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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3101/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3101/2023 avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. SALSANO MARIA GIOVANNA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONIO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 13/06/2023, a chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , avendo Controparte_1 Co contratto matrimonio in CAVA DE' TIRRENI, , il 06/09/1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 298), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli Controparte_1 Persona_1
, nato il [...], nata il [...], nato il
[...] Persona_2 Persona_3 pagina 1 di 4 19.01.2005 e nato il [...], oggi maggiorenni, di cui e Persona_4 Per_4 Per_3 non economicamente indipendenti. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 25.10.2023, fissata con decreto, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 09.07.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito il mantenimento da parte del padre. Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non pagina 2 di 4 avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ata a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 22/03/1972 Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in CAVA DE' TIRRENI, SA, il 06/09/1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 298),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare ove credano la loro residenza.
3. Il SI. corrisponderà per il mantenimento dei figli e , Controparte_1 Per_4 Per_3 maggiorenni, ma economicamente non indipendenti, la somma mensile di € 250,00, di cui € 125,00 per ciascun figlio, da versare direttamente ai figli già maggiorenni, a mezzo bonifico bancario o in contanti entro il giorno 4 di ogni mese;
somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il SI. si obbliga a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie CP_1 necessarie per i figli. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate per consentire ad entrambi i genitori, se previsto dalla normativa fiscale, di portarle in detrazione al 50%. Il SI. rinuncia a fare richiesta e percepire il 50% dell'Assegno Unico per i figli CP_1 che sarà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
7. Le spese legali resteranno compensate tra le parti ed all'uopo gli avv.ti Maria Giovanna Salsano e Antonio Russo sottoscrivono per rinuncia al vincolo della solidarietà.
pagina 3 di 4 Prende atto degli accordi intervenuti di cui all'accordo, come di seguito riportati:
2. La SI.ra e il SI. , rinunciano entrambi a qualsiasi Parte_1 Controparte_1 somma a titolo di mantenimento, essendo in grado di provvedere alle proprie personali eSIenze in via autonoma.
4. Il SI. e la SI.ra si obbligano – con la sola riserva del Controparte_1 Parte_1 diritto di abitazione in favore della SInora - a trasferire, con atto notarile Parte_1 da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definisce il procedimento n. RG 3101/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, ai figli
(nato il [...]), (nata il [...]), Persona_1 Persona_2 [...]
(nato il [...]) e (nato il [...]) la proprietà Persona_3 Persona_4
– gravata dal detto diritto di abitazione - dell'immobile sito in Nocera Superiore, alla via Croce Malloni n. 211, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Superiore al figlio 4, p.lla 1871, sub 12, piano 1, interno 7, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, R.C. Euro 402,84, nonché la piena proprietà del locale garage al piano sottostrada, interno 6, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Nocera Superiore al foglio 4, p.lla 1871, sub. 28, piano ST, interno 6, cat. C/6, cl. 7, mq. 30, R.C. Euro 49,58, immobili acquistati con atto per Notar
del 8.11.2011 (Repertorio n. 3574 – Raccolta n. 2187). Si precisa che sulla Persona_5 consistenza immobiliare sopra descritta grava ipoteca di primo grado derivante da mutuo fondiario acceso dai SInori ipoteca iscritta a Salerno l'11 Parte_2 novembre 2011 ai nn. 42674/5980, il cui importo residuo e arretrato sarà oggetto di accollo da parte dei figli dei disponenti, fermo restando che detto accollo non vedrà liberate le parti mutuatarie e datrici di ipoteca.
5. La SI.ra ed il SI. , in riferimento ai debiti contratti Parte_1 Controparte_1 nell'interesse familiare in costanza di matrimonio e sino alla data del deposito del ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi avvenuto in data 13.06.2023, si impegnano ad estinguerli in egual misura.
6. Le Parti e dichiarano di aver risolto la presente Parte_1 Controparte_1 controversia e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a tale titolo.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di conSIlio del 15.07.2025 Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3101/2023 avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. SALSANO MARIA GIOVANNA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONIO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 13/06/2023, a chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , avendo Controparte_1 Co contratto matrimonio in CAVA DE' TIRRENI, , il 06/09/1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 298), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli Controparte_1 Persona_1
, nato il [...], nata il [...], nato il
[...] Persona_2 Persona_3 pagina 1 di 4 19.01.2005 e nato il [...], oggi maggiorenni, di cui e Persona_4 Per_4 Per_3 non economicamente indipendenti. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 25.10.2023, fissata con decreto, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 09.07.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito il mantenimento da parte del padre. Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non pagina 2 di 4 avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ata a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 22/03/1972 Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in CAVA DE' TIRRENI, SA, il 06/09/1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 298),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare ove credano la loro residenza.
3. Il SI. corrisponderà per il mantenimento dei figli e , Controparte_1 Per_4 Per_3 maggiorenni, ma economicamente non indipendenti, la somma mensile di € 250,00, di cui € 125,00 per ciascun figlio, da versare direttamente ai figli già maggiorenni, a mezzo bonifico bancario o in contanti entro il giorno 4 di ogni mese;
somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il SI. si obbliga a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie CP_1 necessarie per i figli. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate per consentire ad entrambi i genitori, se previsto dalla normativa fiscale, di portarle in detrazione al 50%. Il SI. rinuncia a fare richiesta e percepire il 50% dell'Assegno Unico per i figli CP_1 che sarà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
7. Le spese legali resteranno compensate tra le parti ed all'uopo gli avv.ti Maria Giovanna Salsano e Antonio Russo sottoscrivono per rinuncia al vincolo della solidarietà.
pagina 3 di 4 Prende atto degli accordi intervenuti di cui all'accordo, come di seguito riportati:
2. La SI.ra e il SI. , rinunciano entrambi a qualsiasi Parte_1 Controparte_1 somma a titolo di mantenimento, essendo in grado di provvedere alle proprie personali eSIenze in via autonoma.
4. Il SI. e la SI.ra si obbligano – con la sola riserva del Controparte_1 Parte_1 diritto di abitazione in favore della SInora - a trasferire, con atto notarile Parte_1 da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definisce il procedimento n. RG 3101/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, ai figli
(nato il [...]), (nata il [...]), Persona_1 Persona_2 [...]
(nato il [...]) e (nato il [...]) la proprietà Persona_3 Persona_4
– gravata dal detto diritto di abitazione - dell'immobile sito in Nocera Superiore, alla via Croce Malloni n. 211, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Superiore al figlio 4, p.lla 1871, sub 12, piano 1, interno 7, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, R.C. Euro 402,84, nonché la piena proprietà del locale garage al piano sottostrada, interno 6, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Nocera Superiore al foglio 4, p.lla 1871, sub. 28, piano ST, interno 6, cat. C/6, cl. 7, mq. 30, R.C. Euro 49,58, immobili acquistati con atto per Notar
del 8.11.2011 (Repertorio n. 3574 – Raccolta n. 2187). Si precisa che sulla Persona_5 consistenza immobiliare sopra descritta grava ipoteca di primo grado derivante da mutuo fondiario acceso dai SInori ipoteca iscritta a Salerno l'11 Parte_2 novembre 2011 ai nn. 42674/5980, il cui importo residuo e arretrato sarà oggetto di accollo da parte dei figli dei disponenti, fermo restando che detto accollo non vedrà liberate le parti mutuatarie e datrici di ipoteca.
5. La SI.ra ed il SI. , in riferimento ai debiti contratti Parte_1 Controparte_1 nell'interesse familiare in costanza di matrimonio e sino alla data del deposito del ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi avvenuto in data 13.06.2023, si impegnano ad estinguerli in egual misura.
6. Le Parti e dichiarano di aver risolto la presente Parte_1 Controparte_1 controversia e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a tale titolo.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di conSIlio del 15.07.2025 Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 4 di 4