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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2309/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2309/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Teggiano (Sa) alla Parte_1 C.F._1 via Prato IV presso lo studio dell'Avv. DE PAOLA CARMEN che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Cariati (CS) alla via Controparte_1 C.F._2
Pitagora n.14 presso lo studio dell'Avv. BASTA ROCCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 10.09.1994 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 CP_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Bussi sul Tirino (atto n. 14,
[...] parte II, s. A, anno 1994) dalla cui unione nascevano le figlie e oggi maggiorenni. Per_1 Per_2
2. Con ricorso del 22 luglio 2025 la sig.ra chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge , con addebito della separazione a quest'ultimo alle condizioni di Controparte_1 cui al ricorso introduttivo.
3. A sostegno della domanda di addebito la ricorrente deduceva che il resistente abbandonava definitivamente la casa coniugale in data 15 maggio 2025. Tale condotta avrebbe determinato non solo la violazione dell'obbligo di coabitazione ma anche degli obblighi di assistenza morale e materiale derivanti dal vincolo coniugale.
4. Il resistente, costituitosi in giudizio, rappresentava congiuntamente alla ricorrente di essere addivenuto ad un accordo per la separazione consensuale alle condizioni riportate nella comparsa di costituzione.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2- il sig. cede alla sig. a titolo risarcitorio la propria quota di Controparte_1 Parte_1 proprietà (la metà) dell'immobile in Bussi sul Tirino alla Via Gramsci, 62, iscritto al Catasto
Fabbricato del medesimo Comune al Foglio 12 particella 2023 sub 26 come da visura allegata;
3- L' intestazione della proprietà al 100% dell'immobile in Bussi sul Tirino alla Via Gramsci, 62, iscritto al Catasto Fabbricato del medesimo Comune al Foglio 12 particella 2023 sub 26 in favore pagina 2 di 4 della sig. , avverrà a titolo solutorio-compensativo tra i coniugi, con i benefici di cui Parte_1 all'art. 19 della legge 74/1987, considerato altresì, che le parti si sono accordate per il trasferimento immobiliare da parte di verso subordinando la validità del negozio posto in essere CP_1 Pt_1 all'intervenuta omologa. Si dichiara che l'attribuzione patrimoniale indicata è essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e si chiede pertanto l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art 19 L. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99;
4- le parti precisano che l'accordo, nella parte in cui prevede la cessione della quota dell'immobile dal marito alla moglie, ha natura immediatamente traslativa. A tal fine si depositano i documenti: certificazione APE;
dichiarazione di corrispondenza dell'immobile con planimetria catastale e legittimità urbanistica;
titolo di proprietà; permesso di costruire;
rinnovo permesso di costruire;
planimetria catastale;
visura catastale.
5- In subordine chiedono che la cessione della quota dell'immobile dal marito alla moglie ha natura obbligatoria e pertanto i coniugi sono obbligati a stipulare apposito successivo atto di cessione.
6- le parti daranno corso al rispetto reciproco delle condizioni che disciplinano la separazione sin dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
7- le spese legali sono compensate.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
8. Spese compensate così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 22 luglio
2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Bussi sul Tirino il 10.09.1994 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1994), alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara, il 20 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2309/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Teggiano (Sa) alla Parte_1 C.F._1 via Prato IV presso lo studio dell'Avv. DE PAOLA CARMEN che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Cariati (CS) alla via Controparte_1 C.F._2
Pitagora n.14 presso lo studio dell'Avv. BASTA ROCCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 10.09.1994 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 CP_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Bussi sul Tirino (atto n. 14,
[...] parte II, s. A, anno 1994) dalla cui unione nascevano le figlie e oggi maggiorenni. Per_1 Per_2
2. Con ricorso del 22 luglio 2025 la sig.ra chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge , con addebito della separazione a quest'ultimo alle condizioni di Controparte_1 cui al ricorso introduttivo.
3. A sostegno della domanda di addebito la ricorrente deduceva che il resistente abbandonava definitivamente la casa coniugale in data 15 maggio 2025. Tale condotta avrebbe determinato non solo la violazione dell'obbligo di coabitazione ma anche degli obblighi di assistenza morale e materiale derivanti dal vincolo coniugale.
4. Il resistente, costituitosi in giudizio, rappresentava congiuntamente alla ricorrente di essere addivenuto ad un accordo per la separazione consensuale alle condizioni riportate nella comparsa di costituzione.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2- il sig. cede alla sig. a titolo risarcitorio la propria quota di Controparte_1 Parte_1 proprietà (la metà) dell'immobile in Bussi sul Tirino alla Via Gramsci, 62, iscritto al Catasto
Fabbricato del medesimo Comune al Foglio 12 particella 2023 sub 26 come da visura allegata;
3- L' intestazione della proprietà al 100% dell'immobile in Bussi sul Tirino alla Via Gramsci, 62, iscritto al Catasto Fabbricato del medesimo Comune al Foglio 12 particella 2023 sub 26 in favore pagina 2 di 4 della sig. , avverrà a titolo solutorio-compensativo tra i coniugi, con i benefici di cui Parte_1 all'art. 19 della legge 74/1987, considerato altresì, che le parti si sono accordate per il trasferimento immobiliare da parte di verso subordinando la validità del negozio posto in essere CP_1 Pt_1 all'intervenuta omologa. Si dichiara che l'attribuzione patrimoniale indicata è essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e si chiede pertanto l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art 19 L. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99;
4- le parti precisano che l'accordo, nella parte in cui prevede la cessione della quota dell'immobile dal marito alla moglie, ha natura immediatamente traslativa. A tal fine si depositano i documenti: certificazione APE;
dichiarazione di corrispondenza dell'immobile con planimetria catastale e legittimità urbanistica;
titolo di proprietà; permesso di costruire;
rinnovo permesso di costruire;
planimetria catastale;
visura catastale.
5- In subordine chiedono che la cessione della quota dell'immobile dal marito alla moglie ha natura obbligatoria e pertanto i coniugi sono obbligati a stipulare apposito successivo atto di cessione.
6- le parti daranno corso al rispetto reciproco delle condizioni che disciplinano la separazione sin dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
7- le spese legali sono compensate.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
8. Spese compensate così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 22 luglio
2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Bussi sul Tirino il 10.09.1994 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1994), alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara, il 20 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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