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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3087/2024, vertente
TRA
, , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Vincenzo Capuano e Luciano Capuano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Boccagna, presso il ctui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stato dipendente della dal 01.01.2001 al 31.12.2015, Controparte_1
con qualifica di operaio presso il sito in Carinaro zona industriale Aversa Nord;
- di aver aderito all'ipotesi di incentivazione all'esodo di tipo C, così come prospettata nell'Ipotesi Accordo Quadro del mese di Luglio 2015, e di aver pertanto
1 sottoscritto verbale di conciliazione in data 24.11.2015, ricevendo la somma lorda di € 85.000,00 a titolo di incentivo all'esodo;
- che il principio cardine dell'Accordo Quadro e della conseguente conciliazione era la corresponsione agli aderenti di un incentivo economico che sarebbe diminuito nel corso del tempo, obbligando, di fatto, i lavoratori alla scelta tra il restare alle dipendenze della società resistente nelle sue notevoli difficoltà o accettare il quantum offerto a titolo di incentivo all'esodo;
- di aver appreso che successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo da parte del ricorrente, la Società ha posto in essere manovre politiche ed organizzative difformi da quanto previsto dalla conciliazione, avendo concordato statuizioni non solo difformi ma più favorevoli per coloro che hanno sottoscritto la Conciliazione successivamente;
- di aver, in particolare, appreso che gli accordi relativi ai dipendenti Parte_2
, sottoscritto in data 19.11.2016, e sottoscritto in data
[...] Testimone_1
28.04.2021, prevedevano un incentivo all'esodo pari rispettivamente a €110.000,00 ed € 136.000,00, pur basandosi sul medesimo piano Ipotesi Accordo Quadro del
02.07.2015.
Tanto premesso, ha dedotto la nullità della conciliazione sottoscritta con la società resistente per essere stato modificato l'oggetto del contratto nei suoi elementi essenziali.
Ha chiesto, pertanto, la condanna della al pagamento a titolo di Controparte_1
risarcimento danni di una somma commisurata sulla scorta della differenza tra la somma percepita e la somma erogata dalla società successivamente ad altri dipendenti. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita la resistente impugnando e contestando sulla base Controparte_1
di varie argomentazioni di fatto e di diritto le avverse deduzioni, e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della notifica avanzata dalla società resistente.
2 Sul punto, si aderisce ai principi espressi dalla Corte di legittimità in ordine all'applicabilità dell'art. 164 c.p.c., comma 3, estensibili al caso di specie, secondo cui in presenza di una causa di nullità della citazione relativa alla vocatio in ius la sanatoria del vizio va esclusa solo laddove il convenuto, anche nell'ipotesi in cui si sia costituito, si sia limitato ad eccepire tale nullità senza difendersi nel merito, imponendo al giudice di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 21910/2014; ord. 10400/2017).
Se, al contrario, il convenuto costituendosi svolge le sue difese nel merito, il presupposto per la nullità della notifica non sussiste, atteso che, a ritenere diversamente, la fissazione di una nuova udienza con termine per la rinotifica dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, risultando del tutto priva di scopo, situazione questa che si è per l'appunto verificata nel caso di specie stante la difesa articolata nel merito da parte convenuta.
Venendo al merito, il ricorso è solo infondato e va, pertanto, rigettato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente fonda la propria domanda risarcitoria sull'asserita nullità della conciliazione sottoscritta in occasione dell'adesione al programma C2 di cui al piano di incentivazione all'esodo previsto dall'Ipotesi di accordo sindacale del 02.07.2015 e dal conseguente Verbale di accordo del 28.07.2015.
Nello specifico, ad avviso della difesa del , la predetta nullità deriverebbe dalla Pt_1 violazione da parte della società datrice dei criteri previsti dall'Ipotesi di accordo predetta, secondo la quale sarebbe stato corrisposto un importo a titolo di incentivo all'esodo via via decrescente a seconda del termine di adesione (con riferimento al programma C2 e ai dipendenti di Napoli e Carinaro, in rilievo nel caso di specie, pari a
€ 75.000,00 lordi ed € 10.000,00 lordi aggiuntivi in caso di adesione entro il 30.09.2015
e risoluzione del rapporto entro il 31.12.2015, ad € 50.000,00 in caso di adesione tra il
30.06.2016 e il 30.06.2017 e ad € 40.000,00 in caso di adesione tra il 30.06.2017 e il
31.12.2018).
La società, in particolare, avrebbe violato tali parametri sottoscrivendo in data successiva al 30.06.2016 e al 31.12.2018 accordi più favorevoli economicamente con i dipendenti indicati in ricorso ( , accordo del 09.11.2016, e Parte_2 [...]
accordo del 28.04.2021). Tes_1
3 Tale prospettazione non può essere condivisa.
In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla difesa del ricorrente nel ricorso introduttivo con riferimento all'accordo “sottoscritto da altri dipendenti successivamente”, in quanto del tutto esplorativa: alla luce delle allegazioni offerte può tenersi conto, infatti, della sola posizione dei sig.ri e in Parte_2 Tes_1
quanto specificamente descritta, e delle relative conciliazioni dagli stessi sottoscritte, allegate alla memoria della Controparte_2
Ciò premesso, giova ribadire che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di merito e legittimità, le conciliazioni raggiunte in sede sindacale, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità
e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti, con la conseguenza che il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, comma 2 e 428 c.c.) o legale (art. 1425, comma 1, c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c. Parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 1552 del 1984 e n. 10056 del 1991; Tribunale Cosenza, sez. lav., n. 1475 del 2019; Tribunale Milano, sez. lav., n. 577 del 2015).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun profilo di nullità nel senso appena precisato: la difesa del ricorrente, a ben vedere, sembra prospettare un'ipotesi di nullità
“sopravvenuta” rispetto al momento della stipula della conciliazione, derivante dalle statuizioni contenute in conciliazioni relative a diversi dipendenti, la quale non può assumere alcun rilievo giuridico.
Analogamente vale a dirsi quanto ai profili di annullabilità, atteso che la conciliazione sottoscritta dal Sensale risulta conforme a quanto previsto nell'Ipotesi di Accordo del
02.07.2015, e pertanto pienamente legittima.
Del resto, se la conciliazione stipulata dal Sensale dovesse ritenersi nulla, ne deriverebbe un effetto caducatorio di tutte le disposizioni in essa contenute, ivi compresa la corresponsione in suo favore della somma di € 85.000,00 a titolo di incentivo all'esodo.
4 Né può ritenersi che la scelta datoriale di stabilire, per altri due lavoratori, condizioni più favorevoli rispetto al ricorrente e rispetto alle previsioni degli accordi sindacali possa incidere sulla validità della conciliazione stipulata dal primo.
A ben vedere, la stessa neppure può assumersi illegittima.
Ciò in quanto “nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, né è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali
(e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi” (Cassazione civile, sez. lav., n. 10195 del 2004, cfr. ex multis anche Cassazione civile, sez. lav., n. 9464 del 2015, e n. 16015 del 2007).
Alla luce di tale granitico indirizzo interpretativo, nei rapporti di lavoro privati, a differenza di quelli pubblici, deve ritenersi del tutto legittima, al di fuori di vere e proprie ipotesi tipizzate di discriminazione (nel caso di specie non prospettate),
l'applicazione di un trattamento economico diverso e più favorevole a parità di condizioni.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente non prospetta la sussistenza di alcun pregiudizio giuridicamente apprezzabile, atteso che lo stesso non può desumersi in via automatica dal trattamento di favore riservato ad altri dipendenti, tanto più ove si consideri che quest'ultimo è allegato e provato solo con riferimento a due dipendenti ( e Parte_2
, per cui non vi sono elementi tali da ritenere che lo stesso integri gli estremi di Tes_1
una condotta abituale e reiterata da parte della società datrice.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
5 a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 16.04.2022
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3087/2024, vertente
TRA
, , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Vincenzo Capuano e Luciano Capuano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Boccagna, presso il ctui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stato dipendente della dal 01.01.2001 al 31.12.2015, Controparte_1
con qualifica di operaio presso il sito in Carinaro zona industriale Aversa Nord;
- di aver aderito all'ipotesi di incentivazione all'esodo di tipo C, così come prospettata nell'Ipotesi Accordo Quadro del mese di Luglio 2015, e di aver pertanto
1 sottoscritto verbale di conciliazione in data 24.11.2015, ricevendo la somma lorda di € 85.000,00 a titolo di incentivo all'esodo;
- che il principio cardine dell'Accordo Quadro e della conseguente conciliazione era la corresponsione agli aderenti di un incentivo economico che sarebbe diminuito nel corso del tempo, obbligando, di fatto, i lavoratori alla scelta tra il restare alle dipendenze della società resistente nelle sue notevoli difficoltà o accettare il quantum offerto a titolo di incentivo all'esodo;
- di aver appreso che successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo da parte del ricorrente, la Società ha posto in essere manovre politiche ed organizzative difformi da quanto previsto dalla conciliazione, avendo concordato statuizioni non solo difformi ma più favorevoli per coloro che hanno sottoscritto la Conciliazione successivamente;
- di aver, in particolare, appreso che gli accordi relativi ai dipendenti Parte_2
, sottoscritto in data 19.11.2016, e sottoscritto in data
[...] Testimone_1
28.04.2021, prevedevano un incentivo all'esodo pari rispettivamente a €110.000,00 ed € 136.000,00, pur basandosi sul medesimo piano Ipotesi Accordo Quadro del
02.07.2015.
Tanto premesso, ha dedotto la nullità della conciliazione sottoscritta con la società resistente per essere stato modificato l'oggetto del contratto nei suoi elementi essenziali.
Ha chiesto, pertanto, la condanna della al pagamento a titolo di Controparte_1
risarcimento danni di una somma commisurata sulla scorta della differenza tra la somma percepita e la somma erogata dalla società successivamente ad altri dipendenti. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita la resistente impugnando e contestando sulla base Controparte_1
di varie argomentazioni di fatto e di diritto le avverse deduzioni, e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della notifica avanzata dalla società resistente.
2 Sul punto, si aderisce ai principi espressi dalla Corte di legittimità in ordine all'applicabilità dell'art. 164 c.p.c., comma 3, estensibili al caso di specie, secondo cui in presenza di una causa di nullità della citazione relativa alla vocatio in ius la sanatoria del vizio va esclusa solo laddove il convenuto, anche nell'ipotesi in cui si sia costituito, si sia limitato ad eccepire tale nullità senza difendersi nel merito, imponendo al giudice di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 21910/2014; ord. 10400/2017).
Se, al contrario, il convenuto costituendosi svolge le sue difese nel merito, il presupposto per la nullità della notifica non sussiste, atteso che, a ritenere diversamente, la fissazione di una nuova udienza con termine per la rinotifica dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, risultando del tutto priva di scopo, situazione questa che si è per l'appunto verificata nel caso di specie stante la difesa articolata nel merito da parte convenuta.
Venendo al merito, il ricorso è solo infondato e va, pertanto, rigettato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente fonda la propria domanda risarcitoria sull'asserita nullità della conciliazione sottoscritta in occasione dell'adesione al programma C2 di cui al piano di incentivazione all'esodo previsto dall'Ipotesi di accordo sindacale del 02.07.2015 e dal conseguente Verbale di accordo del 28.07.2015.
Nello specifico, ad avviso della difesa del , la predetta nullità deriverebbe dalla Pt_1 violazione da parte della società datrice dei criteri previsti dall'Ipotesi di accordo predetta, secondo la quale sarebbe stato corrisposto un importo a titolo di incentivo all'esodo via via decrescente a seconda del termine di adesione (con riferimento al programma C2 e ai dipendenti di Napoli e Carinaro, in rilievo nel caso di specie, pari a
€ 75.000,00 lordi ed € 10.000,00 lordi aggiuntivi in caso di adesione entro il 30.09.2015
e risoluzione del rapporto entro il 31.12.2015, ad € 50.000,00 in caso di adesione tra il
30.06.2016 e il 30.06.2017 e ad € 40.000,00 in caso di adesione tra il 30.06.2017 e il
31.12.2018).
La società, in particolare, avrebbe violato tali parametri sottoscrivendo in data successiva al 30.06.2016 e al 31.12.2018 accordi più favorevoli economicamente con i dipendenti indicati in ricorso ( , accordo del 09.11.2016, e Parte_2 [...]
accordo del 28.04.2021). Tes_1
3 Tale prospettazione non può essere condivisa.
In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla difesa del ricorrente nel ricorso introduttivo con riferimento all'accordo “sottoscritto da altri dipendenti successivamente”, in quanto del tutto esplorativa: alla luce delle allegazioni offerte può tenersi conto, infatti, della sola posizione dei sig.ri e in Parte_2 Tes_1
quanto specificamente descritta, e delle relative conciliazioni dagli stessi sottoscritte, allegate alla memoria della Controparte_2
Ciò premesso, giova ribadire che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di merito e legittimità, le conciliazioni raggiunte in sede sindacale, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità
e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti, con la conseguenza che il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, comma 2 e 428 c.c.) o legale (art. 1425, comma 1, c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c. Parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 1552 del 1984 e n. 10056 del 1991; Tribunale Cosenza, sez. lav., n. 1475 del 2019; Tribunale Milano, sez. lav., n. 577 del 2015).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun profilo di nullità nel senso appena precisato: la difesa del ricorrente, a ben vedere, sembra prospettare un'ipotesi di nullità
“sopravvenuta” rispetto al momento della stipula della conciliazione, derivante dalle statuizioni contenute in conciliazioni relative a diversi dipendenti, la quale non può assumere alcun rilievo giuridico.
Analogamente vale a dirsi quanto ai profili di annullabilità, atteso che la conciliazione sottoscritta dal Sensale risulta conforme a quanto previsto nell'Ipotesi di Accordo del
02.07.2015, e pertanto pienamente legittima.
Del resto, se la conciliazione stipulata dal Sensale dovesse ritenersi nulla, ne deriverebbe un effetto caducatorio di tutte le disposizioni in essa contenute, ivi compresa la corresponsione in suo favore della somma di € 85.000,00 a titolo di incentivo all'esodo.
4 Né può ritenersi che la scelta datoriale di stabilire, per altri due lavoratori, condizioni più favorevoli rispetto al ricorrente e rispetto alle previsioni degli accordi sindacali possa incidere sulla validità della conciliazione stipulata dal primo.
A ben vedere, la stessa neppure può assumersi illegittima.
Ciò in quanto “nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, né è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali
(e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi” (Cassazione civile, sez. lav., n. 10195 del 2004, cfr. ex multis anche Cassazione civile, sez. lav., n. 9464 del 2015, e n. 16015 del 2007).
Alla luce di tale granitico indirizzo interpretativo, nei rapporti di lavoro privati, a differenza di quelli pubblici, deve ritenersi del tutto legittima, al di fuori di vere e proprie ipotesi tipizzate di discriminazione (nel caso di specie non prospettate),
l'applicazione di un trattamento economico diverso e più favorevole a parità di condizioni.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente non prospetta la sussistenza di alcun pregiudizio giuridicamente apprezzabile, atteso che lo stesso non può desumersi in via automatica dal trattamento di favore riservato ad altri dipendenti, tanto più ove si consideri che quest'ultimo è allegato e provato solo con riferimento a due dipendenti ( e Parte_2
, per cui non vi sono elementi tali da ritenere che lo stesso integri gli estremi di Tes_1
una condotta abituale e reiterata da parte della società datrice.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
5 a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 16.04.2022
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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