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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 398/23 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Emanuele Improta e Gerardo D'Anna
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
CP_ rapp.te rapp.to e difeso dai funzionari costituiti come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 26.1.23, l'istante agiva nei confronti dell' chiedendo la condanna dello stesso al pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità a decorrere dal gennaio 2021, essendogli stata riconosciuta una percentuale invalidante pari al 76% con sentenza n. 6770/2005.
CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza del ricorso, evidenziandone preliminarmente l'improponibilità tenuto conto che la sentenza citata in ricorso rigettava la domanda per insussistenza del requisito reddituale.
All'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Giova premettere che la sentenza n. 6770/2005, pur riconoscendo una percentuale invalidante pari al 76%, rigettava la domanda anche di condanna al pagamento dei ratei attesa l'insussistenza del requisito socio-reddituale.
Ne consegue che, sulla scorta di quella medesima domanda amministrativa su cui oramai si è formato giudicato di rigetto, non possa ora invocarsi il pagamento di alcuna prestazione giammai riconosciuta nemmeno in sede amministrativa.
Occorreva, invero, proporre nuova domanda amministrativa.
A ciò aggiungasi l'ulteriore circostanza che il requisito sanitario accertato nella sentenza citata afferisce ad una verifica peritale di circa 20 anni orsono, sicchè in difetto di deduzione (del tutto omessa in ricorso) e prova (non essendo nemmeno richiesto in ricorso alcun accertamento tecnico in tal senso) della necessaria permanenza del requisito sanitario all'attualità, la domanda -anche nel merito- non può che essere respinta.
Parte istante va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. Att. Cpc nuova formulazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 11.2.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 398/23 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Emanuele Improta e Gerardo D'Anna
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
CP_ rapp.te rapp.to e difeso dai funzionari costituiti come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 26.1.23, l'istante agiva nei confronti dell' chiedendo la condanna dello stesso al pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità a decorrere dal gennaio 2021, essendogli stata riconosciuta una percentuale invalidante pari al 76% con sentenza n. 6770/2005.
CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza del ricorso, evidenziandone preliminarmente l'improponibilità tenuto conto che la sentenza citata in ricorso rigettava la domanda per insussistenza del requisito reddituale.
All'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Giova premettere che la sentenza n. 6770/2005, pur riconoscendo una percentuale invalidante pari al 76%, rigettava la domanda anche di condanna al pagamento dei ratei attesa l'insussistenza del requisito socio-reddituale.
Ne consegue che, sulla scorta di quella medesima domanda amministrativa su cui oramai si è formato giudicato di rigetto, non possa ora invocarsi il pagamento di alcuna prestazione giammai riconosciuta nemmeno in sede amministrativa.
Occorreva, invero, proporre nuova domanda amministrativa.
A ciò aggiungasi l'ulteriore circostanza che il requisito sanitario accertato nella sentenza citata afferisce ad una verifica peritale di circa 20 anni orsono, sicchè in difetto di deduzione (del tutto omessa in ricorso) e prova (non essendo nemmeno richiesto in ricorso alcun accertamento tecnico in tal senso) della necessaria permanenza del requisito sanitario all'attualità, la domanda -anche nel merito- non può che essere respinta.
Parte istante va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. Att. Cpc nuova formulazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 11.2.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)