Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4669/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4669 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e, Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], (CF: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Avv.to Rosa Anna Pelliccia, (C.F.: ) presso C.F._3 il cui studio in Afragola (NA) alla Piazza Gianturco n.59, elettivamente domiciliano, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volonta di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 12 dicembre 2024.
Con ricorso ex artt. 473 bis 12 e 49 c.p.c. depositato il 29 novembre 2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, in
Afragola (NA) il 6.12.2012; che dalla loro unione non nascevano figli e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- All'udienza del 25.03.2025, sostituita con note scritte, depositate il 20 marzo 2025, i ricorrenti ribadivano la volonta di separarsi alle condizioni indicate in atti.
Il Pubblico Ministero in data 12 dicembre 2024 emetteva parere favorevole.
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La domanda di separazione e fondata.
In via preliminare, va affermata l'ammissibilita della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nell'atto introduttivo, le cui condizioni sono da intendersi richiamate e trascritte.
Le condizioni indicate nel ricorso introduttivo appaiono conformi a norme imperative e agli interessi della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso.
Considerato che con l'atto introduttivo, a mente dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., e stata chiesta anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni indicate nel ricorso, non essendo siffatta domanda ancora procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere, con separata ordinanza, rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinche questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge n. 898/1970 alle condizioni stabilite in ricorso.
La pronuncia in ordine alle spese di lite e differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definita nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, comma I, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.05.1967 e, , nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (NA), ove in data 06.12.2012 veniva contratto matrimonio concordatario tra i suddetti coniugi (Registro Atti Matrimoni Atto
Anno 2012, P. I, S. N. 90), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del
3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) dispone il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente Rel/Est
Dott.ssa Tabarro Alessandra