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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1002/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in GENOVA (GE) il Parte_1 C.F._1
15/10/1963 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA PORTA D'ARCHI 10/21
16121 GENOVA - rappresentato e difeso dall'Avv. MONTOBBIO ENRICO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in IGLESIAS (CI) il Controparte_1 C.F._2
26/08/1951 - elettivamente domiciliato presso i difensori in VIA ROMA, 2/42 16121
GENOVA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti SPAGLIARDI RICCARDO e ZANDRINO
GIULIA; appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis Pt_1 rejectis e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 2417/2023 dell' 11/10/2023, depositata in cancelleria in data 11/10/2023 e notificata in data 25 ottobre 2023, dato atto del pagamento
1 dell'importo di Euro € 7.407,95 quali spese di primo grado del giudizio eseguito in data
05/06/2024 dall'avvocato in favore del signor : Parte_1 Controparte_1
1) In accoglimento del primo e/o del secondo motivo di gravame, respingere la eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla controparte ai sensi dell'art. 2956 c.c. e per l'effetto condannare il signor al pagamento dell'importo di Euro € Controparte_1
8.612,10, o di altro importo, maggiore o minore, meglio visto quale compenso professionale per le prestazioni giudiziali svolte in ordine alle vicende oggetto del primo grado di giudizio nella causa R.G.N. 5068/14, oltre agli interessi legali maturati sulla predetta somma dalla data della richiesta di pagamento al saldo;
2) In accoglimento del terzo e quarto motivo di impugnazione, dichiarare tenuto e condannare il signor a pagare all'avv. l'importo di Euro € Controparte_1 Parte_1
8.612,10, o altro importo, maggiore o minore, meglio visto, in adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta successivamente alla pronuncia della sentenza n.
1800/2015 del Tribunale di Genova con accordo intercorso con il legale in data
25/02/2016, oltre ad interessi legali dalla data del deposito della sentenza di secondo grado (sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1023/2020, depositata in data
03/11/2020) al saldo;
3) In ogni caso: condannare la parte soccombente a restituire all'appellante la somma di
Euro € 7.407,95 versata in data 05/06/2024, oltre ad interessi e maggior danno, e a rifondergli le competenze e gli onorari del primo e del secondo grado del giudizio.
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, per tutte le CP_1
ragioni e le causali in atti, disattesa ogni contraria domanda, accertare e dichiarare inammissibile e/o infondato e quindi rigettare l'appello dell'avv. e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 2417/2023 del Tribunale di Genova, oggetto dell'avversaria impugnazione.
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e del compenso di lite del presente grado oltre spese generali, iva e cpa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 2417/2023 del 11/10/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da , Parte_1
nei confronti di , per chiedere il pagamento di proprie Controparte_1
competenze professionali in relazione ad attività svolta in giudizio civile radicato presso il
Tribunale di Genova nei confronti di tale così decideva: «-rigetta le Persona_1
domande attrici;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
2 ; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € CP_1
26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori medi - si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1
con atto notificato in data 6/11/2023.
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Infine, precisate dalle parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, scambiate le memorie finali, all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. in data 22/1/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO COSÌ RUBRICATO: «I) OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE
DI RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA» - L'appellante sostiene: «Nella sentenza oggetto di gravame il Tribunale ha data per scontata l'applicabilità alla fattispecie in oggetto della prescrizione presuntiva triennale, ex art. 2956 n 2 c.c., senza adeguatamente pronunciare sull'eccezione – ampiamente e ripetutamente sollevata dall'odierno appellante – secondo cui l'applicabilità della prescrizione presuntiva era, in questa ipotesi, esclusa dal tenore delle difese del convenuto, il quale, prendendo ampiamente posizione sull'accordo descritto in narrativa, ammetteva – contestandone la natura e gli effetti – che l'obbligazione non era stata estinta. … E' evidente come la pronuncia contraddica sé stessa, ponendosi in totale contrasto con l'art. 2959 c.c., secondo cui l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se colui che oppone la prescrizione ammette che l'obbligazione non è stata estinta. Nel caso che ci occupa, il debitore ha ampiamente argomentato in merito all'intervenuto accordo, sia per negarne l'esistenza (peraltro nei fatti dimostrata in giudizio dall'escussione del teste , sia per Tes_1
contestare la possibilità che tale accordo potesse essere provato in giudizio se non per iscritto, in quanto avente natura transattiva. E qui sta il punto. Se il debitore argomenta di aver concluso un accordo, ma che lo stesso ha natura transattiva (con le relative conseguenze probatorie), incorre nell'ammissione di non aver adempiuto all'obbligazione,
3 dal momento che la transazione, per natura, è una tipica causa non satisfattiva di estinzione dell'obbligazione».
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
È stato trascritto, nelle parti di interesse, il motivo di appello in esame perché la letterale formulazione ne dimostra la palese infondatezza, al limite dell'inammissibilità.
Il debitore, che peraltro ha sempre sostenuto di avere effettuato il pagamento di quanto competeva al in contanti, non ha svolto alcuna difesa inconciliabile con Pt_1
l'eccezione di prescrizione presuntiva.
È lo stesso appellante a riconoscere che l'attuale appellato ha negato che fosse intervenuta una transazione, quale allegata dal , facendo, in ogni caso, rilevare Pt_1
che una siffatta transazione è soggetta a forma scritta ad probationem.
L'avere contestato che fosse intervenuta la transazione allegata da controparte e l'avere eccepito che, in ogni caso, una siffatta contestata transazione richiederebbe la forma scritta ad probationem sono argomenti difensivi che non implicano in alcun modo l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione dedotta in giudizio:
Si tratta, quindi, di difese non inconciliabili con l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata in primo grado dall'attuale appellato e correttamente accolta dalla sentenza impugnata, con riferimento alla domanda subordinata formulata dall'appellante, come sarà meglio spiegato in sede di esame del secondo motivo di appello.
Non risponde al vero quanto sostiene l'appellante, vale a dire che «Se il debitore argomenta di aver concluso un accordo, ma che lo stesso ha natura transattiva (con le relative conseguenze probatorie), incorre nell'ammissione di non aver adempiuto all'obbligazione, dal momento che la transazione, per natura, è una tipica causa non satisfattiva di estinzione dell'obbligazione» (pagg. 8 – 9 appello).
Tra l'altro l'appellante contraddice quanto aveva appena detto al paragrafo precedente a quello che si è appena riportato: «il debitore ha ampiamente argomentato in merito all'intervenuto accordo, sia per negarne l'esistenza …, sia per contestare la possibilità che tale accordo potesse essere provato in giudizio se non per iscritto, in quanto avente natura transattiva» (pag. 8).
Quindi, come anticipato, è lo stesso appellante a riconoscere che il debitore ha negato l'esistenza dell'accordo e si è limitato a sostenere che un tale accordo – ove vi fosse stato
– avrebbe avuto natura transattiva, in quanto tale necessitante la forma scritta ad probationem, come risulta dalla comparsa di costituzione e risposta di in CP_1 primo grado: «Non è … vero che le parti abbiano stipulato un accordo a carattere
4 novativo, in forza del quale sarebbe sorto un nuovo e diverso rapporto obbligatorio, in sostituzione di quello nascente dallo svolgimento delle prestazioni professionali. In aggiunta a quanto precede, in relazione all'asserito accordo, si rileva altresì quanto segue:
- dalle stesse allegazioni di parte avversaria, l'asserito accordo sarebbe da qualificare quale transazione, atteso che, al fine di prevenire una futura lite circa l'ammontare dei compensi dovuti, una parte avrebbe rinunciato ad ottenere un compenso certo e immediato e l'altra avrebbe accettato di pagarne uno di misura anche superiore al verificarsi di un determinato evento;
- ai sensi dell'art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto;
- controparte non ha prodotto (né potrebbe farlo) alcun documento in grado di provare la conclusione di tale accordo transattivo» (pag. 7).
Le difese che si sono trascritte erano in risposta a quanto sostenuto da parte attrice e attuale appellante nell'atto di citazione introduttivo del primo grado:
Di qui la palese infondatezza, al limite dell'inammissibilità dell'appello.
2) SECONDO MOTIVO COSÌ RUBRICATO: «II) ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI
LEGGE. ERRONEO ACCOGLIMENTO DELL' ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE EX ART.
2956 C.C.» - L'appellante sostiene: «Come si è scritto nell'esposizione dei fatti l'odierno appellante – appreso della pronuncia favorevole della Corte di Appello di Genova che, con sentenza n. 1023/2020, dichiarava risolti per grave inadempimento di Persona_1
gli atti negoziali di compravendita delle azioni, condannava a pagare a Persona_1
5 i danni, cosi come quantificati dalla perizia contabile versata in atti, e Controparte_1 liquidava le spese della lite di entrambi i gradi di giudizio “quanto al primo grado in complessivi euro 6.424,00 a titolo di compensi ed euro 549,60 a titolo di esborsi... nonché oltre spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi” (doc. 10) – con e-mail del
18/11/2020 chiedeva al signor di adempiere all'obbligazione da lui Controparte_1
assunta e specificava l'importo spettantegli sulla base della predetta liquidazione giudiziale in € 6.787,60 oltre accessori, per un totale di € 8.612,10, come da parcella proforma che allegava (doc. 12). Dopo una settimana, in data 25/11/2020 il signor CP_1
rispondeva via email che, a suo dire, nulla sarebbe stato dovuto perché egli aveva già
“pagato tutte le spettanze come richiesto relative al giudizio di primo grado” (doc. 13), ma costituendosi in giudizio lo stesso asseriva in comparsa di risposta di aver corrisposto, peraltro in contanti senza fornirne alcuna prova, soltanto la somma di € 2.030,08. Secondo la Suprema Corte è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva la difesa con la quale il cliente ammette di aver pagato il dovuto riconoscendo al professionista un importo inferiore a quello richiesto. Ora, è evidente da tutti gli atti processuali, ma anche dalla motivazione della sentenza di primo grado, come il abbia fondato la sua CP_1
affermazione di avere adempiuto all'obbligazione (così intendendo invocare l'eccezione di prescrizione presuntiva) sulla circostanza di avere pagato, in contanti e senza quietanza alcuna, la somma di Euro 2.030,08, laddove la domanda attorea era, altrettanto pacificamente di Euro 8.612,10. … Anche sotto tale profilo, quindi, l'eccezione di prescrizione presuntiva non era idonea al rigetto della domanda o, quanto meno, della domanda subordinata, il che costituisce ulteriore errore del giudicante. E che l'affermazione del di aver pagato 2.030,08 Euro, non possa costituire valido CP_1
presupposto per eccepire la prescrizione presuntiva si comprende anche da quanto argomentato dal Giudice di primo grado per non ammettere il giuramento decisorio: la circostanza capitolata anche se confermata non avrebbe deciso il giudizio proprio perché la somma asseritamente pagata non era quella richiesta».
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Anche il motivo di appello in esame è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, in quanto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale veniva dato atto che la domanda attorea era fondata sull'accordo transattivo che, nella prospettazione attorea, era intervenuto in relazione ai compensi che il Pt_1 pretendeva per l'attività espletata nel primo grado di giudizio;
accordo prevedente, sempre secondo la prospettazione attorea, il riconoscimento, in favore del , di quanto Pt_1
6 eventualmente sarebbe stato liquidato dalla Corte d'appello in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal a ministero di altro difensore. CP_1
La prescrizione presuntiva triennale è stata invece ritenuta da Tribunale in relazione a quella che viene definita dal Tribunale «la (in effetti contraddittoria) domanda subordinata svolta da parte attrice assumendo il permanere del diritto al pagamento della originaria obbligazione creditizia derivante dal contratto d'opera professionale» (pag. 6): originaria obbligazione creditizia che il aveva affermato di avere estinto mediante CP_1
pagamento in contanti, formulando detta eccezione di prescrizione.
Quindi, nel motivo di appello, sono svolte censure che non tengono conto di detta distinzione, mediante la quale il Giudice di primo grado è pervenuto al rigetto di entrambe le domande attoree: mancata prova per quanto attiene alla domanda principale fondata sull'asserito accordo transattivo;
prescrizione presuntiva per quanto attiene alla domanda subordinata;
domanda subordinata per un somma coincidente con quella dell'accordo transattivo o per una somma inferiore neppure specificata, alla quale, appunto, si riferiva l'eccezione attore di pagamento e comunque di prescrizione presuntiva.
In particolare, l'eccezione di aver pagato l'importo di € 2.030,08 era riferito alle originarie allegazioni attoree secondo le quali a pag. 3 dell'atto di citazione introduttivo del primo grado: «3. All'esito della lite l'Avv. consegnava la signor Pt_1 Controparte_1 preavviso di parcella per l'attività prestata per l'ammontare di € 2.030,08, al netto dell'acconto ricevuto di € 600,00 (doc. 5). Detta parcella veniva redatta ben al di sotto dei minimi tariffari, tenuto conto dell'esito negativo della controversia».
Tuttavia, nella prima memoria ex art 183 c.p.c., parte attrice formulava una domanda subordinata nei termini di seguito riportati: «– in via subordinata, dichiarare tenuto e condannare il signor a pagare all'avv. l'importo di Euro € Controparte_1 Parte_1
8.612,10, o altro importo, maggiore o minore, meglio visto, quale compenso professionale per le prestazioni giudiziali svolte in ordine alle vicende oggetto del primo grado di giudizio nella causa R.G.N. 5068/14, oltre ad interessi legali dalla data della richiesta di pagamento al saldo, nonché le spese, i diritti e gli onorari della presente procedura, da determinarsi dal Giudice adito», quindi per un importo superiore a quello originariamente richiesto e al quale si riferiva l'eccezione di prescrizione presuntiva che quindi era correttamente formulata e accolta», essendo – come detto - l'importo superiore indicato coincidente con quello dovuto in forza della transazione oggetto della domanda principale.
Quanto alla motivazione in forza della quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile il giuramento decisorio (così formulato: GI E RA RM di aver pagato il
7 debito nei confronti dell'Avv. corrispondendogli - a titolo di competenze per Parte_1
l'attività professionale da lui svolta nella causa R.G. N. 5812/2014 promossa dinnanzi al
Tribunale di Genova contro il signor – la somma di € 2.030,06 Persona_1 comprensiva di CPA 4% e IVA 22%”), la stessa era riferita al modo in cui era formulata dall'attuale appellante la domanda subordinata, chiedendo una cifra superiore a quella indicata nel giuramento, quindi ritenendo la formulazione del giuramento inidonea a consentire la decisione della lite.
La relativa statuizione della sentenza di primo grado («… attesa la formula proposta (che fa riferimento al pagamento di un importo diverso da quello preteso dall'attore), in ipotesi di prestazione del giuramento la lite non sarebbe risolta in quanto il giudicante sarebbe comunque tenuto a considerare la “sorte” del pagamento per la differenza tra l'importo richiesto con la domanda giudiziale e quello di cui al giuramento, pertanto rimanendo “sub iudice” la valutazione in ordine alla estinzione dell'obbligazione di pagamento;
e considerazioni analoghe si dovrebbero svolgere per il caso di mancata prestazione del giuramento, che non condurrebbe ad automatico accoglimento della domanda attrice» pag. 8) non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato.
L'eccezione di prescrizione presuntiva, invece, per quanto detto sopra era riferita correttamente all'importo originariamente richiesto, e non a quello successivamente introdotto nel giudizio per mezzo della formulazione della domanda subordinata.
Proprio per questo, il Tribunale correttamente l'ha accolta.
3) TERZO MOTIVO COSÌ RUBRICATO - «III) ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE. ERRATA QUALIFICAZIONE DELL'ACCORDO
INTERCORSO COME TRANSAZIONE, INVECE CHE COME ACCORDO NOVATIVO O
ACCORDO CHE STABILIVA UN NUOVO TERMINE PER L'ADEMPIMENTO».
L'appellante sostiene: «La sentenza impugnata asserisce che la prova testimoniale sarebbe nulla poiché l'accordo (ampiamente provato in istruttoria) avrebbe natura di transazione e pertanto andrebbe provato per iscritto. In realtà, come già illustrato in atti,
l'accordo novativo di cui trattasi non può in alcun modo essere qualificato come
“transazione”, dal momento che esso mira unicamente a sostituire un'obbligazione certa, liquida ed esigibile con un'altra di natura aleatoria (e con oggetto indeterminato, ma determinabile). La sentenza pretenderebbe che – alla base di tale accordo – vi fosse una lite circa l'ammontare dei compensi. Tale affermazione è insostenibile sotto due profili.
Come sopra illustrato, infatti, l'esistenza della lite presuppone la contestazione, in tutto o in parte, del diritto di credito dell'Avv. . A questo punto, tuttavia, va osservato che la Pt_1
8 stessa sentenza del Tribunale afferma che: “ si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando in fatto e in diritto la domanda attrice e chiedendone il rigetto;
in particolare - affermava di aver integralmente corrisposto i compensi richiesti dall'avv. nella Pt_1 misura richiesta, procedendo a pagamento in contanti”. Anche su questo punto, quindi, la sentenza contraddice sé stessa: o il debitore asserisce di aver provveduto all'integrale pagamento (e quindi non può aversi alcuna lite, né presente né in prospettiva futura, sui compensi integralmente pagati), oppure tale integrale pagamento non è avvenuto (e allora si ritorna alle superiori osservazioni in tema di inapplicabilità della eccezione di prescrizione). In ogni caso, sulla base della prospettazione principale del convenuto, oggi appellato, è evidente che neppure si può parlare di res litigiosa, ossia di lite presente o futura. Inoltre, mancano le “reciproche concessioni”, anch'esse caratterizzanti la causa della transazione. Nella situazione data, ed in base all'accordo, il , infatti, che CP_1 era e restava comunque debitore, non ha fatto alcuna “concessione”, limitandosi a beneficiare della sostituzione dell'obbligazione del pagamento degli onorari con una nuova e diversa obbligazione di natura aleatoria. Dalla mancanza dei requisiti di oggetto e causa per poter ipotizzare una transazione deriva altresì l'inconsistenza dell'eccezione avversaria in merito alla necessità di prova scritta».
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) E' chiaro che, se – come prospettato dallo stesso appellante - il pretendeva Pt_1
ulteriori somme in relazione alla propria prestazione professionale, mentre il affermava di avere integralmente pagato il compenso dovuto, ciò è CP_1
sufficiente per determinare la sussistenza della res litigiosa.
II) Ciò è confermato dall'atto di citazione introduttivo del primo grado
«3. All'esito della lite l'Avv. consegnava al signor preavviso di Pt_1 Controparte_1 parcella per l'attività prestata per l'ammontare di € 2.030,08, al netto dell'acconto ricevuto di € 600,00 (doc. 5). Detta parcella veniva redatta ben al di sotto dei minimi tariffari, tenuto conto dell'esito negativo della controversia» (pag. 3 citazione introduttiva del primo grado)
… 4. Avvenuto l'incontro in data 25/02/2016 … il signor non Controparte_1
provvedeva la pagamento del proforma, adducendo di aver già pagato una somma
9 III) E' l'appellante stesso a sostenere nell'ambito del motivo in esame che «l'accordo novativo di cui trattasi non può in alcun modo essere qualificato come “transazione”, dal momento che esso mira unicamente a sostituire un'obbligazione certa, liquida ed esigibile con un'altra di natura aleatoria (e con oggetto indeterminato, ma determinabile)». In una situazione in cui una parte, , pretende che gli sia dovuto un compenso ulteriore, Pt_1
e l'altra parte, , afferma di avere integralmente corrisposto quanto dovuto, CP_1
l'accordo di cui trattasi non può che configurarsi come una transazione, in cui una parte rinuncia momentaneamente a far valere proprie pretese, subordinandole al verificarsi di una condizione, l'altra parte si obbliga al pagamento di una somma, nella misura eventualmente liquidata, in caso di esito positivo dell'appello, così come del resto emerge dall'atto di citazione introduttivo del primo grado (pag. 3) laddove viene addirittura attribuito a tale accordo carattere “novativo”, che è un attributo tipico della transazione al ricorrere di certe condizioni:
10 IV) Lo stesso appellante del resto insiste in questa tesi che implica il riconsocimento della natura transattiva dell'accordo: «E' chiara quindi la volontà delle parti di sostituire una obbligazione certa, liquida ed esigibile con una diversa obbligazione, avente oggetto determinabile per relationem (misura degli onorari di primo grado liquidati dalla Corte in caso di vittoria) e natura aleatoria (la stessa era subordinata all'evento futuro ed incerto costituito dalla decisione della Corte). La natura e l'oggetto totalmente differenti delle due obbligazioni paiono incontestabilmente costituire l'elemento di aliquid novi e la volontà di sostituire alla prima obbligazione un'obbligazione diversa nel titolo e nell'oggetto. Per usare i termini della giurisprudenza citata da controparte, pare evidente la volontà di
“elidere il collegamento con il precedente contratto”» (pag. 14 appello).
V) Quanto alla tesi dell'appellante, secondo la quale: «Pertanto, delle due l'una: o si ha novazione (e di conseguenza l'eccezione di prescrizione presuntiva è superata dall'inapplicabilità alla fattispecie), oppure le parti hanno solo rinviato l'adempimento alla sentenza di appello, di talché la prescrizione non può che decorrere da tale data. Ciò comporta, in ogni caso, il rigetto dell'eccezione di prescrizione breve. Che il patto con cui si fissa un termine non richieda forma scritta ad substantiam è fatto palese dall'esclusione di tale ipotesi da quelle tassative previste dall'art. 1350 c.c.; che la prova non sia richiesta neppure ad probationem deriva sia dalla specifica assenza di una norma di legge che la imponga, sia dalla norma dell'art. 2724 c.c., che ammette la prova per testi e presunzioni in presenza di un principio di prova per iscritto. Tale principio di prova, come ampiamente esposto negli atti di primo grado, è costituito dalle comunicazioni e- mail del CP_1
all'Avv. in data 12/02/16, con le quali chiedeva all'avv. un incontro presso Pt_1 Pt_1
il suo studio alla presenza del consulente finanziario Carlo Foce per discutere del pagamento degli onorari (doc. 6)» (pagg. 14 – 15 appello) sono smentite dal tenore delle allegazioni sopra riportate, laddove risulta evidente che, in base all'asserito accordo così come descritto dallo stesso attore e attuale appellante, non veniva soltanto differito il termine per l'adempimento, ma le parti avrebbero subordinato l'adempimento ad una condizione (l'esito vittorioso dell'appello) e si sarebbeto rimessi per la determinazione del quantum alle liquidazione eventualmente effettuata in sentenza dalla Corte d'Appello.
11 4) QUARTO MOTIVO COSÌ RUBRICATO: «IV) ERRATA QUALIFICAZIONE
DELL'ACCORDO COME RIENTRANTE FRA QUELLI TRA AVVOCATO E CLIENTE PER
LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI». L'appellante sostiene:
«Anche sotto questo profilo la sentenza appellata non coglie nel segno, e ciò per due ordini di motivi. La pronuncia sul punto, che si appiattisce pedissequamente sull'eccezione avversaria, è errata, in primo luogo perché l'eccezione avversaria è inammissibile e tardiva, in quanto non proposta non soltanto in comparsa di risposta, ma neppure nei termini decadenziali di cui all'art. 183 comma c.p.c., comparendo dal nulla soltanto nella seconda memoria di cui a detto articolo e venendo poi riportata (del pari inammissibilmente) nelle conclusioni precisate all'udienza del 20 giugno 2023. In secondo luogo, l'inapplicabilità dell'art. 2233 c.c. all'accordo novativo in parola deriva dalla stessa normativa vigente: infatti la L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, all'art. 13, comma 2 (anche e soprattutto nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di causa), specifica chiaramente che “Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”. Per quanto si possa forzare l'interpretazione della norma, non si può non prendere atto della chiara formulazione della disposizione di legge. Gli accordi sul compenso sono, quindi, stipulati contestualmente al conferimento del mandato. Ciò di regola, quando ciò non accade, “i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi”. E' quindi evidente come non sia neppure logicamente ipotizzabile che possa esistere un accordo che, a posteriori, determini l'importo dei consensi, dal momento che in tal caso la norma prevede espressamente l'applicazione delle tariffe professionali. Ma ciò che sorprende, nella decisione sul punto, è che è proprio il Tribunale a dare atto che oggetto del giudizio è la “intervenuta conclusione tra le parti di un accordo in ordine al diritto al compenso dell'avv. per prestazione Pt_1 professionale pacificamente già realizzata”. E' quindi pacifico che, se a prestazione eseguita non esiste alcuna “determinazione consensuale” dei compensi (per usare la lettera della legge), debbano applicarsi le tariffe professionali, come sopra indicato, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della L. 31 dicembre 2012, n. 247. E' pertanto illogico: a) sia ritenere che l'accordo in parola non sia novativo, b) sia ritenere che rientri negli accordi di
12 cui all'art. 2233 c.c.. In entrambi i casi, infatti, tale interpretazione cozzerebbe irrimediabilmente con la stessa lettera della legge ora illustrata».
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Non sussiste la lamentata tardività dell'eccezione, trattandosi del mero richiamo alla norma di legge nella quale sarebbe inquadrabile il caso concreto, quindi un questione che attiene alla qualificazione giuridica del fatto, non un'eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, della quale giustamente il Tribunale – ad abundantiam – ha tenuto conto, essendosi sulla stessa svolto in contradditorio tra le parti.
II) Il fatto che l'accordo in questione sarebbe stato concluso – secondo la prospettazione di parte attrice e attuale appellante - quando la prestazione era già realizzata, non implica in alcun modo il venir meno dell'obbligo di stipulazione in forma scritta e in ogni caso tale eventualità è ammessa testualmente dalla norma che prevede l'applicazione della tariffa professionale “quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta”, a prescindere dalla considerazione del carattere “novativo” e quindi “transattivo” attribuito da parte attrice e attuale appellante all'accordo in questione, sufficiente a imporre la forma scritta ad probationem.
III) Quanto alla pretesa secondo la quale «E' quindi pacifico che, se a prestazione eseguita non esiste alcuna “determinazione consensuale” dei compensi (per usare la lettera della legge), debbano applicarsi le tariffe professionali», è sufficiente rimandare all'applicazione della prescrizione presuntiva.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
13 Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza pronunciata inter Parte_1
partes in data 11/10/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA,
CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 05/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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