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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 207/2024 promossa da:
(cod.fisc.: con l'avv. AGOSTINI RANIERO e con Parte_1 CodiceFiscale_1 domicilio eletto in presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno
ATTORE/appellante contro
(cod.fisc,: ) e con l'avv. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
PETRITOLA PIERLUIGI e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno
CONVENUTO/appellato
OGGETTO: Appello tardivo a convalida di sfratto ex art 668 c.p.c. e 447 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 668 c.p.c. la signora proponeva opposizione tardiva avverso Parte_1
l'ordinanza di convalida di sfratto per occupazione sine titulo resa da questo Giudice a favore dei signori e , proprietari dell'immobile occupato dalla prima, sia pure inizialmente con il CP_1 CP_2 consenso dei proprietari, ma non restituito alla di loro richiesta ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto;
— dato atto dell'ammissibilita della presente opposizione, accogliere la medesima e, per l'effetto, revocare l'opposta ordinanza di convalida di sfratto per morosita, rigettando l'avversa domanda;
– condannare gli opposti e al risarcimento del danno Controparte_2 Controparte_1 subito dall'opponente quantificabili in € 5.000,00 o, quella somma ritenuta equa dal Parte_1
Giudice ma non superiore ad € 5.000,00. “ .
Con comparsa in data 6.4.2024 si costituiva in giudizio la parte proprietaria la quale richiedeva il rigetto della opposizione tardiva.
Alla prima udienza di comparizione parti del 8.4.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie di prova orale svolte dalla parte ricorrente/opponente e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussioni la nuova udienza del 24.6.2024 con termine per il deposito di memorie conclusionali ed in particolare “…respinge la istanza di prova orale per testimoni richiesta dalla parte opponente per essere i capitoli di prova irrilevanti ai fini del punto nevralgico il presente giudizio di opposizione tardiva a convalida di sfratto e comunque trattandosi di circostanze non in pagina 1 di 3 contestazione fra le parti e fissa per la discussione la nuova udienza del 24.6.2024 con termine fino al per il deposito di note conclusionali riepilogative sostanzialmente incentrate sulla regolarità o meno della notifica dell'originario atto introduttivo e dunque della citazione per la convalida e dovendosi incentrare la opposizione tardiva sulla regolarità e ammissibilità della procedura intrapresa nella contumacia della convenuta. “ .
Alla udienza del 23.9.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
Ritiene il Giudice che l'opposizione tardiva non sia fondata e vada rigettata. In particolare sostiene l'opponente che “la notificazione dell'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida e affetta da irregolarità sotto specie di nullita per essere stata la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, sebbene questi si fosse trasferito altrove e il notificante conoscesse, e comunque potesse conoscere con l'ordinaria diligenza, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove era tenuto ad effettuare la notificazione stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.. Nel caso in cui la residenza anagrafica non coincida con il luogo dove si trova l'immobile oggetto dell'esecuzione è necessaria la doppia notifica, presso la residenza e presso l'immobile oggetto dell'esecuzione. “
Effettivamente la parte intimante provvedeva a notificare il primo atto di citazione introduttivo solo presso l'indirizzo di residenza anagrafica e ivi la notifica era comunque regolare ai sensi degli artt. 140 e 660 c.p.c. per cui effettivamente l'ufficiale giudiziario ha rinvenuto presso l'indirizzo di residenza, il nominativo della signora altrimenti avrebbe riportato nella relata di notifica la dicitura Pt_1
“sconosciuta”. Del tutto correttamente, pertanto, i proprietari hanno notificato l'atto introduttivo presso l'indirizzo di residenza anagrafica, verificata, di essa occupante l'immobile e peraltro, come da ordine del Giudice, hanno notificato tutti gli atti successivi, dalla ordinanza di convalida agli atti relativi al rilascio, presso sia la residenza anagrafica che presso l'immobile oggetto di occupazione sine titulo .
La residenza anagrafica resta infatti il dato certo che assicura la regolarità delle notifiche ai sensi dell'art 137 c.p.c. e 660 cpc .
In ogni caso, anche ove la signora fosse comparsa in udienza, nulla avrebbe potuto eccepire Pt_1 rispetto alla domanda di risoluzione del comodato verbale e del rilascio dell'immobile in quanto essa stessa non aveva ottemperato all'ordine di riconsegna e restituzione dei proprietari con ciò pure iniziando un procedimento penale fra le parti con imputazioni reciproche relative allo sgombero e rilascio dell'immobile.
In sede di prima udienza, la parte ricorrente dava atto di avere provveduto a liberare e rilasciare l'immobile ai proprietari aventi diritto, con ciò sostanzialmente adempiendo all'impegno assunto di restituire il locale de quo per cui in ogni caso la restituzione dei termini per la costituzione nell'originario giudizio di convalida di sfratto non le procurerebbe alcun vantaggio, essendo il rilascio immediato un atto in ogni caso dovuto.
Le spese di lite possono interamente compensarsi fra le parti in quanto effettivamente in ragione di correttezza anche l'atto di intimazione di sfratto poteva essere notificato, oltre che all'indirizzo di residenza, presso l'immobile ove sia pure momentaneamente la signora dimorava e per essere Pt_1 nota della circostanza ai proprietari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione tardiva e conferma il provvedimento opposto.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Ascoli Piceno, 19 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 207/2024 promossa da:
(cod.fisc.: con l'avv. AGOSTINI RANIERO e con Parte_1 CodiceFiscale_1 domicilio eletto in presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno
ATTORE/appellante contro
(cod.fisc,: ) e con l'avv. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
PETRITOLA PIERLUIGI e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno
CONVENUTO/appellato
OGGETTO: Appello tardivo a convalida di sfratto ex art 668 c.p.c. e 447 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 668 c.p.c. la signora proponeva opposizione tardiva avverso Parte_1
l'ordinanza di convalida di sfratto per occupazione sine titulo resa da questo Giudice a favore dei signori e , proprietari dell'immobile occupato dalla prima, sia pure inizialmente con il CP_1 CP_2 consenso dei proprietari, ma non restituito alla di loro richiesta ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto;
— dato atto dell'ammissibilita della presente opposizione, accogliere la medesima e, per l'effetto, revocare l'opposta ordinanza di convalida di sfratto per morosita, rigettando l'avversa domanda;
– condannare gli opposti e al risarcimento del danno Controparte_2 Controparte_1 subito dall'opponente quantificabili in € 5.000,00 o, quella somma ritenuta equa dal Parte_1
Giudice ma non superiore ad € 5.000,00. “ .
Con comparsa in data 6.4.2024 si costituiva in giudizio la parte proprietaria la quale richiedeva il rigetto della opposizione tardiva.
Alla prima udienza di comparizione parti del 8.4.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie di prova orale svolte dalla parte ricorrente/opponente e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussioni la nuova udienza del 24.6.2024 con termine per il deposito di memorie conclusionali ed in particolare “…respinge la istanza di prova orale per testimoni richiesta dalla parte opponente per essere i capitoli di prova irrilevanti ai fini del punto nevralgico il presente giudizio di opposizione tardiva a convalida di sfratto e comunque trattandosi di circostanze non in pagina 1 di 3 contestazione fra le parti e fissa per la discussione la nuova udienza del 24.6.2024 con termine fino al per il deposito di note conclusionali riepilogative sostanzialmente incentrate sulla regolarità o meno della notifica dell'originario atto introduttivo e dunque della citazione per la convalida e dovendosi incentrare la opposizione tardiva sulla regolarità e ammissibilità della procedura intrapresa nella contumacia della convenuta. “ .
Alla udienza del 23.9.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
Ritiene il Giudice che l'opposizione tardiva non sia fondata e vada rigettata. In particolare sostiene l'opponente che “la notificazione dell'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida e affetta da irregolarità sotto specie di nullita per essere stata la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, sebbene questi si fosse trasferito altrove e il notificante conoscesse, e comunque potesse conoscere con l'ordinaria diligenza, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove era tenuto ad effettuare la notificazione stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.. Nel caso in cui la residenza anagrafica non coincida con il luogo dove si trova l'immobile oggetto dell'esecuzione è necessaria la doppia notifica, presso la residenza e presso l'immobile oggetto dell'esecuzione. “
Effettivamente la parte intimante provvedeva a notificare il primo atto di citazione introduttivo solo presso l'indirizzo di residenza anagrafica e ivi la notifica era comunque regolare ai sensi degli artt. 140 e 660 c.p.c. per cui effettivamente l'ufficiale giudiziario ha rinvenuto presso l'indirizzo di residenza, il nominativo della signora altrimenti avrebbe riportato nella relata di notifica la dicitura Pt_1
“sconosciuta”. Del tutto correttamente, pertanto, i proprietari hanno notificato l'atto introduttivo presso l'indirizzo di residenza anagrafica, verificata, di essa occupante l'immobile e peraltro, come da ordine del Giudice, hanno notificato tutti gli atti successivi, dalla ordinanza di convalida agli atti relativi al rilascio, presso sia la residenza anagrafica che presso l'immobile oggetto di occupazione sine titulo .
La residenza anagrafica resta infatti il dato certo che assicura la regolarità delle notifiche ai sensi dell'art 137 c.p.c. e 660 cpc .
In ogni caso, anche ove la signora fosse comparsa in udienza, nulla avrebbe potuto eccepire Pt_1 rispetto alla domanda di risoluzione del comodato verbale e del rilascio dell'immobile in quanto essa stessa non aveva ottemperato all'ordine di riconsegna e restituzione dei proprietari con ciò pure iniziando un procedimento penale fra le parti con imputazioni reciproche relative allo sgombero e rilascio dell'immobile.
In sede di prima udienza, la parte ricorrente dava atto di avere provveduto a liberare e rilasciare l'immobile ai proprietari aventi diritto, con ciò sostanzialmente adempiendo all'impegno assunto di restituire il locale de quo per cui in ogni caso la restituzione dei termini per la costituzione nell'originario giudizio di convalida di sfratto non le procurerebbe alcun vantaggio, essendo il rilascio immediato un atto in ogni caso dovuto.
Le spese di lite possono interamente compensarsi fra le parti in quanto effettivamente in ragione di correttezza anche l'atto di intimazione di sfratto poteva essere notificato, oltre che all'indirizzo di residenza, presso l'immobile ove sia pure momentaneamente la signora dimorava e per essere Pt_1 nota della circostanza ai proprietari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione tardiva e conferma il provvedimento opposto.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Ascoli Piceno, 19 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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