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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 775/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LIOI Parte_1
DOMENICO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
SORACE ILARIO ANTONIO
Resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premettendo di avere già ottenuto in sede amministrativa il riconoscimento da parte dell' di una danno biologico per “Ernia discale parameridiana sx L4 – L5 CP_1
(caso n. 514934630) con percentuale pari all'8%” rivendica, a seguito di domanda di aggravamento del 14.9.2023, le provvidenze corrispondenti al maggior grado di invalidità di cui si dice afflitto, pari almeno al 12% e comunque superiore alla percentuale riconosciutagli.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in CP_1 quanto il presente giudizio, depositato in data 21.3.2024, consegue a revisione passiva Parte_ presentata dall'assicurato in data 29.3.2023 sulla scorta delle risultanze della del
15.03.2023 che evidenziava, rispetto alla precedente RMN del 2.10.2019 attestante una mera “protrusione discale mediana, una “Ernia discale paramediana sinistra L4-L5”, cui faceva seguito regolare giudizio di opposizione.
1 Parimenti, anche l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall' risulta CP_1 infondata in quanto la richiesta di revisione da parte dell'assicurato si fonda su un obiettivo peggioramento delle sue condizioni di salute e non su sull'erroneità della valutazione dei postumi compiuta in sede di liquidazione o sulla mancata considerazione, nella stessa sede, di dati clinici ivi non emersi nonostante ne fosse possibile l'acquisizione.
Nel merito, non si ravvisano – in difetto di specifiche allegazioni delle parti – ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui il deficit funzionale sofferto dal ricorrente per “ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi” ha determinato un danno biologico in misura pari al 10%, con decorrenza dalla data dell'esame elettroneurografico del 16.6.2020 e, quindi, dalla data della domanda amministrativa di aggravamento del 14.9.2023.
Ne consegue la condanna dell' assicuratore convenuto a determinare in tale misura CP_2
l'indennizzo già accordato al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza di legge.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n .775/2024
RG , così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico riconosciuto nella misura del 10% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento, detratto quanto già liquidatogli per lo stesso titolo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate CP_1
in € 1.600,00 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU a carico dell' , liquidate con separato decreto. CP_1
Crotone, 20.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia Vilei
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 775/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LIOI Parte_1
DOMENICO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
SORACE ILARIO ANTONIO
Resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premettendo di avere già ottenuto in sede amministrativa il riconoscimento da parte dell' di una danno biologico per “Ernia discale parameridiana sx L4 – L5 CP_1
(caso n. 514934630) con percentuale pari all'8%” rivendica, a seguito di domanda di aggravamento del 14.9.2023, le provvidenze corrispondenti al maggior grado di invalidità di cui si dice afflitto, pari almeno al 12% e comunque superiore alla percentuale riconosciutagli.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in CP_1 quanto il presente giudizio, depositato in data 21.3.2024, consegue a revisione passiva Parte_ presentata dall'assicurato in data 29.3.2023 sulla scorta delle risultanze della del
15.03.2023 che evidenziava, rispetto alla precedente RMN del 2.10.2019 attestante una mera “protrusione discale mediana, una “Ernia discale paramediana sinistra L4-L5”, cui faceva seguito regolare giudizio di opposizione.
1 Parimenti, anche l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall' risulta CP_1 infondata in quanto la richiesta di revisione da parte dell'assicurato si fonda su un obiettivo peggioramento delle sue condizioni di salute e non su sull'erroneità della valutazione dei postumi compiuta in sede di liquidazione o sulla mancata considerazione, nella stessa sede, di dati clinici ivi non emersi nonostante ne fosse possibile l'acquisizione.
Nel merito, non si ravvisano – in difetto di specifiche allegazioni delle parti – ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui il deficit funzionale sofferto dal ricorrente per “ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi” ha determinato un danno biologico in misura pari al 10%, con decorrenza dalla data dell'esame elettroneurografico del 16.6.2020 e, quindi, dalla data della domanda amministrativa di aggravamento del 14.9.2023.
Ne consegue la condanna dell' assicuratore convenuto a determinare in tale misura CP_2
l'indennizzo già accordato al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza di legge.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n .775/2024
RG , così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico riconosciuto nella misura del 10% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento, detratto quanto già liquidatogli per lo stesso titolo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate CP_1
in € 1.600,00 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU a carico dell' , liquidate con separato decreto. CP_1
Crotone, 20.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia Vilei
2