TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/07/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1789/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1789/2025 posta in decisione all'udienza del 30/07/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Merate presso lo studio dell'avv. Federica Castagnini, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Controparte_1
Ambrosetti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: L'Avv. Castagnini, in accoglimento dell'invito del
Giudice a precisare le conclusioni congiuntamente per le questioni su cui si è rilevata una convergenza, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brugherio (MB) in data
14/06/1997 tra i sigg.ri e iscritto/trascritto nei Registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Brugherio (MB) al n. 33, Parte 2 Anno 1997
2) assegnare la casa coniugale sita in Arcore (MB), Via Tiziano n. 19 alla sig.ra che vi vivrà con i Pt_1 figli non economicamente autosufficienti e Per_1 Per_2
3) Porre a carico del padre l'onere di versare entro il 10 di ogni mese un contributo per il mantenimento ordinario dei due figli non economicamente autosufficienti e pari ad Euro 650,00 Per_1 Per_2 complessive (325,00 per ciascuno) soggetto a rivalutazione ISTAT annuale da versare direttamente ai medesimi
4) Porre a carico dei genitori nella misura del 40% in capo alla sig.ra e del 60% in capo al sig. Pt_1
le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei due figli e come da CP_1 Per_1 Per_2 protocollo in uso al Tribunale di Busto Arsizio da intendersi qui integralmente richiamato
5) Confermare il diritto della ricorrente a percepire per intero l'Assegno Unico Universale
Quanto all'assegno divorzile: insiste per il riconoscimento del contributo fornito dalla ricorrente all'interno della famiglia nei 23 anni di matrimonio, 20 dei quali senza svolgere attività lavorativa esterna.
In tal senso un assegno divorzile, anche di modesta entità, consentirebbe alla sig.ra di percepire Pt_1 una quota del TFR del marito relativamente agli anni di matrimonio in cui entrambi, per scelta condivisa, hanno svolto il proprio ruolo a sostegno della famiglia.
Diversamente il contributo “casalingo” della moglie non verrebbe valorizzato in alcun modo.
Per quanto sopra
CHIEDE
Di porre a carico del sig. l'onere di versare un contributo a titolo di assegno divorzile in favore CP_1 della sig.ra pari ad Euro 200,00 ovvero quella diversa minor somma ritenuta di giustizia da Pt_1 versarsi entro il 10 di ciascun mese e soggetto a rivalutazione ISTAT annuale
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: L'avv. Maria Grazia Ambrosetti, quale difensore del sig.
, conformemente all'invito formulato dal Giudice in data 29/7/2025, precisa le Controparte_1
pagina 2 di 7 conclusioni come segue:
Voglia l'adito Tribunale così giudicare
Nel merito
Accogliere, nulla opponendo il resistente, la domanda della ricorrente avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assegnare la casa familiare sita in Arcore Via Tiziano 19 alla sig.ra in quanto Parte_1 convivente con i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e . Per_2 Per_1
Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli e versando loro CP_1 Per_2 Per_1 direttamente la complessiva somma di € 650,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Disporre che i genitori sostengano, nella misura del 60% il padre e del 40% la madre, le spese straordinarie dei figli e come da linee guida 2025 della Corte di Appello di Milano. Per_2 Per_1
Disporre che l'assegno unico per i figli venga incassato e integralmente trattenuto dalla sig.ra Pt_1
Dichiarare l'autosufficienza economica dei sigg. e e rigettare la Parte_1 Controparte_1 domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Spese e compensi di causa rifusi.
In via istruttoria:
-Ammettere capitoli di prova per testi, con riserva di altri indicarne, sulle seguenti circostanze:
1)Vero che da quando era ancora minorenne vive per tre o quattro giorni alla settimana a Per_1
Milano con i sigg. e CP_2 CP_3
Testi: e via Cannero 11 Milano CP_2 CP_3
2) Vero nel 2013 e 2014 la sig.ra è stata tutor ed insegnante per English Camp. Pt_1
Teste: presso Associazione Insieme Via dei Tulipani 2 Milano. Tes_1
-Ordinare alla sig.ra di produrre in giudizio gli estratti conto del conto deposito titoli degli ultimi Pt_1 tre anni.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Brugherio (MB) in data 14/06/1997 è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Monza, avvenuta nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1091/2022 pubblicata il 13/05/2022 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i pagina 3 di 7 coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che su impulso del Giudice Delegato le parti sono pervenute ad un accordo parziale sulle condizioni del pronunziando divorzio nel senso di concordare sulla conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sulla riformulazione del contributo al mantenimento dei figli non Pt_1 autosufficienti nella complessiva somma di € 650,00 da versarsi direttamente a loro, nella ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% della madre e nell'attribuzione dell'intero assegno unico per i figli alla ricorrente.
Pertanto, la materia del contendere si concentra sulla questione relativa all'assegno divorzile richiesto dalla cui il si è opposto. Pt_1 CP_1
A tale proposito, si rileva che tale domanda merita accoglimento seppure in un importo nettamente inferiore a quello richiesto.
Com'è noto, la recente sentenza n. 18287 del 2018 ha adottato una linea interpretativa di totale rottura rispetto ai pregressi orientamenti:
a) definitivo abbandono di entrambi i criteri (tenore di vita ed autosufficienza economica del richiedente) posti alla base dei contrapposti orientamenti del passato;
b) superamento della struttura necessariamente bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, abbandonando così la distinzione fondata sulla natura attributiva o determinativa dei criteri richiamati dall'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio;
c) disconoscimento di una funzione meramente assistenziale all'assegno divorzile, a favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa;
d) pariteticità dei criteri previsti all'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898 del 1970;
e) abbandono di una concezione astratta del criterio di “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, a favore di una visione concreta, relativa allo specifico contesto coniugale;
f) valutazione necessariamente complessiva dell'intera storia coniugale e prognosi futura, determinando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, nonché alla durata del vincolo coniugale;
g) valorizzazione del profilo perequativo - compensativo dell'assegno, accertando in maniera rigorosa il nesso causale esistente tra scelte endo-familiari e situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno dunque abbandonato la prospettiva individualista fatta propria dalla Corte nella pronunzia n. 11504 del 2017, valorizzando il principio di solidarietà post coniugale nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione.
Diretta conseguenza di tale impostazione è che, al fine di stabilire se ed eventualmente in che misura pagina 4 di 7 spetti l'assegno divorzile, il Giudice dovrà procedere secondo l'iter logico sopra delineato.
In primo luogo, dovrà comparare, anche d'ufficio, le condizioni economico – patrimoniali delle parti.
Qualora risulti che il richiedente è privo di mezzi adeguati o è oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovrà accertare rigorosamente le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma, della Legge sul divorzio.
In particolare, dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.
All'esito di tali valutazioni dovrà infine quantificare l'assegno divorzile, rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito come sopra indicato.
A sostegno della sua richiesta, la ricorrente esponeva: di essersi laureata nel 1994 iniziando a lavorare come impiegata per poi abbandonare il posto di lavoro nel 2000 in occasione dell'imminente nascita del terzo figlio, d'accordo con il marito;
di aver prestato attività lavorativa per un anno nel 2003 ma di aver dovuto di nuovo rinunciare alla sua occupazione a causa della nascita degli altri due altri figli, per poi dedicarsi nel 2012 a varie attività (il “percorso di consapevolezza corporea” in alcune scuole primarie, la pubblicazione del libro "Dal tocco la vita, per la cura delle relazioni", un'attività di network marketing nel 2019, durata un anno); di aver reperito alla fine del 2020 un'occupazione lavorativa stabile presso l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, dapprima a tempo pieno e poi dal 2023 in regime di part-time a causa del ritorno di dal seminario. Per_1
A sua volta, il motivava la sua opposizione facendo rilevare che la era economicamente CP_1 Pt_1 indipendente e contestando che la scelta del part-time fosse stata resa necessaria dal rientro a casa di dal seminario di Arenzano, avendo il figlio ormai 16 anni;
in realtà, secondo il convenuto, Per_1 la scelta di passare al part-time era stata presa dalla ricorrente per potersi dedicare ai trattamenti
Shiatsu, Cranio Sacrale e Coaching Vibrazionale praticati anche presso lo studio professionale da lei realizzato nel giugno 2023 nella mansarda della casa coniugale.
Egli sottolineava anche che la disponeva delle seguenti entrate mensili: € 900,00 circa per Pt_1 stipendio, € 700,00 da locazione di un immobile di sua proprietà e € 632,00 assegno unico per i figli, per un totale di € 2.232,00, oltre ai compensi per l'attività prestata nello studio realizzato in mansarda e all'indiretto vantaggio costituito dal godimento della casa coniugale.
Egli precisava, altresì, che a fronte del suo stipendio netto di € 3800 per 13 mensilità (oltre ai premi di produzione) egli stava versando direttamente ad € 120,00 al mese, a € 160,00 al Per_3 Per_1
pagina 5 di 7 mese ed a € 270,00 al mese, nonché pagando il mutuo sulla casa coniugale di sua proprietà Per_2 assegnata alla controparte per circa € 795 al mese e spese di alloggio per circa € 625 mensili in media.
Tutto ciò premesso, la mancanza di un rilevante divario tra le condizioni reddituali delle parti non consente di riconoscere alla una componente assistenziale, ma certamente non può trascurarsi la Pt_1 lunga durata del rapporto matrimoniale (circa 28 anni), da cui sono nati ben cinque figli, il cui accudimento non può non aver ostacolato l'esercizio di una continua attività professionale stabilizzata e, come tale, foriera in futuro di un adeguato trattamento pensionistico.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra ed operando una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti basata sulle allegazioni documentali, appare equo porre a carico del un assegno divorzile di € 100, oltre la rivalutazione annua ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 CP_1 di ogni mese.
Alla stregua del solo parziale accoglimento della domanda della ricorrente, si stima equo compensare tra le parti la metà delle spese di lite sostenute dalla Pt_1
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Brugherio il
14/06/1997, ordinando l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 33, Parte II, Serie A, Anno 1997;
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti nei seguenti termini, che qui si intendono recepiti ed omologati:
a) assegnare la casa coniugale sita in Arcore (MB), Via Tiziano n. 19 alla sig.ra che vi Pt_1 vivrà con i figli non economicamente autosufficienti e;
Per_1 Per_2
b) porre a carico del padre l'onere di versare entro il 10 di ogni mese un contributo per il mantenimento ordinario dei due figli non economicamente autosufficienti e Per_1
pari ad Euro 650,00 complessive (325,00 per ciascuno) soggetto a rivalutazione Per_2
ISTAT annuale da versare direttamente ai medesimi;
c) porre a carico dei genitori nella misura del 40% in capo alla sig.ra e del 60% in capo al Pt_1 sig. le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei due figli e CP_1 Per_1
come da protocollo in uso al Tribunale di Busto Arsizio da intendersi qui Per_2 integralmente richiamato;
d) Confermare il diritto della ricorrente a percepire per intero l'Assegno Unico Universale;
3) Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla data pagina 6 di 7 di presentazione del ricorso, un assegno divorzile di € 100 mensili rivalutabile annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
4) Condanna il convenuto a rifondere il 50% delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, metà che si liquida nell'importo di € 2.000 per compensi, oltre la metà del contributo unificato e gli accessori di legge, restando compensato tra le parti il residuo ammontare.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30/07/2025
Il Presidente estensore pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1789/2025 posta in decisione all'udienza del 30/07/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Merate presso lo studio dell'avv. Federica Castagnini, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Controparte_1
Ambrosetti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: L'Avv. Castagnini, in accoglimento dell'invito del
Giudice a precisare le conclusioni congiuntamente per le questioni su cui si è rilevata una convergenza, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brugherio (MB) in data
14/06/1997 tra i sigg.ri e iscritto/trascritto nei Registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Brugherio (MB) al n. 33, Parte 2 Anno 1997
2) assegnare la casa coniugale sita in Arcore (MB), Via Tiziano n. 19 alla sig.ra che vi vivrà con i Pt_1 figli non economicamente autosufficienti e Per_1 Per_2
3) Porre a carico del padre l'onere di versare entro il 10 di ogni mese un contributo per il mantenimento ordinario dei due figli non economicamente autosufficienti e pari ad Euro 650,00 Per_1 Per_2 complessive (325,00 per ciascuno) soggetto a rivalutazione ISTAT annuale da versare direttamente ai medesimi
4) Porre a carico dei genitori nella misura del 40% in capo alla sig.ra e del 60% in capo al sig. Pt_1
le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei due figli e come da CP_1 Per_1 Per_2 protocollo in uso al Tribunale di Busto Arsizio da intendersi qui integralmente richiamato
5) Confermare il diritto della ricorrente a percepire per intero l'Assegno Unico Universale
Quanto all'assegno divorzile: insiste per il riconoscimento del contributo fornito dalla ricorrente all'interno della famiglia nei 23 anni di matrimonio, 20 dei quali senza svolgere attività lavorativa esterna.
In tal senso un assegno divorzile, anche di modesta entità, consentirebbe alla sig.ra di percepire Pt_1 una quota del TFR del marito relativamente agli anni di matrimonio in cui entrambi, per scelta condivisa, hanno svolto il proprio ruolo a sostegno della famiglia.
Diversamente il contributo “casalingo” della moglie non verrebbe valorizzato in alcun modo.
Per quanto sopra
CHIEDE
Di porre a carico del sig. l'onere di versare un contributo a titolo di assegno divorzile in favore CP_1 della sig.ra pari ad Euro 200,00 ovvero quella diversa minor somma ritenuta di giustizia da Pt_1 versarsi entro il 10 di ciascun mese e soggetto a rivalutazione ISTAT annuale
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: L'avv. Maria Grazia Ambrosetti, quale difensore del sig.
, conformemente all'invito formulato dal Giudice in data 29/7/2025, precisa le Controparte_1
pagina 2 di 7 conclusioni come segue:
Voglia l'adito Tribunale così giudicare
Nel merito
Accogliere, nulla opponendo il resistente, la domanda della ricorrente avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assegnare la casa familiare sita in Arcore Via Tiziano 19 alla sig.ra in quanto Parte_1 convivente con i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e . Per_2 Per_1
Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli e versando loro CP_1 Per_2 Per_1 direttamente la complessiva somma di € 650,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Disporre che i genitori sostengano, nella misura del 60% il padre e del 40% la madre, le spese straordinarie dei figli e come da linee guida 2025 della Corte di Appello di Milano. Per_2 Per_1
Disporre che l'assegno unico per i figli venga incassato e integralmente trattenuto dalla sig.ra Pt_1
Dichiarare l'autosufficienza economica dei sigg. e e rigettare la Parte_1 Controparte_1 domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Spese e compensi di causa rifusi.
In via istruttoria:
-Ammettere capitoli di prova per testi, con riserva di altri indicarne, sulle seguenti circostanze:
1)Vero che da quando era ancora minorenne vive per tre o quattro giorni alla settimana a Per_1
Milano con i sigg. e CP_2 CP_3
Testi: e via Cannero 11 Milano CP_2 CP_3
2) Vero nel 2013 e 2014 la sig.ra è stata tutor ed insegnante per English Camp. Pt_1
Teste: presso Associazione Insieme Via dei Tulipani 2 Milano. Tes_1
-Ordinare alla sig.ra di produrre in giudizio gli estratti conto del conto deposito titoli degli ultimi Pt_1 tre anni.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Brugherio (MB) in data 14/06/1997 è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Monza, avvenuta nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1091/2022 pubblicata il 13/05/2022 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i pagina 3 di 7 coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che su impulso del Giudice Delegato le parti sono pervenute ad un accordo parziale sulle condizioni del pronunziando divorzio nel senso di concordare sulla conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sulla riformulazione del contributo al mantenimento dei figli non Pt_1 autosufficienti nella complessiva somma di € 650,00 da versarsi direttamente a loro, nella ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% della madre e nell'attribuzione dell'intero assegno unico per i figli alla ricorrente.
Pertanto, la materia del contendere si concentra sulla questione relativa all'assegno divorzile richiesto dalla cui il si è opposto. Pt_1 CP_1
A tale proposito, si rileva che tale domanda merita accoglimento seppure in un importo nettamente inferiore a quello richiesto.
Com'è noto, la recente sentenza n. 18287 del 2018 ha adottato una linea interpretativa di totale rottura rispetto ai pregressi orientamenti:
a) definitivo abbandono di entrambi i criteri (tenore di vita ed autosufficienza economica del richiedente) posti alla base dei contrapposti orientamenti del passato;
b) superamento della struttura necessariamente bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, abbandonando così la distinzione fondata sulla natura attributiva o determinativa dei criteri richiamati dall'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio;
c) disconoscimento di una funzione meramente assistenziale all'assegno divorzile, a favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa;
d) pariteticità dei criteri previsti all'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898 del 1970;
e) abbandono di una concezione astratta del criterio di “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, a favore di una visione concreta, relativa allo specifico contesto coniugale;
f) valutazione necessariamente complessiva dell'intera storia coniugale e prognosi futura, determinando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, nonché alla durata del vincolo coniugale;
g) valorizzazione del profilo perequativo - compensativo dell'assegno, accertando in maniera rigorosa il nesso causale esistente tra scelte endo-familiari e situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno dunque abbandonato la prospettiva individualista fatta propria dalla Corte nella pronunzia n. 11504 del 2017, valorizzando il principio di solidarietà post coniugale nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione.
Diretta conseguenza di tale impostazione è che, al fine di stabilire se ed eventualmente in che misura pagina 4 di 7 spetti l'assegno divorzile, il Giudice dovrà procedere secondo l'iter logico sopra delineato.
In primo luogo, dovrà comparare, anche d'ufficio, le condizioni economico – patrimoniali delle parti.
Qualora risulti che il richiedente è privo di mezzi adeguati o è oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovrà accertare rigorosamente le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma, della Legge sul divorzio.
In particolare, dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.
All'esito di tali valutazioni dovrà infine quantificare l'assegno divorzile, rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito come sopra indicato.
A sostegno della sua richiesta, la ricorrente esponeva: di essersi laureata nel 1994 iniziando a lavorare come impiegata per poi abbandonare il posto di lavoro nel 2000 in occasione dell'imminente nascita del terzo figlio, d'accordo con il marito;
di aver prestato attività lavorativa per un anno nel 2003 ma di aver dovuto di nuovo rinunciare alla sua occupazione a causa della nascita degli altri due altri figli, per poi dedicarsi nel 2012 a varie attività (il “percorso di consapevolezza corporea” in alcune scuole primarie, la pubblicazione del libro "Dal tocco la vita, per la cura delle relazioni", un'attività di network marketing nel 2019, durata un anno); di aver reperito alla fine del 2020 un'occupazione lavorativa stabile presso l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, dapprima a tempo pieno e poi dal 2023 in regime di part-time a causa del ritorno di dal seminario. Per_1
A sua volta, il motivava la sua opposizione facendo rilevare che la era economicamente CP_1 Pt_1 indipendente e contestando che la scelta del part-time fosse stata resa necessaria dal rientro a casa di dal seminario di Arenzano, avendo il figlio ormai 16 anni;
in realtà, secondo il convenuto, Per_1 la scelta di passare al part-time era stata presa dalla ricorrente per potersi dedicare ai trattamenti
Shiatsu, Cranio Sacrale e Coaching Vibrazionale praticati anche presso lo studio professionale da lei realizzato nel giugno 2023 nella mansarda della casa coniugale.
Egli sottolineava anche che la disponeva delle seguenti entrate mensili: € 900,00 circa per Pt_1 stipendio, € 700,00 da locazione di un immobile di sua proprietà e € 632,00 assegno unico per i figli, per un totale di € 2.232,00, oltre ai compensi per l'attività prestata nello studio realizzato in mansarda e all'indiretto vantaggio costituito dal godimento della casa coniugale.
Egli precisava, altresì, che a fronte del suo stipendio netto di € 3800 per 13 mensilità (oltre ai premi di produzione) egli stava versando direttamente ad € 120,00 al mese, a € 160,00 al Per_3 Per_1
pagina 5 di 7 mese ed a € 270,00 al mese, nonché pagando il mutuo sulla casa coniugale di sua proprietà Per_2 assegnata alla controparte per circa € 795 al mese e spese di alloggio per circa € 625 mensili in media.
Tutto ciò premesso, la mancanza di un rilevante divario tra le condizioni reddituali delle parti non consente di riconoscere alla una componente assistenziale, ma certamente non può trascurarsi la Pt_1 lunga durata del rapporto matrimoniale (circa 28 anni), da cui sono nati ben cinque figli, il cui accudimento non può non aver ostacolato l'esercizio di una continua attività professionale stabilizzata e, come tale, foriera in futuro di un adeguato trattamento pensionistico.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra ed operando una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti basata sulle allegazioni documentali, appare equo porre a carico del un assegno divorzile di € 100, oltre la rivalutazione annua ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 CP_1 di ogni mese.
Alla stregua del solo parziale accoglimento della domanda della ricorrente, si stima equo compensare tra le parti la metà delle spese di lite sostenute dalla Pt_1
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Brugherio il
14/06/1997, ordinando l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 33, Parte II, Serie A, Anno 1997;
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti nei seguenti termini, che qui si intendono recepiti ed omologati:
a) assegnare la casa coniugale sita in Arcore (MB), Via Tiziano n. 19 alla sig.ra che vi Pt_1 vivrà con i figli non economicamente autosufficienti e;
Per_1 Per_2
b) porre a carico del padre l'onere di versare entro il 10 di ogni mese un contributo per il mantenimento ordinario dei due figli non economicamente autosufficienti e Per_1
pari ad Euro 650,00 complessive (325,00 per ciascuno) soggetto a rivalutazione Per_2
ISTAT annuale da versare direttamente ai medesimi;
c) porre a carico dei genitori nella misura del 40% in capo alla sig.ra e del 60% in capo al Pt_1 sig. le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei due figli e CP_1 Per_1
come da protocollo in uso al Tribunale di Busto Arsizio da intendersi qui Per_2 integralmente richiamato;
d) Confermare il diritto della ricorrente a percepire per intero l'Assegno Unico Universale;
3) Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla data pagina 6 di 7 di presentazione del ricorso, un assegno divorzile di € 100 mensili rivalutabile annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
4) Condanna il convenuto a rifondere il 50% delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, metà che si liquida nell'importo di € 2.000 per compensi, oltre la metà del contributo unificato e gli accessori di legge, restando compensato tra le parti il residuo ammontare.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30/07/2025
Il Presidente estensore pagina 7 di 7