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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/11/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott. Roberta Marra - GOP ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 925/2025 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Spinelli Parte_1
- RICORRENTE
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione personale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 30.9.2013; dall'unione nasceva la figlia attualmente maggiorenne ma non economicamente indipendente;
la convivenza ai Per_1 primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa dei contrasti insorti tra i coniugi;
all'udienza di prima comparizione del 14.10.2025, è comparso personalmente il resistente e le parti hanno sottoscritto, innanzi al G.D., le condizioni della separazione, che vengono riportate in calce.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è acclarata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come pacificamente ammesso da entrambi le parti.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
1 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato il 31.3.2025 da nei confronti di e poi Parte_1 Controparte_1 congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il
30.9.2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 75, parte I, Uff. 1, anno 2013) alle condizioni di cui ai fogli riportati in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 17.11.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott. Roberta Marra - GOP ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 925/2025 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Spinelli Parte_1
- RICORRENTE
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione personale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 30.9.2013; dall'unione nasceva la figlia attualmente maggiorenne ma non economicamente indipendente;
la convivenza ai Per_1 primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa dei contrasti insorti tra i coniugi;
all'udienza di prima comparizione del 14.10.2025, è comparso personalmente il resistente e le parti hanno sottoscritto, innanzi al G.D., le condizioni della separazione, che vengono riportate in calce.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è acclarata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come pacificamente ammesso da entrambi le parti.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
1 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato il 31.3.2025 da nei confronti di e poi Parte_1 Controparte_1 congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il
30.9.2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 75, parte I, Uff. 1, anno 2013) alle condizioni di cui ai fogli riportati in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 17.11.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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