Art. 65.
Le indennita', le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335 , e successive modificazioni.
Le indennita', le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335 , e successive modificazioni.