comporta quanto della sofferenza che accompagna la vita del superstite, contraddistinta dalla
alterazione delle abitudini di vita che la morte del congiunto ha comportato;
tale danno è, tuttavia, da
tenersi distinto e da liquidarsi separatamente e in aggiunta al danno biologico eventualmente riportato
dalla vittima secondaria e medicalmente accertato, costituendo una ulteriore componente del danno
che va a incidere sul diritto alla salute, compromettendolo in via definitiva. I criteri di liquidazione,
rimessi alla prudente valutazione discrezionale del giudice, "devono tener conto dell'irreparabilità
della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa
quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a
valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione" (cfr.
Cass. n. 10107/2011). Detti principi sono stati puntualmente recepiti e trasfusi nell'elaborazione delle
Tabelle Milanesi che contemplano una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da perdita del
rapporto parentale, senza ingiustificate duplicazioni delle voci risarcitorie, prevedendo una forbice
che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto quali la qualità e intensità del
rapporto affettivo con la persona defunta, la sopravvivenza o meno di altri congiunti, la convivenza o
meno di questi ultimi, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, lo
sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare. Ne consegue che, superata la distinzione
tra danno morale, esistenziale, alla vita di relazione, la quantificazione del danno da perdita del
rapporto parentale va necessariamente onerata tenendo conto di tutti i pregiudizi che lo compongono
nella misura normalmente connessa a tale tipo di evento, e applicando un eventuale aumento
pagina 14 di 22 percentuale a titolo di personalizzazione nel caso in cui sia allegato e provato in modo specifico e
circostanziato un pregiudizio ulteriore rispetto a quelli già citati che non sia già presuntivamente
compreso nel valore indicato nella tabella (…) Per quanto attiene, infine, alla posizione della RA
(...), richiamati i principi già esposti sulla astratta possibilità della tutela risarcitoria della lesione del
rapporto di affinità RA/OC, ai fini della quantificazione del danno, in assenza di parametri
tabellari ad hoc, considerata la specificità del caso concreto, ossia il rapporto di sostanziale
convivenza, l'assenza per l'attrice di entrambe le figure genitoriali, l'assistenza quotidianamente
prestata dal OC nella cura e gestione della figlia minore (quale è emersa dalle prove già
richiamate), ritiene questo Tribunale di poter assimilare il rapporto in esame a quello tra genitore e
figlio, che maggiormente si avvicina al rapporto che nel caso di specie si era instaurato tra le parti. Se,
dunque, il parametro di riferimento può essere quello minimo previsto dalle Tabelle Milanesi per la
perdita di un genitore, lo stesso va opportunamente adeguato alla indubbia diversità del rapporto tra
OC e RA e quello tra padre e figlia che seppur assimilabili non sono del tutto coincidenti, anche
laddove si consideri la sussistenza di un legame affettivo forte e duraturo. Ciò anche solo se si
consideri che il rapporto tra RA e OC generalmente inizia con l'insorgere della relazione
sentimentale tra il figlio e la (futura) RA e ha, dunque, inevitabilmente una durata pregressa molto
più limitata nel tempo rispetto a quello tra padre e figlio che inizia con la nascita e ha
indiscutibilmente connotati del tutto diversi. Ne consegue che, apportando gli opportuni correttivi e
riducendo l'importo di Euro 168.250,00 del 60%, si ottiene la somma di Euro 67.300,00 da ritenersi
equa per la perdita subita da (...). Occorre precisare che nella quantificazione del danno si è tenuto
conto non solo della strettissima vicinanza del de cuius al nucleo familiare centrale e dell'apporto
quotidiano e fondamentale dal medesimo fornito a sostegno dell'intera famiglia ma anche delle
conseguenze pregiudizievoli che la sua improvvisa e imprevista scomparsa ha determinato rispetto alle
pagina 15 di 22 abitudini di vita proprie di (...) che, in base a quanto risulta dalla documentazione prodotta, ha
modificato anche tipologia e turni di lavoro (…)”.
Ebbene, rispetto a quanto condivisibilmente ritenuto dalla citata pronunzia, nel caso ora in esame devesi rilevare che, diversamente dal caso esaminato da Trib. Torino, i coniugi avevano tre Parte_3
CP_ figli (odierni attori in via ereditaria) e due nipoti (figli del e, che, inoltre, il è deceduto Per_2
nell'anno 2018, ossia dieci anni dopo l'evento lesivo.
Appare quindi cogliere nel segno la tesi di parte attrice, la quale non pretende che ai fini della liquidazione del danno si faccia riferimento ai valori indicati dalle tabelle milanesi per il rapporto genitori-figli, sibbene a quelli indicati per il rapporto nonni-nipoti.
Si ritiene, tuttavia che ai valori indicati dalle tabelle per il rapporto nonni-nipoti debba comunque applicarsi una decurtazione non potendo ritenersi del tutto assimilabile il rapporto in questione a quello
sub iudice, se non altro perché, con tutta evidenza, il rapporto tra suoceri e genero si instaura in un momento certamente successivo a quello che si ha tra nonni e nipoti (che sorge -presuntivamente- alla nascita dei secondi).
Ciò posto, avendo riguardo alle condivisibili linee direttrici dettate dalle tabelle milanesi per la valutazione equitativa del danno, occorre rilevare: i) che la vittima del reato, , aveva Persona_2
all'epoca dell'evento, 44 anni (nato nell'agosta del 1963, è infatti deceduto nel febbraio del 2008); ii)
che il danneggiato , invece, all'epoca del fatto, aveva 76 anni;
iii) che la danneggiata CP
invece, ne aveva 72; iv) che, come detto, vi sono tre figli superstiti, oltre due nipoti, figlie del _4
e di (si vedano le sommarie informazioni sub doc. 19 e 20 rilasciate da Per_2 CP_2 CP_15
e da;
v) che è deceduto dieci anni dopo il sinistro;
vi) che la è Testimone_2 CP _4
tutt'ora in vita;
vii) che la convivenza è perdurata per 16 anni (dal 1992 al 2008) come emerge dalle testimonianze rese e già citate e dalla documentazione in atti (v. docc. 8, 10 e 11).
pagina 16 di 22 Dello stretto legame e dei rapporti intercorrenti tra i suoceri e il genero deceduto si è già detto.
Alla luce di tutti gli elementi rassegnati, il danno non patrimoniale va liquidato, in via equitativa, per quanto riguarda il , nella somma di euro 28.301,23. CP
Detta somma è pari al valore minimo della forbice dei valori indicati dalle Tabelle milanesi (nonni-
nipoti), e la si ritiene equa in ragione del fatto che, sebbene gli indici sopra evidenziati consentano di pervenire a una somma maggiore, occorre pur sempre tenere conto, come si è accennato, della differenza di rapporti tra nonni e nipoti rispetto a quella tra generi e suoceri.
Per quanto riguarda la invece, si ritiene equa la liquidazione del danno nella somma di euro _4
32.000,00 dovendosi considerare la più lunga sofferenza di questa rispetto al defunto coniuge.
Le somme indicate sono espresse con valori attuali sicché è già compresa la richiesta rivalutazione monetaria.
Quanto alla richiesta di interessi a far data dall'illecito, invece, si deve rilevare quanto segue.
È vero che secondo una parte di giurisprudenza, seguita anche dallo scrivente in precedenti decisioni,
questi sono sempre dovuti, essendo l'obbligazione risarcitoria derivante da illecito extracontrattuale un debito di valore.
Tuttavia, si ritiene maggiormente condivisibile quanto affermato da Cass. 2018 n. 18567 (ord.): “Il
giudice di merito ha liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza
alcuna valutazione del profilo probatorio. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che
costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo
liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali,
non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica
nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore
provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia pagina 17 di 22 inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma
originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra
remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio
che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente
configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi
costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso,
non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da
ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di
per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali
(Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22 ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio
2010, n. 3355)”.
Si veda altresì Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd.
interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a
motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante
l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”.
In assenza di alcuna specifica indicazione di parte sul punto, non si ritiene, con riferimento alla somma indicata a titolo di danno non patrimoniale, che vi sano ragioni per affiancare alla rivalutazione monetaria già operata anche gli interessi.
Gli interessi decorreranno, invece, dalla data della presente decisione.
pagina 18 di 22 Irrilevante, alla luce della liquidazione operata è la richiesta della compagnia assicuratrice di tener conto del massimale di polizza alla luce di quanto già corrisposto agli altri danneggiati giacché le somme liquidate non appaiono sforare l'indicato massimale.
Gli attori hanno domandato “che la quota che sarà liquidata in favore del fu venga CP
ripartita tra i ricorrenti in base alla successione ex lege, e cioè per 1/3 ( 3/9) alla moglie _4
e 2/3 ( 6/9) da suddividersi tra tutti i tre figli in quote eguali ( 2/9 ciascuno)”.
La richiesta può essere accolta non ravvisandosi ragioni ostative a che ciascuno si veda attribuita la somma ricompresa nella propria quota ereditaria.
Per ragioni di completezza va infine osservato quanto segue.
I convenuti e non si sono costituiti nonostante regolare Parte_1 Parte_2
notifica e sono quindi da dichiararsi contumaci.
Nei confronti di tali soggetti vanno senz'altro richiamate tutte le motivazioni di cui sopra.
Detti convenuti, difatti, sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per l'omicidio del
Per_2
La condanna va quindi pronunciata in solido tra , e Parte_1 Parte_2
CP_6
Quanto, invece, alla parte chiamata , non può emettersi alcuna Controparte_11
condanna.
Difatti, parte attrice non ha spiegato alcuna domanda nei confronti della parte in questione, avendo provveduto a effettuarne la chiamata solo in ossequio all'ordine del giudice allora titolare del fascicolo,
evidentemente al fine di evitare la dichiarazione di improcedibilità della domanda per inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio.
pagina 19 di 22 Venendo alle spese del giudizio, occorre anzitutto compensare quelle tra gli attori e la parte chiamata per le ragioni appena sopra indicate.
Quanto, invece, alla regolamentazione delle spese tra gli attori e le parti convenute, occorre senz'altro applicare il principio della soccombenza e porle, quindi, in via solidale in capo ai convenuti.
A titolo di onorari di avvocato vanno liquidati euro 7.616,00 come da nota spese depositata dal difensore di parte attrice (peraltro inferiore alla somma astrattamente liquidabile, ma oltre la quale non può pronunciarsi incorrendosi altrimenti nella violazione dell'art. 112 c.p.c.), oltre accessori di legge.
Vanno altresì liquidati euro 316,26 a titolo di esborsi.
Le somme vanno distratte in favore dell'avvocato di parte attrice, avv. Agelina Bevilacqua, dichiaratosi antistatario.
Si ritiene altresì che ricorrano i presupposti di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. con riguardo alle difese spiegate dalla compagnia assicuratrice, quantomeno con riguardo all'insistenza sulla propria linea difensiva dopo l'assunzione della prova testimoniale e dopo la pronuncia delle Sezioni Unite (2021 n. 21983) in ordine all'interpretazione dell'art. 122 del codice delle assicurazioni applicabile ratione temporis.
La compagnia assicuratrice, con scritti difensivi di lunghezza non inferiore alle 30 pagine (e con interlinea singola, come evidenziato da parte attrice) ha infatti perseverato in argomentazioni evidentemente infondate alla luce dell'istruttoria compiuta e della giurisprudenza, anche di legittimità,
occupatasi della materia.
Inoltre, la compagnia assicuratrice ha speso numerose e defatiganti argomentazioni non attinenti al presente giudizio (essendosi impegnata, tra le altre cose, a contestare la sussistenza di danni non patrimoniali nemmeno richiesti da parte attrice, come il danno biologico).
Senza trascurare che, sino agli scritti conclusivi, la compagnia assicuratrice ha cercato di revocare in dubbio la sentenza penale passata in giudicato e pronunciata anche nei suoi confronti. pagina 20 di 22 Segnatamente, l'art. 96 c. 3 c.p.c. dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Non rileva sul punto che l'attore non abbia dimostrato il danno subito in conseguenza della lite instaurata giacchè il c. 3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla prova di un danno per la parte vittoriosa (v. Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410, nonché Cass. 2018 n. 4136-ord.).
Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c. sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo, in ragione della gravità della condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice, quantificare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 25% dei compensi sopra liquidati con riguardo alla fase decisoria e, pertanto, avuto riguardo alla nota spese posta a base della liquidazione, nella somma di euro 726,25.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia di , ed Parte_1 Parte_2 Controparte_16
condanna e a pagare, in Controparte_6 Parte_1 Parte_2
solido, la somma di euro 28.301,23, oltre interessi a far data dalla presente pronuncia, alle parti attrici,
così ripartita tra le stesse: per 1/3 (3/9) ad e 2/3 (6/9) da suddividersi tra _4 [...]
, e in quote eguali (2/9 ciascuno); CP_1 CP_2 Controparte_3
condanna e a pagare Controparte_6 Parte_1 Parte_2
altresì, in solido, la somma di euro 32.000,00, oltre interessi a far data dalla presente pronuncia, in favore di _4
pagina 21 di 22 condanna e a pagare, in Controparte_6 Parte_1 Parte_2
solido, la somma di euro 7.616,00, oltre accessori di legge, per compensi di avvocato oltre la somma di euro 316,26 per esborsi, direttamente in favore del procuratore di parte attrice, avv. Angelina
Bevilacqua, dichiaratasi antistataria;
condanna al pagamento di euro 726,25 in favore di parte attrice (in via Controparte_6
solidale).
Così deciso in Enna, il 11 luglio 2024
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 22 di 22