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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/09/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Civile Verbale della causa r.g.c.n. 200757/2008
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 10/09/2025 alle ore 10.47 davanti al giudice, dott.ssa Tania Tavolieri, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Petraglia il quale rassegna le seguenti conclusioni: Voglia il Giudice adito così provvedere:
- in ossequio alla sentenza parziale n. 7757/2016 (in giudicato) che ha dichiarato l'intervenuta usucapione ad opera di dei beni indicati in narrativa Controparte_1 dell'atto di citazione ai punti da 7.1 a 7.6 nei confronti degli altri successori del di lui padre, e dei loro aventi causa, con sentenza ordinare la correlativa CP_2 divisione del detto compendio ereditario in parti uguali fra gli eredi dello stesso CP_1 con attribuzione delle quote spettanti;
[...]
- per l'effetto - previo lo stralcio della integrazione alla CTU eseguita dal consulente ing.
depositata in data 27.12.2022 in difformità e contrasto con l'incarico ricevuto dal Per_1 magistrato - attribuire le quote della proprietà comune per come determinate dalla prima CTU, a firma dello stesso ing. , stabilendo altresì i dovuti conguagli ed addebitando Per_1 le spese per la divisione degli appartamenti al convenuto, Controparte_3
- in via del tutto subordinata, attribuire al convenuto i due Controparte_3 appartamenti originari, dallo stesso unificati e adibiti attualmente a sua abitazione, stabilendo il conguaglio in denaro dovuto dallo stesso in ragione del maggior valore della quota attribuitagli;
- porre le relative spese a carico della massa;
- condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari Controparte_3 di causa, incluse le spese per le CTU.
Per è presente l'Avv. SILVIO BRUNI il quale conferma e Controparte_3 si riporta alle conclusioni già rassegnate a p. 15 e 16 della memoria del 4.9.25, di cui chiede l'integrale accoglimento. Contesta le note autorizzate del 4.9.25 delle attrici, specie in punto di rinnovo della CTU rilevando che la seconda ctu è esperimento giudiziale necessario per la definizione Per_1 del presente giudizio ed ha piena validità e logica coerenza. L'avv Petraglia nel riportarsi alle proprie note conclusive contesta e impugna le note avverse ed in particolare nella deduzione secondo cui i lavori effettuati nei due appartamenti poi unificati in uno solo siano qualificabili come opere di terzo.
pagina 1 di 11 Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio per poi pronunciare alle ore 17.47 - allontanatisi medio tempore i difensori - sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Cassino, 10/09/2025 Il giudice, dott.ssa Tania Tavolieri
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri, all'esito della camera di consiglio di cui all'odierna udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 200757/2008, avente ad oggetto lo scioglimento di comunione ereditaria, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliate in Cassino (FR) C.F._3 via Varrone n. 6 presso lo studio degli Avv. ti Francesco ed Aurelio Patini, rappresentate e difese dagli Avv. ti Carlo Boursier Niutta, Antonio Armentano e Gianfranco Petraglia
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in Sora (FR) via Attilio Regolo n.5, presso lo studio dell'Avv. Silvio
Bruni
PARTE CONVENUTA
E
(c.f. , nato a [...] il [...], in CP_4 C.F._5 proprio e come procuratore speciale di nata a [...] il CP_5
14.06.1962, elettivamente domiciliato in Isola del RI (FR) via Po 95 presso lo studio degli Avv. ti Raffaele e Giancarlo De Girolamo
PARTE CONVENUTA (ESTROMESSA)
E
pagina 3 di 11 (c.f. ) e c.f. Controparte_6 C.F._6 CP_7
, quali eredi di (già parte), nonché per C.F._7 Persona_2 rappresentazione e pro quota di (già parte), elettivamente Controparte_8 domiciliate in Sora (FR) via XX Settembre, presso lo studio dell'Avv. Mario Cioffi,
PARTE CONVENUTA (ESTROMESSA)
E
(c.f. , (c.f. Controparte_9 C.F._8 Parte_3
) e (c.f. ), quali eredi di C.F._9 CP_10 C.F._10
(già parte), elettivamente domiciliati in Cassino (FR) Corso della Repubblica CP_2
176, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Patini,
PARTE CONVENUTA (ESTROMESSA)
CONCLUSIONI
Le parti attrici e il convenuto hanno concluso e discusso oralmente la causa Controparte_3 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da verbale di udienza del 10.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato Parte_1 Pt_2 Pt_3 in giudizio, per l'udienza del 25.02.2009, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_8
e
[...] CP_2 Persona_2 CP_4 CP_5 CP_3
quali comproprietari pro indiviso del compendio immobiliare pervenuto loro in
[...] successione ereditaria, in origine di deceduto il 24.11.59 e poi dei suoi eredi, CP_2
Mario, e tutti deceduti, danti causa delle parti convenute, e CP_1 CP_11 precisamente: e con il fratello quali Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_3 eredi del padre deceduto il 1.11.1998; e Controparte_1 CP_8 Controparte_8 CP_2 quali eredi di deceduto il 28.6.82; e quali Persona_2 CP_10 CP_4 CP_5 eredi del padre deceduto il 24.11.63. Le attrici hanno chiesto la divisione dei CP_11 beni comuni, previa dichiarazione di usucapione di parte di essi in favore del proprio dante causa relativamente all'immobile sito nel Comune di Isola del RI Via Controparte_1
Tavernanova, al NCEU Foglio 20 mapp. 27, ai sub 1, 2, 5, 6, 7 e 8, di cui chiedevano la divisione in quattro quote di egual valore da attribuirsi a ciascuna di loro ed al convenuto CP_3
(fratello).
[...]
In data 4.02.2009 si è costituito in giudizio con domanda riconvenzionale di Controparte_3 usucapione ad opera del padre in ordine ai beni indicati nell'atto di citazione Controparte_1
pagina 4 di 11 dal n.
7.1 al n.
7.6 nei confronti degli altri successori di e dei loro aventi causa;
di CP_2 divisione con le attrici di detti beni, ad eccezione delle porzioni del fabbricato di via Tavernanova
n. 30, costituite da appartamento al piano secondo e dal locale legnaia sottostrada, identificato in
Catasto al foglio 20 mappale 27 sub 7, nonché da appartamento al piano secondo e dal locale legnaia sottostrada, identificato in Catasto al foglio 20 mappale 27 sub 8, nonché da locale sottostrada , affiancato agli altri due locali (mappale 27 sub 7 e sub 8 foglio 20), posti a sinistra rispetto all'ingresso del locale centrale, chiedendo in ordine a tali beni accertarsi e dichiararsi l'avvenuta usucapione in proprio favore nei confronti del padre avendoli Controparte_1 ininterrottamente posseduti uti dominus pubblicamente, pacificamente ed in buona fede. Ha chiesto la divisione in quote uguali di tutti gli altri beni nei confronti degli altri successori di e dei loro aventi causa. CP_2
Si sono costituite tutte le parti evocate in giudizio, con rispettive comparse di costituzione, e precisamente: in data 04.02.2009 in proprio e nella qualità di procuratore della CP_4 sorella in data 05.02.2009; e CP_12 Persona_2 Controparte_8 CP_2
in data 05.02.2009. Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., a seguito di istruzione
[...] con i soli interpelli delle parti, la causa è stata posta in decisione sulle rispettive istanze di usucapione.
Con Sentenza non definitiva n.775/2016, pubblicata il 7.06.2016, il precedente Giudice ha così statuito: “1) Per i titoli e causali esplicati, accerta e dichiara in favore di e Controparte_1 dei suoi aventi causa in qualità di eredi, , , ed fra Parte_1 Pt_2 Pt_3 Controparte_3 loro in quote uguali e pro-indiviso, l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni immobili elencati in parte motiva, come identificati nel punto 2) della memoria autorizzata del 17.9.2015 in atti e nell'allegata relazione del geom. , 2. Per i titoli e causali esplicati, accerta e Per_3 dichiara in favore di e in proprio e in qualità di eredi di CP_4 CP_5 CP_11
e , fra loro in quote uguali e pro-indiviso, l'intervenuto acquisto per
[...] CP_13 usucapione dei beni immobili elencati in parte motiva, come identificati nel punto 1) della memoria autorizzata del 17.9.2015 in atti e nell'allegata relazione del geom. , 3) Per i Per_3 titoli e causali esplicati, accerta e dichiara in favore di e in CP_7 Controparte_6 proprio e in qualità di eredi di e di , fra loro in quote uguali Controparte_8 Persona_2
e pro-indiviso, l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni immobili elencati in parte motiva, come identificati nel punto 4) della memoria autorizzata del 17.9.2015 in atti e nell'allegata relazione del geom. , 4) Per i titoli e causali esplicati, accerta e dichiara in favore di Per_3
di e in proprio e in qualità di eredi di Controparte_9 CP_10 Parte_3
pagina 5 di 11 e fra loro in quote uguali e pro-indiviso, l'intervenuto CP_2 Controparte_8 acquisto per usucapione dei beni immobili elencati in parte motiva, come identificati nel punto
3) della memoria autorizzata del 17.9.2015 in atti e nell'allegata relazione del geom. , Per_3
5) Respinge la domanda riconvenzionale di sull'acquisto per usucapione Controparte_3 della piena proprietà esclusiva degli immobili indicati nella propria comparsa di costituzione e risposta, 6) Dispone trasmettersi questa sentenza alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari per le annotazioni di spettanza, 7) Provvede con separata ordinanza al prosieguo istruttorio sulle residue questioni controverse, 8) Rimette il governo delle spese al definitivo”.
Con separata Ordinanza del 3.06.2016 la causa è stata rimessa in istruttoria sulle questioni non decise e, segnatamente, sulla richiesta di individuazione del compendio nelle parti non singolarmente usucapite dai condividenti.
Con successiva Ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 16.04.2019, è stata disposta l'estromissione dal giudizio dei convenuti e Controparte_9 CP_10 Parte_3
(costituiti in giudizio quali eredi di ), e (quali CP_2 CP_7 Controparte_6 eredi di ), e e, contestualmente, è stata disposta Persona_2 CP_4 CP_5 la prosecuzione del giudizio nei soli confronti delle parti attrici e del convenuto CP_3
n relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria in ordine a quanto
[...] alle medesime parti pervenuto quali eredi del padre e quindi “fra loro in quote Controparte_1 uguali e pro-indiviso, l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni immobili elencati in parte motiva, come identificati nel punto 2) della memoria autorizzata del 17.9.2015 in atti e nell'allegata relazione del geom. ” (cfr. dispositivo Sentenza n. 775/2016). Trattasi, Per_3 precisamente, del seguente cespite: “Porzione di fabbricato ad uso magazzino sita in via Taverna
Nuova n.civ.26, composto da mq. 87,00 tra piano primo sottostrada e piano terra, riportata in
Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 1 z.c. 1 categ. C/2 classe 8 mq. 87,00 Rendita
Catastale € 287,56; Porzione di fabbricato ad uso negozio sita in via Taverna Nuova n.civ.28, composta da mq. 37,00 a piano terra, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 2 z.c. 1 categ. C/1 classe 5 mq. 37,00 Rendita Catastale € 705,12; Porzione di fabbricato ad uso negozio sita in via Taverna Nuova n.civ.32, composta da mq. 41,00 a piano terra, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 3 z.c. 1 categ. C/1 classe 7 mq. 41,00 Rendita
Catastale € 1.058,74; Porzione di fabbricato ad uso negozio sita in via Taverna Nuova n.civ.34, composta da mq. 40,00 a piano terra, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 4 z.c. 1 categ. C/1 classe 5 mq. 40,00 Rendita Catastale € 762,29; Porzione di fabbricato di abitazione sita in via Taverna Nuova n.civ.30, composta da vani catastali 7,0 tra piano primo pagina 6 di 11 sottostrada e piano primo, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 5 z.c. 1 categ. A/2 classe 2 vani catastali 7,00 Rendita Catastale € 600,12; Porzione di fabbricato di abitazione sita in via Taverna Nuova n.civ.30, composta da vani catastali 4,0 tra piano primo sottostrada e piano primo, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 6 z.c. 1 categ. A/2 classe 2 vani catastali 4,00 Rendita Catastale € 342,93; Porzione di fabbricato di abitazione sita in via Taverna Nuova n°.civ.30, composta da vani catastali 6,0 tra piano primo sottostrada e piano secondo, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 7 z.c.
1 categ. A/2 classe 2 vani catastali 6,00 Rendita Catastale € 514,39; Porzione di fabbricato di abitazione sita in via Taverna Nuova n.civ.30, composta da vani catastali 5,5 tra piano primo sottostrada e piano secondo, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 8 z.c.
1 categ. A/2 classe 2 vani catastali 5,5 Rendita Catastale € 471,53” (cfr. punto n.2 Memoria autorizzata del 17.09.2015). Il giudizio è proseguito anche in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata da per le migliorie e le addizioni sui beni Controparte_3 riconosciuti in proprietà comune con le attrici.
La causa veniva istruita con prova per testi e diverse CTU. La causa veniva infine assegnata a questo giudice in data 20.11.2024 e, stante la legittima assenza dello stesso per congedo, è stata chiamata per la prima volta dinanzi a questo giudice all'udienza cartolare del 2.7.2025, all'esito della quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale all'udienza odierna, ove le parti hanno discusso la causa oralmente riportandosi ai rispettivi atti insistendo nelle conclusioni ivi riportate. Quindi la causa è stata posta in decisione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve rilevarsi che, all'esito della sentenza non definitiva n.775/2016, passata in giudicato, e della intervenuta estromissione dal giudizio dei convenuti e (costituiti in giudizio quali eredi Controparte_9 CP_10 Parte_3 CP_2
), e (quali eredi di ), e
[...] CP_7 Controparte_6 Persona_2 CP_4
e tenuto conto delle conclusioni da ultimo rassegnate dalle parti, questo Giudice CP_5
è chiamato a pronunciarsi limitatamente alla domanda di scioglimento della comunione dell'immobile ubicato in Isola del RI (FR), Loc. Terranova, n.26, 28, 30, 32, e 34, al NCEU
Foglio 20, mappale 27, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, pervenuto in favore di e dei Controparte_1 suoi aventi causa in qualità di eredi, ossia le parti attrici e e Parte_1 Pt_2 Parte_3 il convenuto nonché in relazione alla domanda di quest'ultimo, in via Controparte_3 riconvenzionale, di rimborso per i miglioramenti e le addizioni apportate ai beni distinti al sub 7
e sub 8 ed al locale ai medesimi affiancato e già in uso legnaia.
3. La domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile. pagina 7 di 11 3.1 Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, cui le parti hanno inteso aderire, ha ad oggetto un patrimonio immobiliare che, in via pregiudiziale, impone di verificare l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, ossia accertamenti che richiedono necessariamente l'esame dei documenti catastali e, soprattutto, dei certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni eseguiti presso i registri immobiliari quali unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili.
Secondo un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, e al quale questo Giudice ritiene di aderire, in tema di giudizio di divisione ereditaria trova applicazione analogica l'art. 567, comma 2, c.c. il quale dispone che il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro i prescritti termini, ad allegare al ricorso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
La suddetta documentazione costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità anche della domanda di divisione, essendo parimenti indispensabile per verificare l'esistenza del diritto domenicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari
(creditori e aventi causa di un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c. Le ragioni di fondo possono così riassumersi: a) la divisione può essere domandata da ciascuno degli eredi (art. 713 c.c.) e dei comunisti (art. 1111 c.c.), per cui l'esistenza di tale qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza deve essere verificata d'ufficio; b) incombendo al giudice verificare d'ufficio, oltre tale qualità, anche l'integrità del contraddittorio,
è necessario che l'attrice depositi la documentazione a tal fine necessaria, che è la stessa che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567, comma 2, c.p.c.; c) in assenza di questa documentazione la domanda di divisione va dichiarata inammissibile e/o infondata, senza che a tale mancanza si possa porre riparo con un ordine del giudice alla parte ovvero mediante una consulenza tecnica e neppure con il deposito della relazione notarile sostitutiva, se in violazione delle preclusioni già maturate;
d) non servirebbe ai condividenti, per sottrarsi alle conseguenze della omessa produzione, invocare il principio di non contestazione o la prova per presunzioni, non essendo l'una e l'altra ammissibili in materia di proprietà immobiliare (per tutte, cfr. Corte Appello Roma, sentenza n.2480/2011).
Nello specifico, anche a fronte della intervenuta sentenza di accertamento di acquisto per usucapione in favore di e dei suoi aventi causa in qualità di eredi, le odierne Controparte_1 pagina 8 di 11 parti in causa avrebbero dovuto, comunque, produrre rituale e completa certificazione rilasciata dal Conservatore dei registri Immobiliari (o certificazione notarile sostitutiva) contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro relativamente a tutti i beni oggetto della richiesta di divisione, poiché soltanto attraverso tale documentazione è possibile verificare l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori e aventi causa di un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c., non soccorrendo a tal fine né le ispezioni prodotte in atti (essendo relative solamente ad alcuni dei beni oggetto della presente fase processuale) né, tantomeno, le denunce di successione e le visure catastali in atti.
3.2 Deve, altresì, osservarsi che nella perizia a firma del CTU, Ing. , depositata il Persona_4
19.12.2019, si dà atto che le planimetrie risultanti dal catasto non corrispondono allo stato attuale dell'immobile risalente “alla fine del diciannovesimo secolo o all'inizio del ventesimo” (cfr perizia - All. 5 “Planimetrie di rilievo degli immobili allo stato attuale”).
Ed in particolare, al piano secondo, il CTU ha rilevato la presenza di un unico appartamento abitato da non corrispondente ai dati catastali per i quali risultano due Controparte_3 distinte abitazioni (analoga situazione è stata riscontrata per il piano primo). In ordine a tale modifica apportata all'immobile deve rilevarsi non solo un disallineamento catastale, ma altresì il difetto della relativa documentazione edilizia non avendo il CTU nulla rinvenuto in merito presso il competente Ente comunale (Cfr. perizia – All.
4 - Nota di riscontro accesso agli atti del
16.11.2018 Prot. 16072).
Al riguardo, va osservato che il comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n.
122/2010) prevede che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Tale disposizione è senza dubbio applicabile anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genus degli atti pubblici sia perché, in caso contrario, la pagina 9 di 11 menzionata prescrizione di legge si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di ottenere, attraverso una simulata controversia giudiziale, il risultato vietato dal legislatore.
Va altresì osservato che l'art. 46 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede che “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”; norma la cui portata non è limitata all'attività costruttiva originaria ma si estende, in virtù di quanto disposto dal comma 5-bis del citato art. 46, anche agli interventi edilizi successivi, per i quali, dagli atti di causa, non risultano le predette “menzioni urbanistiche”, sicché, anche per tale ragione, non può procedersi alla divisione (Cass., Sezioni Unite, n. 8230 e n. 25021 del
2019).
Ne deriva che, in difetto dei presupposti che attengono alla possibilità giuridica della divisione, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
5. In conclusione, la domanda di divisione è inammissibile, e ogni ulteriore domanda - anche di rimborso per miglioramenti e addizioni - rimane assorbita in quanto subordinata alla divisione.
6. La reciproca soccombenza, stante l'originaria richiesta di scioglimento della comunione sia ad opera delle attrici e che del convenuto Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_3 giustifica ex lege l'integrale compensazione delle spese di lite.
7. Nulla può disporsi in ordine alle spese per Controparte_9 CP_10 Pt_3
e in quanto parti
[...] CP_7 Controparte_6 CP_4 CP_5 estromesse dal giudizio con ordinanza del 16.04.2019, successiva alla Sentenza non definitiva n.
775/2016, ormai irrevocabile, avendo il provvedimento di estromissione esaurito nei confronti dei medesimi soggetti la materia del contendere anche in ordine alle spese processuali, non più valutabili nella presente fase.
8. Anche le spese di ctu, già liquidate con separati provvedimenti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti attrici - e - e del convenuto Parte_1 Pt_2 Parte_3
in misura pari al 50% a carico di parte attrice e al 50% a carico di parte Controparte_3 convenuta Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 10 di 11 - Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
- Dichiara assorbita ogni altra domanda in quanto subordinata alla divisione;
- Spese di lite compensate tra le attrici e il convenuto Controparte_3
- Pone le spese di ctu, già liquidate con separati provvedimenti, definitivamente a carico delle parti attrici - e - e del convenuto Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_3
in misura pari al 50% a carico di parte attrice e al 50% a carico di parte
[...] convenuta Controparte_3
Cassino, 10.9.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tania Tavolieri
pagina 11 di 11
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 10/09/2025 alle ore 10.47 davanti al giudice, dott.ssa Tania Tavolieri, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Petraglia il quale rassegna le seguenti conclusioni: Voglia il Giudice adito così provvedere:
- in ossequio alla sentenza parziale n. 7757/2016 (in giudicato) che ha dichiarato l'intervenuta usucapione ad opera di dei beni indicati in narrativa Controparte_1 dell'atto di citazione ai punti da 7.1 a 7.6 nei confronti degli altri successori del di lui padre, e dei loro aventi causa, con sentenza ordinare la correlativa CP_2 divisione del detto compendio ereditario in parti uguali fra gli eredi dello stesso CP_1 con attribuzione delle quote spettanti;
[...]
- per l'effetto - previo lo stralcio della integrazione alla CTU eseguita dal consulente ing.
depositata in data 27.12.2022 in difformità e contrasto con l'incarico ricevuto dal Per_1 magistrato - attribuire le quote della proprietà comune per come determinate dalla prima CTU, a firma dello stesso ing. , stabilendo altresì i dovuti conguagli ed addebitando Per_1 le spese per la divisione degli appartamenti al convenuto, Controparte_3
- in via del tutto subordinata, attribuire al convenuto i due Controparte_3 appartamenti originari, dallo stesso unificati e adibiti attualmente a sua abitazione, stabilendo il conguaglio in denaro dovuto dallo stesso in ragione del maggior valore della quota attribuitagli;
- porre le relative spese a carico della massa;
- condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari Controparte_3 di causa, incluse le spese per le CTU.
Per è presente l'Avv. SILVIO BRUNI il quale conferma e Controparte_3 si riporta alle conclusioni già rassegnate a p. 15 e 16 della memoria del 4.9.25, di cui chiede l'integrale accoglimento. Contesta le note autorizzate del 4.9.25 delle attrici, specie in punto di rinnovo della CTU rilevando che la seconda ctu è esperimento giudiziale necessario per la definizione Per_1 del presente giudizio ed ha piena validità e logica coerenza. L'avv Petraglia nel riportarsi alle proprie note conclusive contesta e impugna le note avverse ed in particolare nella deduzione secondo cui i lavori effettuati nei due appartamenti poi unificati in uno solo siano qualificabili come opere di terzo.
pagina 1 di 11 Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio per poi pronunciare alle ore 17.47 - allontanatisi medio tempore i difensori - sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Cassino, 10/09/2025 Il giudice, dott.ssa Tania Tavolieri
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri, all'esito della camera di consiglio di cui all'odierna udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 200757/2008, avente ad oggetto lo scioglimento di comunione ereditaria, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliate in Cassino (FR) C.F._3 via Varrone n. 6 presso lo studio degli Avv. ti Francesco ed Aurelio Patini, rappresentate e difese dagli Avv. ti Carlo Boursier Niutta, Antonio Armentano e Gianfranco Petraglia
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in Sora (FR) via Attilio Regolo n.5, presso lo studio dell'Avv. Silvio
Bruni
PARTE CONVENUTA
E
(c.f. , nato a [...] il [...], in CP_4 C.F._5 proprio e come procuratore speciale di nata a [...] il CP_5
14.06.1962, elettivamente domiciliato in Isola del RI (FR) via Po 95 presso lo studio degli Avv. ti Raffaele e Giancarlo De Girolamo
PARTE CONVENUTA (ESTROMESSA)
E
pagina 3 di 11 (c.f. ) e c.f. Controparte_6 C.F._6 CP_7
, quali eredi di (già parte), nonché per C.F._7 Persona_2 rappresentazione e pro quota di (già parte), elettivamente Controparte_8 domiciliate in Sora (FR) via XX Settembre, presso lo studio dell'Avv. Mario Cioffi,
PARTE CONVENUTA (ESTROMESSA)
E
(c.f. , (c.f. Controparte_9 C.F._8 Parte_3
) e (c.f. ), quali eredi di C.F._9 CP_10 C.F._10
(già parte), elettivamente domiciliati in Cassino (FR) Corso della Repubblica CP_2
176, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Patini,
PARTE CONVENUTA (ESTROMESSA)
CONCLUSIONI
Le parti attrici e il convenuto hanno concluso e discusso oralmente la causa Controparte_3 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da verbale di udienza del 10.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato Parte_1 Pt_2 Pt_3 in giudizio, per l'udienza del 25.02.2009, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_8
e
[...] CP_2 Persona_2 CP_4 CP_5 CP_3
quali comproprietari pro indiviso del compendio immobiliare pervenuto loro in
[...] successione ereditaria, in origine di deceduto il 24.11.59 e poi dei suoi eredi, CP_2
Mario, e tutti deceduti, danti causa delle parti convenute, e CP_1 CP_11 precisamente: e con il fratello quali Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_3 eredi del padre deceduto il 1.11.1998; e Controparte_1 CP_8 Controparte_8 CP_2 quali eredi di deceduto il 28.6.82; e quali Persona_2 CP_10 CP_4 CP_5 eredi del padre deceduto il 24.11.63. Le attrici hanno chiesto la divisione dei CP_11 beni comuni, previa dichiarazione di usucapione di parte di essi in favore del proprio dante causa relativamente all'immobile sito nel Comune di Isola del RI Via Controparte_1
Tavernanova, al NCEU Foglio 20 mapp. 27, ai sub 1, 2, 5, 6, 7 e 8, di cui chiedevano la divisione in quattro quote di egual valore da attribuirsi a ciascuna di loro ed al convenuto CP_3
(fratello).
[...]
In data 4.02.2009 si è costituito in giudizio con domanda riconvenzionale di Controparte_3 usucapione ad opera del padre in ordine ai beni indicati nell'atto di citazione Controparte_1
pagina 4 di 11 dal n.
7.1 al n.
7.6 nei confronti degli altri successori di e dei loro aventi causa;
di CP_2 divisione con le attrici di detti beni, ad eccezione delle porzioni del fabbricato di via Tavernanova
n. 30, costituite da appartamento al piano secondo e dal locale legnaia sottostrada, identificato in
Catasto al foglio 20 mappale 27 sub 7, nonché da appartamento al piano secondo e dal locale legnaia sottostrada, identificato in Catasto al foglio 20 mappale 27 sub 8, nonché da locale sottostrada , affiancato agli altri due locali (mappale 27 sub 7 e sub 8 foglio 20), posti a sinistra rispetto all'ingresso del locale centrale, chiedendo in ordine a tali beni accertarsi e dichiararsi l'avvenuta usucapione in proprio favore nei confronti del padre avendoli Controparte_1 ininterrottamente posseduti uti dominus pubblicamente, pacificamente ed in buona fede. Ha chiesto la divisione in quote uguali di tutti gli altri beni nei confronti degli altri successori di e dei loro aventi causa. CP_2
Si sono costituite tutte le parti evocate in giudizio, con rispettive comparse di costituzione, e precisamente: in data 04.02.2009 in proprio e nella qualità di procuratore della CP_4 sorella in data 05.02.2009; e CP_12 Persona_2 Controparte_8 CP_2
in data 05.02.2009. Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., a seguito di istruzione
[...] con i soli interpelli delle parti, la causa è stata posta in decisione sulle rispettive istanze di usucapione.
Con Sentenza non definitiva n.775/2016, pubblicata il 7.06.2016, il precedente Giudice ha così statuito: “1) Per i titoli e causali esplicati, accerta e dichiara in favore di e Controparte_1 dei suoi aventi causa in qualità di eredi, , , ed fra Parte_1 Pt_2 Pt_3 Controparte_3 loro in quote uguali e pro-indiviso, l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni immobili elencati in parte motiva, come identificati nel punto 2) della memoria autorizzata del 17.9.2015 in atti e nell'allegata relazione del geom. , 2. Per i titoli e causali esplicati, accerta e Per_3 dichiara in favore di e in proprio e in qualità di eredi di CP_4 CP_5 CP_11
e , fra loro in quote uguali e pro-indiviso, l'intervenuto acquisto per
[...] CP_13 usucapione dei beni immobili elencati in parte motiva, come identificati nel punto 1) della memoria autorizzata del 17.9.2015 in atti e nell'allegata relazione del geom. , 3) Per i Per_3 titoli e causali esplicati, accerta e dichiara in favore di e in CP_7 Controparte_6 proprio e in qualità di eredi di e di , fra loro in quote uguali Controparte_8 Persona_2
e pro-indiviso, l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni immobili elencati in parte motiva, come identificati nel punto 4) della memoria autorizzata del 17.9.2015 in atti e nell'allegata relazione del geom. , 4) Per i titoli e causali esplicati, accerta e dichiara in favore di Per_3
di e in proprio e in qualità di eredi di Controparte_9 CP_10 Parte_3
pagina 5 di 11 e fra loro in quote uguali e pro-indiviso, l'intervenuto CP_2 Controparte_8 acquisto per usucapione dei beni immobili elencati in parte motiva, come identificati nel punto
3) della memoria autorizzata del 17.9.2015 in atti e nell'allegata relazione del geom. , Per_3
5) Respinge la domanda riconvenzionale di sull'acquisto per usucapione Controparte_3 della piena proprietà esclusiva degli immobili indicati nella propria comparsa di costituzione e risposta, 6) Dispone trasmettersi questa sentenza alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari per le annotazioni di spettanza, 7) Provvede con separata ordinanza al prosieguo istruttorio sulle residue questioni controverse, 8) Rimette il governo delle spese al definitivo”.
Con separata Ordinanza del 3.06.2016 la causa è stata rimessa in istruttoria sulle questioni non decise e, segnatamente, sulla richiesta di individuazione del compendio nelle parti non singolarmente usucapite dai condividenti.
Con successiva Ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 16.04.2019, è stata disposta l'estromissione dal giudizio dei convenuti e Controparte_9 CP_10 Parte_3
(costituiti in giudizio quali eredi di ), e (quali CP_2 CP_7 Controparte_6 eredi di ), e e, contestualmente, è stata disposta Persona_2 CP_4 CP_5 la prosecuzione del giudizio nei soli confronti delle parti attrici e del convenuto CP_3
n relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria in ordine a quanto
[...] alle medesime parti pervenuto quali eredi del padre e quindi “fra loro in quote Controparte_1 uguali e pro-indiviso, l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni immobili elencati in parte motiva, come identificati nel punto 2) della memoria autorizzata del 17.9.2015 in atti e nell'allegata relazione del geom. ” (cfr. dispositivo Sentenza n. 775/2016). Trattasi, Per_3 precisamente, del seguente cespite: “Porzione di fabbricato ad uso magazzino sita in via Taverna
Nuova n.civ.26, composto da mq. 87,00 tra piano primo sottostrada e piano terra, riportata in
Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 1 z.c. 1 categ. C/2 classe 8 mq. 87,00 Rendita
Catastale € 287,56; Porzione di fabbricato ad uso negozio sita in via Taverna Nuova n.civ.28, composta da mq. 37,00 a piano terra, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 2 z.c. 1 categ. C/1 classe 5 mq. 37,00 Rendita Catastale € 705,12; Porzione di fabbricato ad uso negozio sita in via Taverna Nuova n.civ.32, composta da mq. 41,00 a piano terra, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 3 z.c. 1 categ. C/1 classe 7 mq. 41,00 Rendita
Catastale € 1.058,74; Porzione di fabbricato ad uso negozio sita in via Taverna Nuova n.civ.34, composta da mq. 40,00 a piano terra, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 4 z.c. 1 categ. C/1 classe 5 mq. 40,00 Rendita Catastale € 762,29; Porzione di fabbricato di abitazione sita in via Taverna Nuova n.civ.30, composta da vani catastali 7,0 tra piano primo pagina 6 di 11 sottostrada e piano primo, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 5 z.c. 1 categ. A/2 classe 2 vani catastali 7,00 Rendita Catastale € 600,12; Porzione di fabbricato di abitazione sita in via Taverna Nuova n.civ.30, composta da vani catastali 4,0 tra piano primo sottostrada e piano primo, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 6 z.c. 1 categ. A/2 classe 2 vani catastali 4,00 Rendita Catastale € 342,93; Porzione di fabbricato di abitazione sita in via Taverna Nuova n°.civ.30, composta da vani catastali 6,0 tra piano primo sottostrada e piano secondo, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 7 z.c.
1 categ. A/2 classe 2 vani catastali 6,00 Rendita Catastale € 514,39; Porzione di fabbricato di abitazione sita in via Taverna Nuova n.civ.30, composta da vani catastali 5,5 tra piano primo sottostrada e piano secondo, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 27 sub 8 z.c.
1 categ. A/2 classe 2 vani catastali 5,5 Rendita Catastale € 471,53” (cfr. punto n.2 Memoria autorizzata del 17.09.2015). Il giudizio è proseguito anche in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata da per le migliorie e le addizioni sui beni Controparte_3 riconosciuti in proprietà comune con le attrici.
La causa veniva istruita con prova per testi e diverse CTU. La causa veniva infine assegnata a questo giudice in data 20.11.2024 e, stante la legittima assenza dello stesso per congedo, è stata chiamata per la prima volta dinanzi a questo giudice all'udienza cartolare del 2.7.2025, all'esito della quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale all'udienza odierna, ove le parti hanno discusso la causa oralmente riportandosi ai rispettivi atti insistendo nelle conclusioni ivi riportate. Quindi la causa è stata posta in decisione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve rilevarsi che, all'esito della sentenza non definitiva n.775/2016, passata in giudicato, e della intervenuta estromissione dal giudizio dei convenuti e (costituiti in giudizio quali eredi Controparte_9 CP_10 Parte_3 CP_2
), e (quali eredi di ), e
[...] CP_7 Controparte_6 Persona_2 CP_4
e tenuto conto delle conclusioni da ultimo rassegnate dalle parti, questo Giudice CP_5
è chiamato a pronunciarsi limitatamente alla domanda di scioglimento della comunione dell'immobile ubicato in Isola del RI (FR), Loc. Terranova, n.26, 28, 30, 32, e 34, al NCEU
Foglio 20, mappale 27, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, pervenuto in favore di e dei Controparte_1 suoi aventi causa in qualità di eredi, ossia le parti attrici e e Parte_1 Pt_2 Parte_3 il convenuto nonché in relazione alla domanda di quest'ultimo, in via Controparte_3 riconvenzionale, di rimborso per i miglioramenti e le addizioni apportate ai beni distinti al sub 7
e sub 8 ed al locale ai medesimi affiancato e già in uso legnaia.
3. La domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile. pagina 7 di 11 3.1 Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, cui le parti hanno inteso aderire, ha ad oggetto un patrimonio immobiliare che, in via pregiudiziale, impone di verificare l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, ossia accertamenti che richiedono necessariamente l'esame dei documenti catastali e, soprattutto, dei certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni eseguiti presso i registri immobiliari quali unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili.
Secondo un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, e al quale questo Giudice ritiene di aderire, in tema di giudizio di divisione ereditaria trova applicazione analogica l'art. 567, comma 2, c.c. il quale dispone che il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro i prescritti termini, ad allegare al ricorso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
La suddetta documentazione costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità anche della domanda di divisione, essendo parimenti indispensabile per verificare l'esistenza del diritto domenicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari
(creditori e aventi causa di un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c. Le ragioni di fondo possono così riassumersi: a) la divisione può essere domandata da ciascuno degli eredi (art. 713 c.c.) e dei comunisti (art. 1111 c.c.), per cui l'esistenza di tale qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza deve essere verificata d'ufficio; b) incombendo al giudice verificare d'ufficio, oltre tale qualità, anche l'integrità del contraddittorio,
è necessario che l'attrice depositi la documentazione a tal fine necessaria, che è la stessa che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567, comma 2, c.p.c.; c) in assenza di questa documentazione la domanda di divisione va dichiarata inammissibile e/o infondata, senza che a tale mancanza si possa porre riparo con un ordine del giudice alla parte ovvero mediante una consulenza tecnica e neppure con il deposito della relazione notarile sostitutiva, se in violazione delle preclusioni già maturate;
d) non servirebbe ai condividenti, per sottrarsi alle conseguenze della omessa produzione, invocare il principio di non contestazione o la prova per presunzioni, non essendo l'una e l'altra ammissibili in materia di proprietà immobiliare (per tutte, cfr. Corte Appello Roma, sentenza n.2480/2011).
Nello specifico, anche a fronte della intervenuta sentenza di accertamento di acquisto per usucapione in favore di e dei suoi aventi causa in qualità di eredi, le odierne Controparte_1 pagina 8 di 11 parti in causa avrebbero dovuto, comunque, produrre rituale e completa certificazione rilasciata dal Conservatore dei registri Immobiliari (o certificazione notarile sostitutiva) contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro relativamente a tutti i beni oggetto della richiesta di divisione, poiché soltanto attraverso tale documentazione è possibile verificare l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori e aventi causa di un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c., non soccorrendo a tal fine né le ispezioni prodotte in atti (essendo relative solamente ad alcuni dei beni oggetto della presente fase processuale) né, tantomeno, le denunce di successione e le visure catastali in atti.
3.2 Deve, altresì, osservarsi che nella perizia a firma del CTU, Ing. , depositata il Persona_4
19.12.2019, si dà atto che le planimetrie risultanti dal catasto non corrispondono allo stato attuale dell'immobile risalente “alla fine del diciannovesimo secolo o all'inizio del ventesimo” (cfr perizia - All. 5 “Planimetrie di rilievo degli immobili allo stato attuale”).
Ed in particolare, al piano secondo, il CTU ha rilevato la presenza di un unico appartamento abitato da non corrispondente ai dati catastali per i quali risultano due Controparte_3 distinte abitazioni (analoga situazione è stata riscontrata per il piano primo). In ordine a tale modifica apportata all'immobile deve rilevarsi non solo un disallineamento catastale, ma altresì il difetto della relativa documentazione edilizia non avendo il CTU nulla rinvenuto in merito presso il competente Ente comunale (Cfr. perizia – All.
4 - Nota di riscontro accesso agli atti del
16.11.2018 Prot. 16072).
Al riguardo, va osservato che il comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n.
122/2010) prevede che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Tale disposizione è senza dubbio applicabile anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genus degli atti pubblici sia perché, in caso contrario, la pagina 9 di 11 menzionata prescrizione di legge si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di ottenere, attraverso una simulata controversia giudiziale, il risultato vietato dal legislatore.
Va altresì osservato che l'art. 46 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede che “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”; norma la cui portata non è limitata all'attività costruttiva originaria ma si estende, in virtù di quanto disposto dal comma 5-bis del citato art. 46, anche agli interventi edilizi successivi, per i quali, dagli atti di causa, non risultano le predette “menzioni urbanistiche”, sicché, anche per tale ragione, non può procedersi alla divisione (Cass., Sezioni Unite, n. 8230 e n. 25021 del
2019).
Ne deriva che, in difetto dei presupposti che attengono alla possibilità giuridica della divisione, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
5. In conclusione, la domanda di divisione è inammissibile, e ogni ulteriore domanda - anche di rimborso per miglioramenti e addizioni - rimane assorbita in quanto subordinata alla divisione.
6. La reciproca soccombenza, stante l'originaria richiesta di scioglimento della comunione sia ad opera delle attrici e che del convenuto Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_3 giustifica ex lege l'integrale compensazione delle spese di lite.
7. Nulla può disporsi in ordine alle spese per Controparte_9 CP_10 Pt_3
e in quanto parti
[...] CP_7 Controparte_6 CP_4 CP_5 estromesse dal giudizio con ordinanza del 16.04.2019, successiva alla Sentenza non definitiva n.
775/2016, ormai irrevocabile, avendo il provvedimento di estromissione esaurito nei confronti dei medesimi soggetti la materia del contendere anche in ordine alle spese processuali, non più valutabili nella presente fase.
8. Anche le spese di ctu, già liquidate con separati provvedimenti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti attrici - e - e del convenuto Parte_1 Pt_2 Parte_3
in misura pari al 50% a carico di parte attrice e al 50% a carico di parte Controparte_3 convenuta Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 10 di 11 - Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
- Dichiara assorbita ogni altra domanda in quanto subordinata alla divisione;
- Spese di lite compensate tra le attrici e il convenuto Controparte_3
- Pone le spese di ctu, già liquidate con separati provvedimenti, definitivamente a carico delle parti attrici - e - e del convenuto Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_3
in misura pari al 50% a carico di parte attrice e al 50% a carico di parte
[...] convenuta Controparte_3
Cassino, 10.9.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tania Tavolieri
pagina 11 di 11