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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/11/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1719/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi: ato il 02/08/1971 a FANO (PU) Parte_1
E ata il 13/01/1974 a SANNOIS - FRANCIA Persona_1
FATTO
Premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a FANO in data
09/06/2002 e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio Per_2
maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il Tribunale di Pesaro, in data 15/10/2014 ha omologato la separazione personale tra i coniugi sopra indicati.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni reddituali, patrimoniali e di mantenimento pattuite. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 15/10/2014 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 28/11/2025
Il Presidente Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi: ato il 02/08/1971 a FANO (PU) Parte_1
E ata il 13/01/1974 a SANNOIS - FRANCIA Persona_1
FATTO
Premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a FANO in data
09/06/2002 e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio Per_2
maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il Tribunale di Pesaro, in data 15/10/2014 ha omologato la separazione personale tra i coniugi sopra indicati.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni reddituali, patrimoniali e di mantenimento pattuite. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 15/10/2014 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 28/11/2025
Il Presidente Lorena Mussoni