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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13285/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente pagina 1 di 61 S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13285/2021
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MARTINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE, 1 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. MARTINI ALESSANDRO
ATTORE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._3
patrocinio dell'avv. TORRELLA DIEGO e dell'avv.
TORRELLA EZIO, elettivamente domiciliate in VIA
MONTEGRAPPA, 22 40121 BOLOGNA, presso i difensori avv. TORRELLA DIEGO e avv. TORRELLA EZIO
nonché
pagina 2 di 61 (C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SARDINI VITTORIO, elettivamente domiciliata in STRADA MAGGIORE, 29 40125 BOLOGNA,
presso il difensore avv. SARDINI VITTORIO
PARTI CONVENUTE
COME COSI' CHIAMATE COLLETTIVAMENTE
e nei confronti di
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 P.IVA_2
GIORGI GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA
DELLA ZECCA, 1 40121 BOLOGNA, presso il difensore avv.
GIORGI GIOVANNI
nonché
(C.F. , con il Controparte_5 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. LOVATO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA DE' GOMBRUTI, 16 40123 BOLOGNA,
presso il difensore avv. LOVATO ALESSANDRO
PARTI TERZE CHIAMATE
pagina 3 di 61 …oooOooo…
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.oOo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 23 gennaio 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Pertanto, anche se non ritrascritte, tali conclusioni possono dirsi qui richiamate e sono parte integrante di questa sentenza.
In ogni caso, nel seguito della sentenza, nella sezione “Svolgimento del
processo”, ove verranno comunque indicate le varie conclusioni hinc inde.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 25 ottobre 2021, il SI. Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, la
[...]
Prof.ssa e la (nel CP_2 Controparte_3
prosieguo anche solo “ , senza tipo Controparte_6
sociale), al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo della lite.
pagina 4 di 61 La parte attrice premetteva di essere proprietaria dell'immobile in cui risiede, sito in Bologna, alla Via Valverde n. 5.
In ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, esponeva che:
- nel mese di gennaio 2018, l'impresa aveva iniziato i lavori di CP_3
manutenzione sull'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione,
sita al civico n. 3, di proprietà della Prof.ssa , su incarico di CP_2
quest'ultima;
- i lavori terminavano nel mese di giugno 2019 e dovevano avere ad oggetto il rifacimento della pavimentazione esterna e delle “zone verdi”
della proprietà CP_2
- tuttavia, le opere, come realizzate dall'impresa convenuta, provocavano infiltrazioni nella proprietà dell'attore, oltre ad essere state eseguite senza protezione idonea ad evitare polveri e inquinamento dell'aria;
- in data 13.05.2019, il SI. inoltrava diffida alla Prof.ssa Parte_1
e all'Impresa Zanardi, con cui chiedeva di rimediare alle CP_2
problematiche occorse in seguito ai lavori;
- non avendo ricevuto un riscontro in seguito alla diffida, l'attore depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo, che veniva iscritto al numero R.G. 475/2020, nei confronti della Prof.ssa e CP_2
pagina 5 di 61 dell'impresa odierna convenuta, al fine di individuare la causa delle infiltrazioni, ottenere la riparazione delle parti danneggiate dell'immobile e quantificare l'ammontare dei costi di ripristino delle stesse;
- con decreto del 28 gennaio 2020, il Presidente della sezione, Dott.
nominava l'Arch. quale consulente tecnico di ufficio;
Per_1 Per_2
- la Prof.ssa e l' si costituivano e chiamavano in CP_2 Controparte_3
causa le rispettive compagnie di assicurazione, ossia (in CP_4
seguito anche soltanto “ , senza tipo sociale) e CP_4 [...]
oggi (d'ora in poi anche Controparte_7 Controparte_5
solo ); CP_5
- le operazioni peritali avevano inizio in data 12.05.2020 e terminavano alla fine del mese di settembre 2020;
- in data 30.11.2020, l'Arch. depositava la perizia definitiva, con Per_2
cui addebitava le infiltrazioni lamentate dal ricorrente alla realizzazione e all'ampliamento delle zone verdi della proprietà Inoltre, CP_2
quantificava i costi dei lavori - necessari per ripristinare la situazione antecedente - in Euro 6.470,00 (somma arrotondata per eccesso).
pagina 6 di 61 La parte attrice non condivideva la quantificazione operata dal consulente e riteneva che il corretto ammontare fosse pari ad Euro
33.350,00 (IVA esclusa).
Tali le premesse in fatto esposte da parte attrice.
In diritto, il SI. invocava il proprio diritto ad ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni arrecati direttamente dall'Impresa Zanardi, in violazione dell'art. 2043 c.c. e indirettamente dalla Prof.ssa CP_2
quale proprietaria del fondo finitimo, in violazione dell'art. 840 c.c., oltre delle spese affrontate per l'espletata procedura di accertamento tecnico preventivo.
Poi, l'attore rappresentava che la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nella perizia depositata dall'Arch. avevano provocato Per_2
l'aggravamento dei danni, oltre al verificarsi di nuove infiltrazioni.
Sicché, chiedeva un ulteriore risarcimento del danno cagionato dal limitato ovvero ritardato utilizzo del proprio immobile, per tutto il tempo necessario per l'esecuzione delle opere di emenda.
Infine, il SI. lamentava la violazione delle distanze prediali, Parte_1
stabilite dall'art. 892, coma 1, n. 1, c.c., integrata dall'apposizione di due cipressi ad una distanza inferiore di tre metri dal confine della proprietà
attorea.
pagina 7 di 61 Per i motivi esposti, la parte attrice chiedeva:
1) la condanna in solido della Prof.ssa e dell' al CP_2 CP_3 CP_3
risarcimento dei danni sofferti nella misura di euro 33.350,00, o della diversa somma, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa;
2) di condannare l'Impresa e la Prof.ssa in solido fra loro, alla CP_2
rifusione delle spese sostenute dall'attore nel corso del procedimento per
A.T.P., R.G. n. 475/2020, nella misura di euro 10.000,00, o della diversa somma, maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
3) di dichiarare tenuta la Prof.ssa a porre in essere i necessari CP_2
accorgimenti per evitare il ripetersi delle infiltrazioni accertate e causate dai lavori edili, con condanna al risarcimento dei danni causati all'attore per il ritardo accumulato e per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione,
nella misura che sarà valutata, anche in via equitativa, ivi compresa la componente di danno non patrimoniale;
4) di accertare la violazione delle distanze prediali ex art. 892 c.c. e, per l'effetto, di condannare la Prof.ssa ad estirpare i due cipressi e la CP_2
palma piantati in prossimità del confine, ovvero di autorizzare a compiere le opere necessarie all'attore, con condanna di rifusione delle spese a carico della convenuta Golfieri;
5) la vittoria delle spese di lite.
pagina 8 di 61 …oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 gennaio 2022, la
Prof.ssa si costituiva in giudizio, contestando le pretese CP_2
avversarie.
In ordine alla ricostruzione dei fatti di lite, la convenuta premetteva che l'immobile di sua proprietà, sito in Bologna, alla Via Valverde n. 3, era abitato dai propri genitori a partire dall'anno 2007.
In seguito alla morte del padre, la madre della convenuta, ossia la SI.ra si trasferiva presso l'abitazione della figlia nel mese di gennaio CP_1
2018, così da consentire all di eseguire i lavori di Controparte_3
ristrutturazione presso la propria abitazione.
La convenuta precisava di aver concordato, con il proprietario CP_2
dell'immobile confinante, SI. le lavorazioni tese ad effettuare Parte_1
opere di rispristino lungo la parete di confine. Pertanto, per così dire, la stessa affermava che le opere, che ora l'attore le addebitava, erano di fatto concordate. Non solo: in occasione della sistemazione del verde in giardino, la Prof.ssa chiedeva ed otteneva il consenso dalla CP_2
moglie del Dott. al fine di piantare alcuni alberi di alto fusto Parte_1
in prossimità del confine tra le due proprietà, così da preservare la
privacy tra le due abitazioni.
pagina 9 di 61 A fronte del consenso espresso, la convenuta procedeva a piantare due cipressi nel luogo concordato.
Tuttavia, nel mese di maggio 2019, riceveva una diffida dall'odierno attore che lamentava il verificarsi di infiltrazioni nella sua proprietà.
In seguito, le veniva notificato il ricorso per accertamento tecnico preventivo con cui chiedeva al Tribunale di Bologna di Parte_1
nominare un consulente tecnico di ufficio, al fine di accertare la causa delle infiltrazioni.
Il ricorso veniva notificato anche all' che estendeva il Controparte_3
contraddittorio anche alla propria compagnia di assicurazioni CP_5
Il consulente nominato, Arch. depositava l'elaborato peritale Per_2
con il quale individuava la causa delle infiltrazioni lamentate dal ricorrente nella realizzazione e nell'ampliamento delle zone verdi della proprietà Dunque, quantificava i danni subiti dall'odierno CP_2
attore in Euro 6.470,00.
La dichiarava la propria disponibilità a risarcire il danno nella CP_5
misura definita dal CTU, oltre a versare un contributo per le spese. Tale
offerta non veniva accettata dal ricorrente Parte_1
Tali le premesse in fatto esposte dalla convenuta CP_2
pagina 10 di 61 In diritto, la convenuta escludeva la propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dalla parte attrice.
Peraltro, riteneva che la pretesa risarcitoria avanzata dal fosse Parte_1
esorbitante, anche alla luce della quantificazione effettuata dal C.T.U.
nominato nel procedimento di A.T.P. R.G. n. 475/2020.
In ordine alla violazione delle distanze prediali, lamentata da parte attrice, la convenuta precisava che l'art. 892 c.c. fissa dei limiti che sono derogabili dalla volontà dei soggetti interessati.
Dunque, rappresentava di aver concordato il posizionamento dei cipressi ad una distanza inferiore da quella prescritta dall'art. 892 c.c. con la
SI.ra moglie dell'odierno attore. Per_3
Pertanto, la convenuta chiedeva: CP_2
1) in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa di CP_4
al fine di essere manlevata e tenuta indenne da qualsiasi
[...]
conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio;
2) in via principale, di rigettare le domande formulate da parte attrice;
3) in via subordinata, qualora fosse accertata una sua responsabilità in solido, di ridurre il preteso risarcimento sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede di A.T.P. e, di conseguenza, condannare a CP_4
tenerla indenne di quanto da essa dovuto all'attore;
pagina 11 di 61 4) la vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge.
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Con ordinanza del 17 gennaio 2022, a fronte della richiesta avanzata dalla convenuta il giudice assegnatario della causa autorizzava CP_2
la chiamata del terzo e fissava l'udienza, disponendone la trattazione scritta.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 gennaio 2022,
l' si costituiva in giudizio, contestando le pretese Controparte_3
avversarie e chiedendo di autorizzare la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni, CP_5
Innanzitutto, la convenuta Impresa contestava la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice, rilevandone l'erroneità.
La convenuta precisava di aver eseguito, dapprima, alcune lavorazioni appaltate dalla Prof.ssa aventi ad oggetto l'immobile sito in CP_2
Bologna, alla Via Valverde n. 3.
In seguito, nel mese di luglio 2018, veniva contattata dalla Prof.ssa e dal vicino di quest'ultima, ossia il SI. i quali CP_2 Parte_1
chiedevano un preventivo per lo svolgimento di alcune opere di pagina 12 di 61 ripristino lungo la parete di confine tra la IE (Via Parte_1
Valverde n. 5) e la IE (Via Valverde n. 3). Il SI. CP_2
lamentava la presenza di infiltrazioni d'acqua nella sua Parte_1
proprietà provenienti dalla parete di confine con la Prof.ssa CP_2
Pertanto, i tecnici incaricati dalla proprietà e dalla proprietà Parte_1
- congiuntamente all'Ing. dell - CP_2 CP_8 Controparte_3
effettuavano un sopralluogo al fine di individuare gli interventi da realizzare.
In data 25.07.2018, l'Ing. inviava il verbale della riunione e un CP_8
preventivo avente ad oggetto le voci di costo per l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino dell'area di confine tra le due proprietà.
Le parti decidevano di escludere dal preventivo sia la c.d. “zona blu”
(come illustrata nella planimetria di cui al doc. n. 17, prodotto da parte convenuta sia le opere di impermeabilizzazione e di CP_3
pavimentazione.
In data 27.07.2018, il preventivo veniva sottoscritto dalla Prof.ssa e, in pari data, anche dal Dott. CP_2 Parte_1
La Prof.ssa con la e-mail di accompagno di accettazione del CP_2
preventivo, riferiva che la realizzazione del muretto del versante pagina 13 di 61 era esclusa dall'offerta degli interventi di ripristino, in quanto Parte_1
a carico del Dott. Parte_1
Terminati i lavori, in data 10.09.2018, l'Impresa inoltrava la contabilità finale e la ripartizione dei lavori eseguiti alle parti e Parte_1 CP_2
Nello specifico, la spesa totale ammontava:
- ad euro 10.200,00 (oltre Iva), a carico della Prof.ssa CP_2
- ad euro 1.000,00 (oltre Iva), a carico del Dott. Parte_1
In data 20.09.2018, l'Impresa procedeva all'inoltro della contabilità finale definitiva, relativa ai lavori svolti in economia, che prevedeva la ulteriore somma di euro 783,75 (oltre Iva) a carico del Parte_1
In data 24.09.2018, l'Impresa emetteva la fattura n. 125 a carico dell'odierno attore, per euro 1.783,75 (oltre Iva).
L'Impresa convenuta precisava che, nonostante i lavori eseguiti fossero stati accettati dai committenti, il Dott. non procedeva al Parte_1
pagamento dell'importo dovuto.
Nel mese di maggio 2019, la convenuta riceveva una missiva CP_3
dalla proprietà a cui provvedeva a dare immediato riscontro. Parte_1
Nel mese di gennaio 2020, l'odierno attore depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti della Prof.ssa e CP_2
dell'Impresa Zanardi.
pagina 14 di 61 La società convenuta affermava che la consulenza espletata nel corso del procedimento di A.T.P. accertava la presenza di infiltrazioni attraverso severe prove di allagamento ma escludeva la responsabilità dell CP_3
[...]
Tali le premesse in fatto esposte dalla società convenuta.
In diritto, l' eccepiva l'infondatezza della domanda di Controparte_3
condanna al risarcimento dei danni, avanzata nei suoi confronti da parte dell'attore.
Infatti, affermava la propria estraneità in ordine alle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice, avendo eseguito correttamente le opere ad essa affidate. A tale proposito, riteneva che la problematica preesistesse all'intervento dell'Impresa e che, dunque, non fosse ad essa addebitabile.
Inoltre, precisava che le suddette infiltrazioni si erano manifestate nella zona “cancelletto/citofono”, non oggetto delle lavorazioni eseguite dall'Impresa e sulla quale il Dott. aveva installato una Parte_1
caditoia di acqua piovana, che ha potuto rappresentare la causa delle infiltrazioni.
Per questi motivi
, domandava:
1) in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa di CP_5
pagina 15 di 61 2) in via principale e nel merito, di rigettare le domande avanzate da parte attrice nei confronti dell'Impresa, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) in via riconvenzionale nel merito, di condannare parte attrice e/o, in subordine, alla refusione delle spese legali del procedimento di CP_5
A.T.P. R.G. n. 475/2020, pari ad euro 4.913,74 o il maggior o minor importo ritenuto di Giustizia;
4) di condannare parte attrice per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
5) in via subordinata nel merito, di accertare l'ammontare di competenza esclusiva dell' Controparte_3
6) di dichiarare, in virtù della polizza n. 1/2651/60/53130807 esistente con l il terzo tenuto al risarcimento del danno Controparte_3 CP_5
che sia tenuto a risarcire l' nel presente giudizio;
Controparte_3
7) per l'effetto, di condannare al risarcimento direttamente a CP_5
favore del danneggiato di qualsivoglia danno che sia tenuto a risarcire l' nel presente giudizio;
Controparte_3
8) in ogni caso, la vittoria delle spese e dei compensi di lite.
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pagina 16 di 61 Con ordinanza del 21 gennaio 2022, il giudice autorizzava la chiamata del terzo e confermava l'udienza già fissata con la precedente ordinanza.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 aprile 2022, la terza chiamata si costituiva in giudizio. CP_4
In ordine alla domanda attorea volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno, la terza chiamata eccepiva CP_2
l'infondatezza della stessa sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
Inoltre, precisava l'assenza di un vincolo di solidarietà tra di essa e la
Prof.ssa CP_2
Poi, prospettava l'eventualità di un accoglimento della domanda CP_4
svolta dall'attrice nei confronti della convenuta e, dunque, CP_2
rappresentava l'esistenza della polizza n. 730898092 per i danni derivanti dalla propria responsabilità, stipulata con la Prof.ssa CP_2
per l'immobile di cui oggi è causa, sito in Bologna, alla Via Valverde n.
3.
Sul punto, escludeva l'operatività nel caso di specie della copertura
IC alla luce dell'art.
5.2 delle condizioni generali di polizza, che escludeva i danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali,
nonché i danni cagionati da lavori di manutenzione straordinaria.
pagina 17 di 61 Inoltre, eccepiva il limite pattuito in polizza per le tubature aventi distanza massima di quattro (n. 4) metri rispetto al perimetro del fabbricato.
rappresentava che la copertura IC non si estendeva ai CP_4
danni derivanti dalla mancata esecuzione degli interventi indicati dal
CTU nominato in sede di ATP, nonché gli ulteriori danni derivanti da immissioni di polveri e materiali di risulta durante l'esecuzione delle opere di cantiere.
Aggiungeva che la domanda dell'attore relativa all'apposizione di alberi in pretesa violazione delle distanze prediali e il diritto alla rimozione esulano dal rapporto esistente tra assicurato e assicuratore.
Per tali motivi, chiedeva: CP_4
1) in via principale nel merito, di respingere le domande da chiunque proposte nei confronti della convenuta CP_2
2) in subordine nel merito, di respingere le domande da chiunque proposte nei confronti della terza chiamata;
CP_4
3) in via ulteriormente subordinata nel merito, di contenere l'obbligo di nei limiti della polizza, al netto degli scoperti e delle franchigie;
CP_4
4) in ogni caso, la vittoria delle spese di lite.
pagina 18 di 61 Con comparsa di costituzione depositata il 28 aprile 2022, la terza chiamata si costituiva in giudizio. CP_7
In primo luogo, la terza chiamata aderiva alle contestazioni e alle eccezioni sollevate dalla propria assicurata, nelle Controparte_3
proprie difese.
In ordine alla polizza n. 53130807, stipulata con l'Impresa, CP_7
precisava di essere obbligata a tenere la propria assicurata di quanto quest'ultima sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività
decritta in polizza, ex art.
1.1. delle condizioni generali.
Dunque, escludeva che nel caso di specie fosse ravvisabile un fatto accidentale, in quanto l'intervento eseguito dall era Controparte_3
stato previamente concordato con le parti committenti e CP_2
Parte_1
Nell'ipotesi in cui fosse accertato l'intervento di un fatto accidentale, la compagnia assicuratrice precisava che il diritto di manleva, invocato dall'Impresa, non potrà essere globale ma dovrà essere circoscritto entro i limiti della garanzia prestata e, quindi, eventualmente al netto della franchigia, ai sensi della clausola 3.2 delle CGA.
pagina 19 di 61 Inoltre, richiamava la clausola 3.5 delle CGA, che circoscrive il diritto di manleva al danno direttamente e personalmente imputabile all' , con esclusione della corresponsabilità di altri soggetti. Parte_2
In ordine alla rifusione delle spese del prodromico processo di ATP,
sostenute dall' invocava la clausola 5.2 delle Controparte_3 CP_5
CGA, secondo cui la compagnia assicuratrice non riconosce le spese incontrate dall per i legali o tecnici che non siano da essi Parte_3
designati.
Infine, rappresentava di aver offerto, in sede di ATP, all'odierno CP_5
attore la somma indicata dal CTU Arch. al solo fine di evitare gli Per_2
oneri del contenzioso di merito, fatti salvi ed impregiudicati i diritti.
Per i motivi sopra esposti, hiedeva: CP_5
1) in via principale di merito, di respingere le domande risarcitorie avanzate dall'attore nei confronti dell'Impresa in quanto CP_3
infondate e non provate e, per l'effetto, di condannare l'attore alla rifusione delle spese e dei compensi della causa di merito anche nei confronti di CP_5
2) in via principale di merito, di rigettare la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta nei confronti di Controparte_3
e relativa alla refusione delle spese di lite del procedimento di CP_5
pagina 20 di 61 A.T.P. n. 475/2020, in quanto infondata e non provata, oltre alla vittoria delle spese e compensi di lite;
3) in via subordinata, di limitare l'obbligo di manleva di nei CP_5
limiti della polizza, con compensazione delle spese di lite tra l'Impresa
assicurata e la compagnia assicuratrice CP_5
…oooOooo…
All'udienza del 19 maggio 2022, tenutasi con modalità cartolari, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con decorrenza differita a partire dal 6 giugno 2022. Inoltre, rinviava all'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie, disponendo la trattazione della stessa con modalità cartolari.
…oooOooo…
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., datato 13 giugno 2022, il SI. Parte_1
rappresentava che le infiltrazioni lamentate con il proprio atto di citazione erano aumentate:
- sia a causa dei fenomeni atmosferici verificatisi nel corso dei mesi, che avevano determinato la non abitabilità del piano interessato dalle infiltrazioni;
- sia dalla perdurante irrigazione delle aree verdi da parte della vicina
CP_2
pagina 21 di 61 In diritto, il ricorrente affermava la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del provvedimento d'urgenza, ossia dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Pertanto, il SI. si rivolgeva al giudice affinché: Parte_1
- ordinasse alla SI.ra l'adozione degli accorgimenti necessari per CP_2
evitare il ripetersi delle infiltrazioni nella proprietà Parte_1
- fissasse a carico della SI.ra ex art. 614 bis c.p.c., la somma di CP_2
Euro 200,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare disposti nell'emanando provvedimento.
In ogni caso, chiedeva la vittoria delle spese e dei compensi anche in ordine alla fase cautelare.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta del 28 giugno 2022, l' CP_3
si costituiva in giudizio.
[...]
In via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nel procedimento cautelare, in quanto la domanda cautelare avanzata dal SI. era volta ad ottenere l'adozione di accorgimenti da Parte_1
parte della SI.ra e non avanzava pretese nei confronti CP_2
dell'Impresa.
pagina 22 di 61 Peraltro, escludeva la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Pertanto, l'impresa chiedeva: CP_3
- in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese e compensi di lite;
- in via principale, di rigettare la domanda cautelare avanzata dal SI.
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29 giugno 2022, la
SI.ra si costituiva nel procedimento cautelare. CP_2
La resistente escludeva la sussistenza dei presupposti per CP_2
l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c..
In ogni caso, rappresentava di aver conferito un incarico a professionisti,
al fine di eliminare le presunte fonti di infiltrazioni nella proprietà confinante.
La resistente nel procedimento cautelare chiedeva:
- in via principale, di rigettare la domanda cautelare avanzata dal SI.
Parte_1
- in via subordinata, la concessione di un termine non inferiore a sessanta giorni, al fine di provvedere all'eliminazione della pretesa fonte delle infiltrazioni lamentate dal ricorrente.
pagina 23 di 61 …oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta del 29 giugno 2022, si costituiva nel procedimento cautelare la compagnia assicuratrice che CP_7
chiedeva il rigetto della domanda avanzata dal SI. ex art. 700 Parte_1
c.p.c., in quanto infondata e non provata.
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All'udienza del 7 luglio 2022, il giudice invitava le parti ad addivenire ad un accordo. Seguiva discussione e il giudice si riservava.
Con ordinanza del 10 agosto 2022, a scioglimento della riserva assunta all'esito della precedente udienza, il giudice accoglieva il ricorso e ordinava alla SI.ra di porre in essere gli accorgimenti idonei ad CP_2
evitare il ripetersi delle infiltrazioni lamentate e documentate dal ricorrente.
In data 14 ottobre 2022, la parte depositava la relazione sulle CP_2
opere di ripristino eseguite.
All'udienza del 24 novembre 2022, tenutasi con modalità cartolari, il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di
A.T.P. n. 475/2020; decideva sulle istanze istruttorie;
disponeva consulenza tecnica di ufficio e nominava l'Ing. e rinviava Persona_4
all'udienza di comparizione del consulente tecnico d'ufficio nominato.
pagina 24 di 61 In data 1 dicembre 2022, l'Ing. rinunciava all'incarico per Per_4
motivi di incompatibilità, avendo partecipato al procedimento di A.T.P.
R.G. n. 475/2020, in qualità di consulente di parte nominato da CP_5
Con ordinanza del 3 gennaio 2023, a fronte della rinuncia depositata dall'Ing. il giudice nominava nuovo CTU nella persona Per_4
dell'Ing. Quest'ultima chiedeva di essere sollevata Persona_5
dall'incarico, con nota depositata in data 9 gennaio 2023.
Di conseguenza, con ordinanza del 10 gennaio 2023, il giudice nominava nuovo CTU nella persona dell'Ing. che, in seguito, Persona_6
dichiarava di non poter accettare l'incarico per ragioni di carattere personale e familiare.
Con ordinanza del 30 gennaio 2023, il giudice nominava nuovo CTU nella persona dell'Ing. e fissava una nuova udienza di Persona_7
comparizione del consulente tecnico d'ufficio nominato.
All'udienza del 16 febbraio 2023, il consulente d'ufficio nominato accettava l'incarico e prestava giuramento. Il giudice rinviava ad altra udienza.
Con ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c., la parte attrice chiedeva la rettifica o comunque la precisazione del quesito sottoposto al CTU
nominato.
pagina 25 di 61 All'udienza del 25 maggio 2023, le parti discutevano in ordine a due questioni, concernenti rispettivamente l'eventualità di ampliare il quesito sottoposto al CTU e la possibilità di effettuare i lavori nella proprietà come proposti da quest'ultima. Il giudice rigettava CP_2
l'istanza di parte attrice, volta ad ottenere un ampliamento del quesito sottoposto al CTU. Diversamente, rilevava l'opportunità di eseguire i lavori proposti dalla parte Poi, il giudice rinviava ad altra CP_2
udienza per aggiornamenti sull'andamento dei lavori.
All'udienza del 28 settembre 2023, il giudice esperiva tentativo di conciliazione;
fissava nuovi termini per l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio e rinviava ad altra udienza, disponendone la trattazione scritta.
Con ordinanza del 7 ottobre 2023, a fronte della richiesta del CTU nominato di avvalersi del geologo Dott. quale ausiliario, il giudice Per_8
concedeva l'autorizzazione.
In data 28 dicembre 2023, il CTU nominato depositava la relazione tecnica.
Con ordinanza del 27 febbraio 2024, a fronte dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta della stessa.
pagina 26 di 61 Con atto notificato il 24 maggio 2024, il difensore della parte convenuta dichiarava che la Prof.ssa era venuta a mancare il 12 CP_2 CP_2
maggio 2024.
Con ordinanza del 29 maggio 2024, il giudice dichiarava l'interruzione del procedimento.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato il 31 maggio
2024, la parte attrice chiedeva al giudice la fissazione Parte_1
dell'udienza per la costituzione degli eredi della SI.ra e, dunque, CP_2
per la prosecuzione del procedimento.
Con decreto del 6 giugno 2024, il giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del procedimento e invitava le parti ad addivenire ad un accordo.
In data 18 settembre 2024, la terza chiamata depositava comparsa CP_5
di costituzione e risposta, assistita da nuovo procuratore. La compagnia assicuratrice richiamava i precedenti atti difensivi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18 ottobre 2024, si costituiva in giudizio la SI.ra quale unica erede della CP_1
SI.ra riportandosi alla difesa di quest'ultima. CP_2
Per tali motivi, chiedeva:
- in via principale, di rigettare le domande attoree;
pagina 27 di 61 - in via subordinata, qualora fosse accertata una eventuale responsabilità in solido della Prof.ssa di ridurre il preteso CP_2
risarcimento nei limiti indicati dal CTU nominato in sede di A.T.P. e, per l'effetto, di condannare a tenerla indenne di quanto da essa CP_4
dovuto all'attore;
- la vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo Presidente di sezione e del trasferimento alla quarta sezione del Dott. Pt_4
, originario assegnatario del presente procedimento. Di
[...]
conseguenza, il procedimento veniva assegnato al Presidente della sezione Dott. Marco D'Orazi; il presidente insediato, infatti, assumeva in ruolo tutte le cause di più antica iscrizione, secondo criterio automatico;
al fine di ridurre, nei limiti del possibile, il tempo medio di definizione definendo dunque le cause di più antica iscrizione.
All'udienza del 21 novembre 2024, la parte attrice chiedeva di convocare il CTU nominato per fornire chiarimenti in merito alla consulenza espletata e domandava di essere autorizzata a produrre rilievi pagina 28 di 61 fotografici. Le parti convenute ritenevano la causa matura per la decisione.
Il giudice autorizzava la produzione fotografica e rinviava alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Seguivano le difese finali.
L'art. 132 c.p.c., come novellato, permette di omettere lo svolgimento del processo. Quindi, a maggior ragione, esso può limitarsi a quanto precede. In ogni caso, si richiamano atti e documenti di causa in relazione a quanto qui non esposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(UNO)
In generale
Va premesso come le presente causa ben avrebbe ben potuto trovare soluzione in sede conciliativa.
Si è infatti in presenza di profili sostanzialmente pratici e tecnici, di tipo ingegneristico, dal punto di vista del dato concreto e della soluzione pagina 29 di 61 effettiva della questione. Dal punto di vista del rapporto fra le parti, si tratta di questione di puro buon vicinato.
La vicenda non ha visto soluzione conciliativa e, anzi, la causa si è prolungata in una densa istruttoria, con alcuni incidenti procedimentali in corso di causa;
con dimensioni finali del processo piuttosto considerevoli. Qui giunta, nella impossibilità di trovare una ragionevole soluzione conciliativa, deve essere decisa secondo stretto diritto.
La complessità della causa, ormai appunto di dimensioni considerevoli, merita una divisione della motivazione in sezioni di motivazione,
altrimenti essendo la motivazione di non facile lettura;
in tale modo, si perviene ad una ordinata partizione della stessa.
In questa prima sezione, si riassume l'esito decisorio.
Innanzi tutto, si ritiene fondata la domanda avanzata da parte attrice al fine di ottenere la condanna delle convenute SI.ra (in qualità di CP_1
erede della Prof.ssa e al risarcimento dei danni CP_2 Controparte_3
derivanti dalle infiltrazioni provocate dai lavori eseguiti presso la proprietà Ciò in punto ad <>. CP_2
La domanda è fondata e, dunque, deve essere accolta, seppure nei limiti della quantificazione effettuata dal consulente tecnico di ufficio nominato (in punto a <>).
pagina 30 di 61 Le compagnie di assicurazione e chiamate in causa CP_4 CP_5
rispettivamente dalle convenute e sono tenute a CP_1 Controparte_3
manlevare le proprie assicurate.
Infine, si dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea diretta ad ottenere la condanna della convenuta CP_1
ad estirpare gli alberi di cipresso, per violazione delle distanze legali.
Infatti, nel corso di causa, la convenuta procedeva ad estirpare gli alberi.
(DUE)
Sulla responsabilità delle convenute: il titolo
Le parti convenute, ossia la SI.ra in qualità di erede della CP_1
Prof.ssa e l risultano responsabili per i danni CP_2 Controparte_3
sofferti dalla parte attrice, a causa delle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di proprietà attorea.
Da tale responsabilità, discende la condanna in solido delle stesse al risarcimento del danno, seppur non per l'enfatico importo indicato dal signor ma nei limiti della quantificazione operata dal Parte_1
consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente procedimento.
Al fine di comprendere le ragioni sottese all'accoglimento della prima domanda attorea in punto ad <>, occorre specificare la natura della responsabilità imputabile alle convenute.
pagina 31 di 61 La pretesa avanzata dal aveva ad oggetto la condanna delle Parte_1
convenute al risarcimento del danno sofferto a causa delle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di sua proprietà, sito in Bologna, alla Via
Valverde n. 5.
In particolare, l'attore riteneva che le lavorazioni eseguite presso la proprietà confinante fossero la causa delle infiltrazioni lamentate.
All'esito della espletata consulenza tecnica, il C.T.U. nominato confermava di fatto le conclusioni alle quali era giunta anche l'Ing. nel procedimento di A.T.P. R.G. n. 475/2020, promosso dal Per_2
al fine di accertare l'origine dei danni subiti, procedere alla Parte_1
loro quantificazione ed ottenerne la riparazione.
E' appena il caso di rilevare, come considerazione generale che attraversa
tutta la motivazione, quanto segue in punto ad esito consulenziale: a) si è in presenza di due periti indipendenti (nel senso non di parte ma di nomina giudiziale), b) con esiti sostanzialmente analoghi, fra ATP e CTU;
c) con duplice perizia;
d) in presenza di elaborati molto accurati (al punto di avere fatto ricorso anche a geologo); e) di consulente nella causa di merito già apprezzato dal Tribunale, poiché di lunga esperienza e sempre con esiti positivi;
f) con elaborati logici, g) privi di vizi metodologici o giuridici;
tutti questi elementi danno all'esito peritale, sia in punto ad pagina 32 di 61 <> sia in punto a <>, un risultato di prova particolarmente affidabile.
In particolare, l'Ing. avvalendosi anche dell'ausilio del Dott. Per_7
, geologo, accertava ed accerta che le infiltrazioni sono Testimone_1
dovute a molteplici cause.
Innanzitutto, riteneva che esse si fossero verificate in conseguenza delle lavorazioni eseguite nelle aiuole e nelle fioriere della IE Golfieri
dalla Impresa Zanardi.
Diversamente, le altre cause sono estranee ai lavori realizzati presso il civico n. 3 negli anni 2018-2019, in quanto devono rinvenirsi:
i) nella conformazione dei terreni sui quali si trova l'immobile del civico n. 5, di proprietà del Parte_1
ii) nella errata realizzazione della pavimentazione esterna dei camminamenti intorno all'edificio del civico n. 5.
Pertanto, il C.T.U. nominato addebitava le infiltrazioni manifestatesi nella proprietà soltanto nella misura approssimativa di due Parte_1
terzi a carico delle opere eseguite negli anni 2018-2019 nella proprietà
Il restante un terzo dipendeva dalla conformazione della CP_2
superficie su cui è allocato l'immobile di proprietà dell'attore e pagina 33 di 61 dall'esistenza di precedenti vizi. Per la esatta quantificazione, si rinvia alla sezione QUATTRO di questa motivazione.
Questo giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato, in quanto risultano corrette,
chiare ed esenti da vizi. Sulla qualità dell'esito probatorio, si è detto subito sopra.
Alla luce delle risultanze della espletata consulenza, la causa delle infiltrazioni è rappresentata in primo luogo dalla inesatta esecuzione delle opere sulle “zone verdi” della proprietà CP_2
Dunque, la responsabilità per i danni lamentati dal è Parte_1
addebitabile alle convenute – SI.ra in qualità di erede della CP_1
Prof.ssa e – le quali devono essere condannate CP_2 Controparte_3
in solido al risarcimento del danno sofferto.
Nello specifico, la responsabilità della convenuta erede CP_1 CP_2
ha natura extracontrattuale e risiede negli artt. 840 e 2051 c.c..
Invero, l'art. 840 c.c. attribuisce al proprietario del suolo il potere di eseguire qualsiasi escavazione o opera, purché esse non rechino danno al vicino.
Inoltre, l'art. 2051 c.c. prevede una forma di responsabilità aggravata a carico di colui che ha la cosa in custodia, qualora quest'ultima arrechi un pagina 34 di 61 danno a terzi. Il “custode” è il soggetto che ha il “governo” della cosa, ossia un potere che gli permette di vigilare sulla stessa. In forza di tale potere è tenuto a mantenere il controllo sulla cosa, in modo da evitare che produca danno a terzi. Il “custode” può sottrarsi da responsabilità
soltanto dimostrando il caso fortuito, ossia l'intervento di un evento imprevedibile, estraneo alla sua sfera di controllo, in grado di interrompere il nesso di causalità tra il dovere di vigilanza sulla cosa e l'evento dannoso sofferto dalla vittima.
Nel caso di specie, la qualifica di custode spettava alla proprietaria dell'immobile.
La responsabilità gravante su quest'ultima non è venuta meno per effetto dell'affidamento dei lavori alla impresa appaltatrice. Infatti, la consegna del bene all'appaltatore non fa venire meno, per ciò solo, il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente. Trattasi di una ipotesi piuttosto ricorrente;
quella, nella quale il proprietario affida i lavori ad una impresa, che cagiona danni.
In tale caso, si può anche pervenire ad affermare la esenzione della responsabilità del proprietario;
come, ad esempio, in ipotesi di lavori ad alto contenuto tecnologico, ovvero in ipotesi nelle quali la tipologia dei lavori (es. ristrutturazione integrale) faccia venire meno la posizione di pagina 35 di 61 custode in capo al proprietario. Non è questo il caso;
si è in presenza di lavori non ad alto contenuto tecnologico e con mantenimento della posizione di custodia. Il proprietario resta responsabile per i danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale
prova liberatoria non è raggiunta neppure nel caso in cui il committente dimostri l'inadempimento dell'appaltatore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
Infatti, la responsabilità del committente è esclusa unicamente qualora la condotta dell'appaltatore si riveli imprevedibile ed inevitabile,
nonostante il controllo adeguato e costante esercitato dal committente
(in tal senso Cass. civ., sez. III, n. 7553/2020).
Pertanto, si può sostenere che il proprietario dell'immobile n. 5 è
responsabile dei danni subiti dall'attore a causa delle opere eseguite nella sua proprietà.
La responsabilità della convenuta ha anch'essa natura CP_3
extracontrattuale e risiede nell'art. 2043 c.c., poiché dalla inesatta (nel senso di non prudente e non conforme alle regole dell'arte) realizzazione delle opere presso la proprietà sono derivati danni al CP_2 Parte_1
In particolare, l'impresa che esegue i lavori è tenuta ad eseguirli correttamente anche al fine di evitare il verificarsi di danni nei confronti pagina 36 di 61 di soggetti terzi, non legati da vincolo contrattuale con l'impresa stessa, nel rispetto del principio del neminem laedere.
Trattasi di principio generale, che attraversa tutto il sistema, è quello del neminem laedere. Nel caso di specie, il bene leso è un diritto assoluto;
la condotta della impresa, che deve operare secondo la diligenza propria della professione;
diligenza che, nel caso, è evidentemente stata inadeguata.
In breve, sussistono tutti i requisiti della aquiliana: sia il danno cagionato a diritto reale, sia la condotta.
(TRE)
SEGUE sulla responsabilità:
La solidarietà fra le parti convenute
Sussiste la solidarietà fra le parti convenute.
In via generale, a differenza che nel diritto romano, la solidarietà ex
latere debitorum è la regola;
come risulta dalle norme centrali nel sistema di cui ad articolo 1294 c.c. e 2055 c.c., rispettivamente per la responsabilità contrattuale e per quella extracontrattuale.
Naturalmente, non tutti i debitori sono sempre in solidarietà. Occorre un fatto generativo comune (nella ipotesi contrattuale, evidentemente, il titolo, che può “escludere” tale responsabilità). Nella ipotesi pagina 37 di 61 extracontrattuale, tale fattispecie comune è indicata come “fatto dannoso (…) imputabile”, come letteralmente all'articolo 2055 c.c.
Sussiste la solidarietà nel caso concreto.
E valga il vero.
Infatti, come da giurisprudenza costante, il dato normativo fa sì che sia sufficiente un profilo causale (da ultimo: Cass. civ., sez. III, n. 8778 del
2024). Non impedisce dunque la solidarietà la circostanza che le due condotte siano indipendenti se, come in questo caso, hanno contribuito all'esito causale;
nemmeno impedisce la solidarietà la circostanza che una condotta sia stata attiva (quella della impresa) ed altra omissiva.
Infatti, una condotta corrispondente a quella doverosa, da parte della proprietà, avrebbe impedito l'evento dannoso, secondo la regola dell'equivalenza che, nel diritto penale, è espressa dal capoverso dell'articolo 40 c.p.. Pertanto, vi è sicuramente un concorso di cause, una omissiva ed una commissiva;
entrambe hanno condotto all'esito dannoso per il signor Parte_1
In relazione, dunque, limitatamente alla percentuale di responsabilità
che viene posta sui convenuti (due terzi, per quanto detto nella precedente sezione di motivazione), vi è solidarietà debitoria. In pratica,
pagina 38 di 61 i due convenuti debbono essere condannati in solido a risarcire i due terzi della somma individuata dal signor consulente.
Sul <>, la successiva sezione di motivazione.
(QUATTRO)
Sul quantum debeatur
A fronte dell'accertata responsabilità gravante sulle convenute, occorre procedere alla quantificazione del danno subito dalla parte attrice.
Il C.T.U. nominato riteneva che i costi necessari per porre rimedio alle infiltrazioni subite nell'immobile del ammontassero Parte_1
complessivamente ad Euro 13.389,52.
Inoltre, precisava che le infiltrazioni lamentate dall'attore non dipendevano soltanto dai lavori eseguiti presso la proprietà Per CP_2
tale motivo, operava la seguente ripartizione dei costi:
- il 63,55%, corrispondente ad euro 8.509,61, è addebitabile alle opere eseguite presso la proprietà e sul muro di confine negli anni CP_2
2018-2019;
- per il resto, l'importo di euro 4.879,91, pari al 36,45%, dipende da altre cause, estranee ai suddetti lavori, ossia alla presenza di precedenti infiltrazioni, ad umidità di risalita, alla presenza di una pavimentazione esterna non “a regola d'arte”.
pagina 39 di 61 Le risultanze peritali sono qui acquisite, nella loro assoluta affidabilità, di cui si è detto sopra.
Pertanto, le odierne convenute vedono una quantificazione peritale, in solido, pari ad euro 8.509,61.
Trattasi di debito di valore.
Può ricorrersi al criterio equitativo;
inoltre, per consentire una piena fruizione del titolo esecutivo, la somma viene liquidata alla attualità.
La somma individuata (già qui inclusi rivalutazione ed ogni altra voce, anche con funzione equitativa;
infine, con imposizione indiretta IVA,
essendo costi da sostenere da parte dell'attore) è di euro 12.000,00. Si
tratta dunque di una somma determinata in via equitativa alla attualità. Il fatto che sopravanzi la somma individuata dall'ing.
è dovuta appunto a rivalutazione ed interessi alla attualità, Per_7
alla imposizione indiretta;
in ogni caso con una valutazione che assume in questo caso franca equità. Come da punto 2 del dispositivo.
(CINQUE)
Sull'obbligazione di copertura di CP_4
La domanda di manleva avanzata dalla convenuta è fondata e CP_1
merita accoglimento.
pagina 40 di 61 La Compagnia IC , terza chiamata, escludeva la CP_4
copertura IC rispetto alla tipologia di danni lamentati nel presente procedimento dalla parte attrice.
In merito, invocava l'art.
5.2 delle condizioni generali di contratto,
secondo cui la copertura IC non si estenderebbe ai danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali, nonché cagionati da lavori di manutenzione straordinaria.
L'affermazione di è errata e il richiamo alla clausola 5.2 non è CP_4
pertinente.
La polizza IC n. 730898092 veniva stipulata dalla Prof.ssa anche al fine di assicurare la responsabilità civile della proprietà, CP_2
come previsto alla pag. n. 4 del contratto (doc. n. 1 prodotto da ). CP_4
L'art.
5.1 delle condizioni generali, in ordine all'oggetto dell'assicurazione, stabilisce che la compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento del danno involontariamente cagionato a terzi per danneggiamento a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
pagina 41 di 61 Ancora, l'art. 5 prevede che: “L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato […] per i danni
derivanti da: […] committenza di lavori di ordinaria o straordinaria
manutenzione dei locali e delle eventuali dipendenze”.
L'esclusione invocata da , relativa ai danni derivanti da umidità, CP_4
non rileva nel caso di specie in quanto si riferisce ai danni subiti dall'assicurato nell'immobile di sua proprietà.
In altri termini, qualora sia il fabbricato di proprietà dell'assicurato a subire danni a causa di infiltrazioni e umidità, tali danni non sono coperti dalla polizza.
Nel caso di specie, è il fabbricato di un terzo, ossia di a subire Parte_1
danni a causa delle infiltrazioni e dell'umidità, in conseguenza dei lavori eseguiti nella proprietà confinante.
Dunque, l'eccezione sollevata da non può trovare accoglimento, CP_4
in quanto la polizza stipulata con la Prof.ssa trova applicazione CP_2
anche in ordine al risarcimento del danno arrecato a terzi, derivante dall'esecuzione di lavori di manutenzione eseguiti nella proprietà del soggetto assicurato.
Peraltro, la domanda di manleva di parte era relativa anche alle CP_1
spese del processo di A.T.P. R.G. n. 475/2020 sostenute dal ricorrente, in pagina 42 di 61 caso di condanna della convenuta alla refusione delle stesse in favore dell'attore.
Anche tale pretesa può trovare accoglimento, come spesa di resistenza.
La parte chiamata svolge una richiesta di limite massimale, non fondata,
trattandosi di massimale superiore. Svolge una domanda di limite di franchigia.
Non può essere accolta.
La indicazione della franchigia in sede di costituzione è generica. Infatti, la parte chiamata, in sede di costituzione, ha semplicemente richiamato il limite di franchigia. Non è questa una eccezione o difesa adeguatamente specifica, come previsto dall'articolo 115, primo comma, ultima parte, c.p.c. Non può infatti richiamarsi genericamente il contratto, senza indicazione di clausole;
è come se si richiamasse genericamente la legge, o simili.
(SEI)
Sull'obbligazione di copertura di CP_5
Parimenti fondata è la domanda di manleva svolta dalla CP_3
nei confronti della propria compagnia IC
[...] CP_5
La terza chiamata escludeva la sussistenza di copertura CP_5
IC, sulla scorta dei seguenti motivi:
pagina 43 di 61 i) il rischio assicurato dalla polizza stipulata con l è Controparte_3
limitato al danno provocato da un fatto di natura “accidentale”;
ii) ai sensi dell'art.
1.8 della polizza, secondo cui non sono ricompresi i danni conseguenti ad umidità ed infiltrazioni di acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere;
iii) ai sensi dell'art. 3.1, lett. m) della polizza, che esclude dall'oggetto della garanzia i danni arrecati alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori.
Inoltre, invocava il limite di franchigia previsto dalle clausole 3.2 e 9.
Infine, escludeva l'operatività della garanzia qualora fosse accertata una responsabilità solidale dell'assicurata con altri, ai sensi dell'art.
3.5 della polizza.
L'eccezione di inoperatività della garanzia è infondata e non può trovare accoglimento.
Vero è che, in ordine all'oggetto dell'assicurazione, l'art.
1.1. della polizza IC prevede che la Compagnia assicuratrice è obbligata a tenere indenne l'assicurata di quanto quest'ultima sia Controparte_3
tenuta a pagare, a titolo di responsabile civile, per i danni involontariamente cagionati ai terzi, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta nella polizza.
pagina 44 di 61 Tuttavia, la natura accidentale del fatto non esclude l'operatività della polizza in relazione ai danni provocati a terzi nell'esecuzione della propria attività di impresa.
Infatti, l'impiego del termine accidentale mira ad escludere dalla copertura IC i danni cagionati volontariamente, ossia con dolo.
Nel caso di specie, non è attribuibile all' un Controparte_3
comportamento doloso. I danni sofferti dal SI. derivano dalle Parte_1
opere eseguite nelle “zone verdi” della proprietà svolti dalla CP_2
Impresa odierna convenuta.
Qualora la polizza coprisse esclusivamente i danni derivanti da “fatto
accidentale”, inteso come “caso fortuito”, la garanzia sarebbe inoperante, in quanto il caso fortuito esclude la responsabilità.
Per tale motivo, la corretta interpretazione della clausola che obbliga l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno cagionato in conseguenza di un fatto accidentale non esclude dalla copertura
IC i fatti colposi. Altrimenti, il rischio sarebbe inesistente e ciò
determinerebbe la nullità del contratto di assicurazione, ex art. 1895 c.c.
(in tal senso, Cass. civ., Sez. III, n. 3646/1972; Cass. civ., Sez. VI, n.
23762/2022).
pagina 45 di 61 In ogni caso, la garanzia invocata dalla Impresa trova applicazione, in quanto l'art.
1.3 prevede espressamente che essa comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione degli stessi.
L' è responsabile nei confronti dell'attore per Controparte_3 Parte_1
i danni sofferti da quest'ultimo a causa delle infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di sua proprietà, in seguito ai lavori eseguiti dall'Impresa presso la proprietà Dunque, i beni di proprietà CP_2
dell'attore si trovano nell'ambito di esecuzione delle opere poste in essere dall'Impresa e, pertanto, trova applicazione la polizza stipulata con
CP_5
Infine, invocava l'art.
5.2 della polizza, al fine di escludere la CP_5
manleva rispetto alle spese sostenute nel processo di A.T.P., qualora l'Impresa fosse condannata alla refusione delle stesse nei confronti di
Infatti, la richiamata clausola stabilisce che: la compagnia Parte_1
IC non riconosce le spese incontrate dall' per i legali Parte_3
o tecnici che non siano da essi designati.
Tale disposizione contrattuale si pone in contrasto con l'art. 1917, comma 3, c.c., secondo la quale le spese sostenute per resistere all'azione pagina 46 di 61 del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Prevale recentemente la tesi per cui tale tipo di clausole sia nullo (Cass. civ., sez. III, 1220 del 2022). Di conseguenza ed aderendo a tale indirizzo, l'art. 5.2, comma 3, del contratto di assicurazione sarebbe nullo. Per effetto dell'art. 1932, comma 2, c.c., la suddetta clausola contrattuale è sostituita di diritto dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto trattasi di clausola che deroga in senso meno favorevole all'assicurato.
Anche ad escludere l'esito radicale di nullità, la clausola non può essere interpretata nel senso indicato dalle odierne difese.
Una lettura attenta della stessa – interpretata secondo la regola aurea della interpretazione contra stipulatorem di cui all'articolo 1370 c.c. – non
è nel senso della odierna difesa. Infatti, la clausola, nel primo comma stabilisce che la Compagnia assume il diritto di una propria difesa del sinistro;
nel secondo comma, si prevede il massimale per spese di resistenza. Il terzo comma va interpretato – anche a prescindere da una franca valutazione in termini di invalidità – nel senso che la Compagnia ha un onere, corrispondente ai canoni di cui ad articolo 1175 e 1375 c.c.,
di evidenziare la opportunità di diversi tecnici o difensori;
pagina 47 di 61 eventualmente obiettando sulla scelta dell'assicurato, o per l'eccessivo costo ovvero per la non competenza professionale. Nel caso di specie,
nessuna designazione è avvenuta;
nessuna obiezione è stata posta dalla la quale, peraltro, è sempre stata in causa in tutte le fasi. Né Pt_5
l'assicurato, in lesione del proprio fondamentale diritto di difesa,
avrebbe dovuto attendere tale designazione, che non è mai avvenuta.
Naturalmente, il senso della clausola – si ripete, anche senza fulminarla con nullità – è nel senso di consentire all'assicuratore di influire sulla scelta dei tecnici legali ed ingegneristici, forse anche di porre un veto su di essi;
non certo di nominare tali professionisti in luogo dell'assicurato;
né, tanto meno, di imporre all'assicurato di attendere tale nomina per poter esercitare il proprio diritto costituzionale di difesa. Nel caso di specie, la condotta della Compagnia è stata sostanzialmente inerte, senza alcun rilievo sulla scelta dei professionisti, né in termini di costo eccessivo né in termini di incapacità professionale;
con una condotta di ratifica di fatto.
La evidenza di quanto precede in relazione al caso concreto – anche a prescindere dalla valutazione in termini di radicale nullità – esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale: le spese di difesa (complessivamente intese) vanno ristorate all'assicurato. Dunque, le spese sostenute pagina 48 di 61 dall'Impresa per il proprio difensore e per il consulente tecnico di parte, sia nel giudizio di A.T.P. che nel presente giudizio di merito, sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata e, nel caso concreto, nella integralità, atteso il limite.
La parte convenuta ha eccepito tempestivamente ed in modo preciso la franchigia, che può dunque essere riconosciuta nella misura di euro
250,00, come da punto 3.2 delle condizioni contrattuali.
(SETTE)
La responsabilità delle assicuratrici secondo quota
Determinazione della quota interna di responsabilità
A sostegno della propria tesi di inoperatività della polizza, CP_5
invocava anche l'art.
3.5. Tale clausola stabilisce che: «Nel caso di
responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota
di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con
esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare da
vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone».
Questa difesa – che non riguarda la copertura in quanto tale ma un limite alla stessa – è evidentemente fondata.
Dunque, essendovi espressa richiesta di occorre procedere anche CP_5
alla ripartizione della responsabilità tra le odierne convenute, in ordine pagina 49 di 61 ai danni arrecati al al fine di individuare la quota Parte_1
direttamente e personalmente imputabile alla Impresa.
L' riceveva l'incarico dalla committente di Controparte_3 CP_2
eseguire opere aventi ad oggetto le zone verdi dell'immobile di sua proprietà.
La ditta incaricata, dunque, era tenuta ad eseguire correttamente e secondo le regole d'arte i lavori ad essa affidati, in quanto obbligata contrattualmente nei confronti della Prof.ssa Inoltre, tale CP_2
obbligo discendeva anche dal rispetto del principio del “neminem
laedere”, volto ad evitare che derivino danni a terzi.
Il committente è tenuto a vigilare sulla esatta esecuzione dei lavori svolti dall'appaltatore. Tuttavia, incombe su quest'ultimo un onere maggiormente gravoso in quanto l'appaltatore è un soggetto professionale.
Pertanto, si può concludere che la responsabilità imputabile alla parte rispetto ai danni arrecati a è pari ad un terzo, Controparte_9 Parte_1
mentre i restanti due terzi sono a carico della Controparte_3
In ogni caso, resta fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, per quanto si è detto sopra nella sezione (QUATTRO) di questa motivazione. In breve, la solidarietà verso l'attore opera. Espressamente, peraltro,
questa compagnia richiede la determinazione dei rapporti interni fra i pagina 50 di 61 debitori solidali. La vi ha interesse, poiché sulla base di tale CP_5
percentuale di responsabilità interna opera la limitazione.
Pur se si è in presenza di percentuali che, dal punto di vista aritmetico, non coincidono con il rapporto 2/3 ed 1/3, si ritiene equo stabilire tale percentuale;
appunto in via di equità.
Alla corta: responsabilità solidale ed interna per un terzo in capo a
e per i due terzi all'altra convenuta. Controparte_9
Alla luce della somma come liquidata: 4.000,00 in capo a e CP_2
8.000,00 in capo all'altra parte, sulla somma qui liquidata (il che è
irrilevante, val la pena di ribadire, verso l'attore, che può chiedere ad entrambe le parti il solidum). Tale riparto rileva invece per la copertura delle assicurazione;
esse, sia in relazione alla somma di 12.000,00 sia in relazione alle altre spese cui sono tenute, rispondono con queste percentuali. Come da punto 4 e da punto 12 del dispositivo di questa sentenza.
(OTTO)
Sulla possibile responsabilità delle assicuratrici
ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Occorre interrogarsi, in via ufficiosa, se condannare le assicuratrici al pagamento di ulteriori somme, ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, del pagina 51 di 61 codice di procedura civile. Sulla base di un indirizzo giurisprudenziale costante, di condanna per responsabilità aggravata, di fronte a negative di copertura, manifestamente infondate.
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma, di cui al terzo comma, è
estremamente sintetica, soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie:
a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave); b) un evento (danno);
c) una distinzione fra parte della fattispecie che opera istanza di parte e una
liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte. Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave)
sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit.,
non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni pagina 52 di 61 soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile.
Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave, interpretate come subito oltre. Per mala fede, si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità
di una certa questione di fatto. Ben è consapevole questo giudice che la riflessione chiovendiana - in ordine al dovere di dire la verità in capo alle parti nel processo civile - non sia assestata. E' però quanto meno da ritenere contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l'esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria o affermi la veridicità di una sottoscrizione della controparte (in questa ultima sottoipotesi,
quanto chi utilizzi un documento con firma falsa sia consapevole della pagina 53 di 61 falsità della stessa). Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione;
la gravità della condotta non è necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa. In tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale che, proprio perché a tutela di diritti e garanzia costituzionale (24 Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, ispirato a prudenza e diligenza.
Nel caso delle imprese assicuratrici, si assiste, sia pure in misura statisticamente calante, a difese tralatizie;
negando, in modo infondato o manifestamente infondato, la copertura. Beninteso, tale difesa non è
punto censurabile nel caso in cui il premio non sia stato pagato;
ché, in tale caso, evidentemente non vi è copertura. Quanto, piuttosto, negando copertura sulla base di moduli predisposti dalla stessa società (1370 c.c.),
interpretati in modo manifestamente infondato e non in armonia con l'articolo 1366 c.c.
pagina 54 di 61 Tale condotta processuale, in via generale, merita la applicazione dell'articolo 96 c.p.c.; va infatti rilevato come anche il grado di diligenza vada rapportato allo status del litigante. Nel caso di assicuratrici, si è in presenza di soggetti inseriti in un reticolo di norme anche pubblicistiche;
il cui standard di diligenza è maggiormente elevato, rispetto a quello del litigante privato.
La presenza di difese di tal fatta – allegazione mancata copertura, con difesa infondata – è dunque causa, in via generale, di applicazione ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Così sarebbe anche in questo caso, in presenza di negative sulla copertura infondate o manifestamente infondate.
Tuttavia, nel caso di specie, si ritiene di non (dicesi: non) applicare tale articolo. Infatti, da un canto si sono comunque avute offerte congrue all'attore; inoltre, la posizione delle assicuratrici è stata raggelata dalle pretese non realistiche della stessa parte attrice;
pretese che hanno da subito impedito ogni sviluppo della vicenda in termini transattivi o,
comunque, con riconoscimento della copertura.
(NOVE)
Sulla domanda di rimozione
degli alberi
pagina 55 di 61 Si dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea, diretta alla rimozione degli alberi di cipresso, piantati in violazione delle distanze prediali stabilite dall'art. 892 c.c..
Infatti, in corso di causa, la convenuta provvedeva ad estirpare CP_1
gli alberi di alto fusto piantati nel proprio giardino.
Non rileva a questo fine se vi fosse stato un consenso, tacito o espresso, dell'attore. Gli alberi non ci sono più ed il dato non è controverso.
(DIECI)
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La somma riconosciuta funge da parametro e prevale sulla somma richiesta, ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Le parti convenute risultano soccombenti, a fronte dell'accoglimento della domanda attorea, seppure non per l'importo richiesto da quest'ultima ma nei limiti della somma individuata dal consulente tecnico di ufficio nominato e poi liquidata con equità. Di conseguenza,
anche le parti convenute sono tenute alla rifusione in favore dell'attore delle spese sostenute da a causa e in funzione del Parte_1
procedimento di A.T.P. R.G. n. 475/2020. Come da punto 6 del dispositivo.
pagina 56 di 61 Tale la statuizione, nel rapporto giuridico processuale corrente fra attore e convenute. Anche tali somme, come spese di resistenza,
ragionevolmente sostenute dalle convenute con difese non temerarie, sono coperte dalla assicurazione.
Occorre poi statuire, in relazione al rapporto giuridico processuale corrente fra le convenute e le terze chiamate.
La chiamata era necessaria. Infatti, non vi è stata la pronta adesione delle compagnie assicuratrici, che anzi hanno contestato la copertura.
Pertanto, l'atto di chiamata era necessitato, appunto per il fatto che tale questione litigiosa doveva essere risolta. Pertanto, le spese legali delle parti convenute debbono essere ristorate, ciascuna dalla propria assicurazione;
si tratta delle statuizioni ai punti 14 e 15 del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
13285/2021;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice nei termini e nei limiti indicati in motivazione.
2) CONDANNA le parti convenute in solido fra loro SI.ra
, quale erede di , e CP_1 CP_2 CP_3 pagina 57 di 61 a pagare a parte attrice la somma di euro CP_3
12.000,00 come liquidata alla attualità ed inclusiva di ogni voce. Su tale somma, vanno corrisposti esclusivamente gli interessi, nella misura di cui al penultimo comma dell'articolo
1284 c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
3) DICHIARA tenute in solido le convenute al risarcimento del danno di cui al punto 1, in favore dell'attore.
4) DICHIARA che, nel rapporto interno fra le parti convenute, la quota pari ai due terzi è a carico della
[...]
e per un terzo di CP_3 Controparte_9
5) DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea di condanna della convenuta alla CP_1
rimozione degli alberi piantati in violazione delle distanze prediali, ex art. 892 c.c..
6) CONDANNA le parti convenute, sempre fra loro in solido, al pagamento delle spese di lite di parte attrice, che si liquidano, per le fasi cautelari pre ed endoprocessuali, in euro
3.000,00 per compensi e, per la fase di merito, in euro 6.000,00 per comensi (dunque, complessivamente euro 9.000,00 per compensi avvocato); spese generali pari al quindici per cento delle due somme che immediatamente precedono, dunque complessivi euro 1.350,00; euro 868,00 per anticipazioni. pagina 58 di 61 Infine, IVA e Cassa professionale, come per legge sulla parte imponibile.
7) DISPONE che il costo della consulenza (solo compenso c.t.u. non anche c.t.p.), come già liquidato, anche in relazione ad eventuali future pretese del c.t.u., venga posto a carico delle parti convenute in solido fra loro, con rivalsa nei confronti delle terze chiamate.
8) DISPONE che il costo del compenso del consulente in sede di a.t.p. (solo compenso del c.t.u. in quella sede), come già liquidato, venga posto a carico delle parti convenute in solido fra loro, con rivalsa nei confronti delle terze chiamate.
9) CONDANNA le due parti convenute in solido fra loro, in relazione ai due punti di dispositivo che immediatamente precedono, a pagare a parte attrice quanto Parte_1
da questi anticipato ai consulenti di ufficio o che dovrà pagare ai consulenti di ufficio (non c.t.p.); cioè sia al signor consulente in sede di a.t.p. sia a quello in sede di consulenza nel merito
(ing. . Per_7
10) ACCOGLIE le domande di manleva svolte dalle convenute e nei confronti CP_1 Controparte_3
rispettivamente di e CP_4 Controparte_5
e, per l'effetto,
11) CONDANNA le terze chiamate e CP_4 CP_5
pagina 59 di 61 non in solido ma pro quota di Controparte_5
responsabilità, a pagare alle convenute e CP_1 [...]
le somme che le parti convenute dovranno CP_3
corrispondere all'attore, in dipendenza dei punti 2, 6, 7, 8 e 9 del dispositivo.
12) DISPONE, in relazione al punto che precede, che la condanna delle due assicuratrici non sia in solido ma ciascuna di esse risponda solo per la quota di responsabilità delle due convenute, come stabilita al punto 4 del dispositivo.
13) DISPONE che oltre al limite Controparte_5
di cui al punto che precede (pagamento pro quota) possa godere della franchigia di euro 250,00, per franchigia da sottrarre a quanto dovuto secondo quota.
14) CONDANNA al pagamento Controparte_5
delle spese di lite della propria assicurata
[...]
spese di lite che si liquidano per tutte le fasi CP_3
in complessivi euro 8.000,00 per compensi avvocato;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede.
15) CONDANNA al pagamento delle spese di lite CP_4
della convenuta spese di lite che si liquidano per tutte CP_1
le fasi in complessivi euro 8.000,00 per compensi avvocato;
spese generali pari al quindici per cento della somma che pagina 60 di 61 immediatamente precede. Infine, IVA e Cassa come per legge.
16) SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 6 maggio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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