Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 9658/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma terzo, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 9658/2024 promossa da:
Avv. , nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., C.F._1
- parte attrice contro
, C.F. in persona Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore,
- convenuto contumace
CONCLUSIONI Per parte attrice: “... dichiarare tenuto, nonché condannare, il
[...]
, C.F. in persona dell'amministratore pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore Geom. C.F. con studio Controparte_5 C.F._2 in Via W. Fillak 194-196 RR, con domicilio digitale: CP_3 di cui al registro Inad di pagare, a favore Email_1 dell'istante, la somma di € 3.559,54 (€ 4.225,62 al netto della ritenuta
d'acconto) oltre interessi e spese legali”.
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1. Con ricorso ex art. 28 l. 794/1942 depositato il 3.10.2024, l'avv. ha CP_1
intimato in giudizio il in Controparte_6
persona dell'amministratore pro tempore Geom. , Controparte_5
chiedendone la condanna al pagamento di compensi, quantificati in €
3.559,54, oltre interessi e spese legali, per l'attività professionale svolta quale difensore dell'intimato nel procedimento civile iscritto a R.G. n. 2854/2022 nanti il Tribunale di Genova, III sezione civile.
All'esito della prima udienza del 3.12.2024, il Giudice, ritenuto necessario verificare se l'indirizzo pec, cui la notifica è stata indirizzata, corrisponda a quello dell'attuale amministratore del condominio (anche considerato l'avvicendamento fra amministratori che risulta dal testo e dai documenti ad esso allegati), ha invitato parte ricorrente a documentare quanto sopra, disponendo anche, a tal fine e visto l'art. 151 c.p.c., nuova notifica a mani.
In data 9.1.2025, il ricorrente ha prodotto prova della notifica effettuata anche a mani dell'amministratore p.t. in tale espressa qualità. All'udienza del
28.1.2025, l'avv. dava atto di essere stato contattato CP_1 dall'amministratore , il quale aveva dichiarato la disponibilità del CP_5
condominio a corrispondere la somma con una certa dilazione;
chiedeva quindi rinvio. Il Giudice ha dichiarato la contumacia del condominio intimato, stante la regolarità della notifica effettuata a mani dell'amministratore, in tale qualità. All'udienza cartolare del 19.3.2025, l'avv. dava atto che CP_1
nulla era stato versato. È stata quindi fissata udienza per la discussione al
1.4.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies e del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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2. Si espone in ricorso che:
- in forza di procura alle liti del 10/10/2022 (prod. 1), l'avv. aveva CP_1
ricevuto incarico da e , rappresentanti dello Parte_1 Controparte_7
studio allora amministratore del CP_8 Controparte_4
, di costituirsi e difenderlo in giudizio promosso da
[...] Parte_2
ed altri nei confronti di , la quale, a sua volta, aveva convenuto il CP_9 condominio per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 16.148,00 per lavori eseguiti su terrazza sulla quale il condominio avrebbe usufruito di servitù di passo;
- il legale si era costituito, eccependo il difetto di legittimazione passiva;
- la controversia veniva definita con transazione, successiva al deposito delle memorie ex art. 183 VI c. c.p.c. con il pagamento, da parte del
, della somma di € 1.000,00 a spese compensate (prod. 2); CP_4
- nel frattempo, l'amministrazione del condominio era passata al geom.
; CP_5
- definita la procedura, l'avv. aveva chiesto, con pec del 18/04/2024 CP_1
(prod. 3), successiva a precedente comunicazione del 02/08/2023, con allegata liquidazione proforma n. 024/23 (prod. 4), il pagamento delle spettanze, calcolate sulla base dei parametri medi previsti dalla normativa (D.M.
147/2022), secondo il valore da € 5.200,01 a 16.000,00, per un totale, compresi oneri fiscali ed al netto della ritenuta d'acconto, di € 3.559,54 (fase di studio € 919,00; fase introduttiva € 777,00; fase istruttoria € 1.200,00; spese generali € 434,40);
- l'amministratore, con e-mail del 08/06/2023 (prod. 6), comunicava che l'assemblea di condominio aveva autorizzato il pagamento delle spese legali.
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3. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova degli eventuali fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SS. UU. n.13533/2001).
Parte ricorrente, anche alla luce dell'assenza di difese avversarie, ha assolto al proprio onere probatorio, dovendosi invece giungere a conclusione esattamente opposta per quanto riguarda parte convenuta.
Il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto professionale e la prestazione della correlata attività difensiva;
nessun fatto modificativo, impeditivo, estintivo della pretesa attorea è stato allegato o provato da parte convenuta, rimasta contumace.
In particolare, la documentazione prodotta unitamente al ricorso (doc. 1, procura alle liti;
doc. 5 atti e verbali del giudizio) dimostra l'avvenuto svolgimento dell'attività difensiva nel procedimento civile iscritto a R.G. n.
2854/2022 nanti il Tribunale di Genova, nel quale il Controparte_4
(odierno resistente) era stato chiamato in giudizio da
[...] [...]
che a sua volta era stata convenuta da CP_9 Parte_2 CP_10
e , per sentirne accertata la responsabilità e per chiederne
[...] CP_11 la condanna al pagamento della somma di € 16.148,00 per lavori eseguiti su una terrazza sulla quale il condominio avrebbe usufruito di servitù di passo. Le attrici erano comproprietarie del box sito in e costituente il Pt_2 CP_3
corpo di congiunzione tra il caseggiato di cui al n. civico 109 di Via Negrotto
Cambiaso e il caseggiato di Via Negrotto Cambiaso 109 A, in cui si sarebbero pagina 4 di 7 verificate infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante (di proprietà della sig. e sul quale il avrebbe avuto la suddetta servitù). CP_9 CP_4
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, la controversia veniva estinta per cancellazione dal ruolo, stante l'intervenuta definizione con transazione (cfr. scrittura privata sub doc. 2), la quale prevedeva -fra l'altro- il pagamento, da parte del condominio, della somma di
€ 1.000,00 a spese compensate.
Prima dell'introduzione del giudizio, nessuna contestazione sull'an è stata sollevata dal , che anzi -attraverso il proprio amministratore- con CP_4
PEC inviata in data 8.06.2023 dichiarava che: “Le comunico che ho svolto la riunione di Via Cambiaso 109A e l'assemblea ha deliberato di pagare la quota di €. 1.000,00 per la vicenda in oggetto, come era stato da noi proposto.
Null'altro è stato autorizzato a pagare, se non le Sue spese legali che
(sperando si concluda qui la vicenda), se dopo l'udienza mi comunica a quanto ammontano provvedo a far pagare ai condomini in un'unica soluzione” (doc. 6).
Tuttavia, il ricorrente deduce che nessun pagamento è stato effettuato, nemmeno a seguito della PEC di messa in mora del 18.4.2024 (doc. 3: “...
Sono a sollecitare il pagamento del pro forma n. 024 già inviato in data
02/08/2024 e che si allega nuovamente. Avverto che, qualora il pagamento non avvenga entro e non oltre dieci giorni da oggi, saremo costretti ad adire
l'Autorità Giudiziaria”).
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4. Risulta conforme ai parametri normativi il quantum della pretesa attorea, considerando il valore di causa compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,01
(cfr. in argomento Cass. civ., Sez. II, 13/06/2024, n. 16465: “In tema di
pagina 5 di 7 liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione. Nel caso in cui il giudizio venga definito con una transazione e il professionista abbia prestato la sua opera nel raggiungimento dell'accordo, all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale aumentato fino ad un quarto”).
I richiesti valori medi, tuttavia, possono essere riconosciuti soltanto per la fase di studio e per quella introduttiva, mentre per la fase di trattazione ed istruttoria pare equa l'applicazione dei valori minimi di cui alla tabella (tenuto che -a seguito dello scambio delle memorie- la causa è stata estinta, senza che sia stato dato sfogo alle richieste istruttorie). Nessun aumento per la raggiunta transazione è stato richiesto.
Il compenso dovuto ammonta quindi ad euro 2.536,00 (fase di studio €
919,00; fase introduttiva € 777,00; fase istruttoria e di trattazione € 840,00), oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Va dunque accolta, nei termini che precedono, la domanda, con la condanna del convenuto al pagamento del sopra indicato importo, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (in data 18.4.2024, doc. 3) al soddisfo.
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5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, valutato lo scaglione di riferimento in ragione del quantum effettivamente pagina 6 di 7 riconosciuto in questo giudizio (da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), applicati i valori minimi per ogni fase di giudizio, considerato che l'intimato è rimasto contumace e che la causa è stata istruita solo documentalmente.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il , in persona CP_4 Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore dell'avv. CP_1
della somma complessiva di € 2.536,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, oltre interessi come da parte motiva,
2. condanna il , in persona CP_4 Controparte_2
dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore dell'avv. CP_1
delle spese di lite per questo procedimento, che liquida in complessivi €
1.278,00 a titolo di compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Genova, 04/04/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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