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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2461/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15407/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210088245143001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202500009361000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1319/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato il ricorso avverso la cartella di pagamento09720210088245143001, con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202500006044001, ricevuta in data 26/06/2025, per un importo complessivo contestato pari ad euro 194,42.
Il ricorso, dunque, risulta integralmente incentrato sulla contestazione della cartella di pagamento sottostante, che viene impugnata sotto molteplici profili, tutti afferenti alla sua esistenza, efficacia e legittimità nel senso che non sarebbe mai stata validamente notificata;
afferma di non aver mai ricevuto alcun atto impositivo presupposto;
contesta l'esistenza e la validità del ruolo per asserito difetto di sottoscrizione;
eccepisce la decadenza del diritto alla riscossione;
ed infine richiama la mancata notificazione di un'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. 602/1973.
Si è costituita DE la quale in via pregiudiziale, ha rappresentato che il presente giudizio, iscritto al R.G.
R. n. 15407/2025, appare strettamente connesso ad altri ricorsi attualmente pendenti dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, aventi ad oggetto analoghe impugnazioni di cartelle di pagamento, tutte proposte in via recuperatoria a seguito della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202500006044001.Tutti i ricorsi risultano proposti dal medesimo contribuente, con identico difensore, ed articolano doglianze analoghe fondate su presunti vizi delle cartelle sottostanti o degli atti presupposti. La causa petendi è, pertanto, unitaria, ed anche la materia del contendere risulta sovrapponibile. Chiedeva pertanto la riunione dei procedimenti sopra indicati al presente giudizio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese trattandosi di cartella di pagamento n.
09720210088245143001,che risulta regolarmente notificata in data 27 Aprile 2022 presso il domicilio fiscale del contribuente, mediante invio a mezzo del servizio postale e consegna dell'atto a soggetto legittimato alla ricezione, portiere ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e risultando manifestamente infondati i restanti motivi di ricorso;
in ogni caso, chiedeva dichiarasi inammissibile il ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, ovvero, in subordine, disporsi l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
l
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La richiesta preliminare di riunione non può essere accolta in quanto non risponde a principi di economia processuale considerato procedimenti pendenti presso le altre Sezioni della Corte, indicati dalla parte convenuta, non sono ancora fissati per la trattazione e quindi sono in una diversa fase processuale.
Passando alla valutazione del motivo principale ed assorbente va considerato che il ricorrente espone di aver ricevuto in data 26 giugno 2025 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876202500006044001, riferita a numerose cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti da
Agenzia delle Entrate – Riscossione, e nel presente giudizio propone formale impugnazione avverso la cartella di pagamento n.09720210088245143001, della quale contesta la validità, assumendo che la stessa gli sarebbe stata presuntivamente notificata in data 27 Aprile 2022, ma senza che egli ne abbia mai avuto effettiva conoscenza.In tal modo, attraverso l'impugnazione della comunicazione preventiva il ricorrente tenta in realtà di rimettere in discussione la cartella di pagamento. Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 09720210088245143001 risulta ritualmente notificata in data 27 Aprile 2022, come da documentazione acquisita agli atti. Tale notifica ha determinato il perfezionamento del titolo esecutivo e l'interruzione di ogni termine di prescrizione eventualmente in corso
Tale modalità notificatoria – che rientra nella disciplina speciale prevista per gli atti della riscossione – è da tempo riconosciuta come pienamente legittima e idonea a determinare la conoscenza legale dell'atto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la notificazione a mezzo posta della cartella da parte dell'agente della riscossione, effettuata senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario, è perfettamente valida, senza necessità di ulteriori formalità, come ad esempio la cd. “raccomandata informativa”, non prevista per tale categoria di atti.
"In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato"
Cass. Sez- 6-5 n.28872 del 12.11.2018 rv 651834 ; CassSez- 6-5 n.12083 del 13.06.2016 rv 640025.
Una volta perfezionatasi la notificazione, il termine perentorio per proporre impugnazione decorre regolarmente. La mancata proposizione di ricorso nei termini comporta la definitività e la cristallizzazione della pretesa, con preclusione assoluta alla possibilità di contestare la cartella stessa, i relativi presupposti e gli atti impositivi sottostanti.
Nel caso di specie, nessun elemento di irregolarità emerge rispetto al processo notificatorio. L'atto risulta perfezionato secondo le modalità consentite dalla normativa di settore, e non risulta proposta querela di falso né dedotto alcun vizio formale o sostanziale concreto, né tanto meno provato.
Deve quindi affermarsi la piena efficacia della cartella di pagamento notificata, con effetto preclusivo rispetto a tutte le doglianze successivamente sollevate, sulla validità dell'iscrizione a ruolo o sugli atti impositivi presupposti, in quanto tardive e fondate su presupposti già definitivamente consolidati essendo spirato inutilmente il termine per la impugnazione.
E' accertato inoltre che né in epoca precedente alla notificazione della cartella, né – ovviamente – successivamente ad essa, è decorso alcun termine che possa fondare una decadenza o prescrizione del diritto alla riscossione, avuto riguardo ai limiti temporali previsti dalla normativa applicabile, dalla giurisprudenza consolidata ed agli atti interruttivi notificati e depositati dalla parte convenuta nel presente giudizio.
Al rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida come in dispositivo in favore di Agenzia Entrate riscossione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 oltre oneri e accessori legge se dovuti. Così deciso il 5.02.2026 La Giudice Donatella
Ferranti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15407/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210088245143001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202500009361000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1319/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato il ricorso avverso la cartella di pagamento09720210088245143001, con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202500006044001, ricevuta in data 26/06/2025, per un importo complessivo contestato pari ad euro 194,42.
Il ricorso, dunque, risulta integralmente incentrato sulla contestazione della cartella di pagamento sottostante, che viene impugnata sotto molteplici profili, tutti afferenti alla sua esistenza, efficacia e legittimità nel senso che non sarebbe mai stata validamente notificata;
afferma di non aver mai ricevuto alcun atto impositivo presupposto;
contesta l'esistenza e la validità del ruolo per asserito difetto di sottoscrizione;
eccepisce la decadenza del diritto alla riscossione;
ed infine richiama la mancata notificazione di un'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. 602/1973.
Si è costituita DE la quale in via pregiudiziale, ha rappresentato che il presente giudizio, iscritto al R.G.
R. n. 15407/2025, appare strettamente connesso ad altri ricorsi attualmente pendenti dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, aventi ad oggetto analoghe impugnazioni di cartelle di pagamento, tutte proposte in via recuperatoria a seguito della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202500006044001.Tutti i ricorsi risultano proposti dal medesimo contribuente, con identico difensore, ed articolano doglianze analoghe fondate su presunti vizi delle cartelle sottostanti o degli atti presupposti. La causa petendi è, pertanto, unitaria, ed anche la materia del contendere risulta sovrapponibile. Chiedeva pertanto la riunione dei procedimenti sopra indicati al presente giudizio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese trattandosi di cartella di pagamento n.
09720210088245143001,che risulta regolarmente notificata in data 27 Aprile 2022 presso il domicilio fiscale del contribuente, mediante invio a mezzo del servizio postale e consegna dell'atto a soggetto legittimato alla ricezione, portiere ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e risultando manifestamente infondati i restanti motivi di ricorso;
in ogni caso, chiedeva dichiarasi inammissibile il ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, ovvero, in subordine, disporsi l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
l
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La richiesta preliminare di riunione non può essere accolta in quanto non risponde a principi di economia processuale considerato procedimenti pendenti presso le altre Sezioni della Corte, indicati dalla parte convenuta, non sono ancora fissati per la trattazione e quindi sono in una diversa fase processuale.
Passando alla valutazione del motivo principale ed assorbente va considerato che il ricorrente espone di aver ricevuto in data 26 giugno 2025 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876202500006044001, riferita a numerose cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti da
Agenzia delle Entrate – Riscossione, e nel presente giudizio propone formale impugnazione avverso la cartella di pagamento n.09720210088245143001, della quale contesta la validità, assumendo che la stessa gli sarebbe stata presuntivamente notificata in data 27 Aprile 2022, ma senza che egli ne abbia mai avuto effettiva conoscenza.In tal modo, attraverso l'impugnazione della comunicazione preventiva il ricorrente tenta in realtà di rimettere in discussione la cartella di pagamento. Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 09720210088245143001 risulta ritualmente notificata in data 27 Aprile 2022, come da documentazione acquisita agli atti. Tale notifica ha determinato il perfezionamento del titolo esecutivo e l'interruzione di ogni termine di prescrizione eventualmente in corso
Tale modalità notificatoria – che rientra nella disciplina speciale prevista per gli atti della riscossione – è da tempo riconosciuta come pienamente legittima e idonea a determinare la conoscenza legale dell'atto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la notificazione a mezzo posta della cartella da parte dell'agente della riscossione, effettuata senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario, è perfettamente valida, senza necessità di ulteriori formalità, come ad esempio la cd. “raccomandata informativa”, non prevista per tale categoria di atti.
"In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato"
Cass. Sez- 6-5 n.28872 del 12.11.2018 rv 651834 ; CassSez- 6-5 n.12083 del 13.06.2016 rv 640025.
Una volta perfezionatasi la notificazione, il termine perentorio per proporre impugnazione decorre regolarmente. La mancata proposizione di ricorso nei termini comporta la definitività e la cristallizzazione della pretesa, con preclusione assoluta alla possibilità di contestare la cartella stessa, i relativi presupposti e gli atti impositivi sottostanti.
Nel caso di specie, nessun elemento di irregolarità emerge rispetto al processo notificatorio. L'atto risulta perfezionato secondo le modalità consentite dalla normativa di settore, e non risulta proposta querela di falso né dedotto alcun vizio formale o sostanziale concreto, né tanto meno provato.
Deve quindi affermarsi la piena efficacia della cartella di pagamento notificata, con effetto preclusivo rispetto a tutte le doglianze successivamente sollevate, sulla validità dell'iscrizione a ruolo o sugli atti impositivi presupposti, in quanto tardive e fondate su presupposti già definitivamente consolidati essendo spirato inutilmente il termine per la impugnazione.
E' accertato inoltre che né in epoca precedente alla notificazione della cartella, né – ovviamente – successivamente ad essa, è decorso alcun termine che possa fondare una decadenza o prescrizione del diritto alla riscossione, avuto riguardo ai limiti temporali previsti dalla normativa applicabile, dalla giurisprudenza consolidata ed agli atti interruttivi notificati e depositati dalla parte convenuta nel presente giudizio.
Al rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida come in dispositivo in favore di Agenzia Entrate riscossione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 oltre oneri e accessori legge se dovuti. Così deciso il 5.02.2026 La Giudice Donatella
Ferranti