Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 27 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Domenico Fato per parte opponente e l'avv. Cesare Costa per parte opposta.
L'Avv. Fato, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Specifica che ai sensi dell'art. 1667 c.c. non vi è alcuna decadenza dal termine dei 60 giorni per la rilevazione dei vizi atteso che i vizi che gli stessi sono stati conosciuti dalla parte opposta proprio in vista dell'incontro tenutosi nel maggio 2023. L'Avv. Costa, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Contesta quanto affermato ex adverso e rileva che i vizi di cui si discute non sono quelli di cui all'accordo del giugno 2023, essendo stati tali importi già defalcati con la nota di credito in atti.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2097 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
Dome n Lamezia Terme Piazza Mazzini n. 12, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 roponeva opposizione a
[...]
n. 49/2014 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di euro 10.526,4 Deduceva che parte opposta aveva eseguito i propri servizi in maniera erronea ed incompleta e pertanto la somma non era dovuta. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “• accertare e dichiarare l'inadempimento della Parte_2
e per l'effetto revocare il decreto ingi
[...] ito e dedotto nel presente atto di citazione in opposizione. • CP_ accertare e dichiarare la responsabilità della oop. Agr. Maremma Etrusca S.r.l. e per l'effetto condannare la stessa al ris ento del danno da liquidarsi in via equitativa dall'Ill.mo Giudice all'esito della causa. In via istruttoria, si versa in atti la perizia redatta dal dott. Parimenti In Persona_1 via istruttoria l'odierna attrice si riserva di dedurre, controdedurre, eccepire e contestare, quanto eventualmente dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione di parte avversaria”.
2.Si costituiva chiedendo il CP_1 Controparte_1 CP_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.In punto di prova del credito ingiunto deve rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Nella specie, è pacifica e documentale l'esecuzione della prestazione da parte della opposta, contestando l'opponente alcuni vizi nel compimento di tali servizi.
5.Nel merito occorre evidenziare -come già esposto con l'ordinanza del 24.04.2025- che la perizia di parte opponente fa riferimento a vizi attinenti l'impianto di irrigazione sui quali non vi è prova circa la loro tempestiva denuncia (60 giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 1667 c.c.). Infatti, la prima contestazione documentata di tale vizio (che l'opponente afferma esserne venuto a conoscenza sin dal giugno 2023) è contenuta nell'opposizione al decreto ingiuntivo e non vi è prova che tale vizio sia stato denunciato oralmente nel corso dell'incontro del 5.06.2023.
6.Con riguardo agli altri vizi indicati nella citazione non vi è riscontro nella perizia di parte. Per alcuni di tali ulteriori vizi vi è stato il riconoscimento della impresa appaltatrice che ha già operato la riduzione del prezzo a mezzo di nota di credito;
viceversa, per gli altri non vi è prova della tempestiva denuncia per le stesse ragioni di cui al capoverso precedente.
7.In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, della complessità della controversia e dell'attività processuale concretamente svolta. Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria non ricorrendo dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia in persona del giudice monocratico, pronunciando definitivamente, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 49/2024.
-CONDANNA l pagamento Parte_1 in favore di ese di lite da Controparte_1 liquidarsi o oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani