Articolo 2 della Legge 28 luglio 1967, n. 654
Articolo 1
Versione
24 agosto 1967
Art. 2.
All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 agosto 1967