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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2024, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 13082/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13082/2016 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia C.F._2 minore con gli avvocati Michele Mirante e Massimo Mascali;
Persona_1
APPELLANTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Scialoja Enrico;
Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'atto di citazione in primo grado i sig.ri e esponevano che, Parte_1 Parte_2 giunti a Miami con il volo del 15 giugno 2015 sigla AA1026 proveniente da Controparte_1
Santo NG, rimanevano in fila per diverse ore a causa dei controlli di sicurezza e che, per tale motivo, perdevano la coincidenza con il successivo volo diretto a Milano.
I sig.ri affermavano, inoltre, di aver subìto un danno patrimoniale in ragione della Parte_3 mancata assistenza fornita dall' e di aver subito un ulteriore danno non Controparte_1 patrimoniale da stress;
concludevano chiedendo di accertare la responsabilità dell' CP_1
e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
[...] per complessivi € 2.046,13. In sede di precisazione delle conclusioni gli appellanti rinunciavano alla sola domanda del danno non patrimoniale postulante l'applicazione analogica del Reg. UE n°
261 del 2004 ritenuto frattanto illegittima dalla sentenza della suprema Corte di Cassazione
1 sezione III civile n° 9474 del 2021 del 9 aprile del 2021 pubblicata nelle more del giudizio d'appello, mantenendo ferma al contempo l'altra domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale in termini di spese sostenute (euro 243,13) rispetto alla quale chiedevano la condanna vettoriale alle spese legali del doppio grado di giudizio.
ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e l'infondatezza nel merito delle domande attoree. In particolare, l' Controparte_1 rilevava che il mancato imbarco sul volo diretto a Milano era dipesa dall'operato di soggetti terzi, individuati negli addetti ai controlli di sicurezza in ambito aeroportuale, come peraltro indicato dagli stessi attori.
Alla prima udienza la causa veniva rinviata al 24 novembre 2015 per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva. A tale udienza, veniva pronunciata sentenza non definitiva, poi confermata con la sentenza definitiva n.
806/2016, con cui il Giudice di Pace rigettava le domande attoree ritenendo sussistere il difetto di legittimazione passiva dell' con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
I Sig.ri e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore hanno proposto appello avverso tale sentenza, con atto Persona_1 notificato il 21 luglio 2016.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza dell'appello chiedendo Controparte_1 la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 7 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ Sulla responsabilità di Controparte_1
Nell'atto di citazione gli attori riferivano che il mancato imbarco sul volo dell' Controparte_1 in partenza da Miami era dipesa dalle lungaggini associate ai controlli di sicurezza in aeroporto, ove rimanevano in fila per diverse ore. Tale circostanza è stata confermata anche nell'atto di appello ove gli appellanti riferivano che giunti “all'aeroporto intermedio di Miami, costretti a lunghe file per il controllo alla barriera di sicurezza, perdevano la coincidenza per Milano”. A ciò si aggiunga che parte attrice/appellante ha affermato nell'atto introduttivo che “sono stati venduti due biglietti aerei che corrispondono a due contratti di trasporto in successione, da
Santo NG a Miami e da Miami a Milano” (pag. 7, primo paragrafo, dell'atto di appello) così precisando che la fattispecie oggetto di causa è inquadrabile nel contratto di trasporto. In base a tale contratto il vettore ha l'obbligo di trasportare il passeggero dal punto di partenza a quello di arrivo;
nel caso di specie un primo trasporto da Santo NG a Miami e un secondo
2 trasporto da Miami a Milano. Nel contratto di trasporto aereo l'inizio della prestazione si individua con le operazioni di imbarco sull'aeromobile, a partire dal quale inizia il vero e proprio trasporto e il vettore si obbliga a garantire l'incolumità del passeggero. Mentre gli obblighi posti a carico del vettore aereo cessano nel momento in cui si concludono le operazioni di sbarco dall'aeromobile. Viceversa, ciò che accade dopo lo sbarco e prima dell'imbarco su di un eventuale volo successivo non sono parte del contratto di trasporto, specie laddove siano coinvolte operazioni sottratte al controllo o all'ingerenza dal vettore aereo. In tal senso la costante giurisprudenza della Cassazione citata in primo grado: “la responsabilità del vettore aereo cessa dal momento in cui, in ragione dell'organizzazione amministrativa del traffico nell'aeroporto, operazioni accessorie a quella oggetto del contratto di trasporto risultano essere organizzate in modo tale da essere sottratte alla sua sfera di ingerenza e si presentano come servizio che lo stesso deve procurare al passeggero” (Cass. n. 12015/2001; Cass. n. 9810/1997; Cass. n.
8531/1992; Trib. Roma, 29.12.1997, Cristofari c. Soc. Aeroporti di Roma). Per quanto sopra esposto, deve ritenersi corretto l'inquadramento della fattispecie fatta dal Giudice di Pace sulla base della stessa prospettazione parte attorea avendo ritenuto che il mancato imbarco era imputabile ad un soggetto terzo rispetto al vettore aereo convenuto in giudizio. Invero, si osserva che i controlli di sicurezza vengono svolti, in ambito aeroportuale, da soggetti terzi rispetto alle compagnie aeree ovvero il Gestore Aeroportuale, le imprese di sicurezza da questi incaricate o dalle forze dell'ordine.
§ Sulla responsabilità di non rilevata dal giudice di prime cure, per non Controparte_1 aver non aver dimostrato di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno, oppure che era impossibile adottarle (Convenzione di Montreal
1999 – art. 19).
Nel caso di specie si rileva che gli attori/appellanti “perdevano la coincidenza del volo successivo per Milano e quindi giungevano alla loro destinazione finale con un giorno di ritardo,
a causa di una lunga fila al varco del controllo di sicurezza”. Il fattore esimente della responsabilità vettoriale risultava quindi, come detto, dal ritardo all'imbarco causato dai soggetti responsabili dei controlli aeroportuali, ovvero soggetti terzi rispetto alla compagnia aerea.
Quest'ultima, quindi, estranea alle predette operazioni non era tenuta, né avrebbe potuto, come sostenuto dagli appellanti, intervenire durante le predette operazioni di controllo e accompagnare i sig.ri direttamente all'imbarco. Non si comprende, infatti, come il personale di terra Parte_3 del vettore aereo possa intervenire e/o obbligare le autorità doganali e di pubblica sicurezza a non effettuare i controlli ad essi affidati o ad accelerare i relativi controlli. Tanto più che, come noto, il personale di terra del vettore aereo non è presente nelle zone deputate ai controlli di sicurezza, il cui accesso è strettamente riservato alle sole autorità di pubblica sicurezza e doganali, e ai passeggeri in transito, ai fini del controllo documentale e doganale.
3 Nessun rilievo ha l'ulteriore affermazione secondo cui, nel vendere i biglietti aerei, il vettore avrebbe dovuto avvertire i passeggeri circa la possibilità di lunghe file presso i varchi di sicurezza, trattandosi, peraltro, di fatto notorio e non sussistendo un obbligo di informazione in tal senso. Infine, nessun rilievo ha la circostanza per cui gli attori sono stati riprotetti sul volo del giorno successivo anziché lo stesso giorno. In proposito, si sottolinea che la prova dell'eventuale disponibilità di posti su voli in partenza lo stesso giorno incombeva sugli attori ed in ogni caso, non essendo dipeso il mancato imbarco da colpa dell' non era nemmeno Controparte_1 obbligata a fornire la riprotezione, avendovi comunque provveduto per cura del passeggero e senza che sussistesse un obbligo di legge.
Con il terzo motivo di appello i sig.ri lamentano la mancata decisione del giudice di Parte_3 prime cure in punto di danno patrimoniale e non patrimoniale. Sul punto si rileva che stante la carenza di responsabilità della convenuta, la questione sopra indicata è assorbita. Invero, non essendo dipeso il mancato imbarco da colpa del vettore convenuto, nessun risarcimento era dovuto. A ciò si aggiunga che la Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, unica normativa applicabile, non prevede alcun obbligo di assistenza in capo ai vettori.
La domanda relativa al danno non patrimoniale, carente anche sotto il profilo assertivo in quando non dedotti profili di gravità dell'offesa, è stata rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni in ragione dell'esclusione dell'applicazione analogica del Regolamento n. 261/04/CE da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. 9474/2021 (“Il riconoscimento di un indennizzo per compensare i danni derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento del contratto di trasporto, indipendentemente dalla allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità di tali danni, non è principio generale del nostro ordinamento che al contrario, all'art. 1223 c.c., stabilisce la regola per cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento e, all'art. 2697 c.c., onera colui il quale vanta un credito risarcitorio della prova del fatto costitutivo della propria pretesa e, dunque, in particolare, vertendosi in tema di danni derivanti da ritardato adempimento, della prova del danno e - trattandosi, come si dirà, di danni consequenziali o estrinseci - anche del suo collegamento causale con la condotta del debitore secondo nesso di
c.d. causalità giuridica. Ne discende che la disciplina Eurounitaria dettata dagli artt. 5 e 7 Reg.
CE n. 261/04 dell'11 febbraio 2004 per il caso di cancellazione del volo (ritenuta applicabile dalla giurisprudenza Europea anche al caso di ritardo superiore a tre ore), nel prevedere un ristoro di tipo indennitario, che come tale prescinde dalla prova del danno e di detto nesso causale e compete anzi pur in assenza di effettivo pregiudizio, rappresenta una eccezione rispetto alla regola. Essa pertanto non è applicabile al di fuori dei casi contemplati” Cass., n.
9474/2021)
4 Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.474,30 di cui euro 1.282,00 per compenso professionale (valori medi per fase studio, introduttiva calcolati sul valore della domanda prima della rinuncia alla richiesta di condanna al danno non patrimoniale e decisionale quest'ultima calcolata sul valore della domanda fino a 1.100 euro in ragione della predetta rinuncia) ed euro 192,30 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'appello;
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 8 marzo 2024
Il Giudice
Elena Fondrieschi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13082/2016 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia C.F._2 minore con gli avvocati Michele Mirante e Massimo Mascali;
Persona_1
APPELLANTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Scialoja Enrico;
Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'atto di citazione in primo grado i sig.ri e esponevano che, Parte_1 Parte_2 giunti a Miami con il volo del 15 giugno 2015 sigla AA1026 proveniente da Controparte_1
Santo NG, rimanevano in fila per diverse ore a causa dei controlli di sicurezza e che, per tale motivo, perdevano la coincidenza con il successivo volo diretto a Milano.
I sig.ri affermavano, inoltre, di aver subìto un danno patrimoniale in ragione della Parte_3 mancata assistenza fornita dall' e di aver subito un ulteriore danno non Controparte_1 patrimoniale da stress;
concludevano chiedendo di accertare la responsabilità dell' CP_1
e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
[...] per complessivi € 2.046,13. In sede di precisazione delle conclusioni gli appellanti rinunciavano alla sola domanda del danno non patrimoniale postulante l'applicazione analogica del Reg. UE n°
261 del 2004 ritenuto frattanto illegittima dalla sentenza della suprema Corte di Cassazione
1 sezione III civile n° 9474 del 2021 del 9 aprile del 2021 pubblicata nelle more del giudizio d'appello, mantenendo ferma al contempo l'altra domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale in termini di spese sostenute (euro 243,13) rispetto alla quale chiedevano la condanna vettoriale alle spese legali del doppio grado di giudizio.
ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e l'infondatezza nel merito delle domande attoree. In particolare, l' Controparte_1 rilevava che il mancato imbarco sul volo diretto a Milano era dipesa dall'operato di soggetti terzi, individuati negli addetti ai controlli di sicurezza in ambito aeroportuale, come peraltro indicato dagli stessi attori.
Alla prima udienza la causa veniva rinviata al 24 novembre 2015 per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva. A tale udienza, veniva pronunciata sentenza non definitiva, poi confermata con la sentenza definitiva n.
806/2016, con cui il Giudice di Pace rigettava le domande attoree ritenendo sussistere il difetto di legittimazione passiva dell' con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
I Sig.ri e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore hanno proposto appello avverso tale sentenza, con atto Persona_1 notificato il 21 luglio 2016.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza dell'appello chiedendo Controparte_1 la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 7 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ Sulla responsabilità di Controparte_1
Nell'atto di citazione gli attori riferivano che il mancato imbarco sul volo dell' Controparte_1 in partenza da Miami era dipesa dalle lungaggini associate ai controlli di sicurezza in aeroporto, ove rimanevano in fila per diverse ore. Tale circostanza è stata confermata anche nell'atto di appello ove gli appellanti riferivano che giunti “all'aeroporto intermedio di Miami, costretti a lunghe file per il controllo alla barriera di sicurezza, perdevano la coincidenza per Milano”. A ciò si aggiunga che parte attrice/appellante ha affermato nell'atto introduttivo che “sono stati venduti due biglietti aerei che corrispondono a due contratti di trasporto in successione, da
Santo NG a Miami e da Miami a Milano” (pag. 7, primo paragrafo, dell'atto di appello) così precisando che la fattispecie oggetto di causa è inquadrabile nel contratto di trasporto. In base a tale contratto il vettore ha l'obbligo di trasportare il passeggero dal punto di partenza a quello di arrivo;
nel caso di specie un primo trasporto da Santo NG a Miami e un secondo
2 trasporto da Miami a Milano. Nel contratto di trasporto aereo l'inizio della prestazione si individua con le operazioni di imbarco sull'aeromobile, a partire dal quale inizia il vero e proprio trasporto e il vettore si obbliga a garantire l'incolumità del passeggero. Mentre gli obblighi posti a carico del vettore aereo cessano nel momento in cui si concludono le operazioni di sbarco dall'aeromobile. Viceversa, ciò che accade dopo lo sbarco e prima dell'imbarco su di un eventuale volo successivo non sono parte del contratto di trasporto, specie laddove siano coinvolte operazioni sottratte al controllo o all'ingerenza dal vettore aereo. In tal senso la costante giurisprudenza della Cassazione citata in primo grado: “la responsabilità del vettore aereo cessa dal momento in cui, in ragione dell'organizzazione amministrativa del traffico nell'aeroporto, operazioni accessorie a quella oggetto del contratto di trasporto risultano essere organizzate in modo tale da essere sottratte alla sua sfera di ingerenza e si presentano come servizio che lo stesso deve procurare al passeggero” (Cass. n. 12015/2001; Cass. n. 9810/1997; Cass. n.
8531/1992; Trib. Roma, 29.12.1997, Cristofari c. Soc. Aeroporti di Roma). Per quanto sopra esposto, deve ritenersi corretto l'inquadramento della fattispecie fatta dal Giudice di Pace sulla base della stessa prospettazione parte attorea avendo ritenuto che il mancato imbarco era imputabile ad un soggetto terzo rispetto al vettore aereo convenuto in giudizio. Invero, si osserva che i controlli di sicurezza vengono svolti, in ambito aeroportuale, da soggetti terzi rispetto alle compagnie aeree ovvero il Gestore Aeroportuale, le imprese di sicurezza da questi incaricate o dalle forze dell'ordine.
§ Sulla responsabilità di non rilevata dal giudice di prime cure, per non Controparte_1 aver non aver dimostrato di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno, oppure che era impossibile adottarle (Convenzione di Montreal
1999 – art. 19).
Nel caso di specie si rileva che gli attori/appellanti “perdevano la coincidenza del volo successivo per Milano e quindi giungevano alla loro destinazione finale con un giorno di ritardo,
a causa di una lunga fila al varco del controllo di sicurezza”. Il fattore esimente della responsabilità vettoriale risultava quindi, come detto, dal ritardo all'imbarco causato dai soggetti responsabili dei controlli aeroportuali, ovvero soggetti terzi rispetto alla compagnia aerea.
Quest'ultima, quindi, estranea alle predette operazioni non era tenuta, né avrebbe potuto, come sostenuto dagli appellanti, intervenire durante le predette operazioni di controllo e accompagnare i sig.ri direttamente all'imbarco. Non si comprende, infatti, come il personale di terra Parte_3 del vettore aereo possa intervenire e/o obbligare le autorità doganali e di pubblica sicurezza a non effettuare i controlli ad essi affidati o ad accelerare i relativi controlli. Tanto più che, come noto, il personale di terra del vettore aereo non è presente nelle zone deputate ai controlli di sicurezza, il cui accesso è strettamente riservato alle sole autorità di pubblica sicurezza e doganali, e ai passeggeri in transito, ai fini del controllo documentale e doganale.
3 Nessun rilievo ha l'ulteriore affermazione secondo cui, nel vendere i biglietti aerei, il vettore avrebbe dovuto avvertire i passeggeri circa la possibilità di lunghe file presso i varchi di sicurezza, trattandosi, peraltro, di fatto notorio e non sussistendo un obbligo di informazione in tal senso. Infine, nessun rilievo ha la circostanza per cui gli attori sono stati riprotetti sul volo del giorno successivo anziché lo stesso giorno. In proposito, si sottolinea che la prova dell'eventuale disponibilità di posti su voli in partenza lo stesso giorno incombeva sugli attori ed in ogni caso, non essendo dipeso il mancato imbarco da colpa dell' non era nemmeno Controparte_1 obbligata a fornire la riprotezione, avendovi comunque provveduto per cura del passeggero e senza che sussistesse un obbligo di legge.
Con il terzo motivo di appello i sig.ri lamentano la mancata decisione del giudice di Parte_3 prime cure in punto di danno patrimoniale e non patrimoniale. Sul punto si rileva che stante la carenza di responsabilità della convenuta, la questione sopra indicata è assorbita. Invero, non essendo dipeso il mancato imbarco da colpa del vettore convenuto, nessun risarcimento era dovuto. A ciò si aggiunga che la Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, unica normativa applicabile, non prevede alcun obbligo di assistenza in capo ai vettori.
La domanda relativa al danno non patrimoniale, carente anche sotto il profilo assertivo in quando non dedotti profili di gravità dell'offesa, è stata rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni in ragione dell'esclusione dell'applicazione analogica del Regolamento n. 261/04/CE da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. 9474/2021 (“Il riconoscimento di un indennizzo per compensare i danni derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento del contratto di trasporto, indipendentemente dalla allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità di tali danni, non è principio generale del nostro ordinamento che al contrario, all'art. 1223 c.c., stabilisce la regola per cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento e, all'art. 2697 c.c., onera colui il quale vanta un credito risarcitorio della prova del fatto costitutivo della propria pretesa e, dunque, in particolare, vertendosi in tema di danni derivanti da ritardato adempimento, della prova del danno e - trattandosi, come si dirà, di danni consequenziali o estrinseci - anche del suo collegamento causale con la condotta del debitore secondo nesso di
c.d. causalità giuridica. Ne discende che la disciplina Eurounitaria dettata dagli artt. 5 e 7 Reg.
CE n. 261/04 dell'11 febbraio 2004 per il caso di cancellazione del volo (ritenuta applicabile dalla giurisprudenza Europea anche al caso di ritardo superiore a tre ore), nel prevedere un ristoro di tipo indennitario, che come tale prescinde dalla prova del danno e di detto nesso causale e compete anzi pur in assenza di effettivo pregiudizio, rappresenta una eccezione rispetto alla regola. Essa pertanto non è applicabile al di fuori dei casi contemplati” Cass., n.
9474/2021)
4 Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.474,30 di cui euro 1.282,00 per compenso professionale (valori medi per fase studio, introduttiva calcolati sul valore della domanda prima della rinuncia alla richiesta di condanna al danno non patrimoniale e decisionale quest'ultima calcolata sul valore della domanda fino a 1.100 euro in ragione della predetta rinuncia) ed euro 192,30 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'appello;
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 8 marzo 2024
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