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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/08/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 458/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 458 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 10.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. , elettivamente domiciliato a Viareggio (LU), Parte_1 C.F._1
Galleria d'Azeglio n. 61, presso lo studio dell'Avv. SALVIA ANDREA che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. RACHELE AMICO in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n.67, rappresentata e difesa dagli Avv. LAZZERI GLORIA e CARLA FIASCHI, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso in Milano, via Santa Maria alla Porta n. 2, presso lo studio degli Avv.ti NATALE CHRISTIAN DI MAURO ed ELISA ROSSI, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- terza chiamata
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato giudizio l' Parte_1 [...]
, chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che i danni subiti dal sono da attribuirsi ad un'esclusiva responsabilità dell' Parte_1 [...]
per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Voglia Controparte_1 condannare quest'ultima al pagamento a favore dell'attore delle somme corrispondenti al ristoro delle seguenti voci di danno: - danno non patrimoniale, conseguente alla lesione all'integrità fisica subita dal medesimo in conseguenza della malpractice di cui in premessa, la cui misura verrà meglio accertata e quantificata all'esito di CTU medica, tenuto conto anche della CT di parte versata in atti
e da liquidarsi secondo i parametri di cui alle più attuali Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, con il riconoscimento della massima personalizzazione ivi prevista;
- danno patrimoniale per tutte le spese mediche sostenute dall'attore che, allo stato, ammontano ad €
2.939,30. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria. Oltre spese vive, anche di mediazione,
e competenze professionali oltre spese generali, Cap ed Iva come per legge”.
A sostegno delle domande svolte, la difesa attrice ha dedotto: - che in data 15.11.2010 Pt_1
è stato ricoverato presso l' reparto U.O. di ,
[...] CP_3 Controparte_4 con diagnosi di coxartrosi, per sottoporsi ad un intervento chirurgico di protesi di rivestimento MOM dell'anca sinistra, effettivamente eseguito il successivo 16.11.2010; - che dopo circa tre anni e mezzo ha iniziato a presentare una seria dermatite pruriginosa, inizialmente localizzata a piedi e gambe e successivamente estesa a tutto il corpo, che gli causava forte prurito e lesioni cutanee;
- che ha quindi eseguito due patch test (nel dicembre del 2015 e nel giugno del 2016), all'esito dei quali è stata riscontrata una sua positività al Potassio bicromato 0,5%, al Nichel Solfato 5% ed alla Defenil-P-
Fenilendiamina 0,25%; - che a partire dal 2015 il si è sottoposto ad accertamenti medico- Pt_1 diagnostici (visite specialistiche e biopsia cutanea), all'esito dei quali gli è stata diagnosticata una generica “Dermatite in corso di approfondimento (acantosi e focolai multipli di ipercheratosi dell'epidermide)”; - che l'attore si è quindi sottoposto ad ulteriori visite nel mese di luglio 2017 dal dott. (Direttore del reparto di malattie infettive dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Persona_1
Napoli) e poi nel mese di giugno 2020 dal dott. all'esito delle quali è stato accertato Persona_2 che la grave dermatite è stata causata con altissima probabilità da un'ipersensibilità ai metalli, riconducibile all'usura della superficie dell'impianto della protesi con conseguente liberazione nel sangue di cromo e cobalto;
- che, in violazione delle linee guida in materia, il personale sanitario della al quale il ha rappresentato di essere portatore di protesi MOM, ha omesso di CP_3 Pt_1 eseguire un'anamnesi mirata a ricercare nell'attore uno stato di ipersensibilità, non ha fornito informazioni circa i rischi conseguenti al passaggio in circolo dei metalli e non ha eseguito tempestivamente il follow up (iniziato solo nel 2019) necessario per valutare la protesi e verificare la possibile insorgenza di metallosi come raccomandato dallo SCENIHR (Organo istituito nel 2004 per fornire alla Commissione Europea pareri scientifici in materia di sicurezza e valutazione dei rischi connessi all'utilizzo di nuove tecnologie) con parere del 25.09.2014 cui la Regione Toscana ha aderito con Delibera della Giunta Regionale n.1163/2016; - che in conseguenza della condotta colposa dei medici, l'attore ha riportato un danno biologico pari al 25% e danni patrimoniali (spese mediche sostenute per € 2.939,30); - che è stato esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo.
In data 5.05.2022 si è costituita l'azienda sanitaria convenuta, che ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, deducendo l'insussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e l'impianto della protesi MOM, e il corretto operato dei sanitari dell' CP_3
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha allegato: - che i sintomi della dermatite lamentata dall'attore
(dermatite atopica di grado moderato-grave) erano presenti già in epoca antecedente all'intervento di impianto della protesi MOM eseguito in data 16.11.2010; - che detta patologia ha origine genetica, per cui essa sarebbe insorta indipendentemente dall'esposizione ai metalli correlata alla protesi
MOM; - che la manifestazione della patologia è stata agevolata dall'attività di muratore svolta dall'attore e alla conseguente esposizione dello stesso alle sostanze presenti in ambiente lavorativo;
- che, difatti, al momento del ricovero, il paziente presentava già sintomatologia allergica aspecifica;
- che, alla data dell'intervento (16.11.2010), non vi era alcuna controindicazione all'impianto della tipologia di protesi MOM poiché non erano ancora noti i rischi correlati all'usura delle superfici articolari, con conseguente accumulo di ioni metallici e di detriti a livello dei tessuti prossimi alla protesi e con successivo rilascio degli stessi nel sangue;
- che la necessità di studi a medio e a lungo termine al fine di ottenere evidenze conclusive sulla tossicità di metalli nei soggetti portatori di MOM,
e in generale sulla sicurezza di tali protesi per i pazienti, è stata evidenziata successivamente ai fatti di causa;
- che l'attore è stato tempestivamente inserito nel protocollo di sorveglianza in esecuzione delle Linee guida fissate dalla Regione Toscana;
- che nessun addebito di responsabilità può essere mosso nei confronti della sotto il profilo dell'acquisto del dispositivo medico impiantato, CP_5 atteso che l'azienda sanitaria era solo fruitrice finale dei dispositivi medici acquistati da altro soggetto giuridico, ossia Controparte_6
La difesa convenuta ha inoltre contestato la pretesa risarcitoria dell'attore, sia nell'an che nel quantum, deducendo: - l'errata quantificazione del danno biologico;
- l'insussistenza dei presupposti, nemmeno allegati, per il riconoscimento della personalizzazione del danno;
- la non risarcibilità delle spese per prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale (non meglio specificate), essendo rimasta indimostrata la riconducibilità di dette prestazioni alla patologia sofferta dall'attore; - la non risarcibilità delle spese per consulenze medico legali in quanto solo parzialmente provate e comunque non necessarie;
- la necessità di detrarre dalla pretesa risarcitoria l'importo già eventualmente ottenuto dall'attore da parte dell' a titolo di risarcimento del danno biologico del 4% accertato CP_7 nell'ambito di una pratica per il riconoscimento della malattia professionale con diagnosi di dermatite.
L'azienda convenuta ha altresì chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società produttrice della protesi impiantata deducendo che l'oggetto del giudizio Controparte_2 attiene alla responsabilità da prodotto difettoso.
La chiamata è stata autorizzata con decreto del 6.05.2022.
In data 15.09.2022 si è costituita he in via preliminare ha eccepito Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo: - che la parte attrice non ha svolto alcuna allegazione in merito a un'asserita responsabilità da prodotto difettoso, essendo invece le richieste dell'attore incentrate su una asserita responsabilità medica;
- di non essere il produttore, ma il mero distributore sul mercato italiano della protesi impiantata al nel novembre 2010 Pt_1 effettivamente prodotta da Sempre in via preliminare, ha eccepito: - l'intervenuta CP_8 prescrizione dell'azione contrattuale promossa dall'azienda ospedaliera nei suoi confronti, atteso che l'azione del compratore nei confronti del venditore si prescrive trascorso un anno dalla consegna del bene compravenduto (art. 1495, co. 3, cod. civ.) e la protesi de qua è stata impiantata nel 2010, risultando quindi a tale data già consegnata;
- l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia preteso diritto risarcitorio avanzato dall'attore ai sensi dell'art 125 Codice del Consumo, atteso che esso era divenuto consapevole della potenziale difettosità della protesi, al più tardi, nel novembre 2017, allorquando il dott. ha ipotizzato una possibile correlazione tra la dermatite e la protesi;
- l'estinzione dei Per_1 diritti risarcitori dell'attore ai sensi dell'art 126 del Codice del Consumo, essendo trascorsi più di 10 anni tra la data in cui il prodotto in questione è stato messo in circolazione (ossia non più tardi di novembre 2010) e la notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree, deducendo l'assenza di qualsivoglia difetto della protesi che era ed è tuttora (a distanza di 12 anni) perfettamente funzionante, nonché
l'insussistenza e comunque la mancata dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra il presunto difetto della protesi e la dermatite del paziente, svolgendo sotto questo ultimo profilo, difese analoghe a quelle dell'azienda sanitaria convenuta;
- che tutti i prodotti realizzati e commercializzati dal hanno dimostrato di rispondere ai più elevati standard di qualità e sicurezza Controparte_9
e di rappresentare un'efficace soluzione terapeutica per i pazienti che hanno le caratteristiche richieste per tali prodotti;
- che nel documento fornito in accompagnamento alla protesi MoM impiantata al menziona esplicitamente “Reazioni di sensibilità ai materiali” e “reazione Pt_1 CP_8 allergica” tra i possibili effetti indesiderati dell'impianto; - che, pertanto, era onere del personale sanitario verificare la compatibilità del tipo di protesi selezionata con la condizione clinica del sulla base dell'anamnesi del paziente e degli ulteriori accertamenti ritenuti opportuni in Pt_1 considerazione del quadro clinico del medesimo.
Inoltre, ha contestato la quantificazione dei danni operata dal consulente di parte attrice sia nell'an che nel quantum, svolgendo difese analoghe a quelle della convenuta e deducendo, in particolare l'insussistenza del ventilato danno biologico, stante il miglioramento della qualità della vita del paziente affetto da coxartrosi all'anca sinistra in ragione dell'esito positivo dell'intervento di artroprotesi (guarigione dal dolore, assenza di difficoltà nei movimenti).
Sulla scorta di quanto dedotto, la terza chiamata ha chiesto al Tribunale: - di accertare e dichiarare, in via pregiudiziale di rito, il proprio difetto di legittimazione passiva / difetto di titolarità dal lato passivo della presunta obbligazione dedotta in giudizio;
- di rigettare le domande svolte nei suoi confronti poiché prescritte e per intervenuta estinzione del preteso diritto risarcitorio e comunque infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite CTU medico legale sulla persona dell'attore
(relazione depositata in data 27.01.2024).
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 3.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Le domande attoree sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
2. Sul piano generale, è noto che, in tema di malpractice medica, la responsabilità del personale sanitario ha natura contrattuale, con la conseguenza che incombe al paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale e limitarsi a dedurre un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno, mentre è onere del debitore
(struttura sanitaria o medico) provare che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile, oppure che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul “contratto di spedalità”, che può essere concluso anche per facta concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma comporta, a carico del paziente, l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) ed a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne deriva che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (art. 1228 c.c.). Laddove, come nella specie, il paziente assuma di avere subito un danno causato dalla condotta colposa del medico strutturato, spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, allegandone la violazione, e l'evento dannoso quale effetto della condotta colposa del medico, mentre, a carico della struttura sanitaria incombe l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo all'operato del medico, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a imputabile al medico medesimo.
3. Nella specie, è pacifico fra le parti (art 115 c.p.c.) e comunque risulta per tabulas (doc. 1,4,5,6,7,8 allegati all'atto di citazione) che - in data 15.11.2010 è stato ricoverato Parte_1
CP_1 presso l' , nel reparto di , Controparte_10 Parte_2 ove in data 16.11.2010, è stato sottoposto all'intervento chirurgico di artroscopia dell'anca sinistra con impianto di protesi di rivestimento con accoppiamento MoM a seguito del quale, in data
18.11.2010, è stato preso in carico dalla Sezione Interna di Fisiatria della stessa Controparte_12
dalla quale è stato dimesso in data 23.11.2010; - successivamente all'intervento e, in
[...] particolare, in data 5.01.2016, accusando un persistente prurito ad entrambi gli arti inferiori, questi si
è recato al Pronto Soccorso dell' dove, riscontrata “dermatite diffusa agli arti e al tronco con CP_3 lesioni da grattamento”, è stata richiesta consulenza dermatologica, con prescrizione di ulteriore terapia farmacologica;
- è stato successivamente seguito presso gli ambulatori della Dermatologia di
AOUP, con numerose visite (in data 20.02.2016, 26.03.2016, 24.06.2016, 25.07.2016, 01.08.2016) e con ripetizione del patch test in data 21.6.2016; - si è rivolto, in data 01.07.2016, alla dott.ssa
[...]
specialista in Allergia e Immunologia clinica presso - dal 31.08.2016 al Persona_3 CP_3
24.03.2017 si è sottoposto in regime di Day Service ambulatoriale presso la U.O. Immuno- allergologia clinica dell' a ulteriori accertamenti diagnostici;
- in data 19.09.20217 si è CP_3 sottoposto ad esami ematochimici per la ionemia cromo e cobalto presso e si è sottoposto a CP_3 visita ambulatoriale presso l' Controparte_13 in data 21.09.2019, 05.10.2019, 19.10.2019 e 23.11.2019.
3.1 E' dunque provato il contratto di spedalità intercorso tra e la struttura Parte_1 ospedaliera convenuta.
3.2 Tuttavia, i profili di responsabilità ascritti ai sanitari non hanno trovato riscontro probatorio, atteso che la CTU medico – legale espletata, i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici, ha escluso la sussistenza dei contestati profili di colpa concernenti l'asserita mancata anamnesi specifica sull'ipersensibilità del paziente, la carente informazione dello stesso sui rischi connessi all'impianto della protesi e l'omesso follow-up, né ha accertato ed anzi ha negato la sussistenza di un nesso causale tra detta protesi e l'insorgenza della reazione allergica.
3.3 Quanto alla condotta dei medici che hanno avuto in cura il il Collegio dei periti ha Pt_1 accertato che “l'operato dei Sanitari di è stato conforme alle Linee guida dalla comunità CP_3 scientifica nazionale ed internazionale e delle buone pratiche accreditate in essere all'epoca dei fatti
(in tutte le fasi della gestione clinica)” (pag. 33 della CTU).
In particolare, si legge nella CTU che “al momento del ricovero nel novembre 2010, prima della procedura chirurgica, risultano presenti dati anamnestici, oltretutto descritti in maniera dettagliata da più specialisti (ortopedico, cardiologo, anestesista). Parimenti, anche in epoca successiva
(ricovero del 2012 per intervento al ginocchio), risulta annoverata la problematica di ipersensibilità, quale allergia all'acaro della polvere” (pag. 32 della CTU).
Invero, la scheda anestesiologica relativa all'intervento eseguito in data 16.11.2010 riporta che il paziente è “allergico ad acari (prurito generalizzato) in terapia con Cimbalta” (pag. 5 della CTU); inoltre, in occasione del ricovero in day-surgery per intervento chirurgico di meniscectomia selettiva artroscopica al ginocchio destro, eseguito dalla stessa in data 20.11.2012, Controparte_12
è stata nuovamente riscontrata una “allergia ad acari: rinite” (pag. 5 della CTU).
Sono dunque infondate le doglianze attoree relative ad una presunta mancata anamnesi specifica sull'ipersensibilità del paziente, atteso che l'anamnesi completa ed esaustiva eseguita dai medici in fase preoperatoria ha correttamente indagato anche il profilo dell'eventuale ipersensibilità del paziente, accertando la sussistenza di fenomeni allergici, riferiti all'acaro della polvere.
È altrettanto priva di pregio la deduzione relativa alla presunta omessa informazione del paziente sui rischi conseguenti all'utilizzo di impianto MOM.
In proposito, la CTU ha innanzi tutto chiarito che “non è a oggi dimostrata l'allergia “profonda” ai metalli, seppur la comunità scientifica ortopedica si sia interrogata e si stia tuttora interrogando sul tema, e siano stati presentati iter diagnostici e anche impianti “anallergici”. […] Al momento dell'impianto della protesi nel caso di specie (novembre 2010), a maggior ragione non erano presenti chiare indicazioni circa la possibile reattività allergica profonda dei metalli, non erano disponibili impianti “anallergici”, non era presente nel Sig. un sospetto clinico di allergia a metalli” Pt_1 pag. 30 della CTU).
Con specifico riferimento alla possibile azione nociva della protesi metalliche, ed in particolare delle protesi MOM, il Collegio peritale ha rilevato che “all'epoca in cui fu impiantata la protesi (2010), le discussioni scientifiche in proposito erano in fase inziale e la correlazione fra dette protesi e le problematiche di metallosi e allergia ai metalli non erano ancora supportate da valido e idoneo fondamento scientifico”, precisando peraltro che la questione dibattuta riguardava le sole protesi
MoM LDH e non anche le protesi di rivestimento del tipo di quella impiantata al diverse Pt_1 per tipologia di protesi e per marca (pag. 32 della CTU). Per tali ragioni, anche sotto tale profilo la condotta dei sanitari è esente da profili di colpa.
Infine, valutata la documentazione versata in atti, il Collegio dei periti ha accertato che l'attore è stato correttamente ricercato, individuato e inserito nel protocollo per la sorveglianza dei pazienti operati con protesi d'anca MoM al momento in cui la Regione Toscana ha istituito il percorso di monitoraggio per tale tipologia di pazienti e “in base alle risultanze laboratoristiche (ionemia sì sopra ai valori normali, ma ben al di sotto del valore soglia di attenzione), sintomatologico-cliniche (assenza di disturbi all'anca sinistra) e di diagnostica per immagini (assenza di allentamento protesico o di riassorbimento osseo periprotesico o di raccolte saccate tipo pseudotumor), è stato cadenzato il monitoraggio, senza previsione di alcuna misura interventistica” (pag. 32 e 33 della CTU).
3.4 Accertata l'assenza di profili di colpa della condotta dei sanitari, deve altresì escludersi che la patologia dermatologica da cui è affetto l'attore possa essere ricondotta alla protesi impiantata in data
16.11.2010.
Il sospetto diagnostico di complicazione da protesi MoM formulato dalla parte attrice sulla base dei valori di ionemia metallica sopra ai valori normali (cromo 1,00 µg/L e cobalto 1,80 µg/L) non è infatti stato confermato dalla CTU espletata, ove si legge che “è possibile affermare, con sufficiente sicurezza, che il danno manifestatosi in epoca successiva all'intervento stesso, come lamentato da
Parte ricorrente, non è riconducibile all'intervento” (pag. 33 della CTU).
Nel dettaglio, il Collegio peritale, dopo aver evidenziato come “in letteratura non sia dimostrata
l'allergia “profonda” ai metalli, né tantomeno la probabilità di dermatite atopica conseguente ad impianti MoM”, ha accertato che il quadro di cui è affetto l'attore non risulta essere la conseguenza dell'impianto della “protesi di rivestimento con accoppiamento MoM”, precisando che i valori di ionemia risultanti dagli accertamenti ematici effettuati nel 2017 (cromo 1,00 µg/L e cobalto 1,80 µg/L) e nel 2019 (Cromo 2,27 µg/L e Cobalto 1,22 µg/L), pur indicativi di una ionemia metallica sopra ai valori normali, “non hanno mai raggiunto livelli tali da determinare un danno di organo o un aumento di rischio di contrarre una patologia sistemica” (pag. 33 della CTU), risultando peraltro inferiori ai limiti di “attenzione” (7 µg/L) individuati come quelli necessari per istituire il monitoraggio periodico, e ben lontani dai limiti di “allerta” (20 µg/L) individuati quali limiti necessari per un'eventuale valutazione all'espianto della protesi (pag. 32 della CTU).
Il Collegio dei periti ha ulteriormente osservato che l'eventuale allergia a metalli è una reazione locale, che comporta problematiche nella sede di esposizione: dunque, per quanto riguarda un impianto protesico, la reazione allergica non si manifesta con problematiche sistemiche o di altri organi o tessuti, ma con dolore articolare e allentamento protesico che, tuttavia, non sono stati riscontrati nel caso di specie.
In proposito, si legge nella relazione peritale che “alla luce della documentazione agli atti, non è presente osteolisi periprotesica né sono presenti raccolte che possano essere considerate pseudotumor. Per altro, il Sig. riferisce una completa asintomaticità all'anca sinistra, che Pt_1 anche clinicamente appare indenne da difetti funzionali”. Inoltre “attualmente il Sig. non Pt_1 riferisce alcun disturbo all'anca sinistra (mentre ha qualche disturbo all'anca destra, sottoposta nel
2022 a protesi totale di anca), riferisce di assumere terapia medica per la dermatite atopica (terapia biologica con Dupixent, con saltuaria aggiunta di corticosteroidi nelle fasi di acuzie) con buon controllo della sintomatologia (prurito) e della clinica (lesioni cutanee); non riferisce altre problematiche. Clinicamente non vi sono rilievi degni di nota, né locali all'anca sinistra, che presenta articolarità completa senza dolorabilità, né deficit di forza, né sistemici cutanei e sottocutanei” (pag.
31 della CTU).
L'attore non presenta quindi alcuna condizione clinica compatibile con una possibile ipotesi morbosa correlata alla protesi articolare.
Al contrario, emerge che i disturbi allergici lamentati dal sussistevano già in data anteriore Pt_1
a quella in cui è stato eseguito l'impianto protesico, essendo stati riscontrati già in occasione dell'indagine anamnestica eseguita prima dell'intervento di artroprotesi eseguito nel 2010.
4. In conclusione, non vi sono condotte connotate da colpa imputabili al personale medico dell'Ospedale di Pisa, né è stata dimostrata la correlazione fra la patologia da cui è affetto il Pt_1
(dermatite atopica) e la protesi MOM impiantata in data 16.11.2010.
5. L'accertata insussistenza di un qualsiasi nesso di causalità fra l'impianto protesico applicato alla parte attrice in data 16.11.2010 e la patologia dermatologica successivamente insorta ed il conseguente rigetto della domanda dell'attore rende superfluo l'esame della domanda avanzata dall'azienda sanitaria convenuta volta ad ottenere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della terza chiamata nella causazione del danno e la condanna della Controparte_2 stessa all'integrale risarcimento del danno.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al petitum
(indeterminabile - complessità bassa), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche prospettate) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di lite relative alla terza chiamata sono poste parimenti a carico dell'attore, atteso che, per giurisprudenza consolidata “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. civ., ord. 7.3.2024, n. 6144).
Le spese della CTU medica per il Collegio peritale, già liquidate con separato decreto, sono da porsi definitivamente a carico della parte attrice, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande attoree;
per l'effetto CONDANNA alla refusione in favore dell'azienda sanitaria Parte_1 convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite, che liquida in euro
3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA altresì l'attore, alla refusione in favore della terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU (Collegio peritale), già liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Pisa, 26/08/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 458 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 10.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. , elettivamente domiciliato a Viareggio (LU), Parte_1 C.F._1
Galleria d'Azeglio n. 61, presso lo studio dell'Avv. SALVIA ANDREA che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. RACHELE AMICO in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n.67, rappresentata e difesa dagli Avv. LAZZERI GLORIA e CARLA FIASCHI, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso in Milano, via Santa Maria alla Porta n. 2, presso lo studio degli Avv.ti NATALE CHRISTIAN DI MAURO ed ELISA ROSSI, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- terza chiamata
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato giudizio l' Parte_1 [...]
, chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che i danni subiti dal sono da attribuirsi ad un'esclusiva responsabilità dell' Parte_1 [...]
per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Voglia Controparte_1 condannare quest'ultima al pagamento a favore dell'attore delle somme corrispondenti al ristoro delle seguenti voci di danno: - danno non patrimoniale, conseguente alla lesione all'integrità fisica subita dal medesimo in conseguenza della malpractice di cui in premessa, la cui misura verrà meglio accertata e quantificata all'esito di CTU medica, tenuto conto anche della CT di parte versata in atti
e da liquidarsi secondo i parametri di cui alle più attuali Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, con il riconoscimento della massima personalizzazione ivi prevista;
- danno patrimoniale per tutte le spese mediche sostenute dall'attore che, allo stato, ammontano ad €
2.939,30. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria. Oltre spese vive, anche di mediazione,
e competenze professionali oltre spese generali, Cap ed Iva come per legge”.
A sostegno delle domande svolte, la difesa attrice ha dedotto: - che in data 15.11.2010 Pt_1
è stato ricoverato presso l' reparto U.O. di ,
[...] CP_3 Controparte_4 con diagnosi di coxartrosi, per sottoporsi ad un intervento chirurgico di protesi di rivestimento MOM dell'anca sinistra, effettivamente eseguito il successivo 16.11.2010; - che dopo circa tre anni e mezzo ha iniziato a presentare una seria dermatite pruriginosa, inizialmente localizzata a piedi e gambe e successivamente estesa a tutto il corpo, che gli causava forte prurito e lesioni cutanee;
- che ha quindi eseguito due patch test (nel dicembre del 2015 e nel giugno del 2016), all'esito dei quali è stata riscontrata una sua positività al Potassio bicromato 0,5%, al Nichel Solfato 5% ed alla Defenil-P-
Fenilendiamina 0,25%; - che a partire dal 2015 il si è sottoposto ad accertamenti medico- Pt_1 diagnostici (visite specialistiche e biopsia cutanea), all'esito dei quali gli è stata diagnosticata una generica “Dermatite in corso di approfondimento (acantosi e focolai multipli di ipercheratosi dell'epidermide)”; - che l'attore si è quindi sottoposto ad ulteriori visite nel mese di luglio 2017 dal dott. (Direttore del reparto di malattie infettive dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Persona_1
Napoli) e poi nel mese di giugno 2020 dal dott. all'esito delle quali è stato accertato Persona_2 che la grave dermatite è stata causata con altissima probabilità da un'ipersensibilità ai metalli, riconducibile all'usura della superficie dell'impianto della protesi con conseguente liberazione nel sangue di cromo e cobalto;
- che, in violazione delle linee guida in materia, il personale sanitario della al quale il ha rappresentato di essere portatore di protesi MOM, ha omesso di CP_3 Pt_1 eseguire un'anamnesi mirata a ricercare nell'attore uno stato di ipersensibilità, non ha fornito informazioni circa i rischi conseguenti al passaggio in circolo dei metalli e non ha eseguito tempestivamente il follow up (iniziato solo nel 2019) necessario per valutare la protesi e verificare la possibile insorgenza di metallosi come raccomandato dallo SCENIHR (Organo istituito nel 2004 per fornire alla Commissione Europea pareri scientifici in materia di sicurezza e valutazione dei rischi connessi all'utilizzo di nuove tecnologie) con parere del 25.09.2014 cui la Regione Toscana ha aderito con Delibera della Giunta Regionale n.1163/2016; - che in conseguenza della condotta colposa dei medici, l'attore ha riportato un danno biologico pari al 25% e danni patrimoniali (spese mediche sostenute per € 2.939,30); - che è stato esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo.
In data 5.05.2022 si è costituita l'azienda sanitaria convenuta, che ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, deducendo l'insussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e l'impianto della protesi MOM, e il corretto operato dei sanitari dell' CP_3
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha allegato: - che i sintomi della dermatite lamentata dall'attore
(dermatite atopica di grado moderato-grave) erano presenti già in epoca antecedente all'intervento di impianto della protesi MOM eseguito in data 16.11.2010; - che detta patologia ha origine genetica, per cui essa sarebbe insorta indipendentemente dall'esposizione ai metalli correlata alla protesi
MOM; - che la manifestazione della patologia è stata agevolata dall'attività di muratore svolta dall'attore e alla conseguente esposizione dello stesso alle sostanze presenti in ambiente lavorativo;
- che, difatti, al momento del ricovero, il paziente presentava già sintomatologia allergica aspecifica;
- che, alla data dell'intervento (16.11.2010), non vi era alcuna controindicazione all'impianto della tipologia di protesi MOM poiché non erano ancora noti i rischi correlati all'usura delle superfici articolari, con conseguente accumulo di ioni metallici e di detriti a livello dei tessuti prossimi alla protesi e con successivo rilascio degli stessi nel sangue;
- che la necessità di studi a medio e a lungo termine al fine di ottenere evidenze conclusive sulla tossicità di metalli nei soggetti portatori di MOM,
e in generale sulla sicurezza di tali protesi per i pazienti, è stata evidenziata successivamente ai fatti di causa;
- che l'attore è stato tempestivamente inserito nel protocollo di sorveglianza in esecuzione delle Linee guida fissate dalla Regione Toscana;
- che nessun addebito di responsabilità può essere mosso nei confronti della sotto il profilo dell'acquisto del dispositivo medico impiantato, CP_5 atteso che l'azienda sanitaria era solo fruitrice finale dei dispositivi medici acquistati da altro soggetto giuridico, ossia Controparte_6
La difesa convenuta ha inoltre contestato la pretesa risarcitoria dell'attore, sia nell'an che nel quantum, deducendo: - l'errata quantificazione del danno biologico;
- l'insussistenza dei presupposti, nemmeno allegati, per il riconoscimento della personalizzazione del danno;
- la non risarcibilità delle spese per prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale (non meglio specificate), essendo rimasta indimostrata la riconducibilità di dette prestazioni alla patologia sofferta dall'attore; - la non risarcibilità delle spese per consulenze medico legali in quanto solo parzialmente provate e comunque non necessarie;
- la necessità di detrarre dalla pretesa risarcitoria l'importo già eventualmente ottenuto dall'attore da parte dell' a titolo di risarcimento del danno biologico del 4% accertato CP_7 nell'ambito di una pratica per il riconoscimento della malattia professionale con diagnosi di dermatite.
L'azienda convenuta ha altresì chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società produttrice della protesi impiantata deducendo che l'oggetto del giudizio Controparte_2 attiene alla responsabilità da prodotto difettoso.
La chiamata è stata autorizzata con decreto del 6.05.2022.
In data 15.09.2022 si è costituita he in via preliminare ha eccepito Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo: - che la parte attrice non ha svolto alcuna allegazione in merito a un'asserita responsabilità da prodotto difettoso, essendo invece le richieste dell'attore incentrate su una asserita responsabilità medica;
- di non essere il produttore, ma il mero distributore sul mercato italiano della protesi impiantata al nel novembre 2010 Pt_1 effettivamente prodotta da Sempre in via preliminare, ha eccepito: - l'intervenuta CP_8 prescrizione dell'azione contrattuale promossa dall'azienda ospedaliera nei suoi confronti, atteso che l'azione del compratore nei confronti del venditore si prescrive trascorso un anno dalla consegna del bene compravenduto (art. 1495, co. 3, cod. civ.) e la protesi de qua è stata impiantata nel 2010, risultando quindi a tale data già consegnata;
- l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia preteso diritto risarcitorio avanzato dall'attore ai sensi dell'art 125 Codice del Consumo, atteso che esso era divenuto consapevole della potenziale difettosità della protesi, al più tardi, nel novembre 2017, allorquando il dott. ha ipotizzato una possibile correlazione tra la dermatite e la protesi;
- l'estinzione dei Per_1 diritti risarcitori dell'attore ai sensi dell'art 126 del Codice del Consumo, essendo trascorsi più di 10 anni tra la data in cui il prodotto in questione è stato messo in circolazione (ossia non più tardi di novembre 2010) e la notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree, deducendo l'assenza di qualsivoglia difetto della protesi che era ed è tuttora (a distanza di 12 anni) perfettamente funzionante, nonché
l'insussistenza e comunque la mancata dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra il presunto difetto della protesi e la dermatite del paziente, svolgendo sotto questo ultimo profilo, difese analoghe a quelle dell'azienda sanitaria convenuta;
- che tutti i prodotti realizzati e commercializzati dal hanno dimostrato di rispondere ai più elevati standard di qualità e sicurezza Controparte_9
e di rappresentare un'efficace soluzione terapeutica per i pazienti che hanno le caratteristiche richieste per tali prodotti;
- che nel documento fornito in accompagnamento alla protesi MoM impiantata al menziona esplicitamente “Reazioni di sensibilità ai materiali” e “reazione Pt_1 CP_8 allergica” tra i possibili effetti indesiderati dell'impianto; - che, pertanto, era onere del personale sanitario verificare la compatibilità del tipo di protesi selezionata con la condizione clinica del sulla base dell'anamnesi del paziente e degli ulteriori accertamenti ritenuti opportuni in Pt_1 considerazione del quadro clinico del medesimo.
Inoltre, ha contestato la quantificazione dei danni operata dal consulente di parte attrice sia nell'an che nel quantum, svolgendo difese analoghe a quelle della convenuta e deducendo, in particolare l'insussistenza del ventilato danno biologico, stante il miglioramento della qualità della vita del paziente affetto da coxartrosi all'anca sinistra in ragione dell'esito positivo dell'intervento di artroprotesi (guarigione dal dolore, assenza di difficoltà nei movimenti).
Sulla scorta di quanto dedotto, la terza chiamata ha chiesto al Tribunale: - di accertare e dichiarare, in via pregiudiziale di rito, il proprio difetto di legittimazione passiva / difetto di titolarità dal lato passivo della presunta obbligazione dedotta in giudizio;
- di rigettare le domande svolte nei suoi confronti poiché prescritte e per intervenuta estinzione del preteso diritto risarcitorio e comunque infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite CTU medico legale sulla persona dell'attore
(relazione depositata in data 27.01.2024).
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 3.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Le domande attoree sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
2. Sul piano generale, è noto che, in tema di malpractice medica, la responsabilità del personale sanitario ha natura contrattuale, con la conseguenza che incombe al paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale e limitarsi a dedurre un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno, mentre è onere del debitore
(struttura sanitaria o medico) provare che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile, oppure che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul “contratto di spedalità”, che può essere concluso anche per facta concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma comporta, a carico del paziente, l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) ed a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne deriva che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (art. 1228 c.c.). Laddove, come nella specie, il paziente assuma di avere subito un danno causato dalla condotta colposa del medico strutturato, spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, allegandone la violazione, e l'evento dannoso quale effetto della condotta colposa del medico, mentre, a carico della struttura sanitaria incombe l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo all'operato del medico, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a imputabile al medico medesimo.
3. Nella specie, è pacifico fra le parti (art 115 c.p.c.) e comunque risulta per tabulas (doc. 1,4,5,6,7,8 allegati all'atto di citazione) che - in data 15.11.2010 è stato ricoverato Parte_1
CP_1 presso l' , nel reparto di , Controparte_10 Parte_2 ove in data 16.11.2010, è stato sottoposto all'intervento chirurgico di artroscopia dell'anca sinistra con impianto di protesi di rivestimento con accoppiamento MoM a seguito del quale, in data
18.11.2010, è stato preso in carico dalla Sezione Interna di Fisiatria della stessa Controparte_12
dalla quale è stato dimesso in data 23.11.2010; - successivamente all'intervento e, in
[...] particolare, in data 5.01.2016, accusando un persistente prurito ad entrambi gli arti inferiori, questi si
è recato al Pronto Soccorso dell' dove, riscontrata “dermatite diffusa agli arti e al tronco con CP_3 lesioni da grattamento”, è stata richiesta consulenza dermatologica, con prescrizione di ulteriore terapia farmacologica;
- è stato successivamente seguito presso gli ambulatori della Dermatologia di
AOUP, con numerose visite (in data 20.02.2016, 26.03.2016, 24.06.2016, 25.07.2016, 01.08.2016) e con ripetizione del patch test in data 21.6.2016; - si è rivolto, in data 01.07.2016, alla dott.ssa
[...]
specialista in Allergia e Immunologia clinica presso - dal 31.08.2016 al Persona_3 CP_3
24.03.2017 si è sottoposto in regime di Day Service ambulatoriale presso la U.O. Immuno- allergologia clinica dell' a ulteriori accertamenti diagnostici;
- in data 19.09.20217 si è CP_3 sottoposto ad esami ematochimici per la ionemia cromo e cobalto presso e si è sottoposto a CP_3 visita ambulatoriale presso l' Controparte_13 in data 21.09.2019, 05.10.2019, 19.10.2019 e 23.11.2019.
3.1 E' dunque provato il contratto di spedalità intercorso tra e la struttura Parte_1 ospedaliera convenuta.
3.2 Tuttavia, i profili di responsabilità ascritti ai sanitari non hanno trovato riscontro probatorio, atteso che la CTU medico – legale espletata, i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici, ha escluso la sussistenza dei contestati profili di colpa concernenti l'asserita mancata anamnesi specifica sull'ipersensibilità del paziente, la carente informazione dello stesso sui rischi connessi all'impianto della protesi e l'omesso follow-up, né ha accertato ed anzi ha negato la sussistenza di un nesso causale tra detta protesi e l'insorgenza della reazione allergica.
3.3 Quanto alla condotta dei medici che hanno avuto in cura il il Collegio dei periti ha Pt_1 accertato che “l'operato dei Sanitari di è stato conforme alle Linee guida dalla comunità CP_3 scientifica nazionale ed internazionale e delle buone pratiche accreditate in essere all'epoca dei fatti
(in tutte le fasi della gestione clinica)” (pag. 33 della CTU).
In particolare, si legge nella CTU che “al momento del ricovero nel novembre 2010, prima della procedura chirurgica, risultano presenti dati anamnestici, oltretutto descritti in maniera dettagliata da più specialisti (ortopedico, cardiologo, anestesista). Parimenti, anche in epoca successiva
(ricovero del 2012 per intervento al ginocchio), risulta annoverata la problematica di ipersensibilità, quale allergia all'acaro della polvere” (pag. 32 della CTU).
Invero, la scheda anestesiologica relativa all'intervento eseguito in data 16.11.2010 riporta che il paziente è “allergico ad acari (prurito generalizzato) in terapia con Cimbalta” (pag. 5 della CTU); inoltre, in occasione del ricovero in day-surgery per intervento chirurgico di meniscectomia selettiva artroscopica al ginocchio destro, eseguito dalla stessa in data 20.11.2012, Controparte_12
è stata nuovamente riscontrata una “allergia ad acari: rinite” (pag. 5 della CTU).
Sono dunque infondate le doglianze attoree relative ad una presunta mancata anamnesi specifica sull'ipersensibilità del paziente, atteso che l'anamnesi completa ed esaustiva eseguita dai medici in fase preoperatoria ha correttamente indagato anche il profilo dell'eventuale ipersensibilità del paziente, accertando la sussistenza di fenomeni allergici, riferiti all'acaro della polvere.
È altrettanto priva di pregio la deduzione relativa alla presunta omessa informazione del paziente sui rischi conseguenti all'utilizzo di impianto MOM.
In proposito, la CTU ha innanzi tutto chiarito che “non è a oggi dimostrata l'allergia “profonda” ai metalli, seppur la comunità scientifica ortopedica si sia interrogata e si stia tuttora interrogando sul tema, e siano stati presentati iter diagnostici e anche impianti “anallergici”. […] Al momento dell'impianto della protesi nel caso di specie (novembre 2010), a maggior ragione non erano presenti chiare indicazioni circa la possibile reattività allergica profonda dei metalli, non erano disponibili impianti “anallergici”, non era presente nel Sig. un sospetto clinico di allergia a metalli” Pt_1 pag. 30 della CTU).
Con specifico riferimento alla possibile azione nociva della protesi metalliche, ed in particolare delle protesi MOM, il Collegio peritale ha rilevato che “all'epoca in cui fu impiantata la protesi (2010), le discussioni scientifiche in proposito erano in fase inziale e la correlazione fra dette protesi e le problematiche di metallosi e allergia ai metalli non erano ancora supportate da valido e idoneo fondamento scientifico”, precisando peraltro che la questione dibattuta riguardava le sole protesi
MoM LDH e non anche le protesi di rivestimento del tipo di quella impiantata al diverse Pt_1 per tipologia di protesi e per marca (pag. 32 della CTU). Per tali ragioni, anche sotto tale profilo la condotta dei sanitari è esente da profili di colpa.
Infine, valutata la documentazione versata in atti, il Collegio dei periti ha accertato che l'attore è stato correttamente ricercato, individuato e inserito nel protocollo per la sorveglianza dei pazienti operati con protesi d'anca MoM al momento in cui la Regione Toscana ha istituito il percorso di monitoraggio per tale tipologia di pazienti e “in base alle risultanze laboratoristiche (ionemia sì sopra ai valori normali, ma ben al di sotto del valore soglia di attenzione), sintomatologico-cliniche (assenza di disturbi all'anca sinistra) e di diagnostica per immagini (assenza di allentamento protesico o di riassorbimento osseo periprotesico o di raccolte saccate tipo pseudotumor), è stato cadenzato il monitoraggio, senza previsione di alcuna misura interventistica” (pag. 32 e 33 della CTU).
3.4 Accertata l'assenza di profili di colpa della condotta dei sanitari, deve altresì escludersi che la patologia dermatologica da cui è affetto l'attore possa essere ricondotta alla protesi impiantata in data
16.11.2010.
Il sospetto diagnostico di complicazione da protesi MoM formulato dalla parte attrice sulla base dei valori di ionemia metallica sopra ai valori normali (cromo 1,00 µg/L e cobalto 1,80 µg/L) non è infatti stato confermato dalla CTU espletata, ove si legge che “è possibile affermare, con sufficiente sicurezza, che il danno manifestatosi in epoca successiva all'intervento stesso, come lamentato da
Parte ricorrente, non è riconducibile all'intervento” (pag. 33 della CTU).
Nel dettaglio, il Collegio peritale, dopo aver evidenziato come “in letteratura non sia dimostrata
l'allergia “profonda” ai metalli, né tantomeno la probabilità di dermatite atopica conseguente ad impianti MoM”, ha accertato che il quadro di cui è affetto l'attore non risulta essere la conseguenza dell'impianto della “protesi di rivestimento con accoppiamento MoM”, precisando che i valori di ionemia risultanti dagli accertamenti ematici effettuati nel 2017 (cromo 1,00 µg/L e cobalto 1,80 µg/L) e nel 2019 (Cromo 2,27 µg/L e Cobalto 1,22 µg/L), pur indicativi di una ionemia metallica sopra ai valori normali, “non hanno mai raggiunto livelli tali da determinare un danno di organo o un aumento di rischio di contrarre una patologia sistemica” (pag. 33 della CTU), risultando peraltro inferiori ai limiti di “attenzione” (7 µg/L) individuati come quelli necessari per istituire il monitoraggio periodico, e ben lontani dai limiti di “allerta” (20 µg/L) individuati quali limiti necessari per un'eventuale valutazione all'espianto della protesi (pag. 32 della CTU).
Il Collegio dei periti ha ulteriormente osservato che l'eventuale allergia a metalli è una reazione locale, che comporta problematiche nella sede di esposizione: dunque, per quanto riguarda un impianto protesico, la reazione allergica non si manifesta con problematiche sistemiche o di altri organi o tessuti, ma con dolore articolare e allentamento protesico che, tuttavia, non sono stati riscontrati nel caso di specie.
In proposito, si legge nella relazione peritale che “alla luce della documentazione agli atti, non è presente osteolisi periprotesica né sono presenti raccolte che possano essere considerate pseudotumor. Per altro, il Sig. riferisce una completa asintomaticità all'anca sinistra, che Pt_1 anche clinicamente appare indenne da difetti funzionali”. Inoltre “attualmente il Sig. non Pt_1 riferisce alcun disturbo all'anca sinistra (mentre ha qualche disturbo all'anca destra, sottoposta nel
2022 a protesi totale di anca), riferisce di assumere terapia medica per la dermatite atopica (terapia biologica con Dupixent, con saltuaria aggiunta di corticosteroidi nelle fasi di acuzie) con buon controllo della sintomatologia (prurito) e della clinica (lesioni cutanee); non riferisce altre problematiche. Clinicamente non vi sono rilievi degni di nota, né locali all'anca sinistra, che presenta articolarità completa senza dolorabilità, né deficit di forza, né sistemici cutanei e sottocutanei” (pag.
31 della CTU).
L'attore non presenta quindi alcuna condizione clinica compatibile con una possibile ipotesi morbosa correlata alla protesi articolare.
Al contrario, emerge che i disturbi allergici lamentati dal sussistevano già in data anteriore Pt_1
a quella in cui è stato eseguito l'impianto protesico, essendo stati riscontrati già in occasione dell'indagine anamnestica eseguita prima dell'intervento di artroprotesi eseguito nel 2010.
4. In conclusione, non vi sono condotte connotate da colpa imputabili al personale medico dell'Ospedale di Pisa, né è stata dimostrata la correlazione fra la patologia da cui è affetto il Pt_1
(dermatite atopica) e la protesi MOM impiantata in data 16.11.2010.
5. L'accertata insussistenza di un qualsiasi nesso di causalità fra l'impianto protesico applicato alla parte attrice in data 16.11.2010 e la patologia dermatologica successivamente insorta ed il conseguente rigetto della domanda dell'attore rende superfluo l'esame della domanda avanzata dall'azienda sanitaria convenuta volta ad ottenere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della terza chiamata nella causazione del danno e la condanna della Controparte_2 stessa all'integrale risarcimento del danno.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al petitum
(indeterminabile - complessità bassa), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche prospettate) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di lite relative alla terza chiamata sono poste parimenti a carico dell'attore, atteso che, per giurisprudenza consolidata “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. civ., ord. 7.3.2024, n. 6144).
Le spese della CTU medica per il Collegio peritale, già liquidate con separato decreto, sono da porsi definitivamente a carico della parte attrice, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande attoree;
per l'effetto CONDANNA alla refusione in favore dell'azienda sanitaria Parte_1 convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite, che liquida in euro
3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA altresì l'attore, alla refusione in favore della terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU (Collegio peritale), già liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Pisa, 26/08/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino