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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/10/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei SIg.ri magistrati
Dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1702/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente C.F._1 in Arcola (SP), Via Aurelia Nord n. 244/A
e da
Controparte_1 (c.f. ), nato a [...], il [...] e residente in C.F._2
Aulla (MS), Via Repubblica n. 2/A ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sciacca, domiciliati presso l'indirizzo PEC Email_1
[...]
[...]
[...] otiziato del procedimento, non intervenuto
[...]
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis comma 2 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 11.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 04.07.2025, e Parte_1 CP_1
, generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato
[...]
Tribunale, esponendo:
2 di aver contratto tra loro, il giorno 10.09.2000, matrimonio civile in
Portovenere (SP), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 2000 al n. 69, Parte II, serie A, scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato, il 20.06.2005, il figlio , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di questo stesso
Tribunale del 23.11.2023, con il quale sono state omologate le condizioni a tal fine concordate dagli stessi coniugi;
che, dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione è trascorso un periodo superiore a mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n.
55/2015, ciò che consente ex lege la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla
L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel contesto del procedimento di separazione e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
3 Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege e l'insistenza nel ricorso, anche in virtù della dichiarazione di non volersi riconciliare resa ex art. 473 bis comma 2
c.p.c., dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Le condizioni concordate dai coniugi appaiono meritevoli di recepimento, risultando congrue, in particolare, quelle inerenti alla contribuzione da parte del padre al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne Per_1 ma non ancora economicamente indipendente, pari a complessivi €
300,00 mensili – da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT – oltre alla compartecipazione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie a quest'ultimo relative, in conformità alle prescrizioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. in materia (recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara), ed al 50% delle spese relative all'utenza telefonica attualmente in uso al figlio ma intestata al padre, fermo restando che il restante 50% farà carico alla madre;
nonchè oltre al 50% delle spese relative agli hobbies e ai corsi seguiti dallo stesso figlio, previamente concordate, restando a carico della madre il restante 50% di tali spese. L'intesa inerente al mantenimento, quale sin qui enunciata, risulta rispondente al principio di proporzionalità rispetto alle rispettive capacità patrimoniali delle parti (quali desumibili dalla documentazione dimessa in atti), ai sensi dell'art. 316 bis comma 1
c.c..
La concorde e reciproca dichiarazione dei ricorrenti di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di assegno divorzile attiene a diritti disponibili e può essere quindi recepita con la presente sentenza.
Pur non risultando espressamente contemplata, deve ritenersi ragionevolmente che i ricorrenti abbiano inteso confermare la previsione di vivere separati tra loro, già stabilita in sede di separazione, secondo la loro volontà, quale desumibile dalle difese svolte in giudizio;
facoltà della
4 quale, del resto, gli stessi si sono del resto avvalsi, come attestato dai certificati di residenza dimessi in atti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti e il giorno 10.09.2000 in Portovenere Parte_1 Controparte_1
(SP), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2000 al n. 69, Parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
1) I SIg.ri e continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 separati tra loro, ciascuno ove ritenga, con l'unico obbligo reciproco di darsi comunicazione di eventuali variazioni di residenza che dovessero intervenire.
2) L'immobile già adibito a casa coniugale, sito nel Comune di Aulla, località Albiano, in Via Repubblica n. 2/A, del quale il SI. CP_1
è comproprietario insieme alla madre, SI.ra ,
[...] Parte_2 ed al fratello, SI. , viene assegnato alla Controparte_2 completa disponibilità del predetto ricorrente, comprensivo degli arredi ivi presenti, fatta eccezione per quanto già prelevato dalla SI.ra . Pt_1
2) Il SI. è tenuto a versare, a titolo di contributo Controparte_1 ordinario per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, un contributo mensile pari ad €
300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese mediante versamento sul conto corrente intestato alla SI.ra (IBAN Pt_1
[...]). Il SI. provvederà, inoltre, al CP_1
5 pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al medesimo figlio, secondo la disciplina di dettaglio di cui alle Linee Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
nonché a compartecipare, nella misura del 50%, alle spese pertinenti all'utenza telefonica n.
3489816323, attualmente utilizzata dal figlio ma formalmente intestata al padre, restando l'altra metà a carico della madre, e, sempre al 50%, alle spese attinenti ad hobbies e corsi seguiti dal figlio, purché previamente concordati tra i genitori, restando anche in questo caso la restante quota a carico della madre.
- Dà atto che i ricorrenti hanno concordemente dichiarato di aver definito ogni ulteriore rapporto di carattere patrimoniale, di essere entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente estensore
Dott. Domenico Provenzano
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei SIg.ri magistrati
Dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1702/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente C.F._1 in Arcola (SP), Via Aurelia Nord n. 244/A
e da
Controparte_1 (c.f. ), nato a [...], il [...] e residente in C.F._2
Aulla (MS), Via Repubblica n. 2/A ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sciacca, domiciliati presso l'indirizzo PEC Email_1
[...]
[...]
[...] otiziato del procedimento, non intervenuto
[...]
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis comma 2 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 11.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 04.07.2025, e Parte_1 CP_1
, generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato
[...]
Tribunale, esponendo:
2 di aver contratto tra loro, il giorno 10.09.2000, matrimonio civile in
Portovenere (SP), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 2000 al n. 69, Parte II, serie A, scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato, il 20.06.2005, il figlio , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di questo stesso
Tribunale del 23.11.2023, con il quale sono state omologate le condizioni a tal fine concordate dagli stessi coniugi;
che, dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione è trascorso un periodo superiore a mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n.
55/2015, ciò che consente ex lege la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla
L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel contesto del procedimento di separazione e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
3 Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege e l'insistenza nel ricorso, anche in virtù della dichiarazione di non volersi riconciliare resa ex art. 473 bis comma 2
c.p.c., dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Le condizioni concordate dai coniugi appaiono meritevoli di recepimento, risultando congrue, in particolare, quelle inerenti alla contribuzione da parte del padre al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne Per_1 ma non ancora economicamente indipendente, pari a complessivi €
300,00 mensili – da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT – oltre alla compartecipazione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie a quest'ultimo relative, in conformità alle prescrizioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. in materia (recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara), ed al 50% delle spese relative all'utenza telefonica attualmente in uso al figlio ma intestata al padre, fermo restando che il restante 50% farà carico alla madre;
nonchè oltre al 50% delle spese relative agli hobbies e ai corsi seguiti dallo stesso figlio, previamente concordate, restando a carico della madre il restante 50% di tali spese. L'intesa inerente al mantenimento, quale sin qui enunciata, risulta rispondente al principio di proporzionalità rispetto alle rispettive capacità patrimoniali delle parti (quali desumibili dalla documentazione dimessa in atti), ai sensi dell'art. 316 bis comma 1
c.c..
La concorde e reciproca dichiarazione dei ricorrenti di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di assegno divorzile attiene a diritti disponibili e può essere quindi recepita con la presente sentenza.
Pur non risultando espressamente contemplata, deve ritenersi ragionevolmente che i ricorrenti abbiano inteso confermare la previsione di vivere separati tra loro, già stabilita in sede di separazione, secondo la loro volontà, quale desumibile dalle difese svolte in giudizio;
facoltà della
4 quale, del resto, gli stessi si sono del resto avvalsi, come attestato dai certificati di residenza dimessi in atti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti e il giorno 10.09.2000 in Portovenere Parte_1 Controparte_1
(SP), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2000 al n. 69, Parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
1) I SIg.ri e continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 separati tra loro, ciascuno ove ritenga, con l'unico obbligo reciproco di darsi comunicazione di eventuali variazioni di residenza che dovessero intervenire.
2) L'immobile già adibito a casa coniugale, sito nel Comune di Aulla, località Albiano, in Via Repubblica n. 2/A, del quale il SI. CP_1
è comproprietario insieme alla madre, SI.ra ,
[...] Parte_2 ed al fratello, SI. , viene assegnato alla Controparte_2 completa disponibilità del predetto ricorrente, comprensivo degli arredi ivi presenti, fatta eccezione per quanto già prelevato dalla SI.ra . Pt_1
2) Il SI. è tenuto a versare, a titolo di contributo Controparte_1 ordinario per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, un contributo mensile pari ad €
300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese mediante versamento sul conto corrente intestato alla SI.ra (IBAN Pt_1
[...]). Il SI. provvederà, inoltre, al CP_1
5 pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al medesimo figlio, secondo la disciplina di dettaglio di cui alle Linee Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
nonché a compartecipare, nella misura del 50%, alle spese pertinenti all'utenza telefonica n.
3489816323, attualmente utilizzata dal figlio ma formalmente intestata al padre, restando l'altra metà a carico della madre, e, sempre al 50%, alle spese attinenti ad hobbies e corsi seguiti dal figlio, purché previamente concordati tra i genitori, restando anche in questo caso la restante quota a carico della madre.
- Dà atto che i ricorrenti hanno concordemente dichiarato di aver definito ogni ulteriore rapporto di carattere patrimoniale, di essere entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente estensore
Dott. Domenico Provenzano
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