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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/11/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2896/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2896/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. TROCINO EMANUELE, dell'avv. MILITERNO C.F._2
AO e dell'avv. STAINE ROSSELLA, elettivamente domiciliati in VIA GARIBALDI 7
BO presso il difensore avv. TROCINO EMANUELE
ATTORI contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MUSCIOLA' AL, elettivamente domiciliata in Via San Procolo 40123 BO presso il difensore avv. MUSCIOLA' AL
ED BO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTONI PIER C.F._3
RA, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DI CEFALONIA, 2 40125 BO presso il difensore avv. BOTTONI PIER RA
CONVENUTI
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori così concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in atto:
1) Accertare la presenza di gravi difetti nelle opere edilizie eseguite dalla società CP_1
pagina 1 di 18 con la supervisione del Direttore dei Lavori Geometra IC CO Controparte_1
- sull'immobile sito in Monzuno (BO), frazione Brento, alla Via Ginestre n. 4, in virtù del contratto di appalto del 29.06.2019 ed appendice collegata del 30.12.2019 conclusi tra la società convenuta e i
Sigg.ri e , nonché del contratto di prestazione d'opera intellettuale Parte_1 Parte_2 concluso dagli attori con il citato professionista il 4.06.2019.
2) Accertare, pertanto, il grave inadempimento della società Controparte_1
e, per l'effetto, l'intervenuta risoluzione di diritto a norma dell'art. 1454 cc, ovvero in subordine
[...] dichiarare risolti - ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. (nonché in estremo subordine, ove ne ricorressero i presupposti, anche ai sensi dell'art 1668 c.c.) – il contratto di appalto del 29.06.2019 ed appendice ad esso collegata del 30.12.2019 conclusi tra la società Controparte_1
i Sigg.ri e .
[...] Parte_1 Parte_2
3) Accertare, altresì, il grave inadempimento del Geometra IC CO nella sua qualità di
Direttore dei Lavori e, per l'effetto, dichiarare risolto - ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. - il contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso in data 4.06.2019.
4) Conseguentemente, in virtù dei titoli di responsabilità di cui ai superiori punti nn. 1-2-3, condannare in solido i convenuti al risarcimento in favore degli odierni attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti che si quantificano (i) in € 58.763,06 (IVA esclusa), ossia nella spesa da sostenere per la demolizione e l'esecuzione integrale dei lavori viziati, (ii) in ulteriori €
20.413,66 a titolo di risarcimento danni corrispondenti alle spese legali tutte sostenute per
l'espletamento del procedimento ex art. 696bis c.p.c. R.G. 3499/2021, nonché (iii) al risarcimento degli ulteriori danni non patrimoniali patiti e patiendi dagli attori in conseguenza dei gravi disagi determinati dall'inadempimento, questi ultimi da liquidarsi con valutazione equitativa dell'Ill.mo
Tribunale, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
5) In ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
[...] nonché l'eccezione di compensazione parziale formulata dal Geom. Controparte_1
IC CO, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
La convenuta osì conclude: Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis rejectis,
- rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto
- condannare i Sig.ri e al pagamento dell'importo di € 19.900,00, oltre IVA a saldo Pt_1 Parte_2 della fattura n. 16 del 30.12.2020, per la causale ivi indicata, oltre interessi di legge e rivalutazione pagina 2 di 18 monetaria.
Con vittoria di spese.
Con ogni più ampia riserva, in rito e in merito”.
Il convenuto Geom. BO ED così conclude:
“Nel merito
-Voglia il Tribunale i.ll.mo, contrariis reiectis, accertare il corretto adempimento contrattuale del
Direttore dei Lavori Geom. IC CO e l'estraneità dello stesso in ordine ai danni lamentati dai ricorrenti, e per l'effetto Voglia respingere ogni domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti inquanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre accessori di legge
-Voglia il Tribunale i.ll.mo, contrariis reiectis, respingere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale introdotta dai ricorrenti nei confronti del Geom. inquanto infondata in Parte_3 fatto e in diritto. Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre accessori di legge.
In via subordinata
-Voglia il Tribunale i.ll.mo, contrariis reiectis, nella denegata ipotesi venga accertata qualsivoglia responsabilità imputabile al Geom. IC CO, contenere il risarcimento nei limiti della quota e del grado di responsabilità che sarà accertata a carico dello stesso tenuto conto del ruolo e dell'attività effettivamente svolta dal Direttore dei Lavori, e nei limiti delle somme congruamente ridotte ed effettivamente provate;
conseguentemente Voglia il Tribunale i.ll.mo compensare parzialmente le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento con il credito vantato dal convenuto nei confronti dei ricorrenti come precisato con l'eccezione di compensazione sollevata in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e convenivano in giudizio, dinanzi a questo Parte_1 Parte_2
Contr Tribunale, (d'ora in avanti anche solo società ed il Controparte_1 geom. BO IC, esponendo:
Contr
- che in data 29 giugno 2019 essi ricorrenti avevano stipulato con la società un contratto di appalto avente ad oggetto l'adeguamento energetico dell'immobile sito a Monzuno di loro proprietà;
- che gli interventi di adeguamento energetico, dettagliatamente identificati negli allegati del contratto pagina 3 di 18 (doc.1), coinvolgevano l'integrale rifacimento dei serramenti e dell'involucro esterno ed interno, nonché la copertura, sia interna che esterna, ed ulteriori opere accessorie e di rifinitura;
- che il corrispettivo per tali lavorazioni era stato espressamente convenuto a misura e non a corpo per un totale di € 64.000,00, oltre IVA;
- che per la conclusione dei lavori era stato convenuto il termine di 150 giorni;
- che contestualmente alla conclusione del contratto di appalto essi istanti avevano incaricato, su Contr indicazione della società il geom. BO IC in qualità di progettista e direttore dei lavori;
- che le mansioni specificatamente pattuite con il geom. BO consistevano nella ricerca di
“precedenti edilizi e incontro comunale”, nell'effettuare i rilievi relativi all'immobile e nella restituzione grafica, nella redazione della SCIA, nella richiesta della e nella generale direzione CP_3 dei lavori;
- che il geom. BO aveva incaricato della progettazione delle strutture l'IN. e della Persona_1 redazione del preventivo per la fornitura e posa della copertura cd. “linea vita” lo studio di ingegneria
ALMAV PROJECT dell'IN. , mentre la redazione della relazione di progetto e del Persona_2 calcolo del fabbisogno energetico era stata affidata allo Studio Termotecnico Sabatini Leonardo di
Bologna;
- che in data 30 dicembre 2019 era stata redatta “una sorta di appendice del contratto precedentemente sottoscritto con la nel quale veniva elaborata una ricognizione sullo stato di avanzamento Parte_4 dei lavori precedentemente previsti ed in maniera a dir poco “atecnica”, con integrazioni e cancellature unilaterali”, della quale essi istanti avevano sempre contestato la validità, e “se ne concordavano ulteriori”, che, comunque, non erano mai stati eseguiti (doc. 5);
- che nel mese di giugno 2020 l'impresa aveva abbandonato unilateralmente il cantiere, lasciando opere incomplete, oltre che non eseguite a regola d'arte;
- che anche nei mesi precedenti al definitivo abbandono del cantiere l'attività dell'appaltatrice si era limitata a sporadici accessi in cantiere, a causa delle straordinarie misure di contenimento della pandemia Covid19;
- che essi ricorrenti avevano denunciato, con pec datata 29 luglio 2020 (doc. 6), la mancata ultimazione delle opere nonché la mancata esecuzione a regola d'arte di quelle realizzate, domandando l'adempimento alla società appaltatrice;
- che in data 20 febbraio 2021 avevano conferito espresso incarico ad un consulente tecnico per pagina 4 di 18 ispezionare i luoghi ed accertarne lo stato (doc 7);
- che ad esito di tale consulenza il cantiere era risultato ancora aperto, seppur abbandonato a partire dall'agosto dell'anno precedente, tanto da costringere essi istanti a comunicare l'avvenuta sospensione dei lavori;
- che l'elaborato tecnico aveva evidenziato numerosi vizi, imperfezioni ed incompletezze nelle lavorazioni, essendo, in particolare, risultato che il portone basculante a chiusura del box era mancante, che lo zoccolino a finitura delle facciate dell'immobile non era stato eseguito, che la posa del cappotto esterno era stata mal eseguita lasciando delle evidenti ondulazioni sulla superficie, essendo stati utilizzati materiali di fissaggio inidonei, che le soglie ed i davanzali non erano a livello tra loro, erano stati realizzati con materiali diversi rispetto a quanto pattuito ed erano senza stuccatura e gocciolatoio, che i serramenti era stati posati scorrettamente e non risultavano conformi al progetto termotecnico, che la copertura dell'immobile non presentava i risvolti volti a garantire la tenuta dell'acqua piovana, che la lattoniera era stata mal posata e che internamente erano presenti gravi ed evidenti segni di infiltrazione;
- che essi istanti avevano, quindi, presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
- che il consulente tecnico d'ufficio nominato in quel procedimento aveva accertato le gravi Contr inadempienze della società e del direttore dei lavori geom. BO, quantificando l'importo complessivo dei costi necessari per il ripristino in complessivi € 58.763,06, oltre IVA, ed aveva, Contr inoltre, accertato la responsabilità, per tali inadempienze, sia della società che del direttore dei lavori, il quale, in particolare, non aveva adeguatamente controllato lo svolgimento e l'esecuzione dei lavori, non aveva verificato i materiali utilizzati e non aveva segnalato le violazioni delle normative;
- che tutti i successivi tentativi di risolvere bonariamente la vicenda avevano avuto esito negativo.
Sulla base di tali premesse i ricorrenti chiedevano che venissero accertati i gravi difetti e le carenze Contr delle opere realizzate nell'immobile di loro proprietà ed il grave inadempimento della società e che venisse conseguentemente accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto, e dell'appendice ad esso collegata, a norma dell'art. 1454 c.c. o in subordine a norma degli artt. 1453 e1455 c.c.., o ai sensi dell'art. 1668 c.c.; e chiedevano, altresì, l'accertamento del grave inadempimento del direttore dei lavori BO IC, con conseguente declaratoria di risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., del contratto d'opera con questi concluso.
Conseguentemente, in ragione delle responsabilità accertate, i ricorrenti chiedevano che i convenuti venissero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, quantificati pagina 5 di 18 in complessivi € 58.763,06, oltre IVA, a titolo di spese da sostenere per la demolizione e la nuova integrale esecuzione dei lavori, oltre agli ulteriori danni per complessivi € 20.13,66, per le spese legali e tecniche sostenute in relazione al procedimento di ATP, ed ai danni non patrimoniali subiti in conseguenza dei gravi disagi determinati dall'inadempimento, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il geom. BO IC contestando la fondatezza delle domande dei ricorrenti delle quali chiedeva il rigetto.
In particolare, il convenuto confermava di avere concluso con i ricorrenti, in data 4 giugno 2019, un contratto d'opera in forza del quale aveva assunto l'incarico di progettista e direttore dei lavori con riguardo alle opere di ristrutturazione nell'immobile di proprietà dei ricorrenti;
rilevava che Contr l'esecuzione delle opere era stata affidata in appalto alla società e che tali opere erano state realizzate mediante due distinte pratiche edilizie (la prima avente ad oggetto la realizzazione del cappotto esterno, la sistemazione del coperto e la sostituzione dei serramenti e la seconda avente ad oggetto la trasformazione di una parte della superficie accessoria in superficie utile, con apertura di due nuovi serramenti e tre porte interne).
Quanto all'attività svolta deduceva che l'incarico a lui affidato aveva, nella sostanza, riguardato esclusivamente l'attività relativa alla redazione delle pratiche edilizie (la prima portata a termine con la chiusura dei lavori in data 21 ottobre 2019 e la seconda rimasta aperta con validità fino al 19 febbraio
2023); che non era mai stato personalmente coinvolto nella progettazione preliminare degli interventi, nella redazione dei capitolati computo-metrici, nella valutazione delle offerte economiche e nella scelta dell'impresa edile cui affidare l'appalto e che ogni questione era stata gestita esclusivamente dai ricorrenti direttamente con l'impresa; che i ricorrenti avevano provveduto ad effettuare i pagamenti a favore dell'appaltatrice senza mai esigere da lui, nella sua qualità di direttore dei lavori, la predisposizione di alcuno stato avanzamento lavori;
che era venuto a conoscenza dell'abbandono del cantiere solo a seguito della comunicazione di sospensione dei lavori da parte degli stessi committenti;
che i ricorrenti aveva provveduto a saldare solo parzialmente il compenso pattuito per la sua prestazione, residuando l'importo, non corrisposto, di € 525,00, oltre accessori di legge;
che i ricorrenti non gli avevano mai inviato alcuna formale contestazione per i vizi ed i danni lamentati, prima di agire in giudizio per l'accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale non si era giunti ad una soluzione conciliativa solo per il comportamento dei ricorrenti.
Il convenuto geom. BO concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertato il corretto pagina 6 di 18 adempimento delle prestazioni al contratto d'opera concluso con i ricorrenti e che venisse, inoltre, accertata la sua estraneità in relazione ai danni lamentati dai ricorrenti, con il conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti;
in via subordinata, chiedeva che, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità, il risarcimento dei danni venisse contenuto nei limiti della quota e del grado di responsabilità a suo carico e nei limiti della quota e dell'attività effettivamente svolta in qualità di direttore dei lavori, con compensazione con quanto a lui ancora dovuto a titolo di residuo corrispettivo.
Con vittoria di spese.
3.
Anche si costituiva in giudizio, contestando le domande Controparte_1 svolte dai ricorrenti nei suoi confronti, delle quali chiedeva il rigetto.
Contr La società in particolare, deduceva:
- che gli interventi avevano riguardato la realizzazione del cappotto (coibentazione esterna di tutte le pareti verticali dell'involucro disperdente), la sostituzione dei serramenti e la sistemazione del coperto, relativi alla prima pratica edilizia (protocollata il 18.7.2019 CILA prot. 0009130 dall'Ufficio Urp-
Comunicazione - Comune di Monzuno e conclusa il 21.10.2019, con fine lavori CILA prot. 0012823 -
Comune di Monzuno);
- che in vista del secondo intervento, riguardante la trasformazione dell'autorimessa al piano terra in superficie utile (camera e bagno con apertura di due nuovi serramenti e tre porte interne in legno), il 30 dicembre 2019 era stata redatta “un'addenda” contenente la ricognizione delle opere edili previste in contratto già realizzate, per un corrispettivo di € 54.860,00, oltre IVA (per complessivi € 60.346,00), delle opere edili extra realizzate a richiesta dei committenti nel corso dei lavori, ma che non erano previste in contratto, per un corrispettivo di € 12.350,00, oltre IVA (per complessivi € 13.574,00), delle opere edili previste in contratto ancora da realizzare, per un corrispettivo di € 8.040,00, oltre IVA (per complessivi € 8.844,00) e di ulteriori opere non previste dal primo contratto ma richieste dai committenti ed eventualmente da realizzare successivamente, per un valore di € 7.640,00, oltre IVA
(per complessivi € 8.404,00);
- che, quindi, già alla data del 30 dicembre 2019 gli interventi realizzati ammontavano ad € 67.200,00, oltre IVA, e così a complessivi € 73.930,00, dei quali era stato corrisposto il minor importo di €
65.010,00, con molti ritardi e dilazioni e con un residuo credito, già all'epoca, di € 8.920,00;
- che alcune delle lavorazioni riportate nel preventivo (o “addenda”) del 30 dicembre 2019 erano sospese, in attesa delle decisioni sul punto dei committenti;
pagina 7 di 18 - che le lavorazioni relative alle opere della seconda pratica edilizia (ossia quelle riguardanti l'intervento sull'autorimessa, con pratica aperta il 20 febbraio 2020) erano state realizzate tra aprile e maggio 2020, avendo le relative attività subito una sospensione per effetto della pandemia e delle relative misure di contenimento;
- che nel mese di giugno 2020, mancando il solo montaggio della porta basculante del garage e qualche intervento di rifinitura, il cantiere era stato smontato con riguardo alla strumentazione non necessaria all'ultimazione delle opere ancora da realizzarsi;
- che a seguito dello sgombero erano state temporaneamente sospese le lavorazioni residue per consentire ai committenti il godimento del fabbricato, in attesa che questi trovassero le risorse economiche necessarie per sostenere gli ulteriori lavori da effettuare;
- che, in assenza di adeguate garanzie, essa convenuta aveva rallentato il ritmo delle lavorazioni ulteriori;
- che, a fronte di tale rallentamento, i ricorrenti avevano inviato comunicazione di risoluzione del contratto di appalto, contestata da essa convenuta, sicché non era stata più installata la porta basculante, già acquistata e pronta in magazzino, ed erano stati sospesi gli interventi di finitura;
- che, infine, il 30 dicembre 2020 era stata emessa la fattura n. 16/2020 a saldo dei lavori eseguiti per un totale di € 19.910,00, oltre IVA, che era rimasta insoluta.
Contr Sulla base di tali circostanze la società chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti contestando l'entità dei vizi lamentati, consistenti – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – in meri inestetismi, inidonei a determinare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno patrimoniale in misura corrispondente al rifacimento delle opere e del danno non patrimoniale. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dei ricorrenti al pagamento dell'importo di € 19.900,00, oltre
IVA, a saldo della fattura 16/2020, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
4.
Disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 19 aprile 2023 veniva acquisito il fascicolo relativo all'ATP svolto ante causam, venivano rigettate le istanze di prova orale e veniva disposta la chiamata del c.t.u. a chiarimenti.
Successivamente disposta c.t.u. integrativa, con la nomina di nuovo consulente tecnico, ed acquisita la relazione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Trattenuta la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse pagina 8 di 18 conclusionali e delle memorie di replica, veniva successivamente disposta la rimessione della causa sul ruolo.
All'udienza del 2 ottobre 2025, mutato il giudice, i procuratori delle parti precisavano nuovamente le conclusioni, come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, con rinuncia di tutte le parti a nuovi termini per il deposito delle memorie conclusive.
* * *
5.
Prima di esaminare le plurime domande proposte dai ricorrenti nei confronti dei convenuti, vanno svolte alcune valutazioni preliminari, in fatto, in ordine alla sussistenza o meno delle carenze e dei vizi lamentati dai ricorrenti.
5.1
Orbene, in merito ai vizi lamentati ed allo stato dell'immobile vanno richiamati gli accertamenti del c.t.u. nominato in sede di ATP, IN. (cfr. doc. 13 di parte ricorrente). Persona_3
Questi, sulla scorta di approfondito esame, previo sopralluogo ed espletate tutte le verifiche necessarie, ha accertato – con motivazione coerente e priva di vizi logici (e, come tale, pienamente condivisibile) –
l'esistenza dei lamentati vizi e carenze nell'attività di ristrutturazione dell'opera, realizzata dalla società Contr sulla scorta dell'attività affidata al geom. BO, che aveva curato le pratiche relative ai titoli abilitativi, oltre a ricoprire il ruolo di direttore dei lavori (cfr. relazione del c.t.u., documentazione relativa alle pratiche edilizie e contratto concluso con i ricorrenti).
In particolare, il c.t.u., dopo aver fornito ampia descrizione dell'immobile, ha ricostruito l'evoluzione della fase di progettazione dell'opera e le caratteristiche della ristrutturazione oggetto dell'appalto Contr intercorso tra i ricorrenti e la società così descrivendola: “La casa si sviluppa tra piano terra e primo piano. Attualmente al piano terra si trova una piccola autorimessa (19,89 m2), il nuovo bagno di servizio (4,65 m2), un nuovo disimpegno (1,86 m2), la nuova camera da letto (9,18 m2), un soggiorno (27,65 m2), una cucina (16,30 m2) ed un ripostiglio (1,34 m2). Tutte le misure sono dedotte dalla documentazione prodotta dal Geom. CO (Allegati 6 e 7, disegni tratti da CILA e SCIA);
l'altezza di tutti gli ambienti al piano terra è superiore a 270 cm. Nell'Allegato 6 si mostrano i disegni forniti dal Geom. CO relative allo stato di progetto del piano terra e del piano primo, per le pratiche edilizie CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) riferite all'efficientamento energetico dell'involucro esterno dell'abitazione. Nell'Allegato 7 si mostra lo stato di progetto per la pratica
SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) riferita alla ristrutturazione interna del solo primo pagina 9 di 18 piano. Dall'analisi dei disegni e delle misure riportate dal Geom. CO, si osserva chiaramente come
l'autorimessa di 30,59 m2 è stata modificata in camera, bagno, disimpegno e autorimessa di minore superficie (19,89 m2), guadagnando una piccola superficie verso la parete Nord (addossata alla montagna). Una scala interna consente la comunicazione tra il piano terra ed il primo piano (Allegato
6), dove si trovano una grande camera da letto (17,62 m2), una piccola camera da letto (12,80 m2), un bagno (11,07 m2) ed un disimpegno (10,59 m2), l'altezza di tutti i locali del primo piano è 2,61 m;
il primo piano non è oggetto di lavori di ristrutturazione interna. Ogni camera da letto è dotata di un terrazzo a tasca (9,89 m2 e 7,34 m2 secondo la documentazione nell'Allegato 6) con vista sulla valle del Savena e sui monti del versante destro del torrente Savena”.
In particolare, quanto alle opere, il c.t.u., dopo avere rilevato che “(verso) il termine dei lavori, nel giugno 2020, per disaccordi o incomprensioni tra i committenti e l'impresa esecutrice il Parte_4 cantiere è stato dismesso, lasciando l'autorimessa senza porta basculante di chiusura”, ha precisato come l'edificio fosse stato oggetto di “interventi di “Ristrutturazione importante di secondo livello
(edifici sottoposti a interventi di ristrutturazione che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda)”, per i quali i requisiti di prestazione energetica riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori, come specificato nel Bollettino Ufficiale N. 184 del
24 luglio 2015 della Regione Emilia Romagna”: un primo “intervento (aveva) riguardato la realizzazione del cappotto (coibentazione esterna di tutte le pareti verticali dell'involucro disperdente), la sostituzione dei serramenti e la sistemazione del coperto” (“la pratica edilizia è stata aperta e protocollata il 18 luglio 2019 (CILA prot. 0009130 dall'Ufficio Urp-Comunicazione del Comune di
Monzuno) e chiusa il 21 ottobre 2019 (fine lavori CILA prot. 0012823 del Comune di Monzuno) dal
Geom. CO”), mentre un secondo “intervento (aveva) riguardato la trasformazione di una porzione dell'autorimessa al piano terra in superficie utile (camera e bagno) con apertura di due nuovi serramenti (uno esterno sulla parete Ovest ed uno interno tra bagno e autorimessa) e tre porte interne in legno” (“La pratica è stata aperta dal Geom. CO il 20 febbraio 2020 (SCIA prot. 2037 del
Comune di Monzuno), non è ancora chiusa ed ha validità fino al 19 febbraio 2023. Ciò rende ancora attuabile la realizzazione e la comunicazione agli uffici competenti di varianti edilizie. Il nuovo serramento interno, tra bagno e autorimessa, non è indicato nei disegni depositati dal Geom. CO, ma potrà e dovrà essere oggetto di variante in corso d'opera, come precisato dal CTP IN. per Per_4 il Geom. CO”).
5.2
pagina 10 di 18 Il c.t.u, dopo un'ampia e meticolosa descrizione dei vizi e delle carenze attribuibili sia all'impresa esecutrice sia al direttore dei lavori, ha, quindi, accertato sia la sussistenza dei vizi specificamente indicati sia gli inadempimenti attribuibili a questi ultimi.
Contr Con particolare riguardo alla società ha rilevato l'evidenza delle “inadempienze”, stante la necessità, per la rilevanza delle mancanze e dei vizi, di rinnovo di gran parte dei lavori (cfr. pag. 21 della relazione).
Relativamente al direttore dei lavori, ha sottolineato come allo stesso sia da attribuirsi la “mancata sorveglianza sullo svolgimento e sull'esecuzione dei lavori, sulle verifiche dei materiali utilizzati”, la
“mancanza di segnalazione delle violazioni delle normative (assenza del Giornale dei Lavori e della linea vita sulla copertura)” e la “carente comunicazione con la proprietà (per dare consigli) e con
l'impresa (per far rispettare quanto indicato in contratto e nelle normative)”, precisando che la circostanza che “il capitolato ed il computo metrico (fossero) stati affidati dai committenti all'impresa, senza che il Direttore dei Lavori entrasse nel merito di alcuna scelta (come puntualizzato nella memoria Difensiva dell'Avv. Bottoni, per il Geom. CO e dal CTP IN. , non esime (…) il Per_4
Direttore dei Lavori dai suoi compiti di verifica, controllo e interazione tra committenti e impresa”
(cfr. pag. 21 della relazione), posto che, “pur avendo ricevuto un modesto compenso per il suo ruolo di
Direttore dei Lavori, il Geom. CO avrebbe dovuto esercitare la sua funzione, così come prescritto chiaramente a norma di legge” (cfr. pag. 21), conformemente, del resto, all'incarico assunto di direzione dei lavori.
5.3
Alla luce delle predette risultanze – e segnatamente degli accertamenti del c.t.u. nominato in sede di
ATP, le cui conclusioni, frutto di approfondito esame e prive di vizi logici, appaiono sul punto Contr condivisibili – deve, dunque, ritenersi accertata la responsabilità sia della società esecutrice dei lavori, sia del geom. BO, nella sua qualità di direttore dei lavori, in ordine alle carenze ed ai vizi lamentati dai ricorrenti (e meglio descritte nella relazione del c.t.u., depositata nel proc. per ATP n.
3499/2021, acquisita agli atti).
5.4
Tale responsabilità grava, poi, in solido su entrambi i convenuti, conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui, “qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori
(o del progettista), entrambi sono solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità
pagina 11 di 18 dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno (Cass.
4.12.1991 n. 13039;
Cass. 10.5.1995 n. 5103; Cass.
8.1.2000 n. 972; Cass. 22.8.2002 n. 12367)” (cfr. Cass. 20294/2004; cfr. altresì, fra le più recenti, Cass. 3651/2016). Con la precisazione che l'eventuale diversa “quota” di responsabilità – nella specie certamente ravvisabile per la di gran lunga prevalente colpa a carico della società appaltatrice, sicché appare congruo il riparto fra le responsabilità nella misura del 90% a carico della società appaltatrice e nella residua misura del 10% a carico del direttore dei lavori – può semmai attenere ai rapporti interni fra i condebitori solidali, ma nella specie non rileva ai fini della eventuale manleva o regresso, non avendo i convenuti svolto tale domanda.
6.
Tanto premesso in ordine all'entità delle carenze e dei vizi accertati ed alla responsabilità dei convenuti, vanno svolte alcune considerazioni in ordine alle domande proposte dai ricorrenti.
Ed invero, questi ultimi, lungi dal limitare la richiesta al risarcimento dei danni conseguenti alla non corretta esecuzione delle opere ed alla mancata sorveglianza su tale esecuzione, hanno preliminarmente formulato, nei confronti di entrambi i convenuti, domanda di risoluzione rispettivamente del contratto di appalto e del contratto d'opera professionale.
6.1
Orbene, al riguardo va osservato che nella specie non ricorrono i presupposti per la declaratoria di Contr risoluzione del contratto di appalto concluso tra i ricorrenti e la società
Ed invero, ai sensi dell'art. 1668 c.c. – norma, quest'ultima, che deroga all'art. 1455 c.c. – il committente può esercitare l'azione di risoluzione (solo) se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Conformemente, anche sul punto, al condivisibile orientamento della Suprema Corte, poiché per esercitare il rimedio risolutorio occorre che i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, la possibilità di chiedere la risoluzione deve ritenersi ammessa solo nell'ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, impedendole di fornire la sua normale utilità (cfr. Cass. 5250/2004).
Nella specie, tuttavia, anche alla luce delle risultanze dell'integrazione di consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel giudizio di merito, e delle quali si dirà a breve, non può ritenersi sussistente il presupposto della risoluzione con riguardo al contratto di appalto. pagina 12 di 18 Neppure con riguardo al contratto d'opera ricorrono, nella specie, i presupposti per la risoluzione, attenendo l'incarico di direttore dei lavori solo ad una parte dell'opera prestata in forza del contratto in questione.
7.
Essendo, per contro, fondata, per le ragioni già dette, la domanda di risarcimento dei danni proposta dai ricorrenti nei confronti dei convenuti (e sulla possibilità per il committente, ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., di agire nei confronti dell'appaltatore anche soltanto con l'azione di risarcimento del danno in presenza di vizi costruttivi che non pregiudicano in assoluto la destinazione dell'opera, pur limitandone in modo notevole l'ordinario godimento, si confronti Cass. 5632/2002), giova innanzitutto rilevare, per quanto riguarda la loro quantificazione, che, ritenuta la necessità di disporre integrazione di consulenza in merito all'individuazione dei lavori di ripristino dell'opera e all'eliminazione dei vizi (non essendo stato possibile disporre l'acquisizione di relazione a chiarimenti, sul punto, del precedente c.t.u.), è stato nominato nuovo c.t.u. nel presente giudizio (IN. . Persona_5
7.1
Prima di esaminare tale nuova relazione, va, peraltro, rilevato che il c.t.u. nominato in sede di ATP
(IN. aveva formulato le sue conclusioni, in merito ai danni e dopo aver evidenziato la Persona_6 necessità di rifacimento della maggior parte dei lavori per consentire una effettiva regolarità della loro esecuzione, nel senso che, ai fini di un effettivo ripristino, era necessario “lo smantellamento totale del coperto ed il suo rifacimento a regola d'arte (con linea vita)”, oltre allo smantellamento e rifacimento del cappotto, dei serramenti, delle soglie e dei davanzali, delle tre porte interne e del battiscopa, ed era altresì necessario installare nell'autorimessa la porta basculante ed installare un secondo attacco per la lavatrice, con successivi risanamento e tinteggiatura delle pareti interne dell'abitazione al primo piano ed al piano terra. Ed aveva, quindi, quantificato gli importi economici per eliminare vizi e danni in: €
11.901,90 per “approntamenti e demolizioni”, € 43.346,28 per “ricostruzioni e ripristini” ed € 3.514,89 per “spese tecniche”, e così per complessivi € 58.763,06, oltre IVA (cfr. pag. 21 della relazione dell'8 settembre 2021 redatta in sede di ATP).
Al riguardo, va tuttavia subito evidenziato che, come emerge chiaramente dallo schema di cui all'Allegato 10 della relazione (nel quale vengono riportati in dettaglio i costi per i singoli lavori di ripristino e per il materiale da installare), per la determinazione di tale importo complessivo il c.t.u. ha tenuto in considerazione numerose voci tratte dall'accordo integrativo dell'appalto (richiamato anche dai ricorrenti e da questi ultimi prodotto con il doc. 5), costituenti in parte anche opere aggiuntive rispetto al mero rifacimento delle lavorazioni viziate in quanto non realizzate a regola d'arte (fra tali pagina 13 di 18 lavori e opere aggiuntive possono, ad esempio, richiamarsi l'installazione della “porta basculante coibentata con porta pedonale e serrature, come da contratto d'appalto di del Parte_4
30/12/2019”; “Posa in opera di zoccolino di finitura in pietra naturale”, con costo unitario dedotto dalle offerte di del 19/9/2018 e del 9/11/2018; “Posa in opera di pannelli di stiferite (…), come CP_2 da contratto d'appalto del 30/12/2019”; “Posa in opera della linea vita, come da contratto del
30/12/2019 (…)”; “Posa in opera di un secondo attacco per lavatrice nell'autorimessa (in accordo con contratto del 30/12/2019”; “Posa in opera delle tre nuove porte interne in legno massello a piano terra, come da contratto del 30/12/2019”: cfr. All. 10 alla relazione).
E ciò assume rilievo sotto due ordini di profili: da un lato, la previsione anche delle lavorazioni contemplate nell'accordo integrativo di appalto del 30 dicembre 2019 rende evidente come tra le parti fossero stati modificati gli accordi dell'iniziale contratto di appalto, come emerge del resto dallo stesso tenore del doc. 5 di parte ricorrente (mentre le contestazioni genericamente formulate dai ricorrenti sul punto, in merito ad un mancato accordo, non assumono rilievo, tanto che gli stessi ricorrenti hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma indicata al c.t.u. nominato in sede di
ATP, dando quindi per pacifico che i lavori concordati comprendessero anche quelli di cui all'accordo integrativo del 30 dicembre 2019, con la conseguente mancata contestazione circa i corrispettivi in esso indicati); dall'altro, gli ulteriori accertamenti integrativi svolti dal c.t.u. IN. nel presente Per_5 giudizio attengono solo ad una parte dei lavori di ripristino e non riguardano tutte le opere indicate dal c.t.u. IN. Per_3
Lo stesso quesito conferito al c.t.u. IN. nominato nel presente giudizio, dà conto di tale Per_5 minor estensione del quesito, essendo stato al c.t.u. conferito (unicamente) l'incarico (su richiesta dei convenuti che lamentavano l'eccessività di interventi di integrale rifacimento di parte delle opere, anziché di mero ripristino con costi, a loro dire, più contenuti) di verificare l'entità dei costi di ripristino del cappotto, degli infissi e dei serramenti, delle tegole, della guaina del coperto, delle lattonerie e pluviali e di completamento dell'imbiancatura, già parzialmente eseguita.
7.2
D'altro canto, anche il c.t.u. IN. – nella sua relazione depositata in data 2 ottobre 2023 – dà Per_5 conto di tale più limitato approfondimento integrativo, laddove nella rideterminazione di tali costi
(complessivamente determinati nella – comunque – rilevante somma di € 49.568,32 indicata a pag. 56 della relazione depositata in data 2 ottobre 2023) ha inteso evidenziare che, “sebbene in molti casi lo scrivente abbia individuato lavorazioni alternative rispetto al rifacimento completo delle opere indicate nel quesito, purtroppo tale importo non si discosta molto dalla quantificazione cui era giunto pagina 14 di 18 l'IN. , ovvero 55.248,18 (al netto delle spese tecniche), che prevedeva non solo il rifacimento Per_3 completo delle lavorazioni in argomento, ma anche talune altre (linea vita, porte interne, basculante dell'autorimessa, battiscopa,…), non oggetto della presente consulenza” (cfr. pag. 38 della relazione citata). E ciò è dovuto, come si comprende dalle chiare indicazioni del c.t.u. in vari punti della relazione (cfr. tra l'altro, pag. 31), dai prezzi unitari utilizzati che sono risultati “significativamente più alti di diversi punti percentuali, fino ad essere all'incirca tre volte tanto nel caso del cappotto”, in ragione della naturale evoluzione del mercato dell'edilizia (con significative divergenze anche rispetto ai prezzi riportati nel preventivo della società “presumibilmente dovute al trattamento di CP_2 estremo favore che sembra essere stato riservato alla Committenza”: cfr. pag. 31).
In conclusione, la consulenza integrativa dell'IN. serve unicamente come riscontro della Per_5 sostanziale attualità dei prezzi individuati dal precedente c.t.u. per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nell'opera (sia pure con modalità differenti rispetto a quelle successivamente individuate dall'IN. ; ma, per la determinazione del danno patrimoniale complessivamente subito dai Per_5 ricorrenti (comprensivo anche del completamento delle opere), occorre aver riguardo agli importi individuati dall'IN. nella sua relazione (non essendo allo stato possibile operare una Per_3 rideterminazione del danno complessivo sulla base della sola relazione del c.t.u. IN. al Per_5 quale, come già detto, è stato conferito incarico più limitato rispetto a quello svolto dall'IN. . Per_3
7.3
Ne consegue che, alla luce delle risultanze della consulenza svolta in sede di ATP, i costi per l'eliminazione dei vizi ed il completamento delle opere oggetto dell'appalto (considerate anche le integrazioni di cui al preventivo del 30 dicembre 2019), vanno determinati in complessivi € 58.763,06, oltre IVA.
7.4
Per la determinazione del danno va, peraltro, considerato che i ricorrenti non hanno provveduto al pagamento del corrispettivo per tutti i lavori oggetto del contratto di appalto, quale risultante dall'originario accordo integrato dal preventivo (o “addenda”) del 30 dicembre 2019: se ai ricorrenti venisse riconosciuto il predetto importo determinato (all'epoca) a titolo di costi per l'eliminazione dei vizi ed il completamento delle opere dal c.t.u. IN. si determinerebbe infatti un indebito Per_3 arricchimento degli stessi in relazione alle opere ed ai lavori non pagati in forza dell'appalto.
Ne consegue che dalla somma come sopra determinata va detratta quella parte del corrispettivo non pagato dai ricorrenti ma oggetto dell'appalto, operando la c.d. compensatio lucri cum damno; con la pagina 15 di 18 precisazione che, vertendosi in tema di determinazione dei rapporti di dare e avere tra le parti e quindi di c.d. compensazione impropria, non si determina alcuna ultrapetizione.
E al riguardo va allora osservato che, sulla scorta del contratto di appalto di cui al doc. 1, come integrato dal successivo preventivo (o “addenda”) del 30 dicembre 2019 di cui al doc. 5 (nel quale si fa riferimento, tra l'altro, anche alla linea vita, al portone basculante, alle porte in massello, oltre alle opere extra contratto), l'importo totale dei lavori può essere determinato in complessivi € 78.240,00 (al netto dell'IVA), dati dalla somma delle voci di complessivi € 54.860,00 quale totale delle opere da contratto, di complessivi € 11.340,00 quale totale delle opere extra richieste e realizzate e di complessivi € 12.040,00 quale totale delle opere extra richieste e da realizzare (all'epoca del preventivo), detratte le voci “non spuntate” – escluse dagli accordi dalla stessa società convenuta – ma aggiunti i costi della c.d. linea vita – considerata dallo stesso c.t.u. nella determinazione dei costi di ripristino, in quanto necessaria – (cfr. citato doc. 5 e pag. 6 della comparsa di risposta della società laddove, in particolare, si rileva: “In ogni caso, in assenza di contestazioni specifiche deve CP_2 ritenersi che le voci con la 'spunta' di fianco fossero state oggetto di conferma, mentre quelle affiancate dal punto interrogativo alla pagina n. 4 del predetto documento erano sospese in attesa della decisione degli Attori”). Detratta, quindi, da tale importo di € 78.240,00 la somma complessivamente corrisposta dai ricorrenti – al netto dell'IVA applicata al 10%, come si desume dalla Contr fattura prodotta dalla convenuta società (cfr. doc. 6) – per l'appalto in questione (desumibile dal doc. 22 di parte ricorrente e dai bonifici prodotti), pari ad € 58.509,00 (€ 65.010,00 - € 6.501,00 a titolo di IVA = € 58.509,00), residua l'importo, a titolo di corrispettivo non pagato per tutti i lavori oggetto dell'appalto (in parte anche non eseguiti), di € 19.731,00, al netto dell'IVA (importo di poco inferiore a quello richiesto dalla società appaltatrice, in via riconvenzionale, senza peraltro alcuna specificazione delle modalità di determinazione, avendo la società convenuta prodotto unicamente la fattura a saldo, priva di dettagli).
In altri termini, poiché nella determinazione dei costi per la eliminazione dei vizi e per il completamento delle opere (quali determinati dal c.t.u. IN. in sede di ATP) sono comprese Per_3 anche opere non realizzate dall'impresa appaltatrice (a prescindere dalle ragioni che per le quali l'esecuzione non è avvenuta), e poiché tali opere (non realizzate) erano evidentemente ricomprese nel contratto di appalto, come integrato dal preventivo del 30 dicembre 2019 (nel quale, come già detto, nelle opere da realizzare vi erano anche la linea vita, il basculante, le porte in massello e così via), è necessario, per rendere omogenei il credito per i danni subiti dai ricorrenti e quello (a titolo di corrispettivo) della società appaltatrice in forza del principio della c.d. compensatio lucri cum damno,
pagina 16 di 18 determinare anche il corrispettivo per le opere non realizzate (e ciò in alternativa a nuova onerosa c.t.u. che determini, da un lato, il danno subito dai ricorrenti per le sole opere realizzate e, dall'altro, il corrispettivo residuo spettante alla società appaltatrice per le opere effettivamente realizzate).
7.5
Tornando, quindi, alla determinazione del danno risarcibile (e operata la c.d. compensatio lucri cum damno), ai ricorrenti, a titolo di danno patrimoniale per l'eliminazione dei vizi ed il completamento delle opere, spetta la somma di complessivi € 39.032,06 (€ 58.763,06 - € 19.731,00 = € 39.032,06), oltre IVA.
Tale somma va, peraltro, ulteriormente ridotta dell'importo di € 525,00 (non contestato), pari al corrispettivo non versato al geom. BO.
Con la determinazione, quindi, della somma di € 38.507,06, a titolo di definitivo danno patrimoniale spettante ai ricorrenti.
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. 25015/2013), il predetto importo va, poi, determinato, alla data odierna, in complessivi € 49.379,90, al netto dell'IVA, comprensivo di rivalutazione e degli interessi calcolati sulla somma sopra detta dalla data dell'8 settembre 2021 (epoca di redazione della consulenza dell'IN. e via via rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT fino alla data Per_3 odierna.
Su tale somma spettano, inoltre, gli interessi legali (come richiesti) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
7.6
Diverse valutazioni vanno, invece, svolte quanto alle spese legali ed alle spese di c.t.u. – che non integrano danni risarcibili ma seguono il regime delle spese processuali (e verranno, dunque, valutate in sede di liquidazione delle spese) – ed ai danni non patrimoniali, in relazione ai quali, in difetto di prova della sussistenza e dell'entità del danno lamentato, la relativa domanda dei ricorrenti va disattesa.
8.
In conclusione, in parziale accoglimento delle domande dei ricorrenti, i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di complessivi € 49.379,90, oltre
IVA. Su tale somma spettano ai ricorrenti gli interessi legali (come richiesti) dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
9. pagina 17 di 18 Quanto alle spese, stante l'accoglimento solo parziale delle domande dei ricorrenti, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo ed i convenuti vanno conseguentemente condannati alla rifusione, in favore dei ricorrenti, degli altri due terzi delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate (considerato lo scaglione delle cause con valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000), quanto al procedimento per ATP, in complessivi € 3.524,00, di cui € 1.857,00 per anticipazioni e spese (comprensive delle spese di c.t.p. che si stima congruo determinare in complessivi € 1.667,00, già ridotti di un terzo) ed € 1.667,00 per compensi, e, quanto al presente giudizio, in complessivi € 6.348,00, di cui € 1.271,00 per anticipazioni e spese (comprensive delle spese di c.t.p. che si stima congruo determinare in complessivi € 1.000,00, già ridotti di un terzo) ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Le spese delle consulenze tecniche svolte nel procedimento per ATP e nel presente giudizio, nella misura già liquidata nel corso dei rispettivi giudizi, vanno infine poste, in via definitiva, a carico dei ricorrenti nella misura di un terzo e a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura dei restanti due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, condanna i convenuti società
e geom. , in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_4 pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di complessivi € 49.379,90, oltre IVA, con gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) dichiara compensate tra le parti per un terzo le spese processuali e condanna i convenuti, in solido, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, degli altri due terzi delle spese stesse che, per tale quota, liquida, quanto al procedimento per ATP, in complessivi € 3.524,00 e, quanto al presente giudizio, in complessivi € 6.348,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio svolte nel procedimento per ATP e nel presente giudizio, nella misura già liquidata nel corso dei rispettivi giudizi, in via definitiva a carico dei ricorrenti nella misura di un terzo e a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura dei restanti due terzi.
Bologna, così deciso il 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2896/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. TROCINO EMANUELE, dell'avv. MILITERNO C.F._2
AO e dell'avv. STAINE ROSSELLA, elettivamente domiciliati in VIA GARIBALDI 7
BO presso il difensore avv. TROCINO EMANUELE
ATTORI contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MUSCIOLA' AL, elettivamente domiciliata in Via San Procolo 40123 BO presso il difensore avv. MUSCIOLA' AL
ED BO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTONI PIER C.F._3
RA, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DI CEFALONIA, 2 40125 BO presso il difensore avv. BOTTONI PIER RA
CONVENUTI
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori così concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in atto:
1) Accertare la presenza di gravi difetti nelle opere edilizie eseguite dalla società CP_1
pagina 1 di 18 con la supervisione del Direttore dei Lavori Geometra IC CO Controparte_1
- sull'immobile sito in Monzuno (BO), frazione Brento, alla Via Ginestre n. 4, in virtù del contratto di appalto del 29.06.2019 ed appendice collegata del 30.12.2019 conclusi tra la società convenuta e i
Sigg.ri e , nonché del contratto di prestazione d'opera intellettuale Parte_1 Parte_2 concluso dagli attori con il citato professionista il 4.06.2019.
2) Accertare, pertanto, il grave inadempimento della società Controparte_1
e, per l'effetto, l'intervenuta risoluzione di diritto a norma dell'art. 1454 cc, ovvero in subordine
[...] dichiarare risolti - ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. (nonché in estremo subordine, ove ne ricorressero i presupposti, anche ai sensi dell'art 1668 c.c.) – il contratto di appalto del 29.06.2019 ed appendice ad esso collegata del 30.12.2019 conclusi tra la società Controparte_1
i Sigg.ri e .
[...] Parte_1 Parte_2
3) Accertare, altresì, il grave inadempimento del Geometra IC CO nella sua qualità di
Direttore dei Lavori e, per l'effetto, dichiarare risolto - ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. - il contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso in data 4.06.2019.
4) Conseguentemente, in virtù dei titoli di responsabilità di cui ai superiori punti nn. 1-2-3, condannare in solido i convenuti al risarcimento in favore degli odierni attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti che si quantificano (i) in € 58.763,06 (IVA esclusa), ossia nella spesa da sostenere per la demolizione e l'esecuzione integrale dei lavori viziati, (ii) in ulteriori €
20.413,66 a titolo di risarcimento danni corrispondenti alle spese legali tutte sostenute per
l'espletamento del procedimento ex art. 696bis c.p.c. R.G. 3499/2021, nonché (iii) al risarcimento degli ulteriori danni non patrimoniali patiti e patiendi dagli attori in conseguenza dei gravi disagi determinati dall'inadempimento, questi ultimi da liquidarsi con valutazione equitativa dell'Ill.mo
Tribunale, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
5) In ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
[...] nonché l'eccezione di compensazione parziale formulata dal Geom. Controparte_1
IC CO, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
La convenuta osì conclude: Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis rejectis,
- rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto
- condannare i Sig.ri e al pagamento dell'importo di € 19.900,00, oltre IVA a saldo Pt_1 Parte_2 della fattura n. 16 del 30.12.2020, per la causale ivi indicata, oltre interessi di legge e rivalutazione pagina 2 di 18 monetaria.
Con vittoria di spese.
Con ogni più ampia riserva, in rito e in merito”.
Il convenuto Geom. BO ED così conclude:
“Nel merito
-Voglia il Tribunale i.ll.mo, contrariis reiectis, accertare il corretto adempimento contrattuale del
Direttore dei Lavori Geom. IC CO e l'estraneità dello stesso in ordine ai danni lamentati dai ricorrenti, e per l'effetto Voglia respingere ogni domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti inquanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre accessori di legge
-Voglia il Tribunale i.ll.mo, contrariis reiectis, respingere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale introdotta dai ricorrenti nei confronti del Geom. inquanto infondata in Parte_3 fatto e in diritto. Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre accessori di legge.
In via subordinata
-Voglia il Tribunale i.ll.mo, contrariis reiectis, nella denegata ipotesi venga accertata qualsivoglia responsabilità imputabile al Geom. IC CO, contenere il risarcimento nei limiti della quota e del grado di responsabilità che sarà accertata a carico dello stesso tenuto conto del ruolo e dell'attività effettivamente svolta dal Direttore dei Lavori, e nei limiti delle somme congruamente ridotte ed effettivamente provate;
conseguentemente Voglia il Tribunale i.ll.mo compensare parzialmente le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento con il credito vantato dal convenuto nei confronti dei ricorrenti come precisato con l'eccezione di compensazione sollevata in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e convenivano in giudizio, dinanzi a questo Parte_1 Parte_2
Contr Tribunale, (d'ora in avanti anche solo società ed il Controparte_1 geom. BO IC, esponendo:
Contr
- che in data 29 giugno 2019 essi ricorrenti avevano stipulato con la società un contratto di appalto avente ad oggetto l'adeguamento energetico dell'immobile sito a Monzuno di loro proprietà;
- che gli interventi di adeguamento energetico, dettagliatamente identificati negli allegati del contratto pagina 3 di 18 (doc.1), coinvolgevano l'integrale rifacimento dei serramenti e dell'involucro esterno ed interno, nonché la copertura, sia interna che esterna, ed ulteriori opere accessorie e di rifinitura;
- che il corrispettivo per tali lavorazioni era stato espressamente convenuto a misura e non a corpo per un totale di € 64.000,00, oltre IVA;
- che per la conclusione dei lavori era stato convenuto il termine di 150 giorni;
- che contestualmente alla conclusione del contratto di appalto essi istanti avevano incaricato, su Contr indicazione della società il geom. BO IC in qualità di progettista e direttore dei lavori;
- che le mansioni specificatamente pattuite con il geom. BO consistevano nella ricerca di
“precedenti edilizi e incontro comunale”, nell'effettuare i rilievi relativi all'immobile e nella restituzione grafica, nella redazione della SCIA, nella richiesta della e nella generale direzione CP_3 dei lavori;
- che il geom. BO aveva incaricato della progettazione delle strutture l'IN. e della Persona_1 redazione del preventivo per la fornitura e posa della copertura cd. “linea vita” lo studio di ingegneria
ALMAV PROJECT dell'IN. , mentre la redazione della relazione di progetto e del Persona_2 calcolo del fabbisogno energetico era stata affidata allo Studio Termotecnico Sabatini Leonardo di
Bologna;
- che in data 30 dicembre 2019 era stata redatta “una sorta di appendice del contratto precedentemente sottoscritto con la nel quale veniva elaborata una ricognizione sullo stato di avanzamento Parte_4 dei lavori precedentemente previsti ed in maniera a dir poco “atecnica”, con integrazioni e cancellature unilaterali”, della quale essi istanti avevano sempre contestato la validità, e “se ne concordavano ulteriori”, che, comunque, non erano mai stati eseguiti (doc. 5);
- che nel mese di giugno 2020 l'impresa aveva abbandonato unilateralmente il cantiere, lasciando opere incomplete, oltre che non eseguite a regola d'arte;
- che anche nei mesi precedenti al definitivo abbandono del cantiere l'attività dell'appaltatrice si era limitata a sporadici accessi in cantiere, a causa delle straordinarie misure di contenimento della pandemia Covid19;
- che essi ricorrenti avevano denunciato, con pec datata 29 luglio 2020 (doc. 6), la mancata ultimazione delle opere nonché la mancata esecuzione a regola d'arte di quelle realizzate, domandando l'adempimento alla società appaltatrice;
- che in data 20 febbraio 2021 avevano conferito espresso incarico ad un consulente tecnico per pagina 4 di 18 ispezionare i luoghi ed accertarne lo stato (doc 7);
- che ad esito di tale consulenza il cantiere era risultato ancora aperto, seppur abbandonato a partire dall'agosto dell'anno precedente, tanto da costringere essi istanti a comunicare l'avvenuta sospensione dei lavori;
- che l'elaborato tecnico aveva evidenziato numerosi vizi, imperfezioni ed incompletezze nelle lavorazioni, essendo, in particolare, risultato che il portone basculante a chiusura del box era mancante, che lo zoccolino a finitura delle facciate dell'immobile non era stato eseguito, che la posa del cappotto esterno era stata mal eseguita lasciando delle evidenti ondulazioni sulla superficie, essendo stati utilizzati materiali di fissaggio inidonei, che le soglie ed i davanzali non erano a livello tra loro, erano stati realizzati con materiali diversi rispetto a quanto pattuito ed erano senza stuccatura e gocciolatoio, che i serramenti era stati posati scorrettamente e non risultavano conformi al progetto termotecnico, che la copertura dell'immobile non presentava i risvolti volti a garantire la tenuta dell'acqua piovana, che la lattoniera era stata mal posata e che internamente erano presenti gravi ed evidenti segni di infiltrazione;
- che essi istanti avevano, quindi, presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
- che il consulente tecnico d'ufficio nominato in quel procedimento aveva accertato le gravi Contr inadempienze della società e del direttore dei lavori geom. BO, quantificando l'importo complessivo dei costi necessari per il ripristino in complessivi € 58.763,06, oltre IVA, ed aveva, Contr inoltre, accertato la responsabilità, per tali inadempienze, sia della società che del direttore dei lavori, il quale, in particolare, non aveva adeguatamente controllato lo svolgimento e l'esecuzione dei lavori, non aveva verificato i materiali utilizzati e non aveva segnalato le violazioni delle normative;
- che tutti i successivi tentativi di risolvere bonariamente la vicenda avevano avuto esito negativo.
Sulla base di tali premesse i ricorrenti chiedevano che venissero accertati i gravi difetti e le carenze Contr delle opere realizzate nell'immobile di loro proprietà ed il grave inadempimento della società e che venisse conseguentemente accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto, e dell'appendice ad esso collegata, a norma dell'art. 1454 c.c. o in subordine a norma degli artt. 1453 e1455 c.c.., o ai sensi dell'art. 1668 c.c.; e chiedevano, altresì, l'accertamento del grave inadempimento del direttore dei lavori BO IC, con conseguente declaratoria di risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., del contratto d'opera con questi concluso.
Conseguentemente, in ragione delle responsabilità accertate, i ricorrenti chiedevano che i convenuti venissero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, quantificati pagina 5 di 18 in complessivi € 58.763,06, oltre IVA, a titolo di spese da sostenere per la demolizione e la nuova integrale esecuzione dei lavori, oltre agli ulteriori danni per complessivi € 20.13,66, per le spese legali e tecniche sostenute in relazione al procedimento di ATP, ed ai danni non patrimoniali subiti in conseguenza dei gravi disagi determinati dall'inadempimento, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il geom. BO IC contestando la fondatezza delle domande dei ricorrenti delle quali chiedeva il rigetto.
In particolare, il convenuto confermava di avere concluso con i ricorrenti, in data 4 giugno 2019, un contratto d'opera in forza del quale aveva assunto l'incarico di progettista e direttore dei lavori con riguardo alle opere di ristrutturazione nell'immobile di proprietà dei ricorrenti;
rilevava che Contr l'esecuzione delle opere era stata affidata in appalto alla società e che tali opere erano state realizzate mediante due distinte pratiche edilizie (la prima avente ad oggetto la realizzazione del cappotto esterno, la sistemazione del coperto e la sostituzione dei serramenti e la seconda avente ad oggetto la trasformazione di una parte della superficie accessoria in superficie utile, con apertura di due nuovi serramenti e tre porte interne).
Quanto all'attività svolta deduceva che l'incarico a lui affidato aveva, nella sostanza, riguardato esclusivamente l'attività relativa alla redazione delle pratiche edilizie (la prima portata a termine con la chiusura dei lavori in data 21 ottobre 2019 e la seconda rimasta aperta con validità fino al 19 febbraio
2023); che non era mai stato personalmente coinvolto nella progettazione preliminare degli interventi, nella redazione dei capitolati computo-metrici, nella valutazione delle offerte economiche e nella scelta dell'impresa edile cui affidare l'appalto e che ogni questione era stata gestita esclusivamente dai ricorrenti direttamente con l'impresa; che i ricorrenti avevano provveduto ad effettuare i pagamenti a favore dell'appaltatrice senza mai esigere da lui, nella sua qualità di direttore dei lavori, la predisposizione di alcuno stato avanzamento lavori;
che era venuto a conoscenza dell'abbandono del cantiere solo a seguito della comunicazione di sospensione dei lavori da parte degli stessi committenti;
che i ricorrenti aveva provveduto a saldare solo parzialmente il compenso pattuito per la sua prestazione, residuando l'importo, non corrisposto, di € 525,00, oltre accessori di legge;
che i ricorrenti non gli avevano mai inviato alcuna formale contestazione per i vizi ed i danni lamentati, prima di agire in giudizio per l'accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale non si era giunti ad una soluzione conciliativa solo per il comportamento dei ricorrenti.
Il convenuto geom. BO concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertato il corretto pagina 6 di 18 adempimento delle prestazioni al contratto d'opera concluso con i ricorrenti e che venisse, inoltre, accertata la sua estraneità in relazione ai danni lamentati dai ricorrenti, con il conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti;
in via subordinata, chiedeva che, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità, il risarcimento dei danni venisse contenuto nei limiti della quota e del grado di responsabilità a suo carico e nei limiti della quota e dell'attività effettivamente svolta in qualità di direttore dei lavori, con compensazione con quanto a lui ancora dovuto a titolo di residuo corrispettivo.
Con vittoria di spese.
3.
Anche si costituiva in giudizio, contestando le domande Controparte_1 svolte dai ricorrenti nei suoi confronti, delle quali chiedeva il rigetto.
Contr La società in particolare, deduceva:
- che gli interventi avevano riguardato la realizzazione del cappotto (coibentazione esterna di tutte le pareti verticali dell'involucro disperdente), la sostituzione dei serramenti e la sistemazione del coperto, relativi alla prima pratica edilizia (protocollata il 18.7.2019 CILA prot. 0009130 dall'Ufficio Urp-
Comunicazione - Comune di Monzuno e conclusa il 21.10.2019, con fine lavori CILA prot. 0012823 -
Comune di Monzuno);
- che in vista del secondo intervento, riguardante la trasformazione dell'autorimessa al piano terra in superficie utile (camera e bagno con apertura di due nuovi serramenti e tre porte interne in legno), il 30 dicembre 2019 era stata redatta “un'addenda” contenente la ricognizione delle opere edili previste in contratto già realizzate, per un corrispettivo di € 54.860,00, oltre IVA (per complessivi € 60.346,00), delle opere edili extra realizzate a richiesta dei committenti nel corso dei lavori, ma che non erano previste in contratto, per un corrispettivo di € 12.350,00, oltre IVA (per complessivi € 13.574,00), delle opere edili previste in contratto ancora da realizzare, per un corrispettivo di € 8.040,00, oltre IVA (per complessivi € 8.844,00) e di ulteriori opere non previste dal primo contratto ma richieste dai committenti ed eventualmente da realizzare successivamente, per un valore di € 7.640,00, oltre IVA
(per complessivi € 8.404,00);
- che, quindi, già alla data del 30 dicembre 2019 gli interventi realizzati ammontavano ad € 67.200,00, oltre IVA, e così a complessivi € 73.930,00, dei quali era stato corrisposto il minor importo di €
65.010,00, con molti ritardi e dilazioni e con un residuo credito, già all'epoca, di € 8.920,00;
- che alcune delle lavorazioni riportate nel preventivo (o “addenda”) del 30 dicembre 2019 erano sospese, in attesa delle decisioni sul punto dei committenti;
pagina 7 di 18 - che le lavorazioni relative alle opere della seconda pratica edilizia (ossia quelle riguardanti l'intervento sull'autorimessa, con pratica aperta il 20 febbraio 2020) erano state realizzate tra aprile e maggio 2020, avendo le relative attività subito una sospensione per effetto della pandemia e delle relative misure di contenimento;
- che nel mese di giugno 2020, mancando il solo montaggio della porta basculante del garage e qualche intervento di rifinitura, il cantiere era stato smontato con riguardo alla strumentazione non necessaria all'ultimazione delle opere ancora da realizzarsi;
- che a seguito dello sgombero erano state temporaneamente sospese le lavorazioni residue per consentire ai committenti il godimento del fabbricato, in attesa che questi trovassero le risorse economiche necessarie per sostenere gli ulteriori lavori da effettuare;
- che, in assenza di adeguate garanzie, essa convenuta aveva rallentato il ritmo delle lavorazioni ulteriori;
- che, a fronte di tale rallentamento, i ricorrenti avevano inviato comunicazione di risoluzione del contratto di appalto, contestata da essa convenuta, sicché non era stata più installata la porta basculante, già acquistata e pronta in magazzino, ed erano stati sospesi gli interventi di finitura;
- che, infine, il 30 dicembre 2020 era stata emessa la fattura n. 16/2020 a saldo dei lavori eseguiti per un totale di € 19.910,00, oltre IVA, che era rimasta insoluta.
Contr Sulla base di tali circostanze la società chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti contestando l'entità dei vizi lamentati, consistenti – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – in meri inestetismi, inidonei a determinare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno patrimoniale in misura corrispondente al rifacimento delle opere e del danno non patrimoniale. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dei ricorrenti al pagamento dell'importo di € 19.900,00, oltre
IVA, a saldo della fattura 16/2020, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
4.
Disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 19 aprile 2023 veniva acquisito il fascicolo relativo all'ATP svolto ante causam, venivano rigettate le istanze di prova orale e veniva disposta la chiamata del c.t.u. a chiarimenti.
Successivamente disposta c.t.u. integrativa, con la nomina di nuovo consulente tecnico, ed acquisita la relazione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Trattenuta la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse pagina 8 di 18 conclusionali e delle memorie di replica, veniva successivamente disposta la rimessione della causa sul ruolo.
All'udienza del 2 ottobre 2025, mutato il giudice, i procuratori delle parti precisavano nuovamente le conclusioni, come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, con rinuncia di tutte le parti a nuovi termini per il deposito delle memorie conclusive.
* * *
5.
Prima di esaminare le plurime domande proposte dai ricorrenti nei confronti dei convenuti, vanno svolte alcune valutazioni preliminari, in fatto, in ordine alla sussistenza o meno delle carenze e dei vizi lamentati dai ricorrenti.
5.1
Orbene, in merito ai vizi lamentati ed allo stato dell'immobile vanno richiamati gli accertamenti del c.t.u. nominato in sede di ATP, IN. (cfr. doc. 13 di parte ricorrente). Persona_3
Questi, sulla scorta di approfondito esame, previo sopralluogo ed espletate tutte le verifiche necessarie, ha accertato – con motivazione coerente e priva di vizi logici (e, come tale, pienamente condivisibile) –
l'esistenza dei lamentati vizi e carenze nell'attività di ristrutturazione dell'opera, realizzata dalla società Contr sulla scorta dell'attività affidata al geom. BO, che aveva curato le pratiche relative ai titoli abilitativi, oltre a ricoprire il ruolo di direttore dei lavori (cfr. relazione del c.t.u., documentazione relativa alle pratiche edilizie e contratto concluso con i ricorrenti).
In particolare, il c.t.u., dopo aver fornito ampia descrizione dell'immobile, ha ricostruito l'evoluzione della fase di progettazione dell'opera e le caratteristiche della ristrutturazione oggetto dell'appalto Contr intercorso tra i ricorrenti e la società così descrivendola: “La casa si sviluppa tra piano terra e primo piano. Attualmente al piano terra si trova una piccola autorimessa (19,89 m2), il nuovo bagno di servizio (4,65 m2), un nuovo disimpegno (1,86 m2), la nuova camera da letto (9,18 m2), un soggiorno (27,65 m2), una cucina (16,30 m2) ed un ripostiglio (1,34 m2). Tutte le misure sono dedotte dalla documentazione prodotta dal Geom. CO (Allegati 6 e 7, disegni tratti da CILA e SCIA);
l'altezza di tutti gli ambienti al piano terra è superiore a 270 cm. Nell'Allegato 6 si mostrano i disegni forniti dal Geom. CO relative allo stato di progetto del piano terra e del piano primo, per le pratiche edilizie CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) riferite all'efficientamento energetico dell'involucro esterno dell'abitazione. Nell'Allegato 7 si mostra lo stato di progetto per la pratica
SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) riferita alla ristrutturazione interna del solo primo pagina 9 di 18 piano. Dall'analisi dei disegni e delle misure riportate dal Geom. CO, si osserva chiaramente come
l'autorimessa di 30,59 m2 è stata modificata in camera, bagno, disimpegno e autorimessa di minore superficie (19,89 m2), guadagnando una piccola superficie verso la parete Nord (addossata alla montagna). Una scala interna consente la comunicazione tra il piano terra ed il primo piano (Allegato
6), dove si trovano una grande camera da letto (17,62 m2), una piccola camera da letto (12,80 m2), un bagno (11,07 m2) ed un disimpegno (10,59 m2), l'altezza di tutti i locali del primo piano è 2,61 m;
il primo piano non è oggetto di lavori di ristrutturazione interna. Ogni camera da letto è dotata di un terrazzo a tasca (9,89 m2 e 7,34 m2 secondo la documentazione nell'Allegato 6) con vista sulla valle del Savena e sui monti del versante destro del torrente Savena”.
In particolare, quanto alle opere, il c.t.u., dopo avere rilevato che “(verso) il termine dei lavori, nel giugno 2020, per disaccordi o incomprensioni tra i committenti e l'impresa esecutrice il Parte_4 cantiere è stato dismesso, lasciando l'autorimessa senza porta basculante di chiusura”, ha precisato come l'edificio fosse stato oggetto di “interventi di “Ristrutturazione importante di secondo livello
(edifici sottoposti a interventi di ristrutturazione che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda)”, per i quali i requisiti di prestazione energetica riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori, come specificato nel Bollettino Ufficiale N. 184 del
24 luglio 2015 della Regione Emilia Romagna”: un primo “intervento (aveva) riguardato la realizzazione del cappotto (coibentazione esterna di tutte le pareti verticali dell'involucro disperdente), la sostituzione dei serramenti e la sistemazione del coperto” (“la pratica edilizia è stata aperta e protocollata il 18 luglio 2019 (CILA prot. 0009130 dall'Ufficio Urp-Comunicazione del Comune di
Monzuno) e chiusa il 21 ottobre 2019 (fine lavori CILA prot. 0012823 del Comune di Monzuno) dal
Geom. CO”), mentre un secondo “intervento (aveva) riguardato la trasformazione di una porzione dell'autorimessa al piano terra in superficie utile (camera e bagno) con apertura di due nuovi serramenti (uno esterno sulla parete Ovest ed uno interno tra bagno e autorimessa) e tre porte interne in legno” (“La pratica è stata aperta dal Geom. CO il 20 febbraio 2020 (SCIA prot. 2037 del
Comune di Monzuno), non è ancora chiusa ed ha validità fino al 19 febbraio 2023. Ciò rende ancora attuabile la realizzazione e la comunicazione agli uffici competenti di varianti edilizie. Il nuovo serramento interno, tra bagno e autorimessa, non è indicato nei disegni depositati dal Geom. CO, ma potrà e dovrà essere oggetto di variante in corso d'opera, come precisato dal CTP IN. per Per_4 il Geom. CO”).
5.2
pagina 10 di 18 Il c.t.u, dopo un'ampia e meticolosa descrizione dei vizi e delle carenze attribuibili sia all'impresa esecutrice sia al direttore dei lavori, ha, quindi, accertato sia la sussistenza dei vizi specificamente indicati sia gli inadempimenti attribuibili a questi ultimi.
Contr Con particolare riguardo alla società ha rilevato l'evidenza delle “inadempienze”, stante la necessità, per la rilevanza delle mancanze e dei vizi, di rinnovo di gran parte dei lavori (cfr. pag. 21 della relazione).
Relativamente al direttore dei lavori, ha sottolineato come allo stesso sia da attribuirsi la “mancata sorveglianza sullo svolgimento e sull'esecuzione dei lavori, sulle verifiche dei materiali utilizzati”, la
“mancanza di segnalazione delle violazioni delle normative (assenza del Giornale dei Lavori e della linea vita sulla copertura)” e la “carente comunicazione con la proprietà (per dare consigli) e con
l'impresa (per far rispettare quanto indicato in contratto e nelle normative)”, precisando che la circostanza che “il capitolato ed il computo metrico (fossero) stati affidati dai committenti all'impresa, senza che il Direttore dei Lavori entrasse nel merito di alcuna scelta (come puntualizzato nella memoria Difensiva dell'Avv. Bottoni, per il Geom. CO e dal CTP IN. , non esime (…) il Per_4
Direttore dei Lavori dai suoi compiti di verifica, controllo e interazione tra committenti e impresa”
(cfr. pag. 21 della relazione), posto che, “pur avendo ricevuto un modesto compenso per il suo ruolo di
Direttore dei Lavori, il Geom. CO avrebbe dovuto esercitare la sua funzione, così come prescritto chiaramente a norma di legge” (cfr. pag. 21), conformemente, del resto, all'incarico assunto di direzione dei lavori.
5.3
Alla luce delle predette risultanze – e segnatamente degli accertamenti del c.t.u. nominato in sede di
ATP, le cui conclusioni, frutto di approfondito esame e prive di vizi logici, appaiono sul punto Contr condivisibili – deve, dunque, ritenersi accertata la responsabilità sia della società esecutrice dei lavori, sia del geom. BO, nella sua qualità di direttore dei lavori, in ordine alle carenze ed ai vizi lamentati dai ricorrenti (e meglio descritte nella relazione del c.t.u., depositata nel proc. per ATP n.
3499/2021, acquisita agli atti).
5.4
Tale responsabilità grava, poi, in solido su entrambi i convenuti, conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui, “qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori
(o del progettista), entrambi sono solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità
pagina 11 di 18 dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno (Cass.
4.12.1991 n. 13039;
Cass. 10.5.1995 n. 5103; Cass.
8.1.2000 n. 972; Cass. 22.8.2002 n. 12367)” (cfr. Cass. 20294/2004; cfr. altresì, fra le più recenti, Cass. 3651/2016). Con la precisazione che l'eventuale diversa “quota” di responsabilità – nella specie certamente ravvisabile per la di gran lunga prevalente colpa a carico della società appaltatrice, sicché appare congruo il riparto fra le responsabilità nella misura del 90% a carico della società appaltatrice e nella residua misura del 10% a carico del direttore dei lavori – può semmai attenere ai rapporti interni fra i condebitori solidali, ma nella specie non rileva ai fini della eventuale manleva o regresso, non avendo i convenuti svolto tale domanda.
6.
Tanto premesso in ordine all'entità delle carenze e dei vizi accertati ed alla responsabilità dei convenuti, vanno svolte alcune considerazioni in ordine alle domande proposte dai ricorrenti.
Ed invero, questi ultimi, lungi dal limitare la richiesta al risarcimento dei danni conseguenti alla non corretta esecuzione delle opere ed alla mancata sorveglianza su tale esecuzione, hanno preliminarmente formulato, nei confronti di entrambi i convenuti, domanda di risoluzione rispettivamente del contratto di appalto e del contratto d'opera professionale.
6.1
Orbene, al riguardo va osservato che nella specie non ricorrono i presupposti per la declaratoria di Contr risoluzione del contratto di appalto concluso tra i ricorrenti e la società
Ed invero, ai sensi dell'art. 1668 c.c. – norma, quest'ultima, che deroga all'art. 1455 c.c. – il committente può esercitare l'azione di risoluzione (solo) se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Conformemente, anche sul punto, al condivisibile orientamento della Suprema Corte, poiché per esercitare il rimedio risolutorio occorre che i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, la possibilità di chiedere la risoluzione deve ritenersi ammessa solo nell'ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, impedendole di fornire la sua normale utilità (cfr. Cass. 5250/2004).
Nella specie, tuttavia, anche alla luce delle risultanze dell'integrazione di consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel giudizio di merito, e delle quali si dirà a breve, non può ritenersi sussistente il presupposto della risoluzione con riguardo al contratto di appalto. pagina 12 di 18 Neppure con riguardo al contratto d'opera ricorrono, nella specie, i presupposti per la risoluzione, attenendo l'incarico di direttore dei lavori solo ad una parte dell'opera prestata in forza del contratto in questione.
7.
Essendo, per contro, fondata, per le ragioni già dette, la domanda di risarcimento dei danni proposta dai ricorrenti nei confronti dei convenuti (e sulla possibilità per il committente, ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., di agire nei confronti dell'appaltatore anche soltanto con l'azione di risarcimento del danno in presenza di vizi costruttivi che non pregiudicano in assoluto la destinazione dell'opera, pur limitandone in modo notevole l'ordinario godimento, si confronti Cass. 5632/2002), giova innanzitutto rilevare, per quanto riguarda la loro quantificazione, che, ritenuta la necessità di disporre integrazione di consulenza in merito all'individuazione dei lavori di ripristino dell'opera e all'eliminazione dei vizi (non essendo stato possibile disporre l'acquisizione di relazione a chiarimenti, sul punto, del precedente c.t.u.), è stato nominato nuovo c.t.u. nel presente giudizio (IN. . Persona_5
7.1
Prima di esaminare tale nuova relazione, va, peraltro, rilevato che il c.t.u. nominato in sede di ATP
(IN. aveva formulato le sue conclusioni, in merito ai danni e dopo aver evidenziato la Persona_6 necessità di rifacimento della maggior parte dei lavori per consentire una effettiva regolarità della loro esecuzione, nel senso che, ai fini di un effettivo ripristino, era necessario “lo smantellamento totale del coperto ed il suo rifacimento a regola d'arte (con linea vita)”, oltre allo smantellamento e rifacimento del cappotto, dei serramenti, delle soglie e dei davanzali, delle tre porte interne e del battiscopa, ed era altresì necessario installare nell'autorimessa la porta basculante ed installare un secondo attacco per la lavatrice, con successivi risanamento e tinteggiatura delle pareti interne dell'abitazione al primo piano ed al piano terra. Ed aveva, quindi, quantificato gli importi economici per eliminare vizi e danni in: €
11.901,90 per “approntamenti e demolizioni”, € 43.346,28 per “ricostruzioni e ripristini” ed € 3.514,89 per “spese tecniche”, e così per complessivi € 58.763,06, oltre IVA (cfr. pag. 21 della relazione dell'8 settembre 2021 redatta in sede di ATP).
Al riguardo, va tuttavia subito evidenziato che, come emerge chiaramente dallo schema di cui all'Allegato 10 della relazione (nel quale vengono riportati in dettaglio i costi per i singoli lavori di ripristino e per il materiale da installare), per la determinazione di tale importo complessivo il c.t.u. ha tenuto in considerazione numerose voci tratte dall'accordo integrativo dell'appalto (richiamato anche dai ricorrenti e da questi ultimi prodotto con il doc. 5), costituenti in parte anche opere aggiuntive rispetto al mero rifacimento delle lavorazioni viziate in quanto non realizzate a regola d'arte (fra tali pagina 13 di 18 lavori e opere aggiuntive possono, ad esempio, richiamarsi l'installazione della “porta basculante coibentata con porta pedonale e serrature, come da contratto d'appalto di del Parte_4
30/12/2019”; “Posa in opera di zoccolino di finitura in pietra naturale”, con costo unitario dedotto dalle offerte di del 19/9/2018 e del 9/11/2018; “Posa in opera di pannelli di stiferite (…), come CP_2 da contratto d'appalto del 30/12/2019”; “Posa in opera della linea vita, come da contratto del
30/12/2019 (…)”; “Posa in opera di un secondo attacco per lavatrice nell'autorimessa (in accordo con contratto del 30/12/2019”; “Posa in opera delle tre nuove porte interne in legno massello a piano terra, come da contratto del 30/12/2019”: cfr. All. 10 alla relazione).
E ciò assume rilievo sotto due ordini di profili: da un lato, la previsione anche delle lavorazioni contemplate nell'accordo integrativo di appalto del 30 dicembre 2019 rende evidente come tra le parti fossero stati modificati gli accordi dell'iniziale contratto di appalto, come emerge del resto dallo stesso tenore del doc. 5 di parte ricorrente (mentre le contestazioni genericamente formulate dai ricorrenti sul punto, in merito ad un mancato accordo, non assumono rilievo, tanto che gli stessi ricorrenti hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma indicata al c.t.u. nominato in sede di
ATP, dando quindi per pacifico che i lavori concordati comprendessero anche quelli di cui all'accordo integrativo del 30 dicembre 2019, con la conseguente mancata contestazione circa i corrispettivi in esso indicati); dall'altro, gli ulteriori accertamenti integrativi svolti dal c.t.u. IN. nel presente Per_5 giudizio attengono solo ad una parte dei lavori di ripristino e non riguardano tutte le opere indicate dal c.t.u. IN. Per_3
Lo stesso quesito conferito al c.t.u. IN. nominato nel presente giudizio, dà conto di tale Per_5 minor estensione del quesito, essendo stato al c.t.u. conferito (unicamente) l'incarico (su richiesta dei convenuti che lamentavano l'eccessività di interventi di integrale rifacimento di parte delle opere, anziché di mero ripristino con costi, a loro dire, più contenuti) di verificare l'entità dei costi di ripristino del cappotto, degli infissi e dei serramenti, delle tegole, della guaina del coperto, delle lattonerie e pluviali e di completamento dell'imbiancatura, già parzialmente eseguita.
7.2
D'altro canto, anche il c.t.u. IN. – nella sua relazione depositata in data 2 ottobre 2023 – dà Per_5 conto di tale più limitato approfondimento integrativo, laddove nella rideterminazione di tali costi
(complessivamente determinati nella – comunque – rilevante somma di € 49.568,32 indicata a pag. 56 della relazione depositata in data 2 ottobre 2023) ha inteso evidenziare che, “sebbene in molti casi lo scrivente abbia individuato lavorazioni alternative rispetto al rifacimento completo delle opere indicate nel quesito, purtroppo tale importo non si discosta molto dalla quantificazione cui era giunto pagina 14 di 18 l'IN. , ovvero 55.248,18 (al netto delle spese tecniche), che prevedeva non solo il rifacimento Per_3 completo delle lavorazioni in argomento, ma anche talune altre (linea vita, porte interne, basculante dell'autorimessa, battiscopa,…), non oggetto della presente consulenza” (cfr. pag. 38 della relazione citata). E ciò è dovuto, come si comprende dalle chiare indicazioni del c.t.u. in vari punti della relazione (cfr. tra l'altro, pag. 31), dai prezzi unitari utilizzati che sono risultati “significativamente più alti di diversi punti percentuali, fino ad essere all'incirca tre volte tanto nel caso del cappotto”, in ragione della naturale evoluzione del mercato dell'edilizia (con significative divergenze anche rispetto ai prezzi riportati nel preventivo della società “presumibilmente dovute al trattamento di CP_2 estremo favore che sembra essere stato riservato alla Committenza”: cfr. pag. 31).
In conclusione, la consulenza integrativa dell'IN. serve unicamente come riscontro della Per_5 sostanziale attualità dei prezzi individuati dal precedente c.t.u. per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nell'opera (sia pure con modalità differenti rispetto a quelle successivamente individuate dall'IN. ; ma, per la determinazione del danno patrimoniale complessivamente subito dai Per_5 ricorrenti (comprensivo anche del completamento delle opere), occorre aver riguardo agli importi individuati dall'IN. nella sua relazione (non essendo allo stato possibile operare una Per_3 rideterminazione del danno complessivo sulla base della sola relazione del c.t.u. IN. al Per_5 quale, come già detto, è stato conferito incarico più limitato rispetto a quello svolto dall'IN. . Per_3
7.3
Ne consegue che, alla luce delle risultanze della consulenza svolta in sede di ATP, i costi per l'eliminazione dei vizi ed il completamento delle opere oggetto dell'appalto (considerate anche le integrazioni di cui al preventivo del 30 dicembre 2019), vanno determinati in complessivi € 58.763,06, oltre IVA.
7.4
Per la determinazione del danno va, peraltro, considerato che i ricorrenti non hanno provveduto al pagamento del corrispettivo per tutti i lavori oggetto del contratto di appalto, quale risultante dall'originario accordo integrato dal preventivo (o “addenda”) del 30 dicembre 2019: se ai ricorrenti venisse riconosciuto il predetto importo determinato (all'epoca) a titolo di costi per l'eliminazione dei vizi ed il completamento delle opere dal c.t.u. IN. si determinerebbe infatti un indebito Per_3 arricchimento degli stessi in relazione alle opere ed ai lavori non pagati in forza dell'appalto.
Ne consegue che dalla somma come sopra determinata va detratta quella parte del corrispettivo non pagato dai ricorrenti ma oggetto dell'appalto, operando la c.d. compensatio lucri cum damno; con la pagina 15 di 18 precisazione che, vertendosi in tema di determinazione dei rapporti di dare e avere tra le parti e quindi di c.d. compensazione impropria, non si determina alcuna ultrapetizione.
E al riguardo va allora osservato che, sulla scorta del contratto di appalto di cui al doc. 1, come integrato dal successivo preventivo (o “addenda”) del 30 dicembre 2019 di cui al doc. 5 (nel quale si fa riferimento, tra l'altro, anche alla linea vita, al portone basculante, alle porte in massello, oltre alle opere extra contratto), l'importo totale dei lavori può essere determinato in complessivi € 78.240,00 (al netto dell'IVA), dati dalla somma delle voci di complessivi € 54.860,00 quale totale delle opere da contratto, di complessivi € 11.340,00 quale totale delle opere extra richieste e realizzate e di complessivi € 12.040,00 quale totale delle opere extra richieste e da realizzare (all'epoca del preventivo), detratte le voci “non spuntate” – escluse dagli accordi dalla stessa società convenuta – ma aggiunti i costi della c.d. linea vita – considerata dallo stesso c.t.u. nella determinazione dei costi di ripristino, in quanto necessaria – (cfr. citato doc. 5 e pag. 6 della comparsa di risposta della società laddove, in particolare, si rileva: “In ogni caso, in assenza di contestazioni specifiche deve CP_2 ritenersi che le voci con la 'spunta' di fianco fossero state oggetto di conferma, mentre quelle affiancate dal punto interrogativo alla pagina n. 4 del predetto documento erano sospese in attesa della decisione degli Attori”). Detratta, quindi, da tale importo di € 78.240,00 la somma complessivamente corrisposta dai ricorrenti – al netto dell'IVA applicata al 10%, come si desume dalla Contr fattura prodotta dalla convenuta società (cfr. doc. 6) – per l'appalto in questione (desumibile dal doc. 22 di parte ricorrente e dai bonifici prodotti), pari ad € 58.509,00 (€ 65.010,00 - € 6.501,00 a titolo di IVA = € 58.509,00), residua l'importo, a titolo di corrispettivo non pagato per tutti i lavori oggetto dell'appalto (in parte anche non eseguiti), di € 19.731,00, al netto dell'IVA (importo di poco inferiore a quello richiesto dalla società appaltatrice, in via riconvenzionale, senza peraltro alcuna specificazione delle modalità di determinazione, avendo la società convenuta prodotto unicamente la fattura a saldo, priva di dettagli).
In altri termini, poiché nella determinazione dei costi per la eliminazione dei vizi e per il completamento delle opere (quali determinati dal c.t.u. IN. in sede di ATP) sono comprese Per_3 anche opere non realizzate dall'impresa appaltatrice (a prescindere dalle ragioni che per le quali l'esecuzione non è avvenuta), e poiché tali opere (non realizzate) erano evidentemente ricomprese nel contratto di appalto, come integrato dal preventivo del 30 dicembre 2019 (nel quale, come già detto, nelle opere da realizzare vi erano anche la linea vita, il basculante, le porte in massello e così via), è necessario, per rendere omogenei il credito per i danni subiti dai ricorrenti e quello (a titolo di corrispettivo) della società appaltatrice in forza del principio della c.d. compensatio lucri cum damno,
pagina 16 di 18 determinare anche il corrispettivo per le opere non realizzate (e ciò in alternativa a nuova onerosa c.t.u. che determini, da un lato, il danno subito dai ricorrenti per le sole opere realizzate e, dall'altro, il corrispettivo residuo spettante alla società appaltatrice per le opere effettivamente realizzate).
7.5
Tornando, quindi, alla determinazione del danno risarcibile (e operata la c.d. compensatio lucri cum damno), ai ricorrenti, a titolo di danno patrimoniale per l'eliminazione dei vizi ed il completamento delle opere, spetta la somma di complessivi € 39.032,06 (€ 58.763,06 - € 19.731,00 = € 39.032,06), oltre IVA.
Tale somma va, peraltro, ulteriormente ridotta dell'importo di € 525,00 (non contestato), pari al corrispettivo non versato al geom. BO.
Con la determinazione, quindi, della somma di € 38.507,06, a titolo di definitivo danno patrimoniale spettante ai ricorrenti.
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. 25015/2013), il predetto importo va, poi, determinato, alla data odierna, in complessivi € 49.379,90, al netto dell'IVA, comprensivo di rivalutazione e degli interessi calcolati sulla somma sopra detta dalla data dell'8 settembre 2021 (epoca di redazione della consulenza dell'IN. e via via rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT fino alla data Per_3 odierna.
Su tale somma spettano, inoltre, gli interessi legali (come richiesti) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
7.6
Diverse valutazioni vanno, invece, svolte quanto alle spese legali ed alle spese di c.t.u. – che non integrano danni risarcibili ma seguono il regime delle spese processuali (e verranno, dunque, valutate in sede di liquidazione delle spese) – ed ai danni non patrimoniali, in relazione ai quali, in difetto di prova della sussistenza e dell'entità del danno lamentato, la relativa domanda dei ricorrenti va disattesa.
8.
In conclusione, in parziale accoglimento delle domande dei ricorrenti, i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di complessivi € 49.379,90, oltre
IVA. Su tale somma spettano ai ricorrenti gli interessi legali (come richiesti) dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
9. pagina 17 di 18 Quanto alle spese, stante l'accoglimento solo parziale delle domande dei ricorrenti, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo ed i convenuti vanno conseguentemente condannati alla rifusione, in favore dei ricorrenti, degli altri due terzi delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate (considerato lo scaglione delle cause con valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000), quanto al procedimento per ATP, in complessivi € 3.524,00, di cui € 1.857,00 per anticipazioni e spese (comprensive delle spese di c.t.p. che si stima congruo determinare in complessivi € 1.667,00, già ridotti di un terzo) ed € 1.667,00 per compensi, e, quanto al presente giudizio, in complessivi € 6.348,00, di cui € 1.271,00 per anticipazioni e spese (comprensive delle spese di c.t.p. che si stima congruo determinare in complessivi € 1.000,00, già ridotti di un terzo) ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Le spese delle consulenze tecniche svolte nel procedimento per ATP e nel presente giudizio, nella misura già liquidata nel corso dei rispettivi giudizi, vanno infine poste, in via definitiva, a carico dei ricorrenti nella misura di un terzo e a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura dei restanti due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, condanna i convenuti società
e geom. , in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_4 pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di complessivi € 49.379,90, oltre IVA, con gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) dichiara compensate tra le parti per un terzo le spese processuali e condanna i convenuti, in solido, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, degli altri due terzi delle spese stesse che, per tale quota, liquida, quanto al procedimento per ATP, in complessivi € 3.524,00 e, quanto al presente giudizio, in complessivi € 6.348,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio svolte nel procedimento per ATP e nel presente giudizio, nella misura già liquidata nel corso dei rispettivi giudizi, in via definitiva a carico dei ricorrenti nella misura di un terzo e a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura dei restanti due terzi.
Bologna, così deciso il 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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