Ordinanza cautelare 5 maggio 2022
Decreto collegiale 11 luglio 2022
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00768/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeriano Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, Ministero della Difesa, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
1. del decreto prot. -OMISSIS- con il quale il Prefetto della Provincia di Cosenza ha respinto il ricorso gerarchico proposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Cosenza aveva respinto l'istanza dell'esponente di rinnovo della licenza del “ porto di fucile per uso caccia ”;
2. del predetto provvedimento -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Cosenza ha respinto l'istanza dell'odierno ricorrente di rinnovo della licenza del “ porto di fucile per uso caccia ”;
3. del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale la Prefettura – U.T.G. di Cosenza ha disposto il divieto a carico dell'esponente “ di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ”;
4. ove occorra e per quanto di ragione, delle note n. -OMISSIS-del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza;
5. di ogni altro atto che sia comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Cosenza, del Ministero della Difesa e dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31 marzo 2022 e depositato il successivo 1 aprile, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Cosenza ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché i due successivi provvedimenti con i quali il Prefetto della Provincia di Cosenza ha, rispettivamente, respinto il ricorso gerarchico proposto avverso l’atto del Questore e disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
1.1. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 11, 43 e 138 del r.d. n. 773/1931; dell’art. 3 della l.n. 241/1990. Difetto di adeguata istruttoria e di motivazione. Falso presupposto e travisamento dei fatti. Illogicità. Contraddittorietà ”.
2. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha resistito al ricorso.
3. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa è stata mandata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Il ricorrente rileva, in fatto, che i provvedimenti gravati si fondano su un unico episodio, avvenuto in data -OMISSIS-, allorquando, in occasione di una visita ai propri genitori, ha avuto un alterco con un loro vicino di casa per una banale questione riguardante il parcheggio di un’autovettura. Episodio dal quale è scaturita una denuncia-querela a carico dello stesso ed è stato avviato un procedimento penale per violenza e minaccia.
Evidenzia, poi, che il solo provvedimento questorile adduce, quale ulteriore ragione a fondamento del diniego del rinnovo della licenza, di essere stato “In data -OMISSIS- […] controllato a bordo di autovettura unitamente ad altre persone, di cui una risultante segnalate all’A.G. per il reato di furto aggravato, l’altra segnalata dalla Autorità di Pubblica Sicurezza come soggetto facente parte a gruppi di -OMISSIS- ”.
5.1. Rispetto alla lite occorsa in data-OMISSIS- – evento che il ricorrente non smentisce – riferisce che il procedimento penale a proprio carico, avviato a seguito della denuncia sporta nei propri confronti dal vicino di casa dei genitori col quale era avvenuta la lite, fosse stato archiviato in data successiva al provvedimento del Questore ma precedente i due riferiti provvedimenti del Prefetto.
Sul punto, il ricorrente, pur concordando con l’insegnamento giurisprudenziale per cui l’esito favorevole del procedimento penale non incida automaticamente sul diverso procedimento amministrativo avente ad oggetto le licenze in materia di armi, contesta alle amministrazioni procedenti di non aver effettuato una autonoma valutazione della incidenza di tale esito processuale ai fini della adozione dei provvedimenti gravati.
Egli osserva, in particolare che, se è vero che, riguardo alla disposta archiviazione del procedimento penale, il Prefetto ha ritenuto che il giudizio amministrativo non possa dirsi “ scalfito dall’emesso decreto di archiviazione da parte del GIP del Tribunale di-OMISSIS- atteso che il P.M. della stessa Procura, delineando le relazioni fra i soggetti interessati, nella stessa richiesta afferma che ...“i rapporti tra le parti vanno inquadrati in un contesto di malanimo più ampio che va necessariamente al di là degli specifici episodi denunciati ... In un clima di conflittualità legato a cattivi rapporti di vicinato... ”, è altresì vero che la stessa valutazione del P.M. è affetta da una “ illogicità intrinseca ” perché fa riferimento ad un “rapporto di vicinato” che in realtà non sussiste, in quanto sono solo i genitori del ricorrente ad avere quei rapporti di vicinato e non il ricorrente stesso, “ il quale vive invece a distanza di chilometri ”.
5.2. In ordine, poi, al controllo occorso in data -OMISSIS-, il ricorrente riferisce come, già in sede di ricorso gerarchico, avesse dimostrato di essersi solo occasionalmente trovato a bordo con soggetti controindicati “ essendo tutti dipendenti della stessa ditta edile (Ditta-OMISSIS-) - alla fine della giornata lavorativa facevano insieme ritorno a casa utilizzando un’unica vettura aziendale, da un cantiere sito nel Comune di -OMISSIS-, ma che egli non aveva alcun rapporto con gli altri occupanti la vettura se non quello di lavorare per la stessa ditta ”.
6. Al fine di procedere ad un compiuto esame delle censure mosse dal ricorrente, appare utile premettere la ricostruzione, nei suoi tratti essenziali, del quadro normativo di riferimento.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), prevede che l’autorizzazione di polizia e la licenza per l’uso delle armi possano essere negate, non solo in presenza della commissione di reati, ma, altresì, e a monte, in ogni caso in cui l’autorità amministrativa ravvisi elementi che denotino la inaffidabilità del soggetto richiedente ed il pericolo di abuso.
Segnatamente, al Capo III, Titolo I, dedicato alle autorizzazioni di polizia, l’art.11, co. 3, TULPS prevede che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”. Al successivo Capo IV, Titolo II, “ delle armi ”, l'art. 39 r.d. n. 773 del 1931, dispone che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Il successivo art.43, co.2, prevede che “ La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
7. Nella cornice normativa così delineata, muovendo dalla circostanza, sottolineata dal ricorrente con il primo ordine di censure, della intervenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico per i fatti posti alla base del provvedimento questorile e dei successivi provvedimenti prefettizi, è noto il principio giurisprudenziale per cui i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere emessi a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento di essi o dall’esito dei procedimenti penali (Cons. di Stato, sez.III, 13.05.2022, n.3795).
Premesso tale granitico principio, il provvedimento del Questore, intervenuto prima della riferita archiviazione in sede penale, si fonda su una valutazione dei fatti ed un giudizio di pericolosità che si rivelano scevri da vizi, in quanto ragionevoli e logici. L’amministrazione ha, infatti, tratto il giudizio di inaffidabilità e pericolosità da un episodio che dimostra l’esistenza di una accesa conflittualità fra l’interessato ed altri consociati e sostiene logicamente e coerentemente il provvedimento di diniego al rinnovo della licenza di porto d’armi gravato.
Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che " nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014) , e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) " (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812).
In altri termini, per quanto sindacabile dal giudice amministrativo, è legittimo, in materia di detenzione di armi, pretendere una condotta irreprensibile e duratura senza la minima potenzialità di abuso.
Quanto poi agli ulteriori provvedimenti impugnati, che, come detto, sono intervenuti successivamente alla archiviazione, si è evidenziato, come anticipato da questo Tribunale in sede cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, che il Prefetto non solo ha espressamente considerato l’intervenuta archiviazione penale ma ne ha anche tratto ulteriori elementi di valutazione in ordine alla carenza del requisito di affidabilità nell’uso delle armi e di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, valorizzando l’osservazione del P.M., secondo cui “ i rapporti tra le parti vanno inquadrati in un contesto di malanimo più ampio che va necessariamente al di là degli specifici episodi denunciati ... in un clima di conflittualità legato a cattivi rapporti di vicinato... ”.
Né, sotto questo profilo, può avere alcuna rilevanza il fatto che il ricorrente non sia vicino di casa del proprio denunciante e che quei “ rapporti di vicinato ” siano, in realtà, intrattenuti dai propri genitori.
Il riferimento del P.M. alla natura di tali rapporti va, infatti, inteso in senso lato, come volto ad identificare la tipologia di conflitto in essere, che certamente coinvolge, nella riferita, indiscutibile animosità, anche il ricorrente.
8. Quanto, poi, al controllo con soggetti segnalati all’autorità giudiziaria, a parte la oggettiva esistenza di una frequentazione che, seppur dipesa da ragioni lavorative e riferita come “ occasionale ”, comunque non è stata smentita dal ricorrente, occorre ribadire l’esistenza di un’ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa preposta alla tutela degli interessi della sicurezza e dell’ordine pubblico in ordine alle autorizzazioni di polizia e, in particolare, in materia di armi.
In tale contesto, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza non può essere sostitutivo di queste ultime ma è limitato alla sola verifica di eventuali errori o travisamento dei fatti e di manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181), che nella fattispecie non ricorrono.
9. Per completezza, occorre dare conto del fatto che il ricorrente, con la memoria di replica, ha depositato il certificato di morte del denunciante, e dedotto come sia così venuto meno “ ogni motivo inibente il rinnovo della licenza del “porto di fucile per uso caccia” e la possibilità “di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ”.
Deposito e deduzione si rivelano, tuttavia, irrilevanti nel presente giudizio, in quanto, come è noto, la legittimità del provvedimento amministrativo è valutata sulla base della situazione, in fatto ed in diritto, esistente al momento della sua adozione, e, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati resistono alle censure sollevate, restando salva, ovviamente, ogni diversa valutazione discrezionale dell’Amministrazione a fronte dell’intervenuto mutamento del quadro fattuale e del non ripetersi dei presupposti che hanno dato origine ai provvedimenti medesimi.
10. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
10.1. Le spese di lite, data la peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.