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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc tenutasi all'udienza del 30.1.25, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4786 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 e vertente tra
Parte_1
con gli avv.ti Paolo Gallarati, Guido Bartalini, Ivan Lamponi ed CP_1
- opponente -
e
Controparte_2
con l'avv. Giorgio Cugola
- opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Parte opposta ha richiesto ed ottenuto l'emissione a suo favore e nei confronti dell'opponente del decreto ingiuntivo n. 1460/24 in data 20.6.24, per l'importo di euro
189.991,87, oltre interessi e spese.
2 - Parte opponente ha formulato tempestiva opposizione e, in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, posto che l'art. 23 del contratto stipulato inter partes in data 1.5.2022 e su cui si fonda la pretesa creditoria dell'opposta prevedeva espressamente che “ogni controversia che dovesse insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano”.
3 - Parte opposta, riconoscendo l'errore commesso, ha aderito alla richiesta dell'opponente di declaratoria dell'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
4 – L'intestato Tribunale era effettivamente incompetente ad emettere il decreto ingiuntivo di cui si discute, posto che le parti avevano pattuito in modo espresso quello di Milano
quale foro “esclusivo” in relazione ad ogni vertenza inerente al suddetto contratto.
E poiché tutte le domande proposte nel presente giudizio trovano appunto titolo e giustificazione proprio nel suddetto contratto è evidente che la cognizione a conoscere delle medesime spetta al suddetto Tribunale di Milano in via esclusiva ed in deroga pattizia agli ordinari criteri di attribuzione della competenza territoriale.
5 - Per l'effetto:
a) decidendo sulla presente opposizione (in relazione alla quale sussiste la competenza funzionale a decidere dell'intestato Tribunale di Verona, quale giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo), va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente;
b) stante il fatto che mediante la proposizione del ricorso monitorio parte opposta ha comunque formulato domanda di pagamento della somma ingiunta e che su detta
2 domanda (oltre che sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dall'opponente) dovrà perciò provvedersi (cfr Cass. 1121/22, Cass. 1372/16), va fissato alle parti il termine di cui all'art. 50 cpc per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale
di Milano.
6 – Le spese del presente giudizio di opposizione vanno poste a carico di parte opposta
(Cass. 15988/23) e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo (con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della definizione solo in rito e limitatamente all'opposizione e della adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza).
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accerta e dichiara l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale a favore del
Tribunale di Milano e, per l'effetto ed in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità
del decreto ingiuntivo n. 1460/24 emesso dal Tribunale di Verona in data 20.6.24 ed assegna alle parti termine di mesi 3 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del presente giudizio dinanzi al Tribunale di Milano;
- condanna parte opposta al pagamento a favore di parte opponente della somma di euro
2.469,50, di cui euro 379,50 per spese ed euro 2.090,00 per compenso professionale,
oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione;
- manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione.
Verona, il 30.1.2024
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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