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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 30.9.2025
Ruolo Generale n. 3041/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3041/24 RG, vertente
TRA
Avv. Giovanni Alfano ( , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) C.F._1
dall'avv. Elena Mauro ( ), con la quale è elettivamente dom.to presso C.F._2 il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1 (C.F.: , in persona del dom.to ex Lege Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del G.M. del Tribunale di NO (definitoria del procedimento n. 4405/23 RG) pubblicata il 2 Maggio 2024 – ordinanza integrata dalla successiva ordinanza del 21 Maggio 2024 (all'esito del sub-procedimento di correzione di errore materiale);
FATTO E DIRITTO
Giusta decreto del 17 Settembre 2022 (emesso nell'ambito del processo penale n. 159/21
RGNR), il G.M. della sezione penale del Tribunale di NO ammetteva la Parte Civile Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato. Peraltro, è in atti anche il decreto di citazione a
[...] giudizio del Pubblico Ministero di NO, a carico dell'imputato . CP_3
Successivamente il G.M. del Tribunale di NO, sezione penale, a mezzo del decreto pubblicato il 27 Giugno 2023, liquidava, in favore dell'avv. Giovanni Alfano (quale Difensore della Parte Civile , la somma di euro 964,39 (già comprensiva del rimborso Parte_1
spese generali), oltre IVA e CPA.
Nel Settembre 2023 l'avv. Giovanni Alfano depositava ricorso in opposizione, ex art. 170
DPR n. 115/02, avverso il decreto di liquidazione del 27 Giugno 2023.
In particolare, l'avvocato opponente si doleva del fatto che fosse stato liquidato un importo, inferiore agli inderogabili minimi tariffari.
L'opposizione ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione venivano ritualmente notificati al . Controparte_1
Il procedimento di opposizione ex art. 170 DPR n. 115/02 (recante n. 4405/23 RG) è stato definito dal G.M. del Tribunale di NO, Seconda sezione civile, con l'ordinanza del 2 Maggio
2024.
Il G.M. del Tribunale di NO, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto di liquidazione del 27 Giugno 2023; quindi ha liquidato, in favore dell'avv. Giovanni Alfano
(per l'attività prestata in favore di , la somma di euro 1.377,70, oltre accessori Parte_1 come per Legge.
2 Infine il G.M. nulla ha statuito sulle spese del giudizio di opposizione (“stante la contumacia del resistente”).
A questo punto l'avv. Alfano ha depositato, sempre presso il Tribunale di NO, istanza di correzione di errore materiale, avverso l'ordinanza del 2 Maggio 2024.
All'esito del sub-procedimento di correzione di errore materiale, il G.M. di NO, con ordinanza del 21 Maggio 2024, ha parzialmente modificato il provvedimento del 2 Maggio
2024; in particolare il Tribunale ha liquidato, a titolo di compenso professionale, la somma di euro 1.198,00 (oltre accessori come per Legge), in luogo degli euro 1.377,70 che erano stati liquidati con l'ordinanza del 2 Maggio 2024.
L'istanza di correzione riguardava anche la statuizione sulle spese del giudizio di opposizione;
infatti l'avv. Alfano si doleva della disposta compensazione delle spese dell'opposizione (invocando la condanna, a carico dell'opposto , al Controparte_1
pagamento di tali spese).
Sotto tale profilo il G.M., sempre nell'ordinanza del 21 Maggio 2024, non ha modificato il capo sulle spese dell'opposizione; in particolare il Tribunale di NO si è espresso nei seguenti termini:…ritenuta, invece, non accoglibile l'istanza, nella parte in cui viene richiesta la condanna alle spese di lite per l'attività prestata nel procedimento recante n. 4405/23 RG, in luogo dell'avvenuta compensazione, in quanto la doglianza costituisce motivo di appello, e non di correzione di errore materiale….
Pertanto l'avv. Giovanni Alfano – giusta citazione notificata al in Controparte_1 data 17 Giugno 2024 – ha proposto appello avverso l'ordinanza del G.M. di NO del 2
Maggio 2024, come integrata dalla successiva ordinanza del 21 Maggio 2024 (all'esito del sub-procedimento di correzione di errore materiale).
In sostanza l'avv. Alfano chiede che – in parziale riforma dell'ordinanza del 2 Maggio 2024, corretta il 21 Maggio 2024 – il sia condannato al pagamento anche Controparte_1 delle spese del procedimento di opposizione ex art. 170 TUSG (in luogo del “nulla spese” statuito nella suddetta ordinanza); il tutto, con vittoria delle spese anche del presente grado.
L'appellato è rimasto contumace (pur a fronte della rituale notifica Controparte_1 dell'atto di gravame).
Il C.I., all'esito dell'udienza di trattazione del 29 Ottobre 2024 (svoltasi nelle forme della trattazione scritta), giusta ordinanza pubblicata il 4 Novembre 2024, ha rilevato la sussistenza
3 di una seria questione di inammissibilità dell'appello (per non appellabilità); quindi ha fissato
– per la precisazione delle conclusioni dinanzi al medesimo Istruttore – l'udienza del 18
Marzo 2025.
All'esito dell'udienza del 18 Marzo 2025 il C.I. (sulla base delle note scritte conclusive dell'avv. Giovanni Alfano) ha fissato l'odierna udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc).
Il professionista appellante si è avvalso della facoltà di depositare note conclusionali.
All'odierna udienza collegiale, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Innanzi tutto, nulla quaestio sul fatto che, nel caso di specie, ci troviamo dinanzi ad un appello, avverso il provvedimento definitorio di un procedimento di opposizione ex art. 170
DPR n. 115/02.
L'opposizione (avverso il decreto di liquidazione del Giudice Monocratico penale del 27
Giugno 2023) è stata proposta dall'avv. Alfano nel Settembre 2023.
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che debba applicarsi il vigente rito “Cartabia”.
Ergo, viene in rilievo l'art. 15 del D. Lgs. n. 150/11 (semplificazione dei riti civili), nell'attuale formulazione.
Appunto, l'art. 15 è così titolato: Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di
Giustizia..
Significativamente, ai sensi del primo comma del suddetto art. 15:…le controversie previste dall'art. 170 DPR n. 115/02 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo…
Ciò premesso, assume rilevanza decisiva il comma sesto dell'art. 15 D Lgs. n. 150/11, che recita testualmente: la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile….
Nel caso di specie il G.M. di NO ha definito il procedimento di opposizione n. 4405/23 RG non già con sentenza, bensì con ordinanza.
Ebbene, pacificamente l'ordinanza del 2 Maggio 2024 (anche integrata dalla successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 21 Maggio 2024) va assimilata ad una sentenza
(avendo appunto definito il procedimento di opposizione, ex art. 170 DPR n. 115/02).
4 Pertanto, si impone l'applicazione del principio di non appellabilità del provvedimento definitorio del giudizio di opposizione ex art. 170 cit. (come statuito in modo inequivoco dal succitato comma sesto dell'art. 15 del “tagliariti”).
In definitiva, ai sensi del comma sesto dell'art. 15 D. Lgs. n. 150/11, l'interposto appello deve essere dichiarato inammissibile (per non appellabilità).
La declaratoria di inammissibilità del gravame (per non appellabilità), è preliminare ed assorbente, rispetto a qualsivoglia valutazione di merito.
In altri termini, la citata ordinanza monocratica del Tribunale di NO (emessa all'esito di procedimento di opposizione ex art. 170 DPR n. 115/02) era “aggredibile” esclusivamente con lo strumento del ricorso per Cassazione.
Sul governo delle spese del presente grado
Non vi sono provvedimenti da adottare sulle spese del presente grado, stante la contumacia dell'appellato . Controparte_1
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'impugnante avv. Giovanni Alfano), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Giovanni Alfano nei confronti del , in persona del Controparte_1
avverso l'ordinanza del G.M. del Tribunale di NO (definitoria del CP_2 procedimento n. 4405/23 RG) pubblicata il 2 Maggio 2024 – ordinanza integrata dalla successiva ordinanza del 21 Maggio 2024 (all'esito del sub-procedimento di correzione di errore materiale), così provvede:
A) Dichiara l'appello inammissibile;
B) Nulla sulle spese del presente grado;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'impugnante avv. Giovanni
Alfano) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
5 dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
6
Ruolo Generale n. 3041/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3041/24 RG, vertente
TRA
Avv. Giovanni Alfano ( , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) C.F._1
dall'avv. Elena Mauro ( ), con la quale è elettivamente dom.to presso C.F._2 il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1 (C.F.: , in persona del dom.to ex Lege Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del G.M. del Tribunale di NO (definitoria del procedimento n. 4405/23 RG) pubblicata il 2 Maggio 2024 – ordinanza integrata dalla successiva ordinanza del 21 Maggio 2024 (all'esito del sub-procedimento di correzione di errore materiale);
FATTO E DIRITTO
Giusta decreto del 17 Settembre 2022 (emesso nell'ambito del processo penale n. 159/21
RGNR), il G.M. della sezione penale del Tribunale di NO ammetteva la Parte Civile Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato. Peraltro, è in atti anche il decreto di citazione a
[...] giudizio del Pubblico Ministero di NO, a carico dell'imputato . CP_3
Successivamente il G.M. del Tribunale di NO, sezione penale, a mezzo del decreto pubblicato il 27 Giugno 2023, liquidava, in favore dell'avv. Giovanni Alfano (quale Difensore della Parte Civile , la somma di euro 964,39 (già comprensiva del rimborso Parte_1
spese generali), oltre IVA e CPA.
Nel Settembre 2023 l'avv. Giovanni Alfano depositava ricorso in opposizione, ex art. 170
DPR n. 115/02, avverso il decreto di liquidazione del 27 Giugno 2023.
In particolare, l'avvocato opponente si doleva del fatto che fosse stato liquidato un importo, inferiore agli inderogabili minimi tariffari.
L'opposizione ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione venivano ritualmente notificati al . Controparte_1
Il procedimento di opposizione ex art. 170 DPR n. 115/02 (recante n. 4405/23 RG) è stato definito dal G.M. del Tribunale di NO, Seconda sezione civile, con l'ordinanza del 2 Maggio
2024.
Il G.M. del Tribunale di NO, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto di liquidazione del 27 Giugno 2023; quindi ha liquidato, in favore dell'avv. Giovanni Alfano
(per l'attività prestata in favore di , la somma di euro 1.377,70, oltre accessori Parte_1 come per Legge.
2 Infine il G.M. nulla ha statuito sulle spese del giudizio di opposizione (“stante la contumacia del resistente”).
A questo punto l'avv. Alfano ha depositato, sempre presso il Tribunale di NO, istanza di correzione di errore materiale, avverso l'ordinanza del 2 Maggio 2024.
All'esito del sub-procedimento di correzione di errore materiale, il G.M. di NO, con ordinanza del 21 Maggio 2024, ha parzialmente modificato il provvedimento del 2 Maggio
2024; in particolare il Tribunale ha liquidato, a titolo di compenso professionale, la somma di euro 1.198,00 (oltre accessori come per Legge), in luogo degli euro 1.377,70 che erano stati liquidati con l'ordinanza del 2 Maggio 2024.
L'istanza di correzione riguardava anche la statuizione sulle spese del giudizio di opposizione;
infatti l'avv. Alfano si doleva della disposta compensazione delle spese dell'opposizione (invocando la condanna, a carico dell'opposto , al Controparte_1
pagamento di tali spese).
Sotto tale profilo il G.M., sempre nell'ordinanza del 21 Maggio 2024, non ha modificato il capo sulle spese dell'opposizione; in particolare il Tribunale di NO si è espresso nei seguenti termini:…ritenuta, invece, non accoglibile l'istanza, nella parte in cui viene richiesta la condanna alle spese di lite per l'attività prestata nel procedimento recante n. 4405/23 RG, in luogo dell'avvenuta compensazione, in quanto la doglianza costituisce motivo di appello, e non di correzione di errore materiale….
Pertanto l'avv. Giovanni Alfano – giusta citazione notificata al in Controparte_1 data 17 Giugno 2024 – ha proposto appello avverso l'ordinanza del G.M. di NO del 2
Maggio 2024, come integrata dalla successiva ordinanza del 21 Maggio 2024 (all'esito del sub-procedimento di correzione di errore materiale).
In sostanza l'avv. Alfano chiede che – in parziale riforma dell'ordinanza del 2 Maggio 2024, corretta il 21 Maggio 2024 – il sia condannato al pagamento anche Controparte_1 delle spese del procedimento di opposizione ex art. 170 TUSG (in luogo del “nulla spese” statuito nella suddetta ordinanza); il tutto, con vittoria delle spese anche del presente grado.
L'appellato è rimasto contumace (pur a fronte della rituale notifica Controparte_1 dell'atto di gravame).
Il C.I., all'esito dell'udienza di trattazione del 29 Ottobre 2024 (svoltasi nelle forme della trattazione scritta), giusta ordinanza pubblicata il 4 Novembre 2024, ha rilevato la sussistenza
3 di una seria questione di inammissibilità dell'appello (per non appellabilità); quindi ha fissato
– per la precisazione delle conclusioni dinanzi al medesimo Istruttore – l'udienza del 18
Marzo 2025.
All'esito dell'udienza del 18 Marzo 2025 il C.I. (sulla base delle note scritte conclusive dell'avv. Giovanni Alfano) ha fissato l'odierna udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc).
Il professionista appellante si è avvalso della facoltà di depositare note conclusionali.
All'odierna udienza collegiale, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Innanzi tutto, nulla quaestio sul fatto che, nel caso di specie, ci troviamo dinanzi ad un appello, avverso il provvedimento definitorio di un procedimento di opposizione ex art. 170
DPR n. 115/02.
L'opposizione (avverso il decreto di liquidazione del Giudice Monocratico penale del 27
Giugno 2023) è stata proposta dall'avv. Alfano nel Settembre 2023.
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che debba applicarsi il vigente rito “Cartabia”.
Ergo, viene in rilievo l'art. 15 del D. Lgs. n. 150/11 (semplificazione dei riti civili), nell'attuale formulazione.
Appunto, l'art. 15 è così titolato: Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di
Giustizia..
Significativamente, ai sensi del primo comma del suddetto art. 15:…le controversie previste dall'art. 170 DPR n. 115/02 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo…
Ciò premesso, assume rilevanza decisiva il comma sesto dell'art. 15 D Lgs. n. 150/11, che recita testualmente: la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile….
Nel caso di specie il G.M. di NO ha definito il procedimento di opposizione n. 4405/23 RG non già con sentenza, bensì con ordinanza.
Ebbene, pacificamente l'ordinanza del 2 Maggio 2024 (anche integrata dalla successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 21 Maggio 2024) va assimilata ad una sentenza
(avendo appunto definito il procedimento di opposizione, ex art. 170 DPR n. 115/02).
4 Pertanto, si impone l'applicazione del principio di non appellabilità del provvedimento definitorio del giudizio di opposizione ex art. 170 cit. (come statuito in modo inequivoco dal succitato comma sesto dell'art. 15 del “tagliariti”).
In definitiva, ai sensi del comma sesto dell'art. 15 D. Lgs. n. 150/11, l'interposto appello deve essere dichiarato inammissibile (per non appellabilità).
La declaratoria di inammissibilità del gravame (per non appellabilità), è preliminare ed assorbente, rispetto a qualsivoglia valutazione di merito.
In altri termini, la citata ordinanza monocratica del Tribunale di NO (emessa all'esito di procedimento di opposizione ex art. 170 DPR n. 115/02) era “aggredibile” esclusivamente con lo strumento del ricorso per Cassazione.
Sul governo delle spese del presente grado
Non vi sono provvedimenti da adottare sulle spese del presente grado, stante la contumacia dell'appellato . Controparte_1
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'impugnante avv. Giovanni Alfano), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Giovanni Alfano nei confronti del , in persona del Controparte_1
avverso l'ordinanza del G.M. del Tribunale di NO (definitoria del CP_2 procedimento n. 4405/23 RG) pubblicata il 2 Maggio 2024 – ordinanza integrata dalla successiva ordinanza del 21 Maggio 2024 (all'esito del sub-procedimento di correzione di errore materiale), così provvede:
A) Dichiara l'appello inammissibile;
B) Nulla sulle spese del presente grado;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'impugnante avv. Giovanni
Alfano) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
5 dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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