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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc R.G.C. n. 453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicoletta dell'Omo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato nel loro studio, sito in Campobasso, via G. Mazzini n. 107;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rita Calabrese, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bojano (CB), via Dei Sanniti n. 35;
-Resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti;
il Pubblico Ministero come da parere espresso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge Parte_1
con la quale aveva contratto matrimonio concordatario Controparte_1
l'8.06.2008 in Bojano (CB), in regime di separazione dei beni, precisando che Per_ dall'unione erano nati tre figli, (il 1^.9.2008), (il 3.6.2012) e (il Per_1 Per_2
16.9.2015), deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a causa dei gravi contrasti, ciò che aveva determinato il venir meno della comunione materiale e spirituale.
Ha quindi chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
disciplinare il diritto di visita come indicato in ricorso;
l'assegnazione in proprio favore della casa familiare;
determinare in complessivi euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) l'assegno di mantenimento mensile a suo carico in favore dei figli minori;
disporre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, nel caso di assegnazione della casa familiare alla madre, tenerne conto in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento (quantificandolo nella minor somma di complessivi euro 300,00 mensili); disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, in ragione dell'indipendenza economica di entrambi.
II , costituendosi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di Controparte_1 separazione, contestando la ricostruzione delle condizioni economiche delle parti come articolata dal ricorrente, chiedendo: l'affido condiviso dei figli minori e la collocazione prevalente presso di sé; la quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre ai figli in complessivi euro 900,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio); l'assegnazione in proprio favore, per l'intero, dell'assegno unico per i figli;
la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
di nulla disporre in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi, a fronte dell'indipendenza economica di entrambi;
la disciplina del diritto di visita.
Nel corso del giudizio ha dichiarato di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale ed ha pertanto chiesto l'aumento del mantenimento in ragione della pagina 2 di 8 necessità di destinarne una parte alle spese di locazione della nuova abitazione;
successivamente ha revocato la predetta rinuncia, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa familiare, come disposto nell'ordinanza presidenziale.
III Con ordinanza presidenziale del 31.05.2023, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, quali: l'autorizzazione alla separazione tra i coniugi, con sospensione dell'obbligo di coabitazione;
l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale a
[...]
; l'obbligo a carico di del versamento dell'assegno mensile di CP_1 Parte_1 complessivi euro 450,00 per il mantenimento dei figli;
spese straordinarie a metà tra i genitori, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
Assegno Unico
Universale integralmente alla convenuta;
disciplina del diritto di visita come indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo.
IV Con sentenza non definitiva del 1^.12.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
V La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza del 10.9.2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Si dà atto che con sentenza non definitiva n. del 2.12.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di tal che le questioni in esame attengono agli aspetti prettamente patrimoniali collegati alla domanda principale.
2. Sull'affido dei minori, assegnazione della casa familiare, disciplina del diritto di visita
In assenza di contestazione sul punto, nonchè avuto riguardo all'assenza di motivi ostativi, deve confermarsi quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale: deve essere confermato, pertanto, l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e a quest'ultima deve essere assegnata la casa familiare, nel preminente interesse dei minori ed in ragione della collocazione prevalente presso quest'ultima.
Parimenti deve essere confermata la disciplina del diritto di visita, come richiamata nell'ordinanza presidenziale, la quale, a sua volta, rinvia alla regolamentazione pagina 3 di 8 contenuta nel ricorso introduttivo della causa in epigrafe, fatto sempre salvo il diverso accordo tra le parti.
Non vi è motivo, invece, di pronunciarsi in ordine al divieto di frequentazione di eventuali nuovi partner dei genitori, che non deve essere in questa sede rinnovato, non essendo allegate né documentate particolari esigenze di protezione ovvero di cautela per i minori.
3. Sull'assegno di mantenimento e sulle spese straordinarie
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n.25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129/2022), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, tra i quali certamente rientrano anche gli pagina 4 di 8 immobili, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- il ricorrente chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento a complessivi euro
300,00 (ovvero altra somma comunque inferiore a euro 450,00), in ragione sia del registrato aumento dell'Assegno Unico Universale percepito in via esclusiva dalla convenuta (prima di € 300,00, oggi di € 800,00 circa), sia dell'intervenuto aggravio della sua condizione economica, avuto riguardo alle spese relative alla nuova abitazione;
- la resistente chiede l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, in considerazione della maggiore disponibilità economica del ricorrente rispetto a quella dichiarata, a fronte delle aumentate esigenze dei figli ormai adolescenti e del maggior tempo da questi trascorso con la madre.
Dall'istruttoria è emerso, con riferimento alla situazione economica e patrimoniale di ciascuna parte:
- il ricorrente lavora come venditore ambulante indipendente (con reddito d'impresa dichiarato per il 2022 (anno d'imposta 2021) di € 20.478,00, per il 2023 (anno d'imposta 2022) di € 20.450,00 e per il 2024 (anno d'imposta 2023) di € 15.300,00), con introiti mensili pari all'incirca ad euro 1.700,00; è proprietario di tre immobili, tra i quali rientra anche quello adibito a casa familiare in Bojano e di quattro terreni;
è proprietario di un motoveicolo immatricolato nel 2023 e di un furgone necessario per l'esercizio dell'attività lavorativa, del quale deve sostenere i necessari e corrispondenti costi di manutenzione;
ha stipulato una finanziaria, oggi estinta, per l'importo totale di € 22.943,18 (con rate mensili di € 250,00 circa) per l'acquisto di un veicolo;
è intestatario, unitamente alla resistente, di un mutuo Banco Posta sottoscritto il 12.10.2015 di € 60.000,00, con durata ventennale e rata mensile di €
348,00, per la ristrutturazione di un appartamento (da individuarsi, verosimilmente, nella casa familiare), del quale sostiene di aver sempre pagato in via esclusiva le rate;
dal 2023 si è traferito presso un immobile di cui è comproprietario con il fratello, al quale sostiene di corrispondere un canone di locazione (non specificato nel suo ammontare, né documentato), spese di utenza e gestione (parimenti non specificate);
pagina 5 di 8 - la resistente lavora a tempo indeterminato presso un esercizio commerciale, con stipendio mensile pari ad euro 1.100,00 circa (con redditi dichiarati da lavoro per complessivi € € 14.181,00 nel 2024, 15.452,00 nel 2023, € 15.432,00 nel 2022); è proprietaria di due immobili (uno dei quali abitato dalla madre, asseritamente titolare del diritto di abitazione) e due terreni;
non sostiene costi di locazione, atteso che continua ad abitare nell'immobile originariamente adibito a casa familiare;
percepisce in via esclusiva l'Assegno Unico Universale per i figli nella misura complessiva annuale di circa € 9.080,40 (€ 757,00 al mese).
Si evidenzia che le situazioni economico-patrimoniali ora descritte non si discostano da quelle prese in considerazione in sede di ordinanza presidenziale, avuto riguardo, da un lato, all'aumento dell'Assegno Unico Universale percepito dalla resistente e, dall'altro, dall'estinzione del finanziamento da cui era gravato il ricorrente.
Alla luce della situazione economica ora sintetizzata, avuto riguardo ai redditi percepiti da ciascuna delle parti e alle rispettive sostanze sopra descritte, evidenziato altresì che non vi è prova documentale delle spese sostenute da con Parte_1 riferimento alla sua nuova abitazione, in applicazione dei principi di diritto richiamati, il Collegio ritiene equo confermare quanto già disposto in sede di ordinanza presidenziale, di tal che deve contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli versando a l'assegno mensile - entro il 5 di ogni mese – di euro CP_1
150,00 per ciascun figlio (per il totale di euro 450,00 mensili), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
4. Sull'Assegno Unico
In punto di ripartizione dell'assegno unico, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per derogare alla previsione di legge, per cui detto assegno deve essere ripartito in egual misura tra i genitori.
Ed invero, “occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n.
151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in
pagina 6 di 8 modo espresso negli accordi di separazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se, dunque, è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli debbano essere percepiti dal genitore affidatario, nulla è espressamente previsto dalla disposizione richiamata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
In materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n.
230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal
1^ marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2, beneficiari dell'assegno sono i nuclei familiari e l'assegno spetta,
“nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il comma 4 prevede che l'assegno sia corrisposto dall' ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche CP_2 successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
ne consegue, allora, che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo ad solo uno di essi (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha, in via generale, espressamente affermato che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Quale precipitato immediato dell'applicazione del dato normativo, al quale non vi è motivo di derogare – in assenza di un espresso accordo tra le parti di segno contrario, l'assegno unico dovrà essere percepito in pari misura da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dunque al 50% da ciascun genitore.
5. Sul mantenimento reciproco dei coniugi
Entrambe le parti sono concordi nell'affermare la propria indipendenza economica, di tal che non deve essere disposto alcunché in ordine al mantenimento reciproco.
6. Sulle spese di lite
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti (ed invero, la domanda del pagina 7 di 8 ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento non viene accolta, così come non viene accolta quella di aumento del predetto assegno avanzata dalla resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile R.G.n. 453/2023, così provvede:
1) conferma l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre;
Controparte_1
2) conferma l'assegnazione della casa familiare, sita Bojano, a;
Controparte_1
3) conferma la disciplina del diritto di visita del padre , nei Parte_1 confronti dei figli minori, come disciplinato nell'ordinanza presidenziale;
4) dispone che corrisponda a , entro il 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di euro
150,00 in favore di ciascun figlio (complessivi euro 450,00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il
Protocollo vigente del Tribunale di Milano;
5) dispone l'attribuzione dell'Assegno Unico Universale per i figli nella misura del
50% a ciascuna delle parti;
6) nulla sul mantenimento reciproco dei coniugi;
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 24 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicoletta dell'Omo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato nel loro studio, sito in Campobasso, via G. Mazzini n. 107;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rita Calabrese, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bojano (CB), via Dei Sanniti n. 35;
-Resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti;
il Pubblico Ministero come da parere espresso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge Parte_1
con la quale aveva contratto matrimonio concordatario Controparte_1
l'8.06.2008 in Bojano (CB), in regime di separazione dei beni, precisando che Per_ dall'unione erano nati tre figli, (il 1^.9.2008), (il 3.6.2012) e (il Per_1 Per_2
16.9.2015), deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a causa dei gravi contrasti, ciò che aveva determinato il venir meno della comunione materiale e spirituale.
Ha quindi chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
disciplinare il diritto di visita come indicato in ricorso;
l'assegnazione in proprio favore della casa familiare;
determinare in complessivi euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) l'assegno di mantenimento mensile a suo carico in favore dei figli minori;
disporre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, nel caso di assegnazione della casa familiare alla madre, tenerne conto in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento (quantificandolo nella minor somma di complessivi euro 300,00 mensili); disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, in ragione dell'indipendenza economica di entrambi.
II , costituendosi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di Controparte_1 separazione, contestando la ricostruzione delle condizioni economiche delle parti come articolata dal ricorrente, chiedendo: l'affido condiviso dei figli minori e la collocazione prevalente presso di sé; la quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre ai figli in complessivi euro 900,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio); l'assegnazione in proprio favore, per l'intero, dell'assegno unico per i figli;
la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
di nulla disporre in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi, a fronte dell'indipendenza economica di entrambi;
la disciplina del diritto di visita.
Nel corso del giudizio ha dichiarato di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale ed ha pertanto chiesto l'aumento del mantenimento in ragione della pagina 2 di 8 necessità di destinarne una parte alle spese di locazione della nuova abitazione;
successivamente ha revocato la predetta rinuncia, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa familiare, come disposto nell'ordinanza presidenziale.
III Con ordinanza presidenziale del 31.05.2023, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, quali: l'autorizzazione alla separazione tra i coniugi, con sospensione dell'obbligo di coabitazione;
l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale a
[...]
; l'obbligo a carico di del versamento dell'assegno mensile di CP_1 Parte_1 complessivi euro 450,00 per il mantenimento dei figli;
spese straordinarie a metà tra i genitori, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
Assegno Unico
Universale integralmente alla convenuta;
disciplina del diritto di visita come indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo.
IV Con sentenza non definitiva del 1^.12.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
V La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza del 10.9.2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Si dà atto che con sentenza non definitiva n. del 2.12.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di tal che le questioni in esame attengono agli aspetti prettamente patrimoniali collegati alla domanda principale.
2. Sull'affido dei minori, assegnazione della casa familiare, disciplina del diritto di visita
In assenza di contestazione sul punto, nonchè avuto riguardo all'assenza di motivi ostativi, deve confermarsi quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale: deve essere confermato, pertanto, l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e a quest'ultima deve essere assegnata la casa familiare, nel preminente interesse dei minori ed in ragione della collocazione prevalente presso quest'ultima.
Parimenti deve essere confermata la disciplina del diritto di visita, come richiamata nell'ordinanza presidenziale, la quale, a sua volta, rinvia alla regolamentazione pagina 3 di 8 contenuta nel ricorso introduttivo della causa in epigrafe, fatto sempre salvo il diverso accordo tra le parti.
Non vi è motivo, invece, di pronunciarsi in ordine al divieto di frequentazione di eventuali nuovi partner dei genitori, che non deve essere in questa sede rinnovato, non essendo allegate né documentate particolari esigenze di protezione ovvero di cautela per i minori.
3. Sull'assegno di mantenimento e sulle spese straordinarie
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n.25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129/2022), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, tra i quali certamente rientrano anche gli pagina 4 di 8 immobili, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- il ricorrente chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento a complessivi euro
300,00 (ovvero altra somma comunque inferiore a euro 450,00), in ragione sia del registrato aumento dell'Assegno Unico Universale percepito in via esclusiva dalla convenuta (prima di € 300,00, oggi di € 800,00 circa), sia dell'intervenuto aggravio della sua condizione economica, avuto riguardo alle spese relative alla nuova abitazione;
- la resistente chiede l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, in considerazione della maggiore disponibilità economica del ricorrente rispetto a quella dichiarata, a fronte delle aumentate esigenze dei figli ormai adolescenti e del maggior tempo da questi trascorso con la madre.
Dall'istruttoria è emerso, con riferimento alla situazione economica e patrimoniale di ciascuna parte:
- il ricorrente lavora come venditore ambulante indipendente (con reddito d'impresa dichiarato per il 2022 (anno d'imposta 2021) di € 20.478,00, per il 2023 (anno d'imposta 2022) di € 20.450,00 e per il 2024 (anno d'imposta 2023) di € 15.300,00), con introiti mensili pari all'incirca ad euro 1.700,00; è proprietario di tre immobili, tra i quali rientra anche quello adibito a casa familiare in Bojano e di quattro terreni;
è proprietario di un motoveicolo immatricolato nel 2023 e di un furgone necessario per l'esercizio dell'attività lavorativa, del quale deve sostenere i necessari e corrispondenti costi di manutenzione;
ha stipulato una finanziaria, oggi estinta, per l'importo totale di € 22.943,18 (con rate mensili di € 250,00 circa) per l'acquisto di un veicolo;
è intestatario, unitamente alla resistente, di un mutuo Banco Posta sottoscritto il 12.10.2015 di € 60.000,00, con durata ventennale e rata mensile di €
348,00, per la ristrutturazione di un appartamento (da individuarsi, verosimilmente, nella casa familiare), del quale sostiene di aver sempre pagato in via esclusiva le rate;
dal 2023 si è traferito presso un immobile di cui è comproprietario con il fratello, al quale sostiene di corrispondere un canone di locazione (non specificato nel suo ammontare, né documentato), spese di utenza e gestione (parimenti non specificate);
pagina 5 di 8 - la resistente lavora a tempo indeterminato presso un esercizio commerciale, con stipendio mensile pari ad euro 1.100,00 circa (con redditi dichiarati da lavoro per complessivi € € 14.181,00 nel 2024, 15.452,00 nel 2023, € 15.432,00 nel 2022); è proprietaria di due immobili (uno dei quali abitato dalla madre, asseritamente titolare del diritto di abitazione) e due terreni;
non sostiene costi di locazione, atteso che continua ad abitare nell'immobile originariamente adibito a casa familiare;
percepisce in via esclusiva l'Assegno Unico Universale per i figli nella misura complessiva annuale di circa € 9.080,40 (€ 757,00 al mese).
Si evidenzia che le situazioni economico-patrimoniali ora descritte non si discostano da quelle prese in considerazione in sede di ordinanza presidenziale, avuto riguardo, da un lato, all'aumento dell'Assegno Unico Universale percepito dalla resistente e, dall'altro, dall'estinzione del finanziamento da cui era gravato il ricorrente.
Alla luce della situazione economica ora sintetizzata, avuto riguardo ai redditi percepiti da ciascuna delle parti e alle rispettive sostanze sopra descritte, evidenziato altresì che non vi è prova documentale delle spese sostenute da con Parte_1 riferimento alla sua nuova abitazione, in applicazione dei principi di diritto richiamati, il Collegio ritiene equo confermare quanto già disposto in sede di ordinanza presidenziale, di tal che deve contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli versando a l'assegno mensile - entro il 5 di ogni mese – di euro CP_1
150,00 per ciascun figlio (per il totale di euro 450,00 mensili), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
4. Sull'Assegno Unico
In punto di ripartizione dell'assegno unico, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per derogare alla previsione di legge, per cui detto assegno deve essere ripartito in egual misura tra i genitori.
Ed invero, “occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n.
151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in
pagina 6 di 8 modo espresso negli accordi di separazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se, dunque, è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli debbano essere percepiti dal genitore affidatario, nulla è espressamente previsto dalla disposizione richiamata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
In materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n.
230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal
1^ marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2, beneficiari dell'assegno sono i nuclei familiari e l'assegno spetta,
“nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il comma 4 prevede che l'assegno sia corrisposto dall' ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche CP_2 successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
ne consegue, allora, che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo ad solo uno di essi (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha, in via generale, espressamente affermato che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Quale precipitato immediato dell'applicazione del dato normativo, al quale non vi è motivo di derogare – in assenza di un espresso accordo tra le parti di segno contrario, l'assegno unico dovrà essere percepito in pari misura da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dunque al 50% da ciascun genitore.
5. Sul mantenimento reciproco dei coniugi
Entrambe le parti sono concordi nell'affermare la propria indipendenza economica, di tal che non deve essere disposto alcunché in ordine al mantenimento reciproco.
6. Sulle spese di lite
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti (ed invero, la domanda del pagina 7 di 8 ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento non viene accolta, così come non viene accolta quella di aumento del predetto assegno avanzata dalla resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile R.G.n. 453/2023, così provvede:
1) conferma l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre;
Controparte_1
2) conferma l'assegnazione della casa familiare, sita Bojano, a;
Controparte_1
3) conferma la disciplina del diritto di visita del padre , nei Parte_1 confronti dei figli minori, come disciplinato nell'ordinanza presidenziale;
4) dispone che corrisponda a , entro il 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di euro
150,00 in favore di ciascun figlio (complessivi euro 450,00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il
Protocollo vigente del Tribunale di Milano;
5) dispone l'attribuzione dell'Assegno Unico Universale per i figli nella misura del
50% a ciascuna delle parti;
6) nulla sul mantenimento reciproco dei coniugi;
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 24 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
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