Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 20/04/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n.30978 Sent. n. 68/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Vito Tenore Presidente TA TA Giudice Laura De Rentiis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30978 del registro di segreteria, nei confronti di:
TT UR EL, C.F. [...], nato a [...] il [...], residente a [...]Larici, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Daniela Dehò, con Studio in Milano alla Via Ponte Nuovo n. 2, elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa, in forza di procura rilasciata su foglio separato. daniela.deho@milano.pecavvocati.it data per letta su consenso delle parti costituite, nell’odierna udienza del 15 aprile 2026, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore, nonché udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dr. Daniele Piccirillo;
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19, 20 dicembre 1996, n. 639 e 7 gennaio 2026 n.1; visto il d.lgs. 26.8.2016 n.174.
FATTO
1.Con atto di citazione del 30.10.2025, la Procura regionale evocava in giudizio il convenuto in epigrafe, titolare della ricevitoria del lotto MI 0241 – MI 0172 sita in Milano, esponendo quanto segue:
a) che, con nota 12.7.2017 n.6300, l’Amministrazione Autonoma Dogane e Monopoli di Stato aveva segnalato alla Procura contabile il mancato versamento da parte della convenuta dei proventi del gioco del lotto, per euro 144.000,00, già detratto l’aggio dell’8% e le vincite pagate, riferiti alla settimana contabile dal 12/04/2017 al 18/04/2017;
b) che, nonostante rituale diffida, la parte convenuta non aveva refuso detta somma ed aveva subìto il 5.7.2017 la revoca della concessione per la ricevitoria del lotto per inadempimento e la disattivazione dei terminali;
c) che, come puntualmente indicato e documentato alle pp.3-6 della citazione da intendersi qui recepite e trascritte, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato aveva comunicato che era rimasta senza esito anche in sede esecutiva la richiesta di pagamento con ordinanze-ingiunzione, e che, previa rateizzazione concordata del debito e definizione agevolata dello stesso, erano state versate dal convenuto somme per euro 43.350,61 ed era stata introitata, come da documentazione in atti, la polizza fideiussoria stipulata dalla titolare della ricevitoria a titolo di sanzione per inadempimento contrattuale;
d) che, pertanto, l’importo residuo da riversare da parte del convenuto risultava pari ad euro 95.605,91, di cui 78.873,14 come residuo carico, euro 11.288,12 per interessi di mora /somme aggiuntive /interessi di rateizzazione ed euro 5.444,65 per oneri e quote (doc.10 e doc.13 Procura);
e) che, in riscontro all’invito a dedurre, la parte convenuta, audita dalla Procura, aveva anche fatto pervenire deduzioni in cui aveva chiarito di essere afflitta da documentata patologia di ludopatia, in fase di cura, all’origine di forti giocate in proprio e dell’esposizione debitoria, di avere intenzione di saldare il debito ma con una più ampia rateizzazione, di aver perso la tabaccheria e, da circa 3 anni, di occuparsi del trasporto di surgelati percependo stipendio mensile di circa euro 1.700,00 con figlia piccola e moglie lavoratrice part-time nel settore contabile per una azienda di trasporti;
f) che tali argomenti erano non idonei a superare la contestata accusa e che, in particolare, l’eccepita patologia ludopatica era stata documentata con certificazioni del 2019, postume di oltre 2 anni rispetto ai fatti contestati relativi al 2017;
g) che la parte convenuta, quale agente contabile raccoglitore del gioco del lotto, era da ritenere sottoposto al più rigoroso regime di responsabilità ex art. 178 e 194, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, in quanto riscossore di denaro statale e preposto al maneggio di denaro pubblico, con conseguente presunzione di colpevolezza (qualificata dolosa o comunque gravemente colposa alle pp.13 e 16 della citazione) nella propria condotta.
Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna della parte convenuta al risarcimento a favore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della somma di euro 95.605,91, oltre interessi maturati e maturandi ex art. 33, co. 2, l. n. 724/1994 dalla data dell’evento lesivo contestato in questa sede al saldo effettivo.
2. Si costituiva il SS rappresentato dall’avv.Daniela Dehò eccependo:
a) che il SS, consapevole del grave disturbo ludopatico, certificato nel 2019 dal Ser.T. di Rho, che lo affliggeva all’origine della posizione debitoria oggetto di causa, si era spontaneamente sottoposto a un percorso di psicoeducazione, conclusosi in data 17.10.2019 e che tale accertamento, benchè successivo ai fatti contestati, afferiva a patologia pregressa risalente al 2015 e quindi già esistente nel 2017;
b) che la suddetta patologia aveva causato una temporanea incapacità di intendere e di volere nel periodo dei fatti;
c) che non era ipotizzabile una condotta dolosa in quanto la condotta omissiva non era finalizzata ad arrecare un danno all'Erario, bensì era la conseguenza patologica di un impulso compulsivo al gioco d'azzardo che aveva compromesso la sua capacità di autodeterminarsi razionalmente;
d) che vi erano i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo in quanto aveva aderito alla rateizzazione con piano di rientro in 120 rate (dicembre 2017), aveva aderito alla "rottamazione-ter" (febbraio 2019), aveva effettuato pagamenti per complessivi euro 43.350,61, aveva aderito alla Definizione Agevolata D.L. 197/2022 (febbraio 2023), aveva effettuato un ulteriore versamento bonario di euro 559,14, aveva dichiarato la propria disponibilità a proseguire i pagamenti nei limiti delle proprie possibilità economiche;
e) che le somme già versate dal Sig. SS (euro 43.350,61 a titolo di pagamenti nell'ambito delle procedure di definizione agevolata, euro 21.835,43 a titolo di incameramento della polizza fideiussoria, ed euro 559,14 a titolo di versamento bonario) dovevano essere integralmente computate in riduzione del danno erariale, con conseguente rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto.
Ciò premesso, la difesa chiedeva in via principale il rigetto della domanda e, in via subordinata, la rideterminazione dell’importo esercitando il potere riduttivo dell’addebito e scomputando quanto già versato all’erario.
3. Alla prefissata udienza del 15.4.2026 la Procura e la difesa sviluppavano, dopo la relazione del Magistrato richiamata per relationem su consenso dell’attore, i propri argomenti. La Procura rideterminava in tale sede in euro 95.046,77 l’importo contestato, stante l’avvenuto pagamento di ulteriore somma al danneggiato da parte del convenuto.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La questione in esame, ampiamente esplorata dalla Sezione, attiene all’omesso versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte del convenuto gestore dei proventi del gioco del lotto per euro 95.605,91 (poi ridotti dalla Procura in udienza ad euro 95.046,77 per il parziale ulteriore versamento da parte del convenuto), stante l’incasso intervenuto di parte delle somme dovute e della polizza fideiussoria stipulata dalla titolare della ricevitoria a titolo di sanzione per inadempimento contrattuale e di copertura del parziale debito contratto in favore dell’erario (doc. in atti Procura).
Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. Lombardia, 26.2.2024 n.38; id., 11.10.2022 n.240; id., 17.5.2022 n.131; id., 14.5.2020 n.67; id., 21.4.2020 n.49; id., 8.7.2019 n.173; id.,14.3.2018 n.51 e n.52; id., 19.12.2014 n.222; id., 30.5.2014 n. 115 e id., 12.11.2013 n. 274) sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia in quanto si rinviene un rapporto di servizio di natura funzionale tra l'Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede alla riscossione di entrate e all'esecuzione di pagamenti per conto dello Stato (Cfr. Cass. SS.UU. n. 12041 del 28 novembre 1997).
2. Venendo al merito, giova precisare, come ribadito da univoca giurisprudenza (tra le tante C. conti., Sez. II app., 15.4.2014 n. 268 e giur. supra citata), che la normativa regolamentare del gioco del lotto, di cui al D.P.R. del 7 agosto 1990 n. 303, e successive modifiche e integrazioni, delinea espressamente gli obblighi cui è soggetto il ricevitore del lotto, ivi compresi quelli di rendicontazione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.
Ne consegue che il ricevitore del lotto assume la veste di agente contabile e che l'omesso o il minore versamento all'Erario delle somme introitate, dedotte quelle relative all'aggio e alle vincite pagate, configura una condotta in evidente violazione delle regole della responsabilità contabile.
La parte convenuta, nell’espletamento dell’attività di gestione della ricevitoria del Lotto, svolgeva dunque funzioni di riscossore che implicavano il maneggio di denaro pubblico.
Da ciò discende la qualificazione del convenuto come agente contabile, secondo quanto stabilito dall’art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo cui: “Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro”.
Pertanto, la procedura e gli obblighi a cui la suddetta avrebbe dovuto attenersi sono segnatamente indicati all'art. 24 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (come modificato dagli artt. 34 e 38 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 560, divenuto operativo dal 4 maggio 1998 in forza del D.M. del 14 aprile 1998, pubb. in G.U. n. 91 del 20 aprile 1998), il quale prevede che ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare il giovedì di ogni settimana contabile successiva alla estrazione del sabato, i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante, sulla base delle risultanze dell'estratto conto della settimana stessa.
L'art. 25 del richiamato D.P.R. n. 303 del 1990, prescrive, poi, al comma 1, che “Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento” e, al comma 2, che “Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento”. Orbene, dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile che le somme percette dal ricevitore non sono state versate all'Erario se non nella parte indicata in fatto (parziale versamento di euro 43.350,61, da aggiungere all’introitata cauzione).
Questo giudicante è ben consapevole che secondo un prevalente indirizzo di questa Corte la patologia ludopatica è inidonea a dimostrare l’esistenza, per l’agente riscossore di scommesse, di una totale incapacità di autodeterminarsi, tale da escludere la sussistenza dell’elemento psicologico per il danno erariale di che trattasi, in quanto non esclude che il convenuto comprendesse, al momento dei fatti, il suo ruolo di agente contabile e gli obblighi da esso derivanti (C.conti., Sez. III giur. app., sent. n. 6/2024; id., sez.giur.Umbria, sent. n. 165/2023; id., sez.giur. Marche, sent. n. 32/2023; id., sez.giur. Lombardia, sent. n. 111/2022).
Tuttavia, nella specie, in merito al centrale elemento psicologico che deve connotare la condotta omissiva dell'agente contabile (non essendo sufficiente a configurare tale responsabilità la semplice omissione formale nella presentazione del conto), il Collegio ritiene, stante la peculiarità che connota la vicenda, che il ricevitore SS abbia agito con colpa grave e non già con dolo. Difatti, dagli atti emerge incontestabilmente una condotta improntata sicuramente a grave negligenza e palese inottemperanza ad obblighi legali e contrattuali (“violazione manifesta delle norme di diritto applicabili” ex art.1, co.1, l. n.20 del 1994 novellato dalla l. n.1 del 2026), ma non anche ad una consapevole “volontà dell’evento dannoso” (ex art.1, co.1 l. n.20 cit.) derivante dalla violazione di precise ed espresse disposizioni di legge, nel maneggio di rilevanti somme di denaro per conto dell’Erario.
Difatti le patologie eccepite e documentate dalla difesa, ancorchè certificate dopo i fatti di causa, appaiono per loro natura afferenti a problematiche evidentemente già sussistenti nella personalità del SS, che si è anche successivamente impegnato in un percorso di recupero con idonee cure che lo hanno portato, dopo aver perso la ricevitoria suddetta, ad un nuovo lavoro.
Del resto la successiva restituzione parziale degli importi non riversati alla Agenzia creditrice concorre ad evidenziare una complessiva personalità cosciente di un proprio errore (derivante da una patologia ludopatica), ma non tesa a danneggiare dolosamente la PA come in altre ordinarie vicende vagliate da questa Corte Venendo al danno risultante dalla sommatoria dei singoli proventi del gioco del lotto non tempestivamente versati all’Erario, lo stesso ammonta a complessivi euro 95.605,91 (poi rideterminati dalla Procura in euro 95.046,77, v. sopra), di cui 78.873,14 come residuo carico, euro 11.288,12 per interessi di mora /somme aggiuntive /interessi di rateizzazione ed euro 5.444,65 per oneri e quote (doc.10 e doc.13 Procura), importo che tiene conto del versamento parziale già bonariamente intervenuto di euro 43.350,61 e della polizza fideiussoria stipulata dal titolare della ricevitoria a titolo di sanzione per inadempimento contrattuale e a copertura del parziale debito contratto in favore dell’erario e di altra somma versata.
La Procura attrice, nello scomputare correttamente tali voci già introitate, ha evidentemente fatto proprio l’indirizzo prevalente di questa Corte (ex pluribus C.conti, sez.Lombardia, 19.9.2025 n.137; id. 8.7.2019 n.173) che, sul problema della natura della cauzione (se abbia natura di mera garanzia totale o parziale del credito a fronte di un possibile inadempimento del concessionario del lotto nel riversare all’Agenzia le somme dovute, in tal caso l’introito della stessa da parte dell’Agenzia decurterebbe l’importo che il concessionario deve versare per l’inadempimento, con conseguente riduzione del danno erariale qui reclamato, oppure abbia natura di penale, con finalità sanzionatoria e di deterrenza per il concessionario, come tale aggiuntiva rispetto alla somma da riversare quale obbligo di servizio dell’agente contabile), ha optato per la prima lettura.
Tale interpretazione era già stata fatta propria da un indirizzo giurisprudenziale, elegantemente formulato sulla scorta di una lettura civilistica del problema. In particolare la sentenza C.conti, sez.Sardegna, 25.3.2015 n.42 (che richiama id., sez. Lazio, n. 672/2012 e Sez. Liguria, n. 315/2008), ripresa da C.conti, sez.Lazio, 5.12.2018 n.557, da sez.Lombardia, 8.7.2019 n.173, sez.Veneto, 5.11.2020 n.100 e id., 12.11.2020 n.105, ha escluso la natura di “penale” di tale cauzione ritenendo che “la clausola penale, prevista dagli artt. 1382 e ss. c.c. è uno strumento convenzionale a tutela del creditore, attuato attraverso una misura a carattere sanzionatorio che si sostituisce (in caso di inadempimento) o si aggiunge (in caso di ritardato adempimento) a quelli previsti dalla normativa generale, allo scopo di rafforzare il rapporto creditorio. Ad essa va dunque ricondotta una duplice funzione: risarcitoria, quale ristoro pecuniario preventivamente fissato dalle parti, e sanzionatorio, giacché la stessa prescinde dalla prova del danno effettivamente patito (che però può essere pattiziamente oggetto di risarcimento oltre la misura della penale stessa). Va da sé che detta clausola penale, quale strumento eccezionale di rafforzamento del rapporto obbligatorio, deve espressamente risultare dalla volontà delle parti, alla quale è rimessa nell’ambito dell’autonomia contrattuale: tanto o con espresso riferimento ad espressioni del tipo “a titolo di penale”, oppure “a titolo sanzionatorio” o altre equivalenti, in assenza delle quali essa non può essere presunta, giacché non sarebbe provata la deroga pattizia all’ordinaria disciplina del risarcimento del danno. Calando siffatto principio nel caso che qui occupa, non sembra affatto che la cauzione di che trattasi abbia natura di penale”.
Tale indirizzo, è stato recepito, seppur in modo sintetico o implicito, anche dal prevalente indirizzo di questa Sezione e dell’intera Corte (sez.Lombardia 19.9.2025 n.137; id., 14.5.2018 n.101; id., 14.3.2018 n.51; id., sez.Lombardia n. 167 del 2015; id., sez.Friuli Venezia Giulia, n. 82 del 2014; id., sez. Puglia, n. 147 del 2011; id., sez. Veneto, n. 197 del 2007).
3. Il Collegio osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 33 comma 2 della legge n. 724 del 1994, “Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali”. Dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, in quanto essi si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 33 comma 2 citato (a parte la revoca della concessione) e che essi costituiscono un risarcimento ex lege di tutto il danno da ritardato pagamento, salva prova del maggior danno da parte del P.M. Tale prova, nel caso di specie, non è stata prodotta (il PM ha comunque richiesto il solo pagamento di interessi) e pertanto, sui proventi del lotto trattenuti dal ricevitore e non versati, sono dovuti sino al saldo effettivo unicamente gli interessi, nella misura di una volta e mezzo il tasso d’interesse legale, fino al soddisfo (cfr. Sez. Lombardia, 19.9.2025 n.137; id., 26.2.2024 n.38; id., 11.10.2022 n.240; id., 17.5.2022 n.131; id., 52/2018 cit.; id., 30.5.2014 n. 115; id., 12.11.2013 n. 274; Sez. Veneto n. 233 del 2011; Sez. Lombardia n. 712 del 2012).
4. Da ultimo, la natura gravemente colposa e già dolosa della condotta impone l’applicazione dei più benevoli criteri quantificatori del danno fissati sul piano decisorio dalla legge 7.1.2026 n.1. Pertanto, non essendo il convenuto un dipendente pubblico, troverà applicazione il solo tetto corrispondente all’”importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato” di cui all’art.1, co.1-bis e 1-octies, l. n.20 del 1994 introdotti dalla l. n.1 del 2026, senza ulteriori elementi concausali da valutare.
Pertanto l’importo dovuto va doverosamente ridotto al 30% della somma suddetta di euro 95.046,77, e dunque ad euro 31.682,25, oltre interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell’art. 33, comma 2, l. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza di ciascuna obbligazione sino all’effettivo pagamento.
La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, accoglie la domanda della Procura nei confronti di TT UR EL, C.F. [...], nato a [...] il [...], residente a [...]Larici, e condanna lo stesso al pagamento nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli della somma di euro 31.682,25, oltre interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell’art. 33, comma 2, l. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza di ciascuna obbligazione sino all’effettivo pagamento. Condanna altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 77,10 (settantasette/10).
Così deciso in Milano il 15.4.2026.
Il Presidente rel.
Vito Tenore Firmato digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20/04/2026 Il Direttore di Segreteria S. Carvelli