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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 2584/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte di cui all'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma Piazza di Parte_1
Novella n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Lucci giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha escluso la sussistenza di tale requisito medico.
Con ricorso depositato in data 24.4.2024, ha contestato le risultanze peritali del Parte_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo sostenendo che, sulla base della documentazione medica prodotta, emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per affermare la sussistenza dei requisiti medici per ottenere l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n. 18/80.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, vengano riconosciuti i suddetti requisiti sanitari.
1 L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti, con provvedimento del 6.12.2024 è stata disposta la trattazione scritta della causa mediante il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
Il procuratore di parte ricorrente ha depositato detta nota e la causa viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 24.4.2024 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 2.4.2024.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta che il Ctu sarebbe incorso in lacune e incongruenze, specie con riguardo alla mancata valutazione del decadimento cognitivo e delle patologie osteoarticolari menzionate nel certificato geriatrico del 21.11.2023.
Orbene, deve rilevarsi, in primo luogo, che la difesa non ha sollevato contestazioni per il tramite del proprio consulente dott. che era presente alle indagini peritali, né ha dedotto un Persona_1 ipotetico peggioramento del quadro clinico della ricorrente.
Le contestazioni di parte ricorrente si limitano a richiamare la medesima documentazione medica già esaminata dal Ctu e ripropongono rilievi già adeguatamente valutati dallo stesso, rilievi ritenuti non idonei a fondare un convincimento diverso rispetto a quello dell'insussistenza dei requisiti medico-legali in discussione.
2 Nel ricorso in opposizione non viene illustrato alcun specifico errore tecnico commesso dal
Ctu e si omette di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu, né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
Invero, la difesa di parte ricorrente si è limitata ad effettuare una propria valutazione delle patologie da cui è affetta la senza mettere in evidenza – però – specifici errori e/o Parte_1 contraddizioni del giudizio medico espresso dal Ctu.
Tali allegazioni si sostanziano in un generico dissenso avverso le risultanze peritali e si risolvono – anche in considerazione della richiamata certificazione medica – in una richiesta di rivalutazione medica, senza – però – individuare specifici errori, omissioni e contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto nominato dal Tribunale.
Le conclusioni formulate dal Ctu nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Invero, il Ctu nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo (dott.
), all'esito di un esaustivo ragionamento scientifico, ha accertato, in modo Persona_2 chiaro, che la ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità che non integrano i requisiti medici per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 della legge n.
18/80. Sul punto, il Ctu ha evidenziato quanto segue: “ è stato possibile focalizzare le patologie collocate nello specchietto diagnostico ove spicca per interesse clinico e medico-legale la poliartrosi : in particolare la ricorrente stata operata d protesi d'anca a sn ed affetta da coxartrosi dx nonche' gonartrosi bilaterale dal punto di vista obiettivo stata rilevata una moderata limitazione del rachide delle ginocchia ed una piu avanzata limitazione articolare dell'anca dx e funzionalmente cio' si traduce in una fisiologica limitazione articolare di questi distretti, legati all'invecchiamento, senza rilevante ripercussione sulla deambulazione che rimane autonoma ed armonica e neanche sull'effettuazione delle attivita' compiute per la cura di se stessa quali l'igiene personale, vestirisi, svestirsi, nutrirsi,lavarsi etc che sono ancora possibili in autonomia seppur rallentati. In merito al quesito formulatomi, circa l'eventuale beneficio della cosiddetta Indennità di accompagnamento, non vi è dubbi alcun che per
l'insieme menomante la sig.ra abbia la sua validità molto compromessa, ma Parte_1 bene dirlo sin da subito, la medesima non versa a tutt'oggi nelle rigorose condizioni sanitarie contemplate dalla legge n. 18 del 1980. […] A ben vedere, le patologie di cui risultata affetta la sig.ra Non sono in grado di compromettere la capacità di eseguire Parte_1 materialmente gli atti fondamentali della vita giornaliera, né di determinare quelle ulteriori e
3 più' gravi alterazioni psichiche tali da influire sulla sua capacità di comprendere i significato, il valore e l'importanza di queste azioni, essendo la ricorrente sicuramente in grado di valutare autonomamente, se come e quando compierle, senza pericolo per sè e per gli altri La sig.ra
dunque , per tutte le patologie di cui è portatrice, non necessita Parte_1 dell'assistenza continuativa di una terza persona, e non versa perciò nelle condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 onde fruire della cosiddetta Indennità di accompagnamento”.
In definitiva, alla luce considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale e l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha presentato la dichiarazione personale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso in data 7.1.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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