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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14960/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...] il [...] (Avv. PEDROTTI Parte_1
CLAUDIA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. LO RE Controparte_1
LIDIA); con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso trasformato)
Conclusioni delle parti: vedi verbale di udienza del 10 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 04/12/2024, ha Parte_1
chiesto disporsi la modifica delle condizioni della sentenza emessa dal Tribunale di
Palermo n. 5619/2016 pubblicata il 7/11/2016, nell'ambito del procedimento R.G. N.
15746/2015, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Palermo il 22/12/2024 con , sollecitando la revoca Controparte_1
dell'assegno divorzile nella stessa statuito.
Successivamente, all'udienza del 10/06/2024, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa proponendo la “riduzione dell'assegno divorzile, corrisposto mensilmente da in favore di nella misura di € 150,00 mensili, con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dal mese di febbraio 2025”. Le parti hanno accettato la superiore proposta concordando, altresì, “che le somme percepite in aggiunta dal mese di febbraio 2025 (quattro mensilità) verranno restituite da mediante compensazione che il sig. effettuerà sulle Controparte_1 Parte_1 somme da corrispondere a titolo di assegno divorzile, fermo restando il pagamento minimo mensile di € 100,00” (cfr. verbale udienza del 10/06/2025).
Orbene, le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni della sentenza di divorzio N. 5619/2016 Controparte_1
tra le stesse pronunziata dal Tribunale di Palermo in data data 7/11/2016, nell'ambito del procedimento R.G. N. 15746/2015.
- compensa tra le parti le spese di lite
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14960/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...] il [...] (Avv. PEDROTTI Parte_1
CLAUDIA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. LO RE Controparte_1
LIDIA); con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso trasformato)
Conclusioni delle parti: vedi verbale di udienza del 10 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 04/12/2024, ha Parte_1
chiesto disporsi la modifica delle condizioni della sentenza emessa dal Tribunale di
Palermo n. 5619/2016 pubblicata il 7/11/2016, nell'ambito del procedimento R.G. N.
15746/2015, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Palermo il 22/12/2024 con , sollecitando la revoca Controparte_1
dell'assegno divorzile nella stessa statuito.
Successivamente, all'udienza del 10/06/2024, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa proponendo la “riduzione dell'assegno divorzile, corrisposto mensilmente da in favore di nella misura di € 150,00 mensili, con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dal mese di febbraio 2025”. Le parti hanno accettato la superiore proposta concordando, altresì, “che le somme percepite in aggiunta dal mese di febbraio 2025 (quattro mensilità) verranno restituite da mediante compensazione che il sig. effettuerà sulle Controparte_1 Parte_1 somme da corrispondere a titolo di assegno divorzile, fermo restando il pagamento minimo mensile di € 100,00” (cfr. verbale udienza del 10/06/2025).
Orbene, le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni della sentenza di divorzio N. 5619/2016 Controparte_1
tra le stesse pronunziata dal Tribunale di Palermo in data data 7/11/2016, nell'ambito del procedimento R.G. N. 15746/2015.
- compensa tra le parti le spese di lite
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.