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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2318/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18660/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250047609229000 TASSE AUTOMOBIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2336/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta, impugnando la cartella di pagamento n. 02820250047609229000 notificata in data 08/10/2025
(tassa auto - anno 2020 importo Euro 141,90).
Eccepisce la prescrizione del diritto concludendo per l'accoglimento del ricorso, richiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del credito sotteso dalla cartella di pagamento preindicata notificata in data 08/10/2025 rispetto al tributo richiesto 2020. Con vittoria di spese.
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni della ricorrente, afferma la bontà e legittimità del titolo esattivo, emesso nel rispetto della vigente normativa, eccepisce (quanto ai presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti) la propria carenza di legittimazione passiva.
Prosegue affermando che sarà la Regione a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
La Regione Campania, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni del ricorrente e deposita documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici alla cartella opposta nel 2023. Ciò in relazione alla circostanza che viene singolarmente eccepita la prescrizione del credito erariale senza contestare la notifica degli atti prodromici, che risulta, come detto, invece effettuata nel 2023 (e pertanto nel termine utile per l'interruzione della prescrizione) e non risultando opposti detti atti hanno determinato la definitività della debenza richiesta, poi, nel successive triennio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto determinerebbe la inammissibilità del ricorso, tuttavia, preliminare alla valutazione del giudizio è la individuazione della competenza, rilevabile d'Ufficio.
Deve rilevarsi che l'opposizione è avverso un atto emesso dalla Agenzia di Caserta, nei confronti di residente in [...]di Caserta;
pertanto appare evidente che la competenza del giudizio sia della Corte di Giustizia di Tributaria di primo Grado di Caserta, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riproposto. Da tanto deriva la condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso che la parte dovrà riproporre, entro sessanta giorni, innanzi alla competente Corte di
Caserta; condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18660/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250047609229000 TASSE AUTOMOBIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2336/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta, impugnando la cartella di pagamento n. 02820250047609229000 notificata in data 08/10/2025
(tassa auto - anno 2020 importo Euro 141,90).
Eccepisce la prescrizione del diritto concludendo per l'accoglimento del ricorso, richiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del credito sotteso dalla cartella di pagamento preindicata notificata in data 08/10/2025 rispetto al tributo richiesto 2020. Con vittoria di spese.
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni della ricorrente, afferma la bontà e legittimità del titolo esattivo, emesso nel rispetto della vigente normativa, eccepisce (quanto ai presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti) la propria carenza di legittimazione passiva.
Prosegue affermando che sarà la Regione a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
La Regione Campania, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni del ricorrente e deposita documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici alla cartella opposta nel 2023. Ciò in relazione alla circostanza che viene singolarmente eccepita la prescrizione del credito erariale senza contestare la notifica degli atti prodromici, che risulta, come detto, invece effettuata nel 2023 (e pertanto nel termine utile per l'interruzione della prescrizione) e non risultando opposti detti atti hanno determinato la definitività della debenza richiesta, poi, nel successive triennio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto determinerebbe la inammissibilità del ricorso, tuttavia, preliminare alla valutazione del giudizio è la individuazione della competenza, rilevabile d'Ufficio.
Deve rilevarsi che l'opposizione è avverso un atto emesso dalla Agenzia di Caserta, nei confronti di residente in [...]di Caserta;
pertanto appare evidente che la competenza del giudizio sia della Corte di Giustizia di Tributaria di primo Grado di Caserta, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riproposto. Da tanto deriva la condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso che la parte dovrà riproporre, entro sessanta giorni, innanzi alla competente Corte di
Caserta; condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.