Decreto cautelare 6 marzo 2025
Sentenza breve 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 31/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI EN IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2025, proposto da
Corte Raimondo della Torre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso e nello studio del medesimo in Roma, viale delle Medaglio d’Oro n. 113;
contro
Regione Autonoma RI EN IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri e Fabiana Ranzatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e la revoca
previa sospensiva
del provvedimento di implicita reiezione dell'istanza di rateazione del 23.11.2024, notificato a mezzo pec in data 18.02.2025 e di tutti gli atti ad esso presupposti, collegati, precedenti e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma RI EN IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna, previa sospensiva, la nota dd 5.2.2025 ad oggetto: “comunicazione trasmissione pratica Corte Raimondo della Torre S.r.l.” indirizzata alla società in parola, al suo difensore e p.c. all’Avvocatura della Regione RI EN IA, con cui il responsabile della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione medesima “comunica di aver trasmesso la pratica in oggetto all’Avvocatura della Regione per i successivi adempimenti di legge volti al recupero delle somme dovute mediante escussione coattiva”.
2. Parte ricorrente qualifica tale comunicazione come “provvedimento di implicita reiezione dell’istanza di rateazione del 23.11.2024”, che era stata trasmessa all’Amministrazione intimata al fine di ottenere l’ammissione al piano di rientro e rateazione di cui all’art. 52 comma 2 LR n. 7/2000 con riferimento al contributo ricevuto.
Risulta infatti che all’impresa ricorrente era stato concesso con deliberazione dd 1.4.2019 del Consiglio di amministrazione del Centro Assistenza Tecnica Imprese Terziario (CATT FVG), un contributo in conto capitale pari ad € 222.325,76 a valere sul bando 2018 del Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi ex art. 84 bis LR 29/2005, finalizzato alla realizzazione di un progetto di riqualificazione di un immobile sito nel centro storico di San Vito al Tagliamento.
Il predetto Centro Assistenza liquidava il 17.6.2019 alla società ricorrente una anticipazione del suddetto contributo pari a € 146.988,45, garantita da polizza fideiussoria ex art. 39 comma 2 L.R. 7/2000.
2.1 A seguito di presentazione di rendicontazione incompleta circa l’impiego del finanziamento e di omessa integrazione della necessaria documentazione entro il termine assegnato, con deliberazione del consiglio di amministrazione del CATT FVG dd 19.2.2024, veniva disposta la revoca del predetto contributo, con contestuale richiesta di restituzione dell’anticipazione liquidata, maggiorata degli interessi di legge ex art. 49 L.R. 7/2000, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2.2 A seguito della scadenza il 12.3.2024 del termine assegnato senza che fosse intervenuta la restituzione dell’importo richiesto, la Regione intimata con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio del 19.4.2024, accertava l’esistenza del credito nei confronti della ricorrente, disponendo di provvedere al recupero mediante escussione della polizza fideiussoria, per l’importo di € 157.706,12, con trasmissione in pari data del provvedimento, con annesso avviso di pagamento alla società assicuratrice.
3. Con nota 6.8.2024 veniva reiterata dal Direttore del predetto Servizio regionale la richiesta alla Compagnia assicuratrice di restituzione dell’importo oggetto di recupero ed il 22.11.2024 la Regione richiedeva in via ultimativa all’odierna ricorrente di provvedere al pagamento, dovendo altrimenti procedere al recupero mediante escussione coattiva della polizza.
4. In tale data perveniva all’Amministrazione intimata la sopra citata istanza di “ammissione al piano di rientro e rateazione di cui al secondo comma dell’art 52 Legge Reg. RI EN IA n. 7/2000” da parte del difensore della società ricorrente, in nome e per conto della stessa.
5. Con nota dd 5.2.2025, atto impugnato nella presente sede, la Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione intimata, alla luce della tardività della predetta istanza, in quanto non presentata entro il termine di pagamento ex art. 52 L.R. 7/2000, disponeva, come sopra evidenziato, la trasmissione della pratica all’Avvocatura regionale per i successivi adempimenti.
6. La società ricorrente affida le proprie censure ai seguenti motivi:
“1) Carenza assoluta di potere nell’adozione del rigetto, in capo all’Ufficio regionale emittente”, in quanto il CATT FVG e non la Regione sarebbe risultato il soggetto legittimato a pronunciarsi sull’istanza di rateizzazione in base alla disciplina di cui all’art 52 L.R. 7/2000.
“2) Difetto assoluto di motivazione del provvedimento di rigetto implicito. Violazione di legge per mancato rispetto del termine di cui all’art. 52 LR n. 7/2000. Violazione di legge per mancata richiesta di parere all’Avvocatura regionale”, in quanto il provvedimento impugnato, emesso oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta, risulterebbe tardivo, oltre che non supportato da idonea motivazione ed adottato in assenza del previo parere dell’Avvocatura della Regione.
7. La Regione Autonoma RI EN IA si è costituita in giudizio con atto formale.
8. Alla camera di consiglio del 2.4.2025 è stato disposto, su accordo delle parti, come da sintesi a verbale, il rinvio alla camera di consiglio del 7.5.2025, al fine della definizione della procedura di rateizzazione avviata.
9. In vista dell’udienza camerale del 7.5.2025, l’Amministrazione intimata ha prodotto memoria difensiva, in cui ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto impugnato non rivestirebbe natura provvedimentale.
Ha comunque controdedotto anche in merito all’infondatezza delle censure, instando per il rigetto del ricorso.
10. All’udienza camerale del 7.5.2025 la causa, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod.proc.amm., è stata trattenuta in decisione.
11. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione regionale.
Essa è fondata.
11.1 La comunicazione della Direzione centrale attività produttive e turismo, di avvenuta trasmissione della pratica all’Avvocatura regionale per il seguito di competenza, non è, con evidenza, idonea ad incidere in senso immediatamente e concretamente lesivo sulla posizione del ricorrente, effetti che potranno eventualmente discendere solo dal provvedimento conclusivo del procedimento.
Trattasi, infatti, di atto che non pregiudica, né vale ad anticipare le valutazioni finali della Regione intimata.
Tanto più che risulta da documentazione agli atti che con nota dd 28.3.2025 la predetta Direzione centrale ha comunicato alla parte ricorrente che, a seguito delle interlocuzioni con l’Avvocatura regionale, sussiste la disponibilità dell’Amministrazione all’accoglimento dell’istanza di rateizzazione, subordinatamente all’attualizzazione della polizza fideiussoria ed all’acquisizione del parere dell’Avvocatura regionale.
11.2 Con successiva nota dd 11.4.2025 l’Avvocato della Regione, confermando tale disponibilità, ha fornito, a sua volta, al difensore della ricorrente ed al legale della compagnia assicuratrice le indicazioni necessarie al fine dell’invio della polizza fideiussoria che dovrà essere prodotta a garanzia dell’importo dovuto, precisando che solo a seguito dei predetti adempimenti potrà essere emesso il parere di competenza.
12. Dall’assenza di lesività della comunicazione impugnata, discende pertanto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI EN IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO