Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 4656/2018
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonio Muto, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Marzano di Nola (NA) alla via Nazionale n. 40, come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(P. , in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Perone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rotondi alla via Appia n.75, come da procura in calce all'atto di citazione notificato
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
dinanzi al in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., per sentire accertare e dichiarare l'illegittima installazione dei cavi telefonici nell'abitazione di sua proprietà, in mancanza di servitù, con conseguente condanna della convenuta al ripristino dello status quo ante mediante la rimozione di dette opere;
chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in €
3.775,75, oltre accessori ed interessi legali, nonché la condanna della stessa ex art. 96 c.p.c..
Deduceva l'attore che aveva installato abusivamente dei Controparte_1 cavi telefonici nel sottosuolo dell'abitazione di sua proprietà, sita in Palma
Campania alla via Nuova Sarno n. 294, in catasto NCEU al foglio 10, p.lla 765
Controparte_3
In particolare, sosteneva che il Tribunale di Nola con la sentenza n. 1852/2015 condannava la società convenuta alla rimozione dei cavi telefonici apposti sul muro dell'edificio di sua proprietà, e che la stessa, dando esecuzione al provvedimento giudiziale, provvedeva a rimuovere i cavi dal muro per posizionarli illegittimamente nel sottosuolo della medesima abitazione.
Esponeva che i cavi attraversavano una parte di terreno che gli impediva la coltivazione e/o la semina di prodotti agricoli, nonché la possibilità di ornamentare con elementi da giardino.
Dichiarava, infine, che erano rimaste prive di riscontro le richieste rivolte alla società convenuta per la rimozione dei cavi telefonici e, pertanto, instaurava il presente procedimento al fine di ripristinare lo stato dei luoghi.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la carenza di Controparte_1
legittimazione attiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto obiettando che la linea telefonica per cui è causa, per l'entità dei lavori svolti, non poteva essere realizzata se non con il consenso dell'attore.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., espletata la prova orale ammessa con ordinanza del 25.06.2019, disposta CTU tecnica, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea va ricondotta nell'alveo dell'azione negatoria ex art. 949
c.c. la cui disposizione, al primo comma, prevede che il proprietario possa fare accertare l'inesistenza di diritti sul bene reclamati da terzi, nell'eventualità in cui abbia il timore che le pretese di questi possano procurargli un pregiudizio, mentre al secondo comma, prevede anche l'eventualità che le pretese dei terzi si sostanzino in molestie o turbative, per attribuire al proprietario il diritto di chiederne la cessazione, oltre quello al risarcimento nel caso di danni subiti in ragione del comportamento dei terzi stessi.
Più precisamente l'actio negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato da altri sulla res, e dunque mira non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo, al fine di ottenere la libertà del fondo.
In materia di negatoria servitutis, è consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “L'actio negatoria servitutis è un'azione di accertamento negativo e, in quanto tale, l'interesse ad esperirla sorge allorché il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa
l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistere a vantaggio del proprio fondo. Ne deriva che detta azione in tanto è promovibile, in quanto si sia creata una situazione che implichi l'esercizio, assunto abusivo, di servitù a carico del fondo dell'attore, il quale tende alla declaratoria della sua libertà attraverso
l'accertamento della inesistenza di quella servitù.” (cfr. Sent. Cass. Civ., n.
14348/2000).
In sostanza, l'interesse ad agire in negatoria servitutis postula la sussistenza dell'esercizio attuale e concreto della servitù, accompagnato dalla pretesa di esercitare un diritto sulla cosa asservita.
Per ciò che concerne l'onere della prova, secondo la prevalente opinione giurisprudenziale, la parte che agisce può limitarsi a dimostrare, anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni (Cass. 22.03.2001 n. 4120;
Cass. 25.03.1999 n. 2838), mentre spetta al convenuto dimostrare la legittimità del peso imposto all'altrui fondo.
Orbene, in applicazione dei summenzionati principi giurisprudenziali, va riconosciuta in primo luogo la legittimazione attiva dell'attore, proprietario del bene in virtù dell'atto di donazione immobiliare in atti (cfr. produzione di parte attrice atto di donazioni immobiliari per notar , N. Rep. 18676, Persona_1
Racc. 5409), nonché il suo interesse ad agire, risultando pacifica tra le parti l'esistenza della linea telefonica interrata sulla proprietà dell'attore.
Posto ciò, la fattispecie va inquadrata nell'ambito degli artt. 91 e 92 del D.Lgs.
n. 259/2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche", che ha abrogato gli artt.
231, 232 e 233 del D.P.R. n. 156/1973.
In particolare, il caso di specie è riconducibile all'art. 92, trattandosi di passaggio di cavi telefonici attraversanti il terreno dell'attore, la cui norma prevede delle limitazioni legali, ovvero il rispetto di particolari formalità, per la costituzione delle relative servitù. La normativa in questione disciplina, dunque, le modalità costitutive delle servitù per l'attraversamento di cavi con l'utilizzo di appoggi nel caso in cui il proprietario del fondo servente non presti il dovuto consenso.
In altre parole, quando una linea telefonica (o un filo o un cavo) passante attraverso un fondo è destinata al servizio, oltre che del proprietario del fondo medesimo (che nel caso di specie non risulta intestatario di alcuna utenza
), anche di utenti vicini, essa costituisce, per la parte di servizio resa a CP_1
questi ultimi, oggetto di un diritto di servitù che deve essere costituita per contratto o per atto amministrativo autoritativo.
Pertanto, ove l'esercente non disponga di un provvedimento di servitù volontaria o per atto amministrativo autoritativo, la norma fa salvo il buon diritto del proprietario a vedere senz'altro rimossi ed apposti in altro luogo tutte le opere e materiali insistenti e facenti capo alla società telefonica, poiché illegittimamente apposte e trattandosi, così, di un illecito asservimento di fatto dei fondi di proprietà privata;
ed in ciò il proprietario deve trovare soddisfazione senza sopportarne in alcun modo l'onere economico, essendo in tale ipotesi riconosciuta la risarcibilità anche in forma specifica, ossia mediante rimozione delle opere, della lesione del diritto soggettivo del privato. (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 23623/2007).
Quanto alla prova dei fatti descritti in citazione, questi, ancor prima di essere stati accertati dalla CTU, sono stati confermati dai testi escussi.
Il teste, , escusso all'udienza del 18.02.2020, perito Testimone_1 incaricato dall'attore per l'accertamento dello stato dei luoghi, ha confermato i fatti dedotti in citazione precisando: “ho constatato che effettivamente questi cavi risultano rimossi e li hanno trasferiti nel sottosuolo verso il confine dove sta la recinzione che divide la proprietà del da un'altra proprietà. Parte_1
Quando ho fatto il sopralluogo nell'aprile 2018 non ho visto nulla impiantato sul suolo, in particolare dove passano i cavi”.
Il teste , escusso all'udienza del 9.03.2021, ha Testimone_2 anch'egli confermato i fatti, precisando che i cavi “sono stati rimossi da vicino la casa e li hanno fatti passare sotto il terreno della proprietà di mio genero.
Conosco questa circostanza perché abito vicino a mio genero”, e che la proprietà confinante “ha una strada sua privata che lo collega alla strada provinciale”. Le dichiarazioni testimoniali risultano concordanti in ordine alla descrizione degli eventi e, da una valutazione complessiva, può confermarsi l'intrinseca attendibilità delle testimonianze rese partendo dal presupposto che, in assenza di prova contraria, hanno riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto altresì conto della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
Le dichiarazioni testimoniali sono poi suffragate dalla relazione peritale depositata dal dott. , la quale può ritenersi congrua, logica e Persona_2
condivisibile, immune da vizi scientifici.
L'ausiliario, ha accertato che “l'origine della causa delle lamentele del ricorrente è derivante dall'esistenza della linea telefonica, attraversante i suoi cespiti ed a servizio di altri cespiti, costituente di fatto una servitù prediale, non dovuta, in quanto i cespiti serviti dall'utenza in oggetto, Controparte_1 risultano muniti di autonomi e propri ingressi, passaggi e aree annesse” (cfr. pag. 13 della relazione peritale).
Ha poi rilevato che: “i cespiti di proprietà del ricorrente oggetto del contenzioso, per tratti di essi e precisamente, per la porzione di area annessa al fabbricato adibita ad area di corte, giardino/aiuola (subb. 2-3-4 Fg. 10 p.lla 765) e per parte del conseguente appezzamento di terreno (Fg. 10 p.lle 284-291-295), lungo il lato Sud con andamento verso Est, sono attraversati da cavi telefonici interrati, costituente una linea telefonica di proprietà Controparte_1
quale utenza a servizio del fabbricato ad uso abitativo di proprietà del sig.
lo stesso, adiacente sul confine al lato Nord con parte dei Controparte_3
cespiti del ricorrente (Fg. 10 p.lle 284-291). Infatti, è risultato che effettivamente la linea telefonica in questione nel suo attraversamento lungo i cespiti del ricorrente (area annessa al fabbricato e appezzamento di terreno ad uso agricolo), è a servizio del fabbricato di proprietà del sig. ” Controparte_3
(cfr. pag. 15 relazione peritale).
Ha confermato che sulla porzione di terreno agricolo l'attore è impossibilitato a svolgere qualsiasi attività agraria, avendo riscontrato che il cavo telefonico per cui è causa, per la parte che attraversa la porzione di terreno agricolo di proprietà dell'attore “costituisce, di sicuro un potenziale ostacolo alla totale compiute esecuzioni di tutte l'eventuale e relative pratiche di lavorazione agraria di preparazione e miglioramento dell'appezzamento di terreno ad uso agricolo”, precisando che “a prescindere della potenziale funzione agraria esercitabile sul fondo ad uso agricolo, la riscontrata modalità di posa adottata e praticata per il cavo della detta linea telefonica, non è risultata praticata secondo le più elementari norme per le linee di trasporto e distribuzione di energia interrate
(anche a bassa tensione) come prevede la citata norma CEI 11-17” (cfr. pagg.
21-22 della relazione).
Ha, infine, concluso che “tutti i cespiti del sig. (…) sono Controparte_3 muniti di autonomi accessi ed indipendenti ingressi (…) nelle quali, è possibile la realizzazione di un idoneo passaggio di condotta, interrata e non, per una nuova linea telefonica, direttamente nella sua proprietà a servizio del suo fabbricato, in sostituzione di quella esistente, nei cespiti del ricorrente, oggetto delle situazioni di causa” (cfr. pag. 29 della relazione).
In definitiva, la per poter definire legittimo lo stato di fatto Controparte_1
attuale, avrebbe dovuto disporre di un titolo di servitù, la cui sussistenza non è provata, con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia provvedimento di servitù volontaria o coattiva per atto amministrativo autoritativo, l'apposizione dei cavi telefonici nella proprietà di non può che ritenersi Parte_1
illegittima.
Ne consegue, dunque, che va condannata alla rimozione Controparte_1 dei cavi telefonici dalla proprietà dell'attore, senza corresponsione di alcuna indennità per la rimozione.
Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni in quanto, sebbene il CTU abbia accertato che i cavi per cui è causa, di proprietà di Controparte_1 potenzialmente costituiscono un ostacolo all'eventuale esecuzione delle attività proprie delle lavorazioni agrarie, nessun danno è stato provato dall'attore.
Ogni altra questione resta assorbita dalla presente decisione.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'attore come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
- in accoglimento della domanda attorea condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alla rimozione dei cavi telefonici apposti nel sottosuolo della proprietà di sita in Palma Campania Parte_1
(NA), alla via Nuova Sarno, n. 294, in catasto NCEU al foglio 10, p.lla 765 e
481 e p.lla 284, 291 e 205;
- rigetta la domanda di risarcimento danni;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre € 500,00 per spese, Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovuti e come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Muto;
- pone definitivamente a carico della le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Nola, 18.2.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti