Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 1011/2020
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. AMATO GAETANO
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Roberta Costanzo
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 171\2020, R.G. 616/2020 emesso il 07.05.2020 di € 6.460,12 oltre interessi e spese.
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo n. 616/2020 emesso il 07.05.2020 dal Tribunale di Gela di € 6.460,12 oltre interessi come da ricorso, € 145,50 a titolo di spese, nonchè € 540,00 a titolo di compensi avvocato oltre i.v.a. c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15%. Contestava i rilievi espressi in ricorso dalla società creditrice , che assumeva di aver somministrato Controparte_1
all'opponente energia elettrica / gas, presso l'utenza di Via Brindisi n. 7 a Gela, emettendo le corrispondenti fatture per i corrispettivi maturati;
che in relazione a
1
02.05.2017 di importo pari ad € 6.241,12 e n° 2814134768 del 01.06.2017 di €
219,00, per un totale di € 6.460,12 oltre interessi maturati e maturandi a decorrere dalle singole fatture sino al soddisfo;
a sostegno del credito lamentato, la ricorrente offriva l'estratto notarile autentico del giornale dei crediti di contenzioso della stessa Società, ove sono registrate le suddette fatture, ed una diffida di pagamento che non sarebbe mai stata riscontrata dall'opponente.
Rilevava l'opponente l'incerta determinazione dell'oggetto della domanda relativa all'atto introduttivo del procedimento monitorio non essendo ravvisabile se le somme di denaro richieste fossero riferibili a consumi di gas naturale oppure di energia elettrica;
che non era dato comprenderne le quantità per cui si richiedevano gli importi ingiunti non essendo peraltro chiarito se le somme di denaro fossero imputabili al consumo dell'una o dell'altra fonte energetica, e ciò non era ravvisabile per l'appunto nemmeno dalla lettura dell'atto. Contestava inoltre l'eccessiva esosità delle somme di denaro richieste, in relazione alla modesta estensione dell'immobile servito che veniva affittato saltuariamente a famiglie o singoli, nel quale non vi risiedeva stabilmente alcuno e che rimaneva disabitato per lunghi periodi durante l'anno, di avere sempre puntualmente pagato le bollette senza mai rimanere morosa, che la diffida di pagamento delle fatture era priva di riferimenti a consumi di qualsivoglia natura, ed oltre tutto mai giunta alla sig.ra Chiedeva accogliersi l'opposizione con la revoca Pt_1
del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta rilevando che l'utente era titolare di un rapporto di fornitura di Gas al PDR 02136210021114 erogata in virtù del contratto che produceva. Rilevava che nel maggio 2017 controparte è però rimasta insolvente costringendo l'esponente a dare corso alle procedure standard per il recupero del credito in riferimento alle fatture 2814134768 e 2814134764 e, nell'ambito di queste veniva prima inviata una diffida ad adempiere rimasta senza riscontro e, successivamente, richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo;
si riservava di produrre la certificazione dei consumi proveniente dal distributore locale,
2 rilevando comunque come le fatture azionate fossero perfettamente legittime sia dal punto di vista delle forniture effettuate che del processo di esazione, rilevava che la fattura 2814134764 che reca il ricalcolo dei consumi dal marzo 2012 era stata diffidata nel febbraio 2017. Chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di esibizione formulata dall'opposta e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni. Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. solo parte opponente provvedeva al deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702;
Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.
15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
3 e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
Incombe pertanto sull'opposta l'onere di dare prova del credito dedotto in giudizio, non potendosi trarre elementi in tal senso dalla sola fattura emessa, in quanto documento di formazione unilaterale del presunto creditore che, ove il rapporto sia contestato, non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, mero indizio (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010;
n. 299/2016).
Alla luce della produzione documentale offerta dalle parti può ritenersi l'opposizione fondata e meritevole di accoglimento.
Disattesa infatti la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dall'opposta nei confronti di Italgas Reti s.p.a. per non aver offerto nessuna valida prova di essersi adoperata per l'acquisizione dei dati oggetto dell'istanza proposta…”, si evince che la richiesta creditoria è rimasta sprovvista di prova.
Viene in evidenza dalla produzione documentale che l'importo ingiunto sulle due fatture sopra indicate, segue di pochi mesi la fattura di € 7538,01 del 9.2.2017 poi stornata interamente con fattura del 1.3.2017 che ha interamente annullato la
4 richiesta;
seguono poi a distanza di pochi giorni le fatture ingiunte, frutto di ricalcoli di accise e di fatture errate, quella già precedentemente stornata, ivi riportata.
Viene in evidenza che il criterio di imputazione dei consumi non è in alcun modo intellegibile, non essendo stata fornita alcuna la prova in relazione ai consumi imputati all'utenza dell'opponente posto anche che in tutte le fatture è sempre riportata la dicitura secondo cui tutti i pagamenti effettuati erano regolari.
L'opposizione va pertanto integralmente accolta e revocato il d.i. 171\2020.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opposta sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla Controparte_1
scorta del valore per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione a d.i. n. 171/2020 del 07.05.2020 di € 6.460,12 che revoca.
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opponente Parte_1
Gela, 15/04/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
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