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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/09/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il Giudice del lavoro, GOP dr.ssa Rosanna Femia, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°6276 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sebastiano D'Agostino e avv. Giuseppe D'Agostino, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
l' in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad Pensione di inabilità ex art. 12 legge n.118/71 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024 parte ricorrente, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 della legge n.118/71.
In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della CP_1
ricorrente alle spese di lite.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
– limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O., ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di accertare l'eventuale aggravamento della condizione invalidante del ricorrente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
* * * * * *
Nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata.
All'esito della CTU disposta nell'ambito del presente procedimento il dott.
[...]
concludeva che parte ricorrente è affetta: “Cardiopatia ipertensiva Persona_1
Diabete mellito tipo II Obesità con spondilodiscoartrosi lombare a media incidenza funzionale Artrosi scapolo-omerale bilaterale. Pregresso episodio di TIA OSAS trattata con CPAP Ateromasia TSA con placca determinante stenosi del 32% al bulbo della carotide sx. Colelitiasi. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Disturbo misto ansioso depressivo con alterazioni del ritmo sonno-veglia. Esiti di frattura femore sx più volte trattata chirurgicamente con osteosintesi metallica in situ, ulna sx, a costali a sx indennizzate 32%”. CP_3
Il CTU esaminata la documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione al fine di accertare la sussistenza di un eventuale aggravamento delle patologie accertate ai sensi dell'art. 149 cpc e dunque la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della prestazione richiesta (pensione di inabilità), ha ritenuto che, nonostante le suddette nuove acquisizioni documentali dalla quali non si rileva un peggioramento dello status invalidante, ha accertato una percentuale dell'86%, ritenendo, quindi, che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto il consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico, logico ed esaustivo, basando l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sulle risultanze dell'esame obiettivo.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità.
Le spese di lite e quelle di CTU vanno poste a carico dell , stante la dichiarazione CP_1
di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP n.515/2024, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone le spese di CTU a carico dell che liquida come da separato dispositivo. CP_1
Reggio Calabria, 24.09.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il Giudice del lavoro, GOP dr.ssa Rosanna Femia, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°6276 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sebastiano D'Agostino e avv. Giuseppe D'Agostino, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
l' in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad Pensione di inabilità ex art. 12 legge n.118/71 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024 parte ricorrente, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 della legge n.118/71.
In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della CP_1
ricorrente alle spese di lite.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
– limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O., ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di accertare l'eventuale aggravamento della condizione invalidante del ricorrente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
* * * * * *
Nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata.
All'esito della CTU disposta nell'ambito del presente procedimento il dott.
[...]
concludeva che parte ricorrente è affetta: “Cardiopatia ipertensiva Persona_1
Diabete mellito tipo II Obesità con spondilodiscoartrosi lombare a media incidenza funzionale Artrosi scapolo-omerale bilaterale. Pregresso episodio di TIA OSAS trattata con CPAP Ateromasia TSA con placca determinante stenosi del 32% al bulbo della carotide sx. Colelitiasi. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Disturbo misto ansioso depressivo con alterazioni del ritmo sonno-veglia. Esiti di frattura femore sx più volte trattata chirurgicamente con osteosintesi metallica in situ, ulna sx, a costali a sx indennizzate 32%”. CP_3
Il CTU esaminata la documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione al fine di accertare la sussistenza di un eventuale aggravamento delle patologie accertate ai sensi dell'art. 149 cpc e dunque la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della prestazione richiesta (pensione di inabilità), ha ritenuto che, nonostante le suddette nuove acquisizioni documentali dalla quali non si rileva un peggioramento dello status invalidante, ha accertato una percentuale dell'86%, ritenendo, quindi, che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto il consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico, logico ed esaustivo, basando l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sulle risultanze dell'esame obiettivo.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità.
Le spese di lite e quelle di CTU vanno poste a carico dell , stante la dichiarazione CP_1
di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP n.515/2024, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone le spese di CTU a carico dell che liquida come da separato dispositivo. CP_1
Reggio Calabria, 24.09.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia