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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3855/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3855/2021
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Tiziana Amodio (C.F. C.F._2
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla CP_1 C.F._3
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Enrico Maria Buonfantino (C.F. C.F._4
CONVENUTO
E
(C.F. e P. IVA ), in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Palmieri (C.F. ) C.F._5
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da rispettivi atti e note di trattazione scritta rese per l'udienza cartolare del
24.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva che il giorno 2 luglio 2020, Parte_1
verso le ore 20.00 circa, in Pozzuoli (Na), all'interno del Condominio sito in Via Montenuovo Licola
Patria n. 131 D, era stata assalita da un cane di razza pit bull di proprietà di . CP_1 Nel dettaglio, l'istante asseriva che il cane le si era avvicinato e, dopo aver effettuato alcuni giri intorno, le era saltato “impetuosamente addosso con le zampe sulle spalle facendole perdere
l'equilibrio ed impattare violentemente con il fianco destro sul cofano di un'auto in sosta”.
Sul presupposto di aver subito lesioni personali in conseguenza del sinistro descritto, per le quali si era reso necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ove i sanitari le avevano diagnosticato la “frattura chiusa del collo chirurgico dell'omero”,
[...]
conveniva in giudizio , affinché, previa declaratoria della responsabilità Pt_1 CP_1
esclusiva del convenuto nel verificarsi dell'evento dannoso, quest'ultimo fosse condannato al ristoro di tutti i danni da lei patiti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva , il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità del libello introduttivo e CP_1
l'inammissibilità della domanda.
Nel merito, prospettando una diversa dinamica dell'accaduto, contestava ogni addebito di responsabilità. In particolare, dichiarava che il cane, tenuto regolarmente al guinzaglio, gli era accidentalmente sfuggito e si era avvicinato all'attrice senza, però, aggredirla.
Deducendo, dunque, l'infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese attoree, chiedeva il rigetto della domanda. Per il caso di soccombenza, poi, chiedeva di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione, la alla cui chiamata in causa otteneva Controparte_2
l'autorizzazione dal Tribunale.
Si costituiva la la quale, in via principale, eccepiva la inoperatività della Controparte_2
polizza, in ragione della espressa esclusione dalla copertura assicurativa dei danni “direttamente riconducibili alla violazione degli obblighi previsti dalla legge…”. A tal proposito, deduceva che fosse stato omesso l'uso della museruola e del guinzaglio da parte dell'assicurato.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda principale e, in via gradata, della domanda di manleva proposta dal convenuto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, l'espletamento della prova orale e della CTU medico-legale, con ordinanza del 7 gennaio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto, dovendo il libello introduttivo ritenersi valido ex artt. 163-164 c.p.c. Ed invero, l'attrice ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze idonee – secondo la prospettazione a sostegno della domanda giudiziale dalla medesima proposta – a fondare la responsabilità della controparte e la conseguente azione risarcitoria avanzata nei riguardi di quest'ultima. D'altra parte, ha articolato, sin dall'atto di costituzione in giudizio, CP_1
ampie ed articolate contestazioni anche nel merito, di talché certamente nessun pregiudizio si è verificato per l'esercizio del suo diritto di difesa.
2. Nel merito la domanda principale è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
2.1. In punto di qualificazione giuridica, la domanda va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2052 c.c.
In proposito si osserva che, affinché possa configurarsi la responsabilità per i danni cagionati da animali, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra la condotta dell'animale ed il danno arrecato, laddove tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo, ivi incluso il fatto dello stesso danneggiato.
Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo;
mentre il proprietario dell'animale (o chi se ne serve), che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso e quindi l'inidoneità in concreto della situazione a cagionare l'incidente.
Ciò posto, non è contestato tra le parti l'effettivo verificarsi del fatto storico, né che in conseguenza del sinistro l'attrice abbia riportato lesioni. Circostanze, queste, che hanno trovato comunque riscontro nella documentazione versata in atti.
Il riferimento è, in particolare, alla dichiarazione contenuta nella denuncia di sinistro inviata dal alla compagnia assicuratrice il 6 luglio 2020, che di seguito si riporta testualmente: “il cane CP_1
alla vista della dott.ssa mi è scappato dal guinzaglio ed è corso in direzione della dott.ssa Pt_1
la quale spaventata ha iniziato a dimenarsi, il cane anch'egli spaventato è saltato ed ha spinto la dott.ssa la quale cadendo ha perso l'equilibrio ed è caduta sull'auto di una vicina” (cfr. allegato n. 1 nella produzione del convenuto).
Viene in rilievo, poi, il referto di pronto soccorso del P.O. S.M. delle Grazie di Pozzuoli datato
2.7.2020 da cui si evince che, con specifico riferimento alla causa dell'accesso presso il presidio ospedaliero, l'attrice dichiarò una “caduta in seguito a spinta di un cane, saltato addosso” (cfr.
l'allegato n. 3 nella produzione dell'attrice).
Nessuna rilevanza assumono, invece, le deposizioni testimoniali se non nei limiti della cd. testimonianza de relato, dal momento che tutti i testimoni hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza dell'evento – ossia che il cane era sfuggito al controllo del padrone ed era saltato addosso alla facendola cadere – perché era stato riferito loro proprio dai protagonisti Pt_1
della vicenda.
Indiscusso, dunque, che sia caduta in conseguenza della condotta tenuta dal cane Parte_1
di proprietà del , è del tutto irrilevante accertare se essa abbia avuto o meno i caratteri di CP_1
un'aggressione, così come irrilevante è il motivo per il quale il pit bull sia sfuggito al controllo del
, ove si consideri che la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. a carico del proprietario o di CP_1
chi si serve di un animale si fonda, non su un comportamento o un'attività commissiva od omissiva di questi, ma sulla sola relazione intercorrente tra i predetti e l'animale.
Detta responsabilità, poi, come anticipato, trova il limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità.
Nella specie, tale prova liberatoria non è stata fornita, né, sulla base delle risultanze istruttorie, può sostenersi l'esistenza di un concorso colposo dell'attrice, invero neppure allegato dal convenuto.
Va dunque affermata la responsabilità di . CP_1
2.2. Passando alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza delle lesioni patite per effetto del sinistro, sul punto soccorre la documentazione medica prodotta agli atti dall'istante, nonché le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio.
In particolare, il perito, dopo aver ritenuto sussistente la compatibilità causale tra le lesioni refertate e il sinistro, ha accertato in capo all'attrice postumi di invalidità nella misura del 9%, ai quali devono aggiungersi 30 giorni di I.T.T. e 55 giorni di I.T.P. al 50%.
Non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Pertanto, questo giudice, in conformità con le conclusioni rese dal CTU, che vengono fatte proprie in quanto frutto di accurata valutazione dei dati clinici e delle varie circostanze utili per la ricostruzione dei fatti, ritiene accertati in capo a postumi di invalidità nella misura Parte_1
del 9%, alla quale devono aggiungersi 30 giorni di I.T.T. e 55 giorni di I.T.P. al 50%.
Ritiene altresì questo giudice che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dall'illecito, si possano adoperare i criteri offerti dalle cd. Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, così come aggiornate nel 2024, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza 7 giugno 2011, n. 12408 ad avviso della quale esse “costituiranno d'ora innanzi per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o diminuirne l'entità”.
Va osservato, peraltro, che nella nota esplicativa elaborata dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano si chiarisce che l'obiettivo delle cd. Tabelle è quello di consentire una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente della integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” - sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi che in quelli peculiari – e del danno non patrimoniale conseguenti alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva” – in via di presunzione in riferimento a tale tipo di lesione –; vale a dire la liquidazione congiunta di quei pregiudizi che in passato venivano liquidati a titolo di cd. danno biologico standard;
cd. personalizzazione del danno biologico standard per particolari condizioni soggettive;
cd. danno morale.
In altri termini, in espressa applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenze nn. 26972 e ss. del 2008), avuto riguardo al singolo fatto illecito appare equo liquidare l'intero pregiudizio non patrimoniale in maniera unitaria, mediante l'individuazione di valori monetari “medi” corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini
“standardizzabili” in quanto frequenti. D'altro canto, la previsione di una “percentuale di aumento” di tali valori medi qualora il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici e la possibilità per il giudice di modulare in ogni caso la liquidazione del danno oltre i limiti minimi e massimi in considerazione di fattori eccezionali e, per altro verso, la previsione di una forbice piuttosto ampia anche per la liquidazione dell'invalidità temporanea (anch'essa racchiusa in un'unica voce onnicomprensiva) consentono una piena personalizzazione del risarcimento. Ne deriva, in ossequio ai dettami della Corte di Cassazione, il soddisfacimento di due diverse esigenze: ottenere un trattamento paritario dei cittadini mediante l'adozione di parametri uniformi di liquidazione del danno e modulare il suddetto parametro (nelle aspirazioni della Corte, unico sul piano nazionale) alle circostanze del caso concreto.
Nella specie non si ritiene di dover effettuare un ulteriore aumento in via personalizzata della suddetta somma, difettando la prova di un pregiudizio qualitativamente diverso da quello già liquidato.
Tutto ciò premesso, considerato che:
- la danneggiata aveva, all'epoca del fatto, 64 anni;
- il CTU ha riconosciuto un danno biologico pari al 9%, una ITT di giorni 30 ed una ITP di 55 giorni al
50%; considerato che, come detto, l'istante non ha dato prova di ulteriori circostanze che possano giustificare un ulteriore aumento della liquidazione a titolo di personalizzazione;
per l'effetto, questo giudice stima equo liquidare complessivamente il danno non patrimoniale cagionato dalla condotta illecita la somma complessiva di € 25.402,50 (di cui € 18.790,00 a titolo di invalidità permanente, € 6.612,50 a titolo di invalidità temporanea).
Quanto al danno patrimoniale, risultano documentati esborsi causalmente riconducibili al sinistro nella misura di € 1.250,00.
Per tutto quanto detto, dunque, va riconosciuto a , a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, il diritto al pagamento ad una somma pari ad € 26.652,50.
Da tale somma va detratto l'importo di € 10.000,00, pacificamente corrisposto da CP_1
in sede penale e trattenuto dall'attrice quale acconto sul maggior avere, per un residuo dovuto di
€ 16.652,50.
Trattandosi di somma già espressa all'attualità, alla stessa non va applicata la rivalutazione monetaria.
Su detto importo, sono dovuti, invece, gli interessi legali, calcolati, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, devalutata alla data del fatto, il 2 luglio 2020, e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali fino alla data di deposito della sentenza.
Sugli importi complessivamente calcolati al momento di tale deposito, comprensivi cioè non solo della rivalutazione ma anche degli interessi maturati medio tempore, saranno dovuti interessi ulteriori, fino al soddisfo. Va infatti considerato che la data di pubblicazione della sentenza costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta, e perciò, sul relativo importo complessivo, spettano gli interessi ulteriori liquidati al tasso legale.
2.2.1. Risulta accertato, inoltre, che l'attrice abbia subito per effetto del sinistro una diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 50%.
Al riguardo, occorre premettere che, allorchè la persona che ha subito una lesione dell'integrità fisica come nella specie già eserciti un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (c.d. micropermanente) un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in quanto sussistano elementi per ritenere che,
a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (cfr.
Cass., 9/1/2001, n. 239), e cioè biologico, morale ed esistenziale.
A tal fine occorre accertare non solo in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica - e questa a sua volta sulla capacità di guadagno - ma, anche, se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. E solo se dall'esame di detti elementi risulta una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.
Con l'importante precisazione che, pur incombendo sul danneggiato l'onere di dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonchè
l'entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto, laddove risulti certa la riduzione della capacità lavorativa specifica di lavoro, quest'ultimo può essere provato anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 14/10/2005, n. 19981; Cass., 3/5/1999, n. 4385).
Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Cass. n. 11361/2014). In definitiva, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi prima e dopo dell'evento dannoso. Ciò posto, nel caso di specie, l'attrice ha allegato di aver patito “una consistente riduzione della capacità di guadagno per sé stessa e per il centro radiologico di cui la stessa è direttore tecnico, oltre che socia”, all'uopo assumendo che nel periodo luglio/ottobre 2020 avrebbe eseguito un minor numero di esami ecografici e radiologici.
La deduzione è rimasta un mero assunto di parte.
E infatti, non può attribuirsi un valore indiziario univoco alla circostanza per cui nel CUD relativo all'anno 2019 abbia dichiarato un reddito superiore a quello dell'anno successivo e, Parte_1
cioè, l'anno del sinistro (è tardiva, invece, la produzione del CUD relativo all'anno di imposta 2021 in quanto avvenuta con gli scritti conclusionali), non essendo possibile stabilire - sulla base degli elementi forniti dalla danneggiata - se una tale contrazione sia da imputare causalmente alla diminuzione della capacità lavorativa conseguente alle lesione subite o, invece, a fattori esterni e indipendenti (minore offerta lavorativa, scelte di mercato, etc..).
3. Va esaminata, infine, la domanda di garanzia proposta dal convenuto.
Essa è fondata e per questo merita accoglimento.
Occorre premettere che sia il che la compagnia di assicurazioni hanno depositato il contratto CP_1
tra loro stipulato e che è incontroverso tra le parti che la polizza, in corso di validità all'epoca del sinistro, coprisse il rischio connesso alla custodia dell'animale, in virtù della garanzia aggiuntiva
“Cani Pericolosi”, pattuita proprio con riguardo al pit bull di proprietà attorea.
La ha contestato, invece, l'operatività della polizza in esame in ragione della Controparte_2
espressa esclusione dalla copertura assicurativa dei danni “direttamente riconducibili alla violazione degli obblighi previsti dalla legge…”. A tal proposito, ha dedotto al momento del sinistro il pit bull di proprietà del convenuto fosse privo di museruola e non trattenuto al guinzaglio.
L'assunto difensivo è infondato.
In primo luogo, anche ove effettivamente accertata, certamente nessuna incidenza causale nella verificazione del sinistro ha avuto l'omesso uso della museruola, essendo pacifico tra le parti che le lesioni subite dall'attrice non siano derivate da un morso del cane.
Risulta provato, poi, che al momento del fatto il tenesse il cane al guinzaglio. CP_1
E infatti, il teste , cognato del convenuto, ha riferito: “posso precisare che ho Testimone_1
visto mio cognato prendere il guinzaglio del cane ed agganciarlo alla pettorina ed andare a buttare la spazzatura”.
Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste e della credibilità delle loro dichiarazioni. Non ricorre, quindi, la invocata causa di esclusione dell'operatività della polizza, il cui oggetto, per espressa previsione pattizia, si estende anche ai danni verificatisi “in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, possesso, detenzione o uso…” dell'animale (cfr. pag. 30 condizioni di assicurazione, paragrafo “Garanzie aggiuntive facoltative – Cani pericolosi”).
In definitiva, la domanda va accolta e, per l'effetto, la terza chiamata va condannata a manlevare e tenere indenne della somma di € 26.652,50 che quest'ultimo è complessivamente CP_1
tenuto a corrispondere a quale conseguenza dell'accoglimento della domanda Parte_1
principale da questa proposta (non risulta, infatti, che la compagnia di assicurazione abbia corrisposto personalmente la somma di € 10.000,00, versata dal in sede di giudizio penale e CP_1
trattenuta dalla controparte a titolo di acconto).
3.1. Deve rilevarsi, infine, che, in seguito alla costituzione in giudizio di parte Controparte_2
attrice ha dichiarato di voler estendere la domanda risarcitoria anche nei confronti dell'assicuratore.
La domanda va dichiarata inammissibile.
È orientamento granitico, infatti, quello secondo cui il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, che può essere chiamato nel giudizio promossa dal danneggiato nei confronti del responsabile civile solo da quest'ultimo per essere manlevato nell'eventualità di condanna al risarcimento del danno.
Sul punto, si rammenta la giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità aquiliana” (cfr. Cass. n. 9516/2007, n. 8622/2006).
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore
(23.10.2022), tenuto conto della somma liquidata e dei compensi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della controversia, della non complessità delle questioni trattate e dell'accoglimento solo in minima parte della domanda.
4.1. In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva, le spese di lite tra il convenuto e la chiamata in causa , vengono poste a carico di quest'ultima e CP_1 Controparte_2
vengono anch'esse liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al richiamato D.M.
147/2022, tenuto conto della somma liquidata e dei compensi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della controversia e della non complessità delle questioni trattate.
4.2. Condanna, inoltre, le a tenere indenne delle spese di lite Controparte_2 CP_1
liquidate in favore dell'attrice e poste a suo carico, che, costituendo accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato, gravano interamente sull'assicuratore (Cass. 22 dicembre 1995 n.
13088; Cass. 14 ottobre 1993 n. 10170).
4.3. Pone definitivamente a carico della le spese di CTU come liquidate in corso Controparte_2
di causa con decreto dell'11.4.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 3855/2021, così provvede:
A) In accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1
condanna quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 16.652,50, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
B) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.350,00 (di cui € 810,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
C) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice nei confronti della terza chiamata;
C) In accoglimento della domanda proposta dal convenuto nei confronti di Controparte_2
condanna quest'ultima a tenere indenne il convenuto di quanto questo è tenuto a pagare, in favore di , in virtù di quanto innanzi disposto sub A e B della presente sentenza, Parte_1
oltre che della somma già versata dal convenuto alla controparte, pari ad € 10.000,00;
D) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Controparte_2 CP_1
che liquida in complessivi € 3.320,00 (di cui € 780,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
E) Pone definitivamente a carico della le spese di CTU come liquidate in corso Controparte_2
di causa con decreto dell'11 aprile 2025.
Così deciso in Napoli, l'11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3855/2021
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Tiziana Amodio (C.F. C.F._2
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla CP_1 C.F._3
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Enrico Maria Buonfantino (C.F. C.F._4
CONVENUTO
E
(C.F. e P. IVA ), in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Palmieri (C.F. ) C.F._5
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da rispettivi atti e note di trattazione scritta rese per l'udienza cartolare del
24.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva che il giorno 2 luglio 2020, Parte_1
verso le ore 20.00 circa, in Pozzuoli (Na), all'interno del Condominio sito in Via Montenuovo Licola
Patria n. 131 D, era stata assalita da un cane di razza pit bull di proprietà di . CP_1 Nel dettaglio, l'istante asseriva che il cane le si era avvicinato e, dopo aver effettuato alcuni giri intorno, le era saltato “impetuosamente addosso con le zampe sulle spalle facendole perdere
l'equilibrio ed impattare violentemente con il fianco destro sul cofano di un'auto in sosta”.
Sul presupposto di aver subito lesioni personali in conseguenza del sinistro descritto, per le quali si era reso necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ove i sanitari le avevano diagnosticato la “frattura chiusa del collo chirurgico dell'omero”,
[...]
conveniva in giudizio , affinché, previa declaratoria della responsabilità Pt_1 CP_1
esclusiva del convenuto nel verificarsi dell'evento dannoso, quest'ultimo fosse condannato al ristoro di tutti i danni da lei patiti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva , il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità del libello introduttivo e CP_1
l'inammissibilità della domanda.
Nel merito, prospettando una diversa dinamica dell'accaduto, contestava ogni addebito di responsabilità. In particolare, dichiarava che il cane, tenuto regolarmente al guinzaglio, gli era accidentalmente sfuggito e si era avvicinato all'attrice senza, però, aggredirla.
Deducendo, dunque, l'infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese attoree, chiedeva il rigetto della domanda. Per il caso di soccombenza, poi, chiedeva di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione, la alla cui chiamata in causa otteneva Controparte_2
l'autorizzazione dal Tribunale.
Si costituiva la la quale, in via principale, eccepiva la inoperatività della Controparte_2
polizza, in ragione della espressa esclusione dalla copertura assicurativa dei danni “direttamente riconducibili alla violazione degli obblighi previsti dalla legge…”. A tal proposito, deduceva che fosse stato omesso l'uso della museruola e del guinzaglio da parte dell'assicurato.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda principale e, in via gradata, della domanda di manleva proposta dal convenuto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, l'espletamento della prova orale e della CTU medico-legale, con ordinanza del 7 gennaio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto, dovendo il libello introduttivo ritenersi valido ex artt. 163-164 c.p.c. Ed invero, l'attrice ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze idonee – secondo la prospettazione a sostegno della domanda giudiziale dalla medesima proposta – a fondare la responsabilità della controparte e la conseguente azione risarcitoria avanzata nei riguardi di quest'ultima. D'altra parte, ha articolato, sin dall'atto di costituzione in giudizio, CP_1
ampie ed articolate contestazioni anche nel merito, di talché certamente nessun pregiudizio si è verificato per l'esercizio del suo diritto di difesa.
2. Nel merito la domanda principale è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
2.1. In punto di qualificazione giuridica, la domanda va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2052 c.c.
In proposito si osserva che, affinché possa configurarsi la responsabilità per i danni cagionati da animali, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra la condotta dell'animale ed il danno arrecato, laddove tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo, ivi incluso il fatto dello stesso danneggiato.
Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo;
mentre il proprietario dell'animale (o chi se ne serve), che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso e quindi l'inidoneità in concreto della situazione a cagionare l'incidente.
Ciò posto, non è contestato tra le parti l'effettivo verificarsi del fatto storico, né che in conseguenza del sinistro l'attrice abbia riportato lesioni. Circostanze, queste, che hanno trovato comunque riscontro nella documentazione versata in atti.
Il riferimento è, in particolare, alla dichiarazione contenuta nella denuncia di sinistro inviata dal alla compagnia assicuratrice il 6 luglio 2020, che di seguito si riporta testualmente: “il cane CP_1
alla vista della dott.ssa mi è scappato dal guinzaglio ed è corso in direzione della dott.ssa Pt_1
la quale spaventata ha iniziato a dimenarsi, il cane anch'egli spaventato è saltato ed ha spinto la dott.ssa la quale cadendo ha perso l'equilibrio ed è caduta sull'auto di una vicina” (cfr. allegato n. 1 nella produzione del convenuto).
Viene in rilievo, poi, il referto di pronto soccorso del P.O. S.M. delle Grazie di Pozzuoli datato
2.7.2020 da cui si evince che, con specifico riferimento alla causa dell'accesso presso il presidio ospedaliero, l'attrice dichiarò una “caduta in seguito a spinta di un cane, saltato addosso” (cfr.
l'allegato n. 3 nella produzione dell'attrice).
Nessuna rilevanza assumono, invece, le deposizioni testimoniali se non nei limiti della cd. testimonianza de relato, dal momento che tutti i testimoni hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza dell'evento – ossia che il cane era sfuggito al controllo del padrone ed era saltato addosso alla facendola cadere – perché era stato riferito loro proprio dai protagonisti Pt_1
della vicenda.
Indiscusso, dunque, che sia caduta in conseguenza della condotta tenuta dal cane Parte_1
di proprietà del , è del tutto irrilevante accertare se essa abbia avuto o meno i caratteri di CP_1
un'aggressione, così come irrilevante è il motivo per il quale il pit bull sia sfuggito al controllo del
, ove si consideri che la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. a carico del proprietario o di CP_1
chi si serve di un animale si fonda, non su un comportamento o un'attività commissiva od omissiva di questi, ma sulla sola relazione intercorrente tra i predetti e l'animale.
Detta responsabilità, poi, come anticipato, trova il limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità.
Nella specie, tale prova liberatoria non è stata fornita, né, sulla base delle risultanze istruttorie, può sostenersi l'esistenza di un concorso colposo dell'attrice, invero neppure allegato dal convenuto.
Va dunque affermata la responsabilità di . CP_1
2.2. Passando alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza delle lesioni patite per effetto del sinistro, sul punto soccorre la documentazione medica prodotta agli atti dall'istante, nonché le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio.
In particolare, il perito, dopo aver ritenuto sussistente la compatibilità causale tra le lesioni refertate e il sinistro, ha accertato in capo all'attrice postumi di invalidità nella misura del 9%, ai quali devono aggiungersi 30 giorni di I.T.T. e 55 giorni di I.T.P. al 50%.
Non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Pertanto, questo giudice, in conformità con le conclusioni rese dal CTU, che vengono fatte proprie in quanto frutto di accurata valutazione dei dati clinici e delle varie circostanze utili per la ricostruzione dei fatti, ritiene accertati in capo a postumi di invalidità nella misura Parte_1
del 9%, alla quale devono aggiungersi 30 giorni di I.T.T. e 55 giorni di I.T.P. al 50%.
Ritiene altresì questo giudice che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dall'illecito, si possano adoperare i criteri offerti dalle cd. Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, così come aggiornate nel 2024, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza 7 giugno 2011, n. 12408 ad avviso della quale esse “costituiranno d'ora innanzi per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o diminuirne l'entità”.
Va osservato, peraltro, che nella nota esplicativa elaborata dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano si chiarisce che l'obiettivo delle cd. Tabelle è quello di consentire una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente della integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” - sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi che in quelli peculiari – e del danno non patrimoniale conseguenti alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva” – in via di presunzione in riferimento a tale tipo di lesione –; vale a dire la liquidazione congiunta di quei pregiudizi che in passato venivano liquidati a titolo di cd. danno biologico standard;
cd. personalizzazione del danno biologico standard per particolari condizioni soggettive;
cd. danno morale.
In altri termini, in espressa applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenze nn. 26972 e ss. del 2008), avuto riguardo al singolo fatto illecito appare equo liquidare l'intero pregiudizio non patrimoniale in maniera unitaria, mediante l'individuazione di valori monetari “medi” corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini
“standardizzabili” in quanto frequenti. D'altro canto, la previsione di una “percentuale di aumento” di tali valori medi qualora il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici e la possibilità per il giudice di modulare in ogni caso la liquidazione del danno oltre i limiti minimi e massimi in considerazione di fattori eccezionali e, per altro verso, la previsione di una forbice piuttosto ampia anche per la liquidazione dell'invalidità temporanea (anch'essa racchiusa in un'unica voce onnicomprensiva) consentono una piena personalizzazione del risarcimento. Ne deriva, in ossequio ai dettami della Corte di Cassazione, il soddisfacimento di due diverse esigenze: ottenere un trattamento paritario dei cittadini mediante l'adozione di parametri uniformi di liquidazione del danno e modulare il suddetto parametro (nelle aspirazioni della Corte, unico sul piano nazionale) alle circostanze del caso concreto.
Nella specie non si ritiene di dover effettuare un ulteriore aumento in via personalizzata della suddetta somma, difettando la prova di un pregiudizio qualitativamente diverso da quello già liquidato.
Tutto ciò premesso, considerato che:
- la danneggiata aveva, all'epoca del fatto, 64 anni;
- il CTU ha riconosciuto un danno biologico pari al 9%, una ITT di giorni 30 ed una ITP di 55 giorni al
50%; considerato che, come detto, l'istante non ha dato prova di ulteriori circostanze che possano giustificare un ulteriore aumento della liquidazione a titolo di personalizzazione;
per l'effetto, questo giudice stima equo liquidare complessivamente il danno non patrimoniale cagionato dalla condotta illecita la somma complessiva di € 25.402,50 (di cui € 18.790,00 a titolo di invalidità permanente, € 6.612,50 a titolo di invalidità temporanea).
Quanto al danno patrimoniale, risultano documentati esborsi causalmente riconducibili al sinistro nella misura di € 1.250,00.
Per tutto quanto detto, dunque, va riconosciuto a , a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, il diritto al pagamento ad una somma pari ad € 26.652,50.
Da tale somma va detratto l'importo di € 10.000,00, pacificamente corrisposto da CP_1
in sede penale e trattenuto dall'attrice quale acconto sul maggior avere, per un residuo dovuto di
€ 16.652,50.
Trattandosi di somma già espressa all'attualità, alla stessa non va applicata la rivalutazione monetaria.
Su detto importo, sono dovuti, invece, gli interessi legali, calcolati, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, devalutata alla data del fatto, il 2 luglio 2020, e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali fino alla data di deposito della sentenza.
Sugli importi complessivamente calcolati al momento di tale deposito, comprensivi cioè non solo della rivalutazione ma anche degli interessi maturati medio tempore, saranno dovuti interessi ulteriori, fino al soddisfo. Va infatti considerato che la data di pubblicazione della sentenza costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta, e perciò, sul relativo importo complessivo, spettano gli interessi ulteriori liquidati al tasso legale.
2.2.1. Risulta accertato, inoltre, che l'attrice abbia subito per effetto del sinistro una diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 50%.
Al riguardo, occorre premettere che, allorchè la persona che ha subito una lesione dell'integrità fisica come nella specie già eserciti un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (c.d. micropermanente) un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in quanto sussistano elementi per ritenere che,
a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (cfr.
Cass., 9/1/2001, n. 239), e cioè biologico, morale ed esistenziale.
A tal fine occorre accertare non solo in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica - e questa a sua volta sulla capacità di guadagno - ma, anche, se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. E solo se dall'esame di detti elementi risulta una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.
Con l'importante precisazione che, pur incombendo sul danneggiato l'onere di dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonchè
l'entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto, laddove risulti certa la riduzione della capacità lavorativa specifica di lavoro, quest'ultimo può essere provato anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 14/10/2005, n. 19981; Cass., 3/5/1999, n. 4385).
Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Cass. n. 11361/2014). In definitiva, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi prima e dopo dell'evento dannoso. Ciò posto, nel caso di specie, l'attrice ha allegato di aver patito “una consistente riduzione della capacità di guadagno per sé stessa e per il centro radiologico di cui la stessa è direttore tecnico, oltre che socia”, all'uopo assumendo che nel periodo luglio/ottobre 2020 avrebbe eseguito un minor numero di esami ecografici e radiologici.
La deduzione è rimasta un mero assunto di parte.
E infatti, non può attribuirsi un valore indiziario univoco alla circostanza per cui nel CUD relativo all'anno 2019 abbia dichiarato un reddito superiore a quello dell'anno successivo e, Parte_1
cioè, l'anno del sinistro (è tardiva, invece, la produzione del CUD relativo all'anno di imposta 2021 in quanto avvenuta con gli scritti conclusionali), non essendo possibile stabilire - sulla base degli elementi forniti dalla danneggiata - se una tale contrazione sia da imputare causalmente alla diminuzione della capacità lavorativa conseguente alle lesione subite o, invece, a fattori esterni e indipendenti (minore offerta lavorativa, scelte di mercato, etc..).
3. Va esaminata, infine, la domanda di garanzia proposta dal convenuto.
Essa è fondata e per questo merita accoglimento.
Occorre premettere che sia il che la compagnia di assicurazioni hanno depositato il contratto CP_1
tra loro stipulato e che è incontroverso tra le parti che la polizza, in corso di validità all'epoca del sinistro, coprisse il rischio connesso alla custodia dell'animale, in virtù della garanzia aggiuntiva
“Cani Pericolosi”, pattuita proprio con riguardo al pit bull di proprietà attorea.
La ha contestato, invece, l'operatività della polizza in esame in ragione della Controparte_2
espressa esclusione dalla copertura assicurativa dei danni “direttamente riconducibili alla violazione degli obblighi previsti dalla legge…”. A tal proposito, ha dedotto al momento del sinistro il pit bull di proprietà del convenuto fosse privo di museruola e non trattenuto al guinzaglio.
L'assunto difensivo è infondato.
In primo luogo, anche ove effettivamente accertata, certamente nessuna incidenza causale nella verificazione del sinistro ha avuto l'omesso uso della museruola, essendo pacifico tra le parti che le lesioni subite dall'attrice non siano derivate da un morso del cane.
Risulta provato, poi, che al momento del fatto il tenesse il cane al guinzaglio. CP_1
E infatti, il teste , cognato del convenuto, ha riferito: “posso precisare che ho Testimone_1
visto mio cognato prendere il guinzaglio del cane ed agganciarlo alla pettorina ed andare a buttare la spazzatura”.
Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste e della credibilità delle loro dichiarazioni. Non ricorre, quindi, la invocata causa di esclusione dell'operatività della polizza, il cui oggetto, per espressa previsione pattizia, si estende anche ai danni verificatisi “in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, possesso, detenzione o uso…” dell'animale (cfr. pag. 30 condizioni di assicurazione, paragrafo “Garanzie aggiuntive facoltative – Cani pericolosi”).
In definitiva, la domanda va accolta e, per l'effetto, la terza chiamata va condannata a manlevare e tenere indenne della somma di € 26.652,50 che quest'ultimo è complessivamente CP_1
tenuto a corrispondere a quale conseguenza dell'accoglimento della domanda Parte_1
principale da questa proposta (non risulta, infatti, che la compagnia di assicurazione abbia corrisposto personalmente la somma di € 10.000,00, versata dal in sede di giudizio penale e CP_1
trattenuta dalla controparte a titolo di acconto).
3.1. Deve rilevarsi, infine, che, in seguito alla costituzione in giudizio di parte Controparte_2
attrice ha dichiarato di voler estendere la domanda risarcitoria anche nei confronti dell'assicuratore.
La domanda va dichiarata inammissibile.
È orientamento granitico, infatti, quello secondo cui il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, che può essere chiamato nel giudizio promossa dal danneggiato nei confronti del responsabile civile solo da quest'ultimo per essere manlevato nell'eventualità di condanna al risarcimento del danno.
Sul punto, si rammenta la giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità aquiliana” (cfr. Cass. n. 9516/2007, n. 8622/2006).
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore
(23.10.2022), tenuto conto della somma liquidata e dei compensi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della controversia, della non complessità delle questioni trattate e dell'accoglimento solo in minima parte della domanda.
4.1. In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva, le spese di lite tra il convenuto e la chiamata in causa , vengono poste a carico di quest'ultima e CP_1 Controparte_2
vengono anch'esse liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al richiamato D.M.
147/2022, tenuto conto della somma liquidata e dei compensi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della controversia e della non complessità delle questioni trattate.
4.2. Condanna, inoltre, le a tenere indenne delle spese di lite Controparte_2 CP_1
liquidate in favore dell'attrice e poste a suo carico, che, costituendo accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato, gravano interamente sull'assicuratore (Cass. 22 dicembre 1995 n.
13088; Cass. 14 ottobre 1993 n. 10170).
4.3. Pone definitivamente a carico della le spese di CTU come liquidate in corso Controparte_2
di causa con decreto dell'11.4.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 3855/2021, così provvede:
A) In accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1
condanna quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 16.652,50, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
B) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.350,00 (di cui € 810,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
C) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice nei confronti della terza chiamata;
C) In accoglimento della domanda proposta dal convenuto nei confronti di Controparte_2
condanna quest'ultima a tenere indenne il convenuto di quanto questo è tenuto a pagare, in favore di , in virtù di quanto innanzi disposto sub A e B della presente sentenza, Parte_1
oltre che della somma già versata dal convenuto alla controparte, pari ad € 10.000,00;
D) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Controparte_2 CP_1
che liquida in complessivi € 3.320,00 (di cui € 780,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
E) Pone definitivamente a carico della le spese di CTU come liquidate in corso Controparte_2
di causa con decreto dell'11 aprile 2025.
Così deciso in Napoli, l'11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi