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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6679/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 6679-18 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Sala Consilina (SA) alla Via Nazionale n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Santarsiere, (c.f.
, del foro di Lagonegro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Sala Consilina alla Via G. Mezzacapo n. 221/C, come da procura in atti
Attrice
Contro
, in persona del Direttore Generale p.t. dott. , P.I. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in alla Via Nizza, n 146, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De P.IVA_1 CP_1
Mita, (c.f. ), unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Ennio De Vita, in alla Via Piave, n. 1, come da procura in atti CP_1
Convenuta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21/03/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 24/02/2015, la Sig.ra veniva ricoverata presso l'unità operativa di Parte_1
Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale “Luigi Curto” di Polla (SA) in seguito ad una riacutizzazione di sintomatologia algica localizzata all'anca sinistra risalente a circa cinque anni prima e conseguente ad un processo di coxartrosi sx. All'esame obiettivo locale all'ingresso veniva segnalato in cartella pagina 1 di 8 clinica: “arto inferiore sinistro in asse con limitazione della estensione della coscia sul bacino.
Marcatamente ridotta la intrarotazione. Deambulazione possibile senza appoggi ma con zoppia.”
In data 26/02/2015, l'attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca sinistra.
Ella lamentava il fatto che in cartella clinica mancava completamente la descrizione e il diario clinico dell'intervento suddetto e che non vi erano le firme dei medici dei due consensi informati ( sia anestesiologico del 25/02/2015 sia quello chirurgico che mancava di data e firma del medico).
Nella stessa data di cui sopra, dalla radiografia all'anca sinistra si notava la presenza di protesi d'anca sinistra.
In data 09/03/2015, veniva dimessa dall'ospedale di Polla e realizzava di non riuscire a camminare regolarmente, senza zoppia e dolori.
Affermava, infatti, che, subito dopo l'intervento chirurgico, notava un deficit dei movimenti della caviglia sinistra per cui veniva visitata dai sanitari del reparto che diagnosticavano un deficit dell'estensore lungo dell'alluce e del tibiale anteriore con una validità dell'estensore comune delle dita.
Venivano, quindi, prescritti terapia farmacologica, interventi riabilitativi ed ausili per la deambulazione
(molla di Codivilla).
Successivamente, incaricava il dott. di eseguire una consulenza medico-legale Persona_1 volta ad accertare l'eventuale colpa medica e il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari della predetta U.O. in occasione dell'intervento chirurgico di endoprotesi e i Controparte_3 danni lamentati.
Le risultanze della consulenza di parte riferivano di una riduzione dei movimenti coxo-femorali dell'arto inferiore sinistro sintetizzabili in movimento di abduzione della gamba sx dai normali 60° a circa 30°, movimento di adduzione e rotazione interna ed esterna del pari valutabili con riduzione del
50%. Il consulente di parte contestava, tra l'altro, una ipotrofia generale dell'arto sx e come l'insieme delle limitazioni funzionali, conseguenti all'applicazione della protesi, avrebbe contribuito, insieme alle probabili complicanze post-operatorie, a rendere la deambulazione autonoma cautelata ed incerta, nonché limitata nel tempo per facile stancabilità. Configurava, dunque, un danno biologico “per malposizionamento/ instabilità della protesi con impossibilità di protesizzazione, articolarità altamente limitata, anomala rotazione dell'arto, grave sofferenza scheletrica, sofferenza assonale mielinica del nervo peroneale sx evidenziato all'elettromiografia” e valutava l'invalidità permanente pari al 45%, oltre a un danno morale e sofferenza soggettiva pari al 25%, dunque, con un grado complessivo del danno alla persona pari al 70%.
pagina 2 di 8 Il CTP, dopo ulteriore visita, aggiornava il suo elaborato e riscontrava un peggioramento del movimento di adduzione e rotazione interna ed esterna del pari valutabili con riduzione del 60%, nell'arto inferiore dx la comparsa di parestesie diffuse esacerbantesi nella deambulazione, un deficit funzionale della spalla destra da probabile lussazione della testa femorale da sovraccarico pressorio sull'emilato destro con dolorabilità alle manovre di flesso estensione e con riduzione del Range of
Motion (ROM), limitato anche il movimento di estensione del piede sx rispetto al destro con presenza di edema malleolare per paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno (SPE), aggiungo (dal certificato del 03/02/2017 del Fisiatra Dott. quale esito di intervento chirurgico di Persona_2 impianto di artroprotesi anca sx”.
Concludeva, ordunque, per una colpa dei sanitari dell'ospedale di Polla per omessa allegazione in cartella clinica di tutte le fasi operatorie confacenti a delle giuste prassi e metodiche validate, l'omesso accertamento di ulteriori esami diagnostici in fase post-operatoria, l'omessa firma in calce ai consensi informati e, da ultimo, l'omessa vigilanza e presa in carico della paziente nel post-operatorio.
Parte attrice riportava, altresì, di essere stata giudicata, in data 14/04/2018, dal CTU nel procedimento
ATP, “Portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 Art. 3 comma l, L. 5/2/1992 n. 104/92, ed invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età
(L.509/88 124/88 GRAVE 100% con decorrenza dal momento della visita peritale (gennaio 2018)”.
Quindi, con atto di citazione regolarmente notificato in data 17/07/2018, la sig.ra instaurava Parte_1 il presente giudizio al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella CP_4 causazione del danno da ella subito a seguito dell'evento descritto e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti che quantificava in euro 492.380,00 per danno non patrimoniale biologico al 60% per euro 393.904,00 e il danno morale e sofferenza soggettiva con al 25% di personalizzazione del danno per euro 98. 476,00 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come da legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/11/2018, si costituiva in codesto giudizio l' in persona del Direttore generale p.t. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_4
e infondatezza della domanda giacché ritenuta carente di supporto probatorio, e sottolineando la conformità dell'intervento eseguito alle linee guida e alla buona pratica medica. La convenuta esponeva che le contestazioni sollevate da parte attrice andassero ricondotte ad una complicanza spontanea della malattia, ovverosia una conseguenza immediata o indiretta di un determinato trattamento diagnostico o terapeutico. Perciò, non poteva configurarsi alcuna responsabilità in capo ai sanitari del nosocomio di
Polla.
pagina 3 di 8 Inerentemente alla non acquisizione del consenso informato, la convenuta evidenziava che la paziente veniva adeguatamente e regolarmente informata prima di sottoporsi all'intervento e che firmava sia il consenso informato anestesiologico che quello chirurgico.
Sostanzialmente, nel merito, sottolineava che parte attrice non avesse dimostrato la sussistenza di un danno conseguenza risarcibile e, più in generale, del rapporto di causalità/evento, tale da poter ipotizzare una responsabilità in capo all'azienda sanitaria e, di conseguenza, non vi era nesso di causalità tra l'eventus damni e il trattamento sanitario eseguito. Impugnava e contestava tutta la documentazione, ivi compresa quella medica e fotografica, depositata da parte attrice, sulla scorta della quale quest'ultima avanzava la pretesa risarcitoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto, nel merito, della domanda attorea perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, nonché per assenza di nesso di causalità tra i fatti descritti e i danni lamentati. Il tutto con vittoria di spese, e compensi del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., e proseguita l'istruttoria anche con espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, la causa, in data 21/03/2025, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse e repliche.
- In punto di diritto
Lo studio della responsabilità medica insegna che il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218 c.c. relative alla responsabilità contrattuale.
L'oggetto dell'obbligazione assunta da convenuta con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale normativa prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata pagina 4 di 8 meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ed idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Si tratti di casa di cura privata o di un ospedale pubblico, il risultato non cambia in quanto sono sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi.
In entrambi i casi, infatti, le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione senza possibilità di limitazione di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
- Nel merito e in ordine alle risultanze delle indagini peritali
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
Nella fattispecie, i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta e anche della espletata CTU medico-legale.
I risultati delle indagini peritali, infatti, rendono incontestabile la presenza di evidenti profili di responsabilità a carico della convenuta . Controparte_5
L'attrice subiva gravi conseguenze invalidanti a causa di un errore nella tecnica operatoria e/o nella gestione post-operatoria, con peggioramento dello stato di salute, dolore cronico e limitazione funzionale.
A dimostrazione di quanto suddetto, giova evidenziare che la anche a seguito di guarigione Parte_1 clinica, lamentava postumi considerevoli consistenti in paralisi parziale dello sciatico popliteo esterno di sinistra con conseguente deficit della motilità della caviglia sinistra causato dal divaricatore chirurgico posizionato incautamente dietro la parete posteriore dell'acetabolo durante l'intervento chirurgico.
Come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, redatta dal Dott. l'intervento Persona_3 chirurgico veniva eseguito in modo difforme rispetto ai protocolli clinici accreditati.
Il medico consulente d'ufficio precisava, nel proprio elaborato, che la paziente subiva una lesione del nervo sciatico popliteo esterno che comportava, tuttora, deficit del movimento di flessione della caviglia e difficoltà deambulatoria con residua zoppia al carico sull'arto inferiore sinistro. Tale condizione clinica, sottolineava, era da ritenersi stabilizzata ed irreversibile ed “...indubbiamente addebitabile ad errata condotta dell'Ortopedico che ha operato la perizianda…”
Questi riteneva altamente probabile che la lesione del nervo sciatico fosse stata causata, in corso di intervento chirurgico, da stiramento durante la prevista manovra di lussazione dell'anca. La condizione del nervo sciatico popliteo esterno di sinistra era assolutamente non più suscettibile di miglioramento, dato il lungo lasso di tempo trascorso dall'intervento chirurgico. pagina 5 di 8 Pertanto, nella periziata, la lesione del nervo sciatico popliteo esterno sinistro va posta in nesso causale con l'intervento chirurgico, essendo soddisfatti , in base al metodo proprio di indagine medico-legale, il criterio della sussistenza contemporanea dei cinque elementi di giudizio: criterio della idoneità lesiva
(compressione/stiramento delle fibre dello SPE nelle manovre chirurgiche effettuate); criterio cronologico (riscontro della lesione subito dopo l'intervento in assenza di qualsiasi deficit neurologico a carico del nervo sciatico popliteo esterno preesistente all'intervento); criterio topografico (sede della lesione contigua a quella trattata con l'intervento di artroprotesi dell'anca che implica anche manovre che interessano il nervo sciatico); criterio della continuità fenomenica, e criterio della esclusione di altre cause.
La suddetta lesione del nervo sciatico è ascrivibile ad una non corretta condotta degli operatori dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Polla i quali durante l'intervento, non adottavano le dovute precauzioni atte ad evitare la prevedibile complicazione.
I sanitari della U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Polla, nel sottoporre parte attrice all'intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca sinistra, facevano diligente applicazione dell'arte medica, in quanto non hanno provveduto a proteggere adeguatamente il nervo sciatico dalla lesione da stiramento dello stesso durante la prevista manovra di lussazione dell'anca.
Si aggiunga che, nel caso de quo, non ci si trovava di fronte ad una situazione medica contraddistinta da speciale difficoltà, pur in presenza di una grave artrosi che aveva indotto la perizianda a sottoporsi all'intervento di artroprotesi totale di anca.
L'attrice, nel merito, subiva un danno iatrogeno differenziale valutabile secondo criteriologia Medico
Legale di analogia e proporzionalità e con riferimento ai Baréme della R.C.I. Più nello specifico, subiva un danno biologico (cioè, compromissione globale della validità psicofisica della perizianda) pari al 20% (venti per cento); un danno ineliminabile dovuto alla patologia di base pari al 10% (dieci per cento) e, quindi, un danno iatrogeno differenziale (A-B) del 10%.
Il danno iatrogeno differenziale rappresenta la differenza tra l'invalidità residuata al paziente in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione se il trattamento sanitario fosse stato corretto.
Logicamente, in sede di quantificazione del danno, si ritiene giusto tenere conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria e rispetto ai quali la condotta del medico non ha avuto alcuna incidenza.
Alla percentuale di danno iatrogeno differenziale suddetto, va considerato il periodo di inabilità temporanea, dapprima totale e poi parziale.
pagina 6 di 8 Precisamente, alla si attribuiva una Inabilità Temporanea Totale al 100% per giorni 14, Parte_1
Inabilità Temporanea Parziale al 50 % per giorni 15 e Inabilità Temporanea Parziale al 25 % per giorni
15.
Considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti (74) e le percentuali di danno biologico (iatrogeno differenziale) e inabilità assegnate, come sopra descritto, va liquidata alla sig.ra la Parte_1 somma risarcitoria di € 23.805,75 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo.
- Relativamente alla questione del consenso informato
Nella cartella clinica risulta regolarmente prestato il consenso informato della perizianda sia alle procedure anestesiologiche, sia all'intervento chirurgico. Risulta presente la firma dell'anestesista che ha raccolto il consenso informato su modulo prestampato per le procedure anestesiologiche.
Nella cartella clinica vi è la firma di parte attrice nella parte riguardante il consenso informato all'intervento chirurgico programmato ed eseguito che, pertanto, risulta regolarmente prestato.
Ordunque, se ne deduce che la veniva adeguatamente e regolarmente informata prima di Parte_1 sottoporsi all'intervento firmando sia il consenso informato anestesiologico che quello chirurgico.
- Sulle spese mediche
La richiesta di risarcimento per il danno lamentato a tale titolo va disattesa.
Anche il CTU esponeva, infatti, che non risultano sono spese mediche affrontate da parte attrice documentate in atti.
- In ordine alla richiesta personalizzazione
Essa va rigettata.
Parte attrice, nella fattispecie, non ha dimostrato quelle precise circostanze eccezionali che avrebbero potuto giustificare la richiesta di aumento del quantum risarcitorio superando, così, le conseguenze ordinarie del danno.
Infatti, ai fini della personalizzazione del danno morale, deve essere valutata l'intensità e la durata della sofferenza psichica.
Nonostante le eseguite visite fisiatriche e neurologiche, non può dedursi che parte attrice abbia subito conseguenze straordinarie e/o eccezionali.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364, ha chiarito che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudicante – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. pagina 7 di 8 Pertanto, le conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
In conclusione, sussiste, per le motivazioni riportate, un comprovato nesso eziologico tra la condotta professionale colposa per negligenza, imprudenza, imperizia dei sanitari dell'unità operativa di
Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale “Luigi Curto” di Polla (SA) e l'eventus damni.
Pertanto, la domanda attorea di risarcimento merita accoglimento e la convenuta va CP_4 condannata al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra . Parte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: Cont
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità dell' di nella causazione del danno subito dalla sig.ra e, per l'effetto, condanna CP_1 Parte_1 parte convenuta al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni non patrimoniali, come danno biologico iatrogeno differenziale oltre inabilità temporanea totale e parziale subita, che si quantificano in € 23.805,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie pari a € 5.077,00, oltre competenze ed onorari di causa come da legge, da distrarre in favore del procuratore, Avv. Antonio Santarsiere, antistatario;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Salerno 10 nov. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 6679-18 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Sala Consilina (SA) alla Via Nazionale n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Santarsiere, (c.f.
, del foro di Lagonegro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Sala Consilina alla Via G. Mezzacapo n. 221/C, come da procura in atti
Attrice
Contro
, in persona del Direttore Generale p.t. dott. , P.I. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in alla Via Nizza, n 146, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De P.IVA_1 CP_1
Mita, (c.f. ), unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Ennio De Vita, in alla Via Piave, n. 1, come da procura in atti CP_1
Convenuta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21/03/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 24/02/2015, la Sig.ra veniva ricoverata presso l'unità operativa di Parte_1
Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale “Luigi Curto” di Polla (SA) in seguito ad una riacutizzazione di sintomatologia algica localizzata all'anca sinistra risalente a circa cinque anni prima e conseguente ad un processo di coxartrosi sx. All'esame obiettivo locale all'ingresso veniva segnalato in cartella pagina 1 di 8 clinica: “arto inferiore sinistro in asse con limitazione della estensione della coscia sul bacino.
Marcatamente ridotta la intrarotazione. Deambulazione possibile senza appoggi ma con zoppia.”
In data 26/02/2015, l'attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca sinistra.
Ella lamentava il fatto che in cartella clinica mancava completamente la descrizione e il diario clinico dell'intervento suddetto e che non vi erano le firme dei medici dei due consensi informati ( sia anestesiologico del 25/02/2015 sia quello chirurgico che mancava di data e firma del medico).
Nella stessa data di cui sopra, dalla radiografia all'anca sinistra si notava la presenza di protesi d'anca sinistra.
In data 09/03/2015, veniva dimessa dall'ospedale di Polla e realizzava di non riuscire a camminare regolarmente, senza zoppia e dolori.
Affermava, infatti, che, subito dopo l'intervento chirurgico, notava un deficit dei movimenti della caviglia sinistra per cui veniva visitata dai sanitari del reparto che diagnosticavano un deficit dell'estensore lungo dell'alluce e del tibiale anteriore con una validità dell'estensore comune delle dita.
Venivano, quindi, prescritti terapia farmacologica, interventi riabilitativi ed ausili per la deambulazione
(molla di Codivilla).
Successivamente, incaricava il dott. di eseguire una consulenza medico-legale Persona_1 volta ad accertare l'eventuale colpa medica e il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari della predetta U.O. in occasione dell'intervento chirurgico di endoprotesi e i Controparte_3 danni lamentati.
Le risultanze della consulenza di parte riferivano di una riduzione dei movimenti coxo-femorali dell'arto inferiore sinistro sintetizzabili in movimento di abduzione della gamba sx dai normali 60° a circa 30°, movimento di adduzione e rotazione interna ed esterna del pari valutabili con riduzione del
50%. Il consulente di parte contestava, tra l'altro, una ipotrofia generale dell'arto sx e come l'insieme delle limitazioni funzionali, conseguenti all'applicazione della protesi, avrebbe contribuito, insieme alle probabili complicanze post-operatorie, a rendere la deambulazione autonoma cautelata ed incerta, nonché limitata nel tempo per facile stancabilità. Configurava, dunque, un danno biologico “per malposizionamento/ instabilità della protesi con impossibilità di protesizzazione, articolarità altamente limitata, anomala rotazione dell'arto, grave sofferenza scheletrica, sofferenza assonale mielinica del nervo peroneale sx evidenziato all'elettromiografia” e valutava l'invalidità permanente pari al 45%, oltre a un danno morale e sofferenza soggettiva pari al 25%, dunque, con un grado complessivo del danno alla persona pari al 70%.
pagina 2 di 8 Il CTP, dopo ulteriore visita, aggiornava il suo elaborato e riscontrava un peggioramento del movimento di adduzione e rotazione interna ed esterna del pari valutabili con riduzione del 60%, nell'arto inferiore dx la comparsa di parestesie diffuse esacerbantesi nella deambulazione, un deficit funzionale della spalla destra da probabile lussazione della testa femorale da sovraccarico pressorio sull'emilato destro con dolorabilità alle manovre di flesso estensione e con riduzione del Range of
Motion (ROM), limitato anche il movimento di estensione del piede sx rispetto al destro con presenza di edema malleolare per paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno (SPE), aggiungo (dal certificato del 03/02/2017 del Fisiatra Dott. quale esito di intervento chirurgico di Persona_2 impianto di artroprotesi anca sx”.
Concludeva, ordunque, per una colpa dei sanitari dell'ospedale di Polla per omessa allegazione in cartella clinica di tutte le fasi operatorie confacenti a delle giuste prassi e metodiche validate, l'omesso accertamento di ulteriori esami diagnostici in fase post-operatoria, l'omessa firma in calce ai consensi informati e, da ultimo, l'omessa vigilanza e presa in carico della paziente nel post-operatorio.
Parte attrice riportava, altresì, di essere stata giudicata, in data 14/04/2018, dal CTU nel procedimento
ATP, “Portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 Art. 3 comma l, L. 5/2/1992 n. 104/92, ed invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età
(L.509/88 124/88 GRAVE 100% con decorrenza dal momento della visita peritale (gennaio 2018)”.
Quindi, con atto di citazione regolarmente notificato in data 17/07/2018, la sig.ra instaurava Parte_1 il presente giudizio al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella CP_4 causazione del danno da ella subito a seguito dell'evento descritto e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti che quantificava in euro 492.380,00 per danno non patrimoniale biologico al 60% per euro 393.904,00 e il danno morale e sofferenza soggettiva con al 25% di personalizzazione del danno per euro 98. 476,00 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come da legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/11/2018, si costituiva in codesto giudizio l' in persona del Direttore generale p.t. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_4
e infondatezza della domanda giacché ritenuta carente di supporto probatorio, e sottolineando la conformità dell'intervento eseguito alle linee guida e alla buona pratica medica. La convenuta esponeva che le contestazioni sollevate da parte attrice andassero ricondotte ad una complicanza spontanea della malattia, ovverosia una conseguenza immediata o indiretta di un determinato trattamento diagnostico o terapeutico. Perciò, non poteva configurarsi alcuna responsabilità in capo ai sanitari del nosocomio di
Polla.
pagina 3 di 8 Inerentemente alla non acquisizione del consenso informato, la convenuta evidenziava che la paziente veniva adeguatamente e regolarmente informata prima di sottoporsi all'intervento e che firmava sia il consenso informato anestesiologico che quello chirurgico.
Sostanzialmente, nel merito, sottolineava che parte attrice non avesse dimostrato la sussistenza di un danno conseguenza risarcibile e, più in generale, del rapporto di causalità/evento, tale da poter ipotizzare una responsabilità in capo all'azienda sanitaria e, di conseguenza, non vi era nesso di causalità tra l'eventus damni e il trattamento sanitario eseguito. Impugnava e contestava tutta la documentazione, ivi compresa quella medica e fotografica, depositata da parte attrice, sulla scorta della quale quest'ultima avanzava la pretesa risarcitoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto, nel merito, della domanda attorea perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, nonché per assenza di nesso di causalità tra i fatti descritti e i danni lamentati. Il tutto con vittoria di spese, e compensi del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., e proseguita l'istruttoria anche con espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, la causa, in data 21/03/2025, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse e repliche.
- In punto di diritto
Lo studio della responsabilità medica insegna che il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218 c.c. relative alla responsabilità contrattuale.
L'oggetto dell'obbligazione assunta da convenuta con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale normativa prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata pagina 4 di 8 meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ed idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Si tratti di casa di cura privata o di un ospedale pubblico, il risultato non cambia in quanto sono sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi.
In entrambi i casi, infatti, le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione senza possibilità di limitazione di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
- Nel merito e in ordine alle risultanze delle indagini peritali
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
Nella fattispecie, i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta e anche della espletata CTU medico-legale.
I risultati delle indagini peritali, infatti, rendono incontestabile la presenza di evidenti profili di responsabilità a carico della convenuta . Controparte_5
L'attrice subiva gravi conseguenze invalidanti a causa di un errore nella tecnica operatoria e/o nella gestione post-operatoria, con peggioramento dello stato di salute, dolore cronico e limitazione funzionale.
A dimostrazione di quanto suddetto, giova evidenziare che la anche a seguito di guarigione Parte_1 clinica, lamentava postumi considerevoli consistenti in paralisi parziale dello sciatico popliteo esterno di sinistra con conseguente deficit della motilità della caviglia sinistra causato dal divaricatore chirurgico posizionato incautamente dietro la parete posteriore dell'acetabolo durante l'intervento chirurgico.
Come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, redatta dal Dott. l'intervento Persona_3 chirurgico veniva eseguito in modo difforme rispetto ai protocolli clinici accreditati.
Il medico consulente d'ufficio precisava, nel proprio elaborato, che la paziente subiva una lesione del nervo sciatico popliteo esterno che comportava, tuttora, deficit del movimento di flessione della caviglia e difficoltà deambulatoria con residua zoppia al carico sull'arto inferiore sinistro. Tale condizione clinica, sottolineava, era da ritenersi stabilizzata ed irreversibile ed “...indubbiamente addebitabile ad errata condotta dell'Ortopedico che ha operato la perizianda…”
Questi riteneva altamente probabile che la lesione del nervo sciatico fosse stata causata, in corso di intervento chirurgico, da stiramento durante la prevista manovra di lussazione dell'anca. La condizione del nervo sciatico popliteo esterno di sinistra era assolutamente non più suscettibile di miglioramento, dato il lungo lasso di tempo trascorso dall'intervento chirurgico. pagina 5 di 8 Pertanto, nella periziata, la lesione del nervo sciatico popliteo esterno sinistro va posta in nesso causale con l'intervento chirurgico, essendo soddisfatti , in base al metodo proprio di indagine medico-legale, il criterio della sussistenza contemporanea dei cinque elementi di giudizio: criterio della idoneità lesiva
(compressione/stiramento delle fibre dello SPE nelle manovre chirurgiche effettuate); criterio cronologico (riscontro della lesione subito dopo l'intervento in assenza di qualsiasi deficit neurologico a carico del nervo sciatico popliteo esterno preesistente all'intervento); criterio topografico (sede della lesione contigua a quella trattata con l'intervento di artroprotesi dell'anca che implica anche manovre che interessano il nervo sciatico); criterio della continuità fenomenica, e criterio della esclusione di altre cause.
La suddetta lesione del nervo sciatico è ascrivibile ad una non corretta condotta degli operatori dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Polla i quali durante l'intervento, non adottavano le dovute precauzioni atte ad evitare la prevedibile complicazione.
I sanitari della U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Polla, nel sottoporre parte attrice all'intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca sinistra, facevano diligente applicazione dell'arte medica, in quanto non hanno provveduto a proteggere adeguatamente il nervo sciatico dalla lesione da stiramento dello stesso durante la prevista manovra di lussazione dell'anca.
Si aggiunga che, nel caso de quo, non ci si trovava di fronte ad una situazione medica contraddistinta da speciale difficoltà, pur in presenza di una grave artrosi che aveva indotto la perizianda a sottoporsi all'intervento di artroprotesi totale di anca.
L'attrice, nel merito, subiva un danno iatrogeno differenziale valutabile secondo criteriologia Medico
Legale di analogia e proporzionalità e con riferimento ai Baréme della R.C.I. Più nello specifico, subiva un danno biologico (cioè, compromissione globale della validità psicofisica della perizianda) pari al 20% (venti per cento); un danno ineliminabile dovuto alla patologia di base pari al 10% (dieci per cento) e, quindi, un danno iatrogeno differenziale (A-B) del 10%.
Il danno iatrogeno differenziale rappresenta la differenza tra l'invalidità residuata al paziente in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione se il trattamento sanitario fosse stato corretto.
Logicamente, in sede di quantificazione del danno, si ritiene giusto tenere conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria e rispetto ai quali la condotta del medico non ha avuto alcuna incidenza.
Alla percentuale di danno iatrogeno differenziale suddetto, va considerato il periodo di inabilità temporanea, dapprima totale e poi parziale.
pagina 6 di 8 Precisamente, alla si attribuiva una Inabilità Temporanea Totale al 100% per giorni 14, Parte_1
Inabilità Temporanea Parziale al 50 % per giorni 15 e Inabilità Temporanea Parziale al 25 % per giorni
15.
Considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti (74) e le percentuali di danno biologico (iatrogeno differenziale) e inabilità assegnate, come sopra descritto, va liquidata alla sig.ra la Parte_1 somma risarcitoria di € 23.805,75 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo.
- Relativamente alla questione del consenso informato
Nella cartella clinica risulta regolarmente prestato il consenso informato della perizianda sia alle procedure anestesiologiche, sia all'intervento chirurgico. Risulta presente la firma dell'anestesista che ha raccolto il consenso informato su modulo prestampato per le procedure anestesiologiche.
Nella cartella clinica vi è la firma di parte attrice nella parte riguardante il consenso informato all'intervento chirurgico programmato ed eseguito che, pertanto, risulta regolarmente prestato.
Ordunque, se ne deduce che la veniva adeguatamente e regolarmente informata prima di Parte_1 sottoporsi all'intervento firmando sia il consenso informato anestesiologico che quello chirurgico.
- Sulle spese mediche
La richiesta di risarcimento per il danno lamentato a tale titolo va disattesa.
Anche il CTU esponeva, infatti, che non risultano sono spese mediche affrontate da parte attrice documentate in atti.
- In ordine alla richiesta personalizzazione
Essa va rigettata.
Parte attrice, nella fattispecie, non ha dimostrato quelle precise circostanze eccezionali che avrebbero potuto giustificare la richiesta di aumento del quantum risarcitorio superando, così, le conseguenze ordinarie del danno.
Infatti, ai fini della personalizzazione del danno morale, deve essere valutata l'intensità e la durata della sofferenza psichica.
Nonostante le eseguite visite fisiatriche e neurologiche, non può dedursi che parte attrice abbia subito conseguenze straordinarie e/o eccezionali.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364, ha chiarito che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudicante – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. pagina 7 di 8 Pertanto, le conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
In conclusione, sussiste, per le motivazioni riportate, un comprovato nesso eziologico tra la condotta professionale colposa per negligenza, imprudenza, imperizia dei sanitari dell'unità operativa di
Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale “Luigi Curto” di Polla (SA) e l'eventus damni.
Pertanto, la domanda attorea di risarcimento merita accoglimento e la convenuta va CP_4 condannata al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra . Parte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: Cont
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità dell' di nella causazione del danno subito dalla sig.ra e, per l'effetto, condanna CP_1 Parte_1 parte convenuta al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni non patrimoniali, come danno biologico iatrogeno differenziale oltre inabilità temporanea totale e parziale subita, che si quantificano in € 23.805,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie pari a € 5.077,00, oltre competenze ed onorari di causa come da legge, da distrarre in favore del procuratore, Avv. Antonio Santarsiere, antistatario;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Salerno 10 nov. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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