Ordinanza cautelare 17 settembre 2024
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 20/03/2026, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01881/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03638/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3638 del 2024, proposto da
VA La OT, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) della nota prot. 2024/77967 del 28/06/2024, comunicata in pari data a mezzo p.e.c., con la quale il Settore Urbanistica del comune di Benevento ha adottato il diniego definitivo sull’istanza di P.d.C. in sanatoria avanzata dall’avv. La OT (pratica edilizia SUED n. 29/2023);
b) del parere vincolante negativo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Caserta e Benevento, espresso in data 23-24/01/2024, prot. n. 1409-P, conosciuto a seguito della ricezione del preavviso di diniego in data 17/05/2024;
c) per quanto di interesse e possa occorre del preavviso di diniego prot. n. 59083 del 17/05/2024, comunicato in pari data a mezzo p.e.c. unitamente al parere sub. b);
d) per quanto di interesse e possa occorre del parere espresso con nota sopraintendizia del 5/09/2023 prot. n. 18092;
e) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Benevento e del Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa NN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 15/07/2024 e depositato in giudizio il 26/07/2024, impugna a) la nota prot. 2024/77967 del 28/06/2024, comunicata in pari data a mezzo p.e.c., con la quale il Settore Urbanistica del comune di Benevento ha adottato il diniego definitivo sull’istanza di P.d.C. in sanatoria avanzata dal ricorrente (pratica edilizia SUED n. 29/2023); b) il parere vincolante negativo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Caserta e Benevento, espresso in data 23-24/01/2024, prot. n. 1409-P, conosciuto a seguito della ricezione del preavviso di diniego in data 17/05/2024; c) per quanto di interesse e possa occorre il preavviso di diniego prot. n. 59083 del 17/05/2024, comunicato in pari data a mezzo p.e.c. unitamente al parere sub. b); d) per quanto di interesse e possa occorre il parere espresso con nota sopraintendizia del 5/09/2023 prot. n. 18092; e) ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra gravati.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (art. 3 della L. n. 241/1990 s.m. e i.; artt. 3 e 4 della L.R. n. 15/2000 s.m. e i.) - VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell’art. 55 delle N.t.A. del P.U.C. del COMUNE di BENEVENTO- ECCESSO di POTERE per CARENZA di ISTRUTTORIA- TRAVISAMENTO - FALSITÀ dei PRESUPPOSTI di FATTO e di DIRITTO- ILLOGICITÀ – PERLESSITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA-ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.
II. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (art. 3 della L. n. 241/1990 s.m. e i.; artt. 3 e 4 della L.R. n. 15/2000 s.m. e i.) - VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell’art. 55 delle N.t.A. del P.U.C. del COMUNE di BENEVENTO- ECCESSO di POTERE per CARENZA di ISTRUTTORIA- TRAVISAMENTO - FALSITÀ dei PRESUPPOSTI di FATTO e di DIRITTO - ILLOGICITÀ - PERLESSITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.
III. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (art. 1, co. 2-bis della L. n. 241/1990) -ECCESSO di POTERE per DIFETTO di ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE del PRINCIPIO di PROPORZIONALITÀ e di RAGIONEVOLEZZA dell’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE del PRINCIPIO di LEALE COLLABORAZIONE - INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il 29/07/2024, si è costituito in giudizio il Comune di Benevento, depositando all’uopo un atto di costituzione ed eccependo l’inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ed infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio e dell’istanza cautelare allo stesso allegata, chiedendo di respingere il ricorso e l’istanza cautelare.
Il 06/08/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 28/08/2024, il Comune di Benevento ha depositato in giudizio una memoria difensiva nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei precedenti pareri negativi prot. n. 12527 del 12/10/2020 e 18092 del 05/09/2023 della Soprintendenza e la sua infondatezza ed ha chiesto di respingere il ricorso e l’istanza cautelare.
Il 05/09/2024, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in replica alla memoria difensiva prodotta dal Comune di Benevento in data 28/08/2024, chiedendo di accogliere il ricorso.
L’11/09/2024, il Comune di Benevento ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione orale, insistendo per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Ad esito della Camera di Consiglio del 12/09/2024, con ordinanza cautelare n. 1788 del 17/09/2024, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuto che non risulta provato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, peraltro in mancanza – allo stato – di un ordine di ripristino;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza cautelare; ”.
Il 15/10/2025, il Ministero della Cultura ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito che l’avversa domanda è inammissibile e infondata, insistendo per il rigetto del ricorso.
L’11/11/2025, il Comune di Benevento ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale si è riportato alla precedente memoria depositata in data 28/08/2024, chiedendo di respingere il ricorso.
L’11/11/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha reiterato “ le censure di illegittimità del parere reso, ed in via derivata del diniego comunale, in quanto la motivazione addotta dall’Amm.ne statale è assolutamente tautologica ed apparente poiché non enuncia quali siano i motivi di incoerenza e/o di contraddizione dell’intervento rispetto alle finalità di conservazione dei valori storico, artistici ed ambientali, del centro storico della città di Benevento, trattandosi nel caso di specie di un sottotetto preesistente e legittimamente edificato, per di più inserito, da circa trent’anni, nell’edificio sito alla via San Pasquale n. 3 ”, chiedendo di accogliere il ricorso.
Il 25/11/2025, il Comune di Benevento ha depositato in giudizio una memoria di replica a quanto dedotto da controparte nella memoria conclusionale, chiedendo di respingere il ricorso.
Il 15/12/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, invocando l’accoglimento del ricorso.
Il 16/12/2025, il Comune di Benevento ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, insistendo per il rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza del 18/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
1. - Il Tribunale ritiene fondato (sotto il profilo del difetto di adeguata motivazione dei provvedimenti impugnati) ed assorbente il primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente lamenta, da un lato, che “ La motivazione addotta dall’Autorità statale è assolutamente tautologica ed apparente poiché non enuncia quali siano i motivi di incoerenza e/o di contraddizione dell’intervento rispetto alle finalità di conservazione dei valori storico, artistici ed ambientali, del centro storico della città di Benevento, trattandosi nel caso di specie di un sottotetto preesistente e legittimamente edificato, per di più inserito, da circa trent’anni, nell’edificio sito alla via San Pasquale n. 3. ”, e, dall’altro lato, “ l’assenza di una motivazione intelligibile dal momento che l’Autorità tutoria non chiarisce per nulla in che modo siano stati alterati i prospetti originari dell’edificio (ad es. modifica dell’altezza di colmo o della sagoma di copertura) ovvero quali inserimenti e/o novità costruttive abbiano condotto a tali paventati esiti; e ciò senza voler considerare che non è neanche chiarito in quale parte dell’edificio siano presenti tali modificazioni, ad es. sulla facciata, sul tetto oppure sull’inclinazione delle falde ”.
Osserva il Collegio che il gravato provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria per recupero del sottotetto è motivato unicamente sulla base della circostanza che “ la Soprintendenza ha espresso, in data 24/01/2024 prot. 10837, Parere vincolante negativo ai sensi dell’art. 55, comma 2.22 delle NTA del PUC Città di Benevento ” e che il presupposto parere della Soprintendenza del 24/01/2024 - da ritenersi confermativo (e non meramente confermativo) dei richiamati precedenti pareri negativi prot. n. 12527 del 12/10/2020 e 18092 del 05/09/2023 (in quanto adottato a seguito di richiesta di riesame del 21/11/2023 acquisita agli atti in data 22/11/2023 al prot.n. 23459), e, quindi, idoneo a riaprire i termini di impugnazione - recita: “ ritenuta la citata richiesta di riesame non meritevole di accoglimento in quanto la proposta progettuale non è coerente con i principi di conservazione dei valori storico, artistici e di ambiente del centro storico della Città di Benevento; esprime, per quanto di competenza, parere negativo ai lavori in sanatoria per il recupero ai fini abitativi del sottotetto in assenza del titolo abilitativo CE 1028/1990, immobile sito alla Via San Pasquale, 3, in quanto gli interventi eseguiti in assenza del titolo edilizio hanno comportato una alterazione non accettabile ai prospetti dell’edificio in oggetto ”.
Ebbene, la suddetta motivazione è effettivamente generica e tautologica, mancando una chiara enunciazione di quali siano i motivi di incoerenza e/o di contraddizione dell’intervento progettato rispetto alle finalità di conservazione dei valori storico, artistici ed ambientali, del centro storico della città di Benevento, se non per la affermazione di una non meglio precisata alterazione dei prospetti originari dell’edificio (che parte ricorrente nega nel ricorso, evidenziando che “ il recupero del sottotetto per cui si controverte, come si evince dalla Relazione tecnica e dal corredo fotografico in atti, allegati all’istanza di P.d.C., non impatta per nulla, architettonicamente e visivamente, sull’esterno dell’edificio, modificandone i prospetti che restano rigorosamente quelli originari poiché non hanno subito alcuna modificazione, stante la preesistenza del vano sottotetto previamente autorizzato .”). Infatti, solo nella memoria difensiva del 28/08/2024, il Comune resistente, in violazione del divieto di integrazione postuma (in giudizio) della motivazione del provvedimento amministrativo, ha chiarito che « Sussiste la modifica dei prospetti dell’edificio in quanto sono state ricavate nelle falde del tetto “sei aperture con finestre tipo Velux; quattro sul fronte di via San Pasquale di dimensioni mt. 1,15 x mt 0,75 e due sul fronte retrostante (lato cortile) di dimensioni mt. 0,75 x mt. 0,55”. », riportando testualmente quanto si legge a pagina 3 della relazione tecnica descrittiva allegata all’istanza di permesso di costruire (nella quale, peraltro, si dà espressamente atto del fatto che, ricadendo l’immobile nell’ambito del Centro Storico della città di Benevento, “ il Comune prima di rilasciare atti autorizzativi, dovrà chiedere il parere preventivo alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento. Pertanto con presente istanza finalizzata ad ottenere anche il parere preventivo della Soprintendenza, si precisa quanto segue: le aperture ricavate nella copertura sono perfettamente complanari con il tetto cioè non comportano uno spessore esterno ulteriore ma si possono definire come la continuità della falda stessa ”), senza, tuttavia, precisare (né nei provvedimenti impugnati e né in giudizio) le ragioni della asserita non coerenza della proposta progettuale con i principi di conservazione dei valori storico, artistici e di ambiente del centro storico della Città di Benevento; motivazione che si rende tanto più necessaria, anche considerato che parte ricorrente, nella memoria difensiva dell’11/11/2025, ha dichiarato (allegando documentazione a comprova) che “ l’edificio contiguo a quello in cui è inserita l’unità sottotetto dell’avv. La OT è stata autorizzata dalla medesima Soprintendenza all’ubicazione sul tetto di aperture per far entrare la luce nei locali sottostanti, con l’unica prescrizione di praticarle “a filo falda in modo da evitare rilevanti modifiche all’unitarietà del manto di copertura (…) ” e che la suddetta circostanza non è stata contestata nella successiva memoria di replica del 25/11/2025 del Comune resistente, il quale si è limitato a ribadire che « non vi è stata alcuna integrazione postuma della motivazione da parte del Comune poiché “l’alterazione non accettabile ai prospetti dell’edificio in oggetto” è indicata quale elemento ostativo nel parere soprintendizio del 23.01.2024 essendosi il Comune limitato ad indicare gli elementi (ossia l’introduzione di 6 lucernai che modificano il prospetto) che concretizzano tale alterazione così come emergenti dagli atti del procedimento ».
Giova, altresì, ricordare che, econdo la giurisprudenza prevalente e condivisa dalla Sezione, “ la motivazione del provvedimento costituisce l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall’Amministrazione resistente nel corso del giudizio ”, e “ il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti (v., di recente, Cons. St., sez. III, 7.4.2014, n. 1629) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 aprile 2014, n. 2247).
2. - L’accoglimento del primo motivo di gravame per l’allegato difetto di adeguata motivazione del parere della Soprintendenza (ed in via derivata del diniego comunale), comportando la necessaria riedizione del potere da parte della P.A., esonera il Collegio dall’esame del secondo motivo di gravame, con cui parte ricorrente lamenta che, non essendo l’immobile in cui è inserito il sottotetto per cui si controverte “ assolutamente vincolato come bene storico-artistico, architettonico o testimoniale, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 ”, “ non si comprende la ragione per la quale una siffatta circostanza [i.e. la modifica ai prospetti dell’edificio] - si ribadisce insussistente - renda di per sé “non accettabile” l’asserita alterazione del prospetto con riferimento al contesto urbano in cui insiste il palazzo, mancando la indicazione puntuale dei criteri di tutela del centro storico che sarebbero stati violati nel caso in esame ”, e del terzo motivo di gravame, con cui parte ricorrente lamenta la violazione del principio del dissenso costruttivo.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati per difetto di adeguata motivazione e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
Condanna il Comune di Benevento e il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RA AD, Presidente
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
NN BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN BA | RI RA AD |
IL SEGRETARIO