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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 21/11/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico AN IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 264/2024 avente ad oggetto: Appalto promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BOSCA Parte_1 P.IVA_1
PP e dall'avv. ACTIS PERINO ANDREA, elettivamente domiciliato in C.So Giovanni Lanza 14/A
10131 Torino presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CI EF, elettivamente domiciliata in Via Antonio Fabro 8 10122 Torino presso il difensore
PARTE CONVENUTA
e pagina 1 di 36 rappresentata e difesa dall'avv. GIORSINO ROBERTO, elettivamente Controparte_2 domiciliata in CORSO CADUTI PER LA LIBERTÀ, 30 12038 SAVIGLIANO presso il difensore
TE MA
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 23.10.2025, intendendo qui richiamate le conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare, ha convenuto in Parte_1 giudizio premettendo, per quel che qui interessa, che: Controparte_1
• ha concluso un contratto di affidamento lavori edili per la fornitura di manodopera presso il cantiere di Naturhotel, LL Hinterbunth 6881 LL, Austria, accompagnato da accordo di riservatezza (docc. 3 e 3-bis);
• successivamente, a seguito del sopralluogo del cantiere da parte dell'attrice e dell'esame delle relative stratigrafie (doc. 4), le Parti hanno concordato di ampliare le opere edili oggetto del contratto, come emerge dalla mail in data 1.12.2017 (doc. 5) e dal preventivo n. 265 in data 1.12.2017 allegato (doc. 6 bis), che é stato tacitamente accettato da per fatti CP_1 concludenti;
• l'attrice ha quindi provveduto a distaccare a favore di per il periodo dal CP_1
27.11.2017 al 20.12.2017, i seguenti lavoratori: sig. (doc. 7), sig. Controparte_3 Controparte_4
(doc. 8), sig. (doc. 9), sig. (doc. 10); Controparte_5 Controparte_6
• - previa comunicazione alla convenuta (doc. 10-bis), che non ha Parte_1 sollevato alcuna contestazione in merito, come emerge dallo scambio di mail che si produce (doc.
10 ter), ha incaricato la ditta individuale HI di distaccare a favore di per CP_7 CP_1 il periodo dal 30.11.2017 al 21.12.2017, i seguenti ulteriori lavoratori: sig. (doc. 11), Controparte_8 sig. (doc. 12), sig. (doc. 13), sig. Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
pagina 2 di 36 (doc. 14), sig. (doc. 15), sig. (doc. 16), come emerge anche dalla CP_12 CP_13 comunicazione all'Inail in data 4.12.2017 (doc. 17);
• l'attrice ha distaccato a favore di un totale di 10 lavoratori distribuiti su un CP_1 periodo complessivo di 25 giornate;
• dato che la struttura ricettiva individuata dall'appaltatrice per il pernottamento dei lavoratori distaccati dista circa 67 km dal cantiere (doc. 17-bis), ha riconosciuto all'attrice ″il CP_1 costo aggiuntivo di 1,5 ore per il tragitto″, come emerge dalla mail della convenuta in data 7.12.2017 (doc.
17-ter);
• l'attrice ha quindi realizzato parte delle opere edili concordate, come si evince anche dalla documentazione fotografica (doc. 18). Si precisa che ogni fotografia prodotta riporta non solo la data e l'ora di acquisizione, ma anche la descrizione dell'opera rappresentata e la relativa posizione geografica (che è stata ottenuta grazie alle coordinate GPS salvate in automatico dallo smartphone ad ogni scatto fotografico), oltre che il dispositivo da cui è stata acquisita l'immagine;
• ha dovuto sostenere € 17.938,50 per le retribuzioni dei propri Parte_1 dipendenti, come attestato dalle buste paga che si producono sub doc. 19 (comprensive anche delle buste paga dei lavoratori di;
Persona_1
• oltre a ciò, per le opere svolte dagli operai distaccati dalla ditta individuale HI
SO ND, l'attrice ha corrisposto a quest'ultima € 22.000,00, come emerge dalla fattura n.
9/2018 del 28.2.2018 (doc. 19-bis);
• a fronte del lavoro svolto, l'attrice ha maturato un importo da fatturare nei confronti della convenuta di € 37.963,02, oltre Iva di legge e oltre interessi, come da conteggi elaborati da ed inviati a con mail in data 21.12.2017 (docc. 19-bis-1 e 19-ter), con cui Parte_1 CP_1
l'attrice ha chiesto alla convenuta di essere autorizzata ad emettere la relativa fattura;
• nella mail in data 21.12.2017 (doc. 19-bis-1) aveva indicato come da Parte_1 fatturare l'importo di € 43.309,02, che era comprensivo anche delle spese da rimborsare. In questa sede, per maggiore chiarezza, l'importo delle spese da rimborsare è stato defalcato dal suddetto prospetto e riportato in un documento a parte in modo da potersi agevolmente individuare la sola voce inerente alle opere svolte, pari a € 37.963,02 oltre Iva di legge;
• il calcolo delle somme da fatturare è stato eseguito tenendo conto degli importi al metro quadrato o lineare indicati nel contratto in data 16.11.2017 e nel preventivo in data 1.12.2017
(docc. 3 e 6-bis), suddivisi per tipologia d'intervento (pareti,
contro
-pareti, oppure controsoffitti a pagina 3 di 36 seconda dei casi) e rapportati alla percentuale totale di realizzazione dell'opera (precisamente: 40%, nel caso in cui l'intervento si sia limitato alla struttura;
80%, se oltre alla struttura, siano state anche posate le lastre;
100%, nel caso in cui sia stata realizzata la struttura, siano state posate le lastre e sia stata effettuata la stuccatura), con eventuale maggiorazione per particolari richieste (specifici rivestimenti oppure installazione di strutture per porte interne, ecc..). Ciò emerge anche dal capitolato contenente specifici codici ai quali corrispondono precise specifiche tecniche delle opere svolte (docc. 6-quater e 6-quinquies);
• con mail in data 27.12.2017 (doc. 19-quater) la convenuta ha comunicato all'attrice che: “la prosecuzione del cantiere è certamente subordinata al benestare che riceveremo in ordine alla nostra fatturazione, esposta al nostro committente a seguito dei conteggi da voi rappresentati per le opere eseguite e per le spese sostenute”;
• l'attrice ha dovuto sostenere per vitto e alloggio dei lavoratori distaccati la spesa di €
9.105,40 (doc. 19-sexies e corrispondenza tra le parti: docc. 20-56);
• in data 12.1.2018 l'attrice ha inviato via pec a copia della fattura n. 340/001 CP_1 del 29.12.2017 emessa a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il vitto e l'alloggio dei lavoratori distaccati;
fattura che l'attrice ha successivamente stornato con relativa nota di credito
(doc. 57);
• Con pec in data 23.1.2018, ha tentato di tranquillizzare le preoccupazioni CP_1 dell'attrice riguardo il fatto non solo di non essere stata ancora pagata per il lavoro svolto, ma anche per non aver ancora ricevuto alcun rimborso delle spese vive anticipate, affermando espressamente:
″Vi autorizzeremo all'emissione della fattura come promesso e ribadito, fatta salva l'eventuale remissione di quanto già da Voi esposto″ (doc. 57);
• non ha mai ricevuto alcuna contestazione riguardo le opere svolte dai Parte_1 dipendenti distaccati sotto la propria direzione.
Ciò premesso, l'attore ha lamentato di non essere stato ancora pagato.
L'attore ha ritenuto, in principalità, che controparte abbia inteso esercitare il recesso unilaterale di cui all'art. 1671 c.c. e ha domandato il riconoscimento “oltre che per le opere svolte, anche per le spese sostenute e per il mancato guadagno” (pag. 5 dell'atto di citazione).
In subordine, l'attore ha domandato la risoluzione del contratto stipulato con la per CP_1 inadempimento imputabile a quest'ultima.
L'attore ha chiesto il pagamento dei seguenti importi: pagina 4 di 36 • € 37.963,02, oltre Iva di legge, nonché interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo per le opere edili svolte e risarcimento forfettario di € 40,00 ex art. 6 comma 2 D.lgs.
231/2002;
• € 9.105,40 a titolo di rimborso delle spese di vitto e di alloggio, oltre che delle spese di trasporto del personale distaccato, nonché interessi legali dal dovuto al saldo;
• € 22.481,30 a titolo di mancato guadagno, o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Si è costituita la contestando gli assunti avversari. Controparte_1
La convenuta ha premesso, per quel che qui interessa, quanto segue:
• Tra la fine di ottobre 2017 e l'inizio di novembre 2017 la veniva CP_1 contattata dalla (d'ora in poi per brevità) per l'esecuzione di alcune opere Controparte_2 CP_2 presso due cantieri dei quali uno sito in Germania, l'altro in Austria.
• Dopo un rapido sopralluogo, manifestava interesse per il cantiere di CP_1
a LL, in Austria. Controparte_14
• Dopo una corrispondenza interlocutoria finalizzata alla definizione di alcuni termini, in data 08.11.2017 l'esponente e la committente sottoscrivevano il contratto di affidamento CP_2
Parte_ lavori 2017 A (doc. 2).
• Il contratto prevedeva che la (esecutrice) fornisse ad CP_1 Controparte_2
(affidataria) la sola manodopera per l'esecuzione di opere in cartongesso presso il cantiere
Naturhotel LL Hiterbunth a LL (Austria).
• Dette opere consistevano segnatamente in (doc. 2 – pag. 1):
a. contropareti in cartongesso realizzate con struttura metallica opportuna unita a doppia lastra in cartongesso su un solo lato della controparete;
b. pareti in cartongesso realizzate con struttura metallica opportuna unita a doppia lastra in cartongesso su ognuno dei due lati della parete;
c. controsoffittatura in cartongesso realizzata mediante singola lastra in cartongesso fissata tramite opportuni pendini al supporto.
pagina 5 di 36 • e concordavano un corrispettivo di € 22,50 al mq per ciascuna delle CP_2 CP_1 opere elencate, oltre alle spese di vitto e alloggio, a fronte di rendicontazione delle spese stesse. La fatturazione sarebbe avvenuta solo dopo il benestare della società cooperativa (doc. 2).
• Per il distacco della manodopera utile alla realizzazione delle opere in cartongesso presso il cantiere Naturhotel, il 16.11.2017 e la ditta individuale Scantamburlo CP_1 sottoscrivevano il contratto di affidamento lavori per cui è causa (doc. 3).
• L'attrice era stata resa edotta del fatto che la propria prestazione era funzionalmente collegata al contratto stipulato tra e CP_1 CP_2
• A riprova del collegamento negoziale tra i contratti di affidamento lavori, l'art. 2 dell'accordo di distacco del 16.11.2017 prevedeva che “Le spese di alloggio del personale sono coperte direttamente dall'appaltatore [AU-BO GM]” (doc. 3).
• In ragione di ciò, la scelta e la prenotazione della struttura alberghiera era stata effettuata direttamente dalla committente.
• L'attrice, tuttavia, si rifiutava di utilizzare tale struttura;
con e-mail (doc. 17-bis dell'attore) dava atto di aver già pagato un'altra struttura, senza previa autorizzazione Parte_1
“avete presente 67 km da percorrere sulla strada da Cervinia a Champoluche, perché questo è quello che ci viene chiesto di fare! […]. Lo spostamento lo effettueremo da lunedì in quanto fino ad allora abbiamo già pagato
l'albergo”.
• La tentava di mediare tra la committenza e l'esecutrice, per scongiurare CP_1 contestazioni in merito ai costi sostenuti: “Abbiamo cercato di rappresentare alla nostra committente il problema della distanza della struttura prenotata per il pernottamento, dal cantiere. Purtroppo, come già a sua conoscenza, tale struttura, distante 67 km dal cantiere risulta prenotata per 15 gg. La nostra committente chiede di utilizzare tale struttura rendendosi disponibile a riconoscere qualcosa in ordine al tempo sottratto alle lavorazioni di cantiere” (doc. 17-bis dell'attore).
• L'art. 2 del contratto di affidamento EC - AR del 08.11.2017 prevedeva espressamente che “le quotazioni sopra indicate sono esclusivamente per le lavorazioni come chiaramente descritte con esclusione di ogni altra lavorazione aggiuntiva” ed il successivo art. 4 che “L'esecutrice potrà procedere all'emissione della fattura soltanto dopo avere ricevuto il benestare da parte dell'affidataria” e ancora che
“L'esecutrice si impegna a non incassare le somme direttamente dall'Appaltatore [AU-BO GM], pena la sospensione integrale dei pagamenti da parte dell'affidatario, sino alla conclusione dei lavori e al collaudo dell'opera”
(doc. 2).
pagina 6 di 36 • In modo del tutto speculare, il contratto di affidamento – al CP_1 Parte_1 già menzionato art. 2 prevedeva che “le quotazioni sopra indicate sono esclusivamente per le lavorazioni come chiaramente descritte con esclusione di ogni altra lavorazione aggiuntiva” e all' art. 4 che “L'esecutrice potrà procedere all'emissione della fattura soltanto dopo avere ricevuto il benestare da parte dell'affidataria” e che
“L'esecutrice si impegna a non incassare le somme direttamente dall'Appaltatore [AU-BO GM], pena la sospensione integrale dei pagamenti da parte dell'affidatario, sino alla conclusione dei lavori e al collaudo dell'opera”
(doc. 3).
• La ratio della riportata previsione di cui all'art. 4 comma 1 era che la avrebbe CP_1 autorizzato la fatturazione della solo una volta che essa stessa fosse stata autorizzata Parte_1
a fatturare dalla CP_2
• Secondo quanto statuito in entrambi i contratti in esame (docc. 2 e 3 - art. 8),
l'esecutrice si impegnava a eseguire i lavori “secondo le specifiche tecniche, i disegni e gli elaborati forniti dall'appaltatore e comunque a regola d'arte”.
• Nella prima settimana di dicembre 2017, veniva informata dagli CP_1 operatori inviati presso il cantiere che le lavorazioni richieste dalla direzione dei Parte_1 lavori in loco ed eseguite nello stesso cantiere non corrispondevano alle opere portate in contratto.
• Infatti, su indicazione del capo cantiere della committente AU BO GM, i lavoratori distaccati dalla ditta avevano eseguito una lunga serie di lavorazioni Parte_1 contrattualmente non previste senza preavviso né autorizzazione della che veniva CP_1 informata solo a lavorazioni effettuate.
• Ne seguiva una fitta corrispondenza con nella persona del dott. CP_2 [...]
, allora Direttore Internazionale della società consortile, tesa anche a verificare le spese Persona_2 di vitto e di alloggio già sostenute in ragione delle opere eseguite.
• La contestava, in buona sostanza, che i lavoratori distaccati avessero CP_2 alloggiato presso una struttura diversa da quella individuata e prenotata dalla committenza, con un aggravio di costi non concordato.
• Con riferimento alle contestazioni su vitto e alloggio, con comunicazione del
07.12.2017 comunicava a che “la committenza riconosce il costo aggiuntivo di 1.5 ore CP_1 Parte_1 per il tragitto. Rimane importante disporre delle quantità poste in opera al fine di proporre al committente una quantificazione economica dei lavori eseguiti. Si rimarca la necessità di evidenziare a noi tempestivamente gli inconvenienti di cantiere soprattutto quando impediscano una conveniente produzione” (doc. 4).
pagina 7 di 36 • Non corrisponde a verità che la e la ditta avessero concordato CP_1 Parte_1 di ampliare le opere edili oggetto del contratto né che il preventivo n. 265 fosse stato tacitamente accettato dall'odierna convenuta.
• La maggior parte delle opere realizzate risultavano essere comprese nel contratto sottoscritto da e AU BO GM, ma non comprese nel contratto EC - AR. CP_2
• Per le restanti lavorazioni non comprese nel contratto EC - AR, veniva da queste ultime concordato un importo che doveva però essere validato dalla committente AU
BO GM.
• Con e-mail del 19.12.2017, riportava a tutte le problematiche CP_1 CP_2 emerse in cantiere e riferite da in merito all'alloggio, al numero di persone impiegate, Parte_1 al fatto che erano state poste in opera pareti del tutto difformi da quanto messo in contratto e così via, evidenziando altresì la necessità di un contratto aggiuntivo che definisse tutti questi aspetti.
Nonostante le problematicità emerse, la squadra dei lavoratori aveva comunque eseguito quanto richiesto dal capo cantiere (doc. 7).
• appurava che l'importo delle opere riconosciuto a da parte della CP_1 CP_2 committente AU BO GM risultava di gran lunga inferiore a quanto rendicontato da a per l'esecuzione delle stesse opere non oggetto del contratto del 08.11.2017, CP_1 CP_2 dopo l'esecuzione delle stesse.
• Intanto, in data 21.12.2017 la ditta aveva interrotto il distacco e Parte_1 lasciato il cantiere di LL.
• I lavori dovevano essere ripresi il successivo 08.01.2018, come da accordi intercorsi direttamente tra la e il capo cantiere della AU BO GM (doc. 19-quater Parte_1 dell'attore).
• Senza autorizzazione, il 29.12.2017 emetteva la fattura n. 340/001 di Parte_1
€ 9.276,40. La fattura e l'importo in essa portato per vitto e alloggio veniva contestato dalla CP_2
e, conseguentemente dalla portando allo storno integrale della stessa il CP_1 Parte_1 successivo 24.01.2018 (doc. 12).
• quantificava in € 58.146,20 le opere effettuate e in € 9.276,40 il rimborso CP_1 delle spese di vitto e alloggio (così come rendicontate dalla ); per contro, l'importo Parte_1 calcolato dalla società consortile era pari a € 30.743,58, ottenuto sulla base dei prezzi unitari pagina 8 di 36 contenuti nel computo/contratto in essere tra la stessa e la committente AU BO CP_2
GM (doc. 10).
• Con comunicazione del 29.01.2018 respingeva la proposta di (doc. CP_2 CP_1
11).
• riassumeva a le contestazioni emerse in sede di incontro e CP_1 CP_2 riguardanti le spese di pernottamento (docc. 14 e 15).
• richiedeva a l'immediata ripresa dei lavori presso il cantiere a CP_2 CP_1
LL (docc. 16 e 17).
• replicava confermando la propria disponibilità alla ripresa dei lavori, previo CP_1 accordo economico in ordine alle lavorazioni fuori contratto già eseguite (doc. 18 a-b).
• A tale comunicazione faceva seguito l'emissione da parte di delle fatture n. CP_1
6/2018 (rimborso spese vitto e alloggio, € 9.276,40) e n. 7/2018 (manodopera per le lavorazioni eseguite, per € 58.146,20) (doc. 19).
• Tali importi venivano calcolati sulla base dei SAL già più volte trasmessi alla a loro volta elaborati sulla base di quanto comunicato da , applicando il CP_2 Parte_1 prezzo pattuito in contratto del 08.11.2017.
• In data 27.02.2018 comunicava a la risoluzione del contratto per CP_2 CP_1 asserito inadempimento dell'esponente discendente dal mancato rispetto del termine unilateralmente determinato (doc. 20).
• Ad oggi non ha ricevuto alcun pagamento dalla società consortile CP_1 CP_2 ha chiesto, in principalità, di respingere le pretese dell'attore, in ogni caso, ha formulato CP_1 domanda riconvenzionale trasversale alla altresì chiedendo di essere autorizzata alla sua Controparte_2 chiamata in causa per essere tenuta indenne e manlevata dalle domande attoree e per ottenerne la condanna al pagamento del dovuto, portato dalle fatture 6 e 7 del 2018, per complessivi 67.422,60 euro, facendo riserva di agire in separato giudizio per il mancato guadagno.
È stata autorizzata la chiamata della che ha concluso per il rigetto di ogni Controparte_2 domanda proposta nei suoi confronti e per “accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia del contratto di subappalto stipulato da con la ditta individuale in data Controparte_1 Controparte_15
16.11.2017 e, in ogni caso, accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento della odierna convenuta del contratto stipulato fra e in data 08.11.2017 e condannare Controparte_2 Controparte_1 [...] alla corresponsione a favore di a titolo di risarcimento danni per inadempimento Controparte_1 Controparte_2
pagina 9 di 36 contrattuale della somma di €. 52.900,34, o della maggior somma in giudizio accertanda, oltre interessi di mora dalla scadenza all'effettivo saldo, se del caso operando la compensazione fra quanto eventualmente dovuto alla convenuta con il credito vantato dalla terza chiamata nei suoi confronti”.
Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa è stata istruita con assunzione di prove testimoniali, indi, è stata discussa e incamerata in decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
Qualificazione dei rapporti contrattuali.
Nel contratto di affidamento dei lavori edili datato 16.11.2017 (doc. 3 dell'attore, ma cfr. anche doc.
65 sempre dell'attore) tra e si legge: CP_1 Parte_1
[omissis]
pagina 10 di 36 [omissis]
pagina 11 di 36 [omissis]
Nell'accordo di riservatezza sottoscritto tra le medesime parti e datato sempre 16.11.2017 si legge:
[omissis]
pagina 12 di 36 [omissis]
Il contratto tra e è stato formulato in termini del tutto speculari a quello tra CP_1 Parte_1
e (cfr. docc. 2 e 3 di . CP_2 CP_1 CP_1
Entrambi i contratti fanno riferimento alla “fornitura di sola manodopera utile alla realizzazione di opere in cartongesso”.
È pacifico che il contratto tra e fosse da intendere come appalto, rectius, CP_2 CP_1 subappalto.
Sono indici sintomatici tipici dell'appalto (cfr. art. 1655 c.c. e cfr. anche l'art. 29, comma 1, del d.lgs.276/2003): l'assunzione dell'obbligo di compiere un'opera od un servizio;
l'organizzazione dei mezzi necessari;
la gestione a rischio dell'appaltatore; l'esercizio del potere direttivo nell'organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Si tratta di elementi presenti tanto nel contratto tra e quanto nel contratto tra CP_2 CP_1
e . CP_1 Parte_1
Solo nel contratto tra e è stata inserita la previsione che “l'esecuzione delle opere CP_1 Parte_1 avverrà in regime di distacco del personale dall'esecutrice all'affidataria”.
In generale: “L'istituto del distacco è configurabile nell'ambito del rapporto di lavoro solo in presenza di temporaneità ed occasionalità della dislocazione del lavoratore presso altro datore di lavoro” (Cass. civ.,
Sez. L, Sentenza n. 13979 del 24/10/2000), senza quindi ricadere nel divieto di interposizione di manodopera.
Il riferimento normativo è all'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, che, ai primi due commi, stabilisce:
“
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
pagina 13 di 36
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Ciò chiarito, si ponga attenzione alle uniche differenze tra i due contratti in questione, la differenza riguarda le premesse, che fanno parte integrante ed essenziale del contratto (cfr. art. 1), da una parte, il contratto tra e CP_2 CP_1
pagina 14 di 36 pagina 15 di 36 e, dall'altra parte, quello tra e : CP_1 Parte_1
La previsione dell'esecuzione dei lavori attraverso il distacco degli operai non esclude l'appalto o, per meglio dire, il subappalto.
L'attore sottolinea che “per l'esecuzione delle opere affidate da a quest'ultima ditta ha CP_1 Parte_1 operato il distaccamento di 4 suoi dipendenti ed ha inoltre organizzato e gestito il distaccamento di altri 6 dipendenti della ditta di L'attrice ha, pertanto, distaccato a favore di un totale di 10 lavoratori distribuiti su Persona_1 CP_1 un periodo complessivo di 25 giornate, senza che si sia resa indispensabile l'esecuzione diretta delle opere da parte del Sig.
che ha invece diretto tutte le operazioni necessarie affinché le opere potessero essere eseguite” (pagg. 8 e 9 Parte_1 dell'atto di citazione). era l'affidataria e era l'esecutrice (doc. 3 dell'attore); il contratto tra loro va CP_1 Parte_1 qualificato come appalto – subappalto – in cui l'esecutrice si è avvalsa del distacco dei lavoratori in favore dell'affidataria.
Ad avviso della scrivente, appare alquanto rivelatorio, al di là del contenuto formale dei contratti, quanto scrive a con e-mail del 17.11.2017 (doc. 65 dell'attore): “…buonasera, noto che Parte_1 CP_1 mancano alcune delle appostille che ho richiesto: - il pagamento da parte vostra o del committente del vitto e alloggio anche
pagina 16 di 36 perché vorrei capire andando incontro alla stagione turistica invernale come e dove dormire. a meno che non vi sia un fermo cantiere e a questo punto lo vorrei sapere da subito;
- il termine dei lavori e/o le richieste delle tempistiche, entro lunedì
(giornata che io sarò in cantiere) sera devono essere definite e concordate;
- le cause di forza maggiore diversamente potrebbe venirmi chiesto di lavorare a - 20° oppure creare a ns. spese le chiusure. - se non mi permettete il subappalto sicuramente non sono in grado di far fronte alle vs. richieste. - art 8 voce j non devo essere io il responsabile io presto solo manodopera”.
In sostanza, , già all'atto di sottoscrizione del contratto, chiedeva espressamente di Parte_1 derogare al divieto di subappalto, avvertendo che, altrimenti, non avrebbe potuto far fronte alla richiesta, inoltre, pur sottoscrivendo un contratto di appalto – e tale qualificandolo anche in atto di citazione – riteneva che, prestando “solo” la manodopera, avrebbe dovuto non rispondere della custodia in cantiere
(cfr. punto j dell'art. 8 del contratto).
Gli intendimenti sottoscritti nel contratto paiono parzialmente difformi dagli intendimenti fatti presente con le comunicazioni e-mail tra le parti.
Ulteriore conferma con successiva e-mail del 17.12.2017 che scrive a (doc. Parte_1 CP_1
40 dell'attore): “…In cantiere si è chiaramente manifestata la necessità di una persona che sovraintendesse i lavori e che risolvesse le problematiche fino ad oggi riscontrate, e che sicuramente con l'aumento del numero delle persone in cantiere continuerà a verificarsi di giorno in giorno. Fino ad oggi ho svolto, saltuariamente, ma personalmente quella funzione, se ritenete che io possa/debba svolgere tale funzione, sarà necessaria una quantificazione economica. Diversamente provvedete come già avevate detto ad inizio cantiere a mettere un vs. addetto in loco”.
, addirittura, lamenta di aver dovuto assumere, de facto, la funzione, seppure Parte_1 saltuariamente, di “capo cantiere”.
Le parti hanno sottoscritto dei contratti che hanno la veste giuridica di appalti (subappalti) e al contempo contengono la volontà di affidare dei lavori di manodopera in regime di distacco degli operari, preoccupandosi solo in corso dei lavori dell'esatta individuazione delle opere e, dunque, della loro quantificazione economica, circostanze che ha portato alla controversia in discussione.
La fattispecie può essere qualificata, per prevalenza, come subappalto di lavori in regime di distacco degli operai, ben sapendo, tuttavia, che questa qualificazione formale, svolta ai fini di causa, nasconde una zona grigia, avendo le parti volutamente assunto pattuizioni contrarie a quanto indicato in contratto nel corso dello svolgimento dei lavori.
pagina 17 di 36 A sua volta, il contratto tra e è anch'esso un subappalto rispetto all'affidamento dei CP_2 CP_1 lavori che la committente austriaca aveva fatto alla (cfr. doc. 27 di contratto tra la CP_2 CP_1 committente austriaca ed . CP_2
L'attore documenta di aver ottenuto, inoltre, l'autorizzazione ad incaricare altra ditta, con ulteriore distacco di lavoratori (si tratta della ditta che i testi indicano come ditta A.S.A.I., ossia la ditta individuale di
HI SO ND).
L'attore produce prova del distacco degli operari (cfr. docc. da 7 a 17) per complessivi 10 lavoratori, distribuiti in 25 giornate.
Ciò significa che, anche avendo le parti convenuto il divieto di subappalto, la informata CP_1 della circostanza (doc. 10-bis), ha consentito per fatti concludenti a che incaricasse altra ditta Parte_1 per il distacco di ulteriori lavoratori e, pertanto, alcuna violazione alle pattuizioni contrattuali è da ravvisare nell'ambito dei rapporti interni tra e . CP_1 Parte_1
Lo stesso deve dirsi tra e in quanto emerge dalle comunicazioni via e-mail quanto CP_2 CP_1 fosse perfettamente a conoscenza del fatto che gli operai distaccati provenivano da , CP_2 Parte_1 nonché del fatto che presentava delle istanze che poi “girava” ad (si faccia Parte_1 CP_1 CP_2 caso alle comunicazioni prodotte sub docc. 23 e 24 di . CP_1
Questo dimostra che i lavori sono stati realizzati con un'autorizzazione de facto al subappalto, del quale nessuna delle parti in causa può, oggi, fingere d'ignorare l'esistenza. Ciò che si è realizzato, in concreto, è che le parti hanno proceduto ad una cascata di subappalti e i lavoratori sono stati distaccati nel cantiere in Austria.
Nei contratti prodotti e persino in quello con la committente principale austriaca, era formalmente fatto divieto di affidare i lavori in subappalto, tuttavia, dal tenore delle comunicazioni via e-mail e dalla ricostruzione delle difese, emerge che tutti sapevano che in cantiere erano presenti lavoratori in regime di distacco e che aveva affidato i lavori in subappalto a che, a sua volta, li aveva affidati in CP_2 CP_1 subappalto a , addirittura, è pacifico e documentato che fu informata da Parte_1 CP_1
del distacco di altri operari (che salirono complessivamente a 10) provenienti dalla ditta Parte_1
A.S.A.I.
Ora, nonostante le parti si facciano più o meno forza del formale divieto di subappalto, è oltremodo pretestuoso invocarlo quando, nella realtà dei fatti, tutti conoscevano esattamente l'esistenza di affidamento di lavori a cascata, considerato che le imprese comunicavano tra loro via e-mail oltre che de pagina 18 di 36 visu, essendo presente in cantiere un rappresentante della il dott. , e ricevendo CP_2 Persona_2 comunicazioni da che, poi, girava ad Queste comunicazioni possono tener CP_1 Parte_1 CP_2 luogo dell'autorizzazione per iscritto al subappalto tra le parti coinvolte.
Nei contratti prodotti e, persino in quello con la committente principale austriaca, era formalmente fatto divieto di affidare i lavori in subappalto, tuttavia, dal tenore delle comunicazioni via e-mail e dalla ricostruzione delle difese, emerge che le parti in causa sapevano che aveva affidato i lavori in CP_2 subappalto a che, a sua volta, li aveva affidati in subappalto a e in regime di distacco CP_1 Parte_1 dei lavoratori, addirittura, è pacifico e documentato che fu informata da del distacco CP_1 Parte_1 di altri operari (che salirono complessivamente a 10) provenienti dalla ditta A.S.A.I.
III
Sul collegamento negoziale, sul divieto di subappalto e sulle eccezioni di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto. ha sostenuto l'esistenza di un collegamento negoziale tra i contratti posti in essere, CP_1 allegando che il contratto tra e trovi la propria ragione d'essere, la propria causa, nel CP_1 Parte_1 contratto tra e (cfr. pag. 16 della comparsa di . CP_2 CP_1 CP_1
La tesi del collegamento negoziale, pure se accolta, non comporta, per ciò solo, un esonero di responsabilità per dal momento che il subcommittente resta obbligato nei confronti del proprio CP_1 subappaltatore.
Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore.
Si ritiene, proprio perché si tratta di contratti autonomi, che la violazione del divieto di subappalto non incida sulla validità del rapporto sorto tra e e che, in ogni caso, le comunicazioni CP_1 Parte_1 per e-mail tengano luogo, come già detto, dell'autorizzazione al subappalto, in assenza di tempestiva contestazione.
La comunicazione di cui al doc. 10-bis dell'attore vale come autorizzazione scritta al distacco di altri operai della ditta A.S.A.I. da parte di per assenza di opposizione di quest'ultima, fermo che il CP_1 divieto riguardava il subappalto e non il distacco in sé considerato. ha sollevato eccezione di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto tra e CP_2 CP_1
datato 16.11.2017 rispetto alla stessa Parte_1 CP_2
pagina 19 di 36 In merito alla natura del vizio si può discutere.
Secondo un orientamento, si deve ritenere che il vizio in esame non ricada nella nullità, ma nell'annullabilità relativa, per incapacità legale dell'appaltatore a stipularlo;
secondo una parte della Dottrina, infatti, il presupposto è che l'art. 1656 c.c. introduca un'ipotesi di incapacità speciale di agire, tuttavia, secondo Giurisprudenza risalente, si tratterebbe di una nullità relativa: “L'art. 1956 c.c., nell'esigere, per i contratti di subappalto, il consenso del committente, intende tutelare, con riguardo allo intuitus personae, l'interesse di quest'ultimo: trattasi, pertanto, di nullità relativa che può essere fatta valere soltanto da lui e non può essere rilevata d'ufficio”
(Cass. civ., 18.5.1955, n. 1466). Secondo altra Dottrina si tratterebbe di semplice inefficacia, nel senso che la mancanza di autorizzazione porterebbe soltanto all'inefficacia, e non l'invalidità, del subappalto nei confronti del committente principale. ha eccepito la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia del subappalto stipulato dalla CP_2 CP_1 con per la violazione del divieto di subappalto (art. 1656 c.c. e art. 7 del contratto datato Parte_1
8.11.2017: doc. 2 della terza doc. 2 della convenuta . CP_2 CP_1
Ad avviso della scrivente, la violazione è più correttamente riconducibile ad un'annullabilità relativa, per incapacità speciale di agire, aderendo al primo orientamento dottrinale sopra esposto.
Indipendentemente dalla qualificazione del vizio, l'eccezione di non può essere accolta. CP_2
L'eccezione di si fonda sulla previsione formale di un divieto di subappalto, ma si scontra CP_2 con la realtà ricostruita attraverso le comunicazioni versate in giudizio, dalle quali emerge la reciproca conoscenza e accettazione da parte di tutte le parti oggi in causa del regime di subappalto, come esposto sopra.
L'eccezione di è da respingere potendo ritenere che le comunicazioni intercorse tengano CP_2 luogo dell'autorizzazione per iscritto al subappalto, tanto più che era presente con un proprio CP_2 referente in cantiere (tale dott. ) e, pertanto, era anche concretamente a conoscenza Persona_2 dell'esistenza del subappalto.
La vicenda non ricade nelle più stringenti previsioni di un appalto pubblico, restando da qualificarsi come appalto privato per cui, fuori dall'ambito pubblico, non dovendo garantire specifiche qualità soggettive dei contraenti, il divieto di subappalto, seppure contenuto in contratto, può essere superato qualora venga provata una diversa volontà delle parti.
È vero che l'autorizzazione al subappalto avrebbe dovuto essere ricevuta per iscritto, eppure le comunicazioni intercorse tra le parti contengono prova che tutti conoscevano l'esistenza di plurimi livelli di pagina 20 di 36 affidamento dei lavori e le parti ne discutevano tra loro, per cui queste comunicazioni tengono luogo all'autorizzazione per iscritto a procedere con subappalto.
IV
La ricostruzione dei fatti. afferma che non vi sia prova che le opere effettivamente realizzate siano state eseguite da CP_1
perché erano presenti “diverse ditte” (pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta). Parte_1
La circostanza è superata dal fatto che non è stata fornita prova di altre ditte se non quella di e di (ditta A.S.A.I.), entrambi autorizzati (per questa seconda ditta Parte_1 Persona_1 vedasi comunicazione di distacco e relativi documenti (docc. 10-bis – 17 dell'attore).
I testi hanno sostanzialmente confermato l'esecuzione dei lavori precisando di aver lavorato in gruppo, con diversi “colleghi” ed ognuno ha svolto una parte delle lavorazioni.
Il teste ha riferito che erano presenti “altre ditte”, ma vale quanto precisato sopra. Testimone_1
Stesso dicasi per la testimonianza di Controparte_11
La convenuta contesta l'attendibilità di alcuni testi per il lungo tempo trascorso evidenziando che coloro che meglio ricordano sono anche più “vicini” agli interessi attorei. Il tempo trascorso ha reso certamente più difficile ricordare i particolari delle lavorazioni, tuttavia, non è seriamente in dubbio che i lavori siano stati realizzati e questo è confermato da tutti gli operari, sentiti a testimonianza, anche da chi ricorda di meno.
Si tratta di lavori non contestati nella loro realizzazione, piuttosto, la contestazione è che sono stati fatti lavori diversi da quelli previamente concordati su indicazione diretta, in cantiere, della committente principale, ossia l'austriaca AU BO GM e dell'appaltatrice attraverso il referente, tale dott. CP_2
. Persona_2
La scrivente ritiene che le indicazioni siano giunte anche direttamente da posto che è CP_2 documentato e, comunque, mai smentito che il dott. , per conto di era presente in Persona_2 CP_2 cantiere e s'interfacciava con gli operai.
A modesto avviso della scrivente, questa scelta contrattuale è stata foriera della successiva difficoltà nel concludere un accordo economico sulle opere realizzate, unitamente alla scelta di moltiplicare le parti coinvolte.
pagina 21 di 36 lamenta che “le parti non hanno concordato alcun ampliamento dei lavori;
ha eseguito i CP_1 Parte_1 lavori “fuori contratto” su indicazione del direttore lavori presente in cantiere senza previamente avvertire e senza CP_1 chiedere autorizzazione alcuna, comunicando l'avvenuta esecuzione solo a opere poste in essere. si è dunque vista CP_1 costretta ad attivarsi con per il pagamento di questi lavori, ed è da tale circostanza che è sorta tutta la controversia. CP_2
Non vi è stata alcuna “accettazione tacita” ma una copiosa corrispondenza delle parti ove ha sempre sottolineato la CP_1 necessità di ottenere l'approvazione della committenza prima di procedere a qualsivoglia fatturazione” (pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta.
Posto che si ritiene che fosse presente direttamente in cantiere, con il proprio referente, e CP_2 abbia supervisionato i lavori affiancandosi all'impresa austriaca, avrebbe dovuto, semmai, dolersi CP_1 con del mancato pagamento di quanto alla dovuto, invece di dolersi del fatto che gli operai CP_2 CP_1 hanno realizzato le opere richieste.
con affermazione a carattere confessorio, scriveva in data 19.12.2017 a CP_1 Persona_2
della “In cantiere si sono poste in opera pareti del tutto difformi da quelle messe in contratto. Ciò rende
[...] CP_2 necessario definire un contratto aggiuntivo dove siano descritte più chiaramente, le stratigrafie poste, e da porre, in opera. Pur mancando questo contratto la squadra ha finora eseguito quanto richiesto dal capo cantiere per non fermare la produzione in cantiere. Riceverete bozza di tale contratto a stretto giro” (doc. 7 dell'attore).
Ciò significa che, contrariamente a quanto ora sostenuto, aveva consentito, per fatti CP_1 concludenti, alla prosecuzione del cantiere nonostante sapesse perfettamente che le opere che si stavano realizzando non corrispondevano a quelle inserite in contratto.
Occorre, dunque, partire da un dato di fatto semplice: i lavori sono stati effettivamente eseguiti e, invero, né la convenuta né la terza chiamata arrivano a smentire il dato di fatto, concentrandosi, invero, sulla quantificazione economica dei lavori per l'altro semplice motivo che, in una cascata di subappalti, alcuna della parti oggi in causa è stata pagata (o interamente pagata), per effetto dell'inadempimento dell'originale committente austriaca, nelle more fallita.
La semplicità fattuale della vicenda emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalle stesse parti in modo sostanzialmente concordante e, in buona parte, riportata nel primo paragrafo (vedasi sopra).
Significativo è che affermi in comparsa di risposta (pagg. 11 e 12): CP_1
• quantificava in € 58.146,20 le opere effettuate e in € 9.276,40 il rimborso CP_1 delle spese di vitto e alloggio (così come rendicontate dalla ); per contro, l'importo Parte_1 calcolato dalla società consortile era pari a € 30.743,58, ottenuto sulla base dei prezzi unitari pagina 22 di 36 contenuti nel computo/contratto in essere tra la stessa e la committente AU BO CP_2
GM (doc. 10).
• Con comunicazione del 29.01.2018 respingeva la proposta di (doc. CP_2 CP_1
11).
• riassumeva a le contestazioni emerse in sede di incontro e CP_1 CP_2 riguardanti le spese di pernottamento (docc. 14 e 15).
• richiedeva a l'immediata ripresa dei lavori presso il cantiere a CP_2 CP_1
LL (docc. 16 e 17).
• replicava confermando la propria disponibilità alla ripresa dei lavori, previo CP_1 accordo economico in ordine alle lavorazioni fuori contratto già eseguite (doc. 18 a-b).
• A tale comunicazione faceva seguito l'emissione da parte di delle fatture n. CP_1
6/2018 (rimborso spese vitto e alloggio, € 9.276,40) e n. 7/2018 (manodopera per le lavorazioni eseguite, per €58.146,20) (doc. 19).
• Tali importi venivano calcolati sulla base dei SAL già più volte trasmessi alla a loro volta elaborati sulla base di quanto comunicato da , applicando il CP_2 Parte_1 prezzo pattuito in contratto del 08.11.2017.
• In data 27.02.2018 – a mezzo del proprio legale – comunicava a la CP_2 CP_1 risoluzione del contratto per asserito inadempimento dell'esponente discendente dal mancato rispetto del termine – unilateralmente e determinato (doc. 20).
In sostanza, si è rifiutata di pagare quanto esposto dalla - sulla base dei conteggi di CP_2 CP_1
- e ha richiesto la ripresa dei lavori per poi risolvere il contratto lamentando la mancata Parte_1 ripresa del cantiere. non smentisce affatto, semmai, conferma quanto ex adverso allegato quando afferma che “le CP_2 censure mosse da alla ditta cui ha subappaltato la prestazione sono le medesime che Controparte_1 [...] aveva mosso alla società cui aveva appaltato i lavori de quibus” (pag. 3 della comparsa di cost.), ossia CP_2 attengono al profilo economico per il mancato accordo sul punto.
L'esecuzione dei lavori non può seriamente essere posta in dubbio, sia per il tenore delle testimonianze sia per il tenore delle difese.
pagina 23 di 36 La contestazione attiene alla quantificazione economica, ma, invero, anche questo è un falso problema in quanto la emettendo fattura ad riconosce che i lavori e persino il rimborso CP_1 CP_2 del vitto e dell'alloggio corrispondono a quanto richiesto da . Parte_1
Come sottolineato dall'attore, l'emissione delle fatture da parte di conferma l'effettiva CP_1 esecuzione dei lavori e pure la correttezza degli importi calcolati, sia a titolo di corrispettivo sia a titolo di rimborso delle spese di vitto e di alloggio.
da parte sua, non ha svolto alcuna contestazione specifica sui compensi. CP_2
Il problema è sorto per il fatto che gli accordi di con l'impresa austriaca prevedevano un CP_2 compenso inferiore a quello preteso da a sua volta calibrato su quello richiesto da . CP_1 Parte_1
Il contratto prevedeva che l'esecutrice avrebbe potuto procedere all'emissione della fattura soltanto dopo aver ricevuto il “benestare” da parte dell'affidataria (art. 4 del contratto). Si ritiene d'interpretare questa previsione come riferita al fatto che la fatturazione andava emessa in assenza di contestazione sull'esecuzione a regola d'arte dei lavori, come meglio sarà spiegato avanti.
Quanto, invece, al mancato accordo sulla valorizzazione economica di questi lavori, l'assenza di benestare alla fatturazione non può precludere il riconoscimento del corrispettivo di lavori che sono stati effettivamente eseguiti sulla base delle indicazioni del capo cantiere presente in loco, avendo le parti posto le basi perché il cantiere andasse avanti, in attesa di trovare un accordo sulla quantificazione economica, anche se poi l'accordo non è stato raggiunto.
La pretesa economica non poteva essere disconosciuta limitandosi a ripetere che non era stata pattiziamente concordata, specie perché i lavori sono stati realizzati e trattenuti senza contestazione.
V
Sul presunto recesso di CP_1
L'attore fa richiamo all'art. 1671 c.c. ritenendo che abbia voluto esercitare il recesso dal CP_1 contratto di subappalto.
L'interruzione dei rapporti è avvenuta senza alcuna formalizzazione di un recesso e non è neppure provato che sia stata ad interrompere i rapporti oppure che sia stato , quando è CP_1 Parte_1 mancata la ripresa dei lavori.
pagina 24 di 36 La comunicazione del 27.12.2017 inviata dalla (doc. 19-quater dell'attore) non costituisce CP_1 prova di recesso, semmai, in quella comunicazione, avverte che il pagamento sarà subordinato al CP_1
“benestare” che riceverà sulla propria fatturazione.
Non si ritiene di poter qualificare tale comunicazione come esercizio di recesso della CP_1
[...]
: sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. Controparte_16
è inadempiente all'obbligazione di pagamento e di rimborso assunta verso . CP_1 Parte_1
Affermare che è solo colpa di se non ha pagato è affermare di non CP_2 CP_1 Parte_1 aver pagato la propria controparte contrattuale – appunto – perché non si è stati a propria Parte_1 volta pagati e questo significa subordinare il pagamento della prestazione ricevuta all'adempimento di un altro contratto, pure collegato, ma comunque autonomo quanto alle prestazioni dovute.
All'art. 4 dei contratti prodotti si legge che “l'esecutrice potrà procedere all'emissione della fattura soltanto dopo aver ricevuto il benestare da parte dell'affidataria” e che “l'esecutrice s'impegna a non incassare le somme direttamente dall'appaltatore”.
La clausola contrattuale che condiziona l'adempimento non appare sussumibile alla condizione meramente potestativa, come tale nulla (art. 1355 c.c.), atteso che, se è vero che, se è vero che il verificarsi di essa dipende dalla volontà e dall'attività di una sola delle parti, è anche vero che tale accadimento non è indifferente per la parte in questione, alla stregua di un mero “si voluero”.
La clausola contrattuale in questione, pur non sfociando in una condizione meramente potestativa, tuttavia, deve essere interpretata secondo buona fede, non essendo possibile per la parte che deve pagare il corrispettivo prolungare l'attesa sine die di controparte, che ha già realizzato l'opera e per il solo fatto che la committente principale rifiuta di pagare le somme dovute, a fronte di lavori non contestati.
Un'interpretazione del genere tramuterebbe la clausola in un trasferimento completo del rischio d'inadempimento da una parte all'altra, con esclusione di qualunque responsabilità da parte del debitore, circostanza che la renderebbe simile ad una condizione di esonero della responsabilità per dolo o colpa grave, come tale nulla (art. 1229 c.c.).
Quanto al “benestare” si ritiene che non debba valere come mero capriccio dell'affidataria dei lavori e quindi non possa essere rimessa alla sua discrezione l'autorizzazione alla fatturazione, piuttosto, il pagina 25 di 36 benestare era da intendere come assenza di tempestive e serie contestazioni sulla conformità delle opere realizzate.
Quanto all'impegno di non incassare somme “direttamente dall'appaltatore”, si tratta di previsione che rafforza l'obbligo di provvedere al pagamento da parte della controparte contrattuale, ossia per CP_1
ed per Parte_1 CP_2 CP_1
In via di subordine, ha domandato di dichiarare la risoluzione del contratto con Parte_1 per inadempimento di quest'ultima. CP_1
La domanda deve essere accolta.
Vertendosi in ambito contrattuale, era onere e interesse della provare il proprio esatto CP_1 adempimento e, invece, la stessa nulla ha provato, essendo pacifico che non abbia ricevuto Parte_1 alcun corrispettivo per le opere realizzate dagli operai in distacco, nonostante quei lavori non siano stati contestati e siano stati ritenuti dalla committente.
Ne deriva che, nell'ambito dei rapporti interni tra attore e convenuta, l'interruzione dei rapporti deve ritenersi causata dall'inadempimento di all'obbligazione di far fronte al pagamento del dovuto, CP_1 anche a titolo di rimborso spese per vitto e per alloggio, oltre che di viaggio.
VII
Sulla quantificazione dei lavori eseguiti.
A seguito dell'esecuzione dei lavori, la contestazione è sorta sulla loro valorizzazione, non avendo le parti raggiunto un accordo.
ha riepilogato i lavori effettuati con una serie di e-mail e con i conteggi allegati, Parte_1 utilizzati da per spiccare fattura ad CP_1 CP_2
Con e-mail del 21.12.2017 (doc. 19-bis1 dell'attore), ha fatto domanda di pagamento, Parte_1 in attesa di ricevere “riscontro” per fatturare. ha risposto con e-mail del 27.12.2017, del seguente tenore: “Rispondo alla vostra e riferisco che CP_1 la prosecuzione del cantiere è certamente subordinata al benestare che riceveremo in ordine alla nostra fatturazione, esposta al nostro committente a seguito dei conteggi da voi rappresenta per le opere eseguite e per le spese sostenute. Non appena il nostro committente darà riscontro positivo a quanto da noi esposto, si potranno stabilire le modalità di rimborso, fatturazione e prosecuzione del cantere” (doc. 19-quater dell'attore).
pagina 26 di 36 In assenza di accordo, è il giudice a quantificare l'importo dovuto (art. 1657 c.c.), tenuto conto che i lavori sono stati realizzati secondo le indicazioni della committente principale (l'impresa austriaca) e della stessa il cui referente era in loco, senza alcuna contestazione. I lavori non possono dirsi CP_2
“contestati” solo perché è mancato l'accordo sulla loro valorizzazione economica, non si tratta, cioè, di lavori mal eseguiti o difformi, altrimenti, la contestazione avrebbe dovuto essere tempestiva e puntuale.
ha chiesto il rimborso delle retribuzioni dei dipendenti e di quanto pagato alla ditta Parte_1
(cfr. doc. 19 e 19-bis dell'attore), per complessivi 37.963,02 euro, oltre iva di legge, Persona_1 oltre interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal dovuto – da riferire alla richiesta di emettere fattura con e-mail del 21.12.2017 (cfr. doc.19-bis1 dell'attore) – fino al saldo, oltre al risarcimento forfettario di
40,00 euro ex art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2002.
Nel contratto era precisato che i lavori erano accettati senza un preventivo sopralluogo (vedasi doc.
3 dell'attore) e ne consegue che soltanto giunti in cantiere si è avuta contezza della conformazione e delle caratteristiche delle opere da realizzare. ha concluso con un'integrazione del contratto per fatti concludenti, giacché CP_1 Parte_1 le opere sono state richieste in cantiere, eseguite e trattenute senza contestazione.
Con mail del giorno 1.12.2017, informava della quotazione dei lavori Parte_1 CP_1 aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di contratto, alla luce delle stratigrafie (cfr. docc. 4 e 5 e 6-bis dell'attore: stratigrafie ed e-mail con trasmissione del preventivo indicato con il n. 265).
Si tratta di lavori tacitamente accettati perché mai contestati (cfr. anche doc. 57 dell'attore).
I conteggi del dovuto sono esposti al doc. 19-ter dell'attore e devono essere riconosciuti in base a questi conteggi, dal momento che gli stessi sono stati utilizzati da per richiedere, a propria volta, il CP_1 corrispettivo ad CP_2
L'emissione della fattura 7 del 2018 (doc. 19 della convenuta) da parte di nei confronti della CP_1 conferma l'assenza di contestazioni e la correttezza degli importi domandati in pagamento da CP_2
. Parte_1
Parte attrice sottolinea quanto segue:
[omissis]
“…Dopo aver effettuato il sopralluogo del cantiere, la non ha fatto altro che indicare a Parte_3 CP_1 attraverso il preventivo n. 265, le lavorazioni necessarie a seconda della collocazione e della funzione richiesta ad una parete o pagina 27 di 36 ad una controparete;
lo stesso dicasi per la controsoffittatura a seconda della presenza o meno di tubi di scarico o elettrici, colonne di sostegno in ferro, ecc…
L'utilizzo di determinate componenti isolanti (lana, ecc…) all'interno di una parete o controparete in cartongesso non rende l'esecuzione dell'opera arbitraria, tutt'altro. Se una controparete perimetrale in appoggio a calcestruzzo venisse eseguita allo stesso modo di una parete divisoria in cartongesso, le problematiche di isolamento termico e di umidità che ne deriverebbero sarebbero evidenti. Invece, nel caso di specie nessuna contestazione è mai pervenuta a in ordine a difetti delle Parte_1 opere realizzate o a problemi di infiltrazioni d'acqua, umidità, ecc…
Dunque, ha realizzato pareti, contropareti e controsoffittature, con la “colpa” evidentemente di non Parte_1 averle realizzate tutte uguali, ma di aver seguito le caratteristiche richieste dal capo-cantiere e riportate nel capitolato d'appalto, dandone comunicazione a con il preventivo n. 265 del 01/12/2017 e tramite lo stato di avanzamento lavori. CP_1
In tal senso, non si può sostenere che le ditte ed non fossero a conoscenza delle diverse tipologie di CP_1 CP_2 pareti e contropareti necessarie alla realizzazione delle opere, posto che lo stesso capitolato d'appalto indica differenti sigle corrispondenti ad una precisa tipologia di parete con predeterminate caratteristiche.
Si prenderà ora in esame una parte del materiale fotografico prodotto (doc. 18), raffrontandolo con il contratto di affidamento opere (doc. 3), il preventivo in data 1.12.2017 (doc. 6 bis), il capitolato (doc. 6 quater) e il prospetto con la quantificazione economica delle opere svolte (doc. 19 ter). Per precisione, si ribadisce che le voci del capitolato indicano caratteristiche tecniche specifiche di opere che nel contratto di affidamento venivano genericamente indicate come pareti, contropareti e controsoffittature, ma che - come argomentato prima e come è evidente anche ai non addetti ai lavori - non possono essere tutte identiche per dimensioni e caratteristiche e, quindi, sono state specificate nel preventivo n. 265 in data
1.12.2017.
Se si prende poi in esame il primo file contenuto nel doc. 18, vale a dire la fotografia riguardante il bagno, noteremo corrispondenza rispetto a quanto indicato contrattualmente nelle premesse del contratto, che infatti comprende, tra le altre cose, anche la realizzazione di strutture in cartongesso riguardanti tre bagni. Si noti, inoltre, quanto indicato nelle varianti 1 e 2 dei conteggi (doc. 19 ter). In particolare, le strutture in legno a supporto delle lastre in cartongesso, indicate anche nel preventivo in data 1.12.2017 (doc. 6 bis).
Non è difficile intuire che si tratta di una parete “a doppia lastra”, cioè con presenza di due lastre in cartongesso, delle quali, in fotografia, si vede la parte interna. Nel dettaglio, si tratta di una parete mono-struttura a doppia lastra con annessa struttura metallica. Esattamente come richiesto nel contratto di affidamento lavori e come integrato nel preventivo in data 1.12.2017.
pagina 28 di 36 Esaminando, invece, le fotografie denominate “ANTINCENDIO - 4-12-2017” – “compartimentazione con struttura e rinforzi per fissaggio - 4-12-2017” – “compartimentazione con struttura ANTINCENDIO1”, vale a dire quelli riguardanti la struttura antincendio, si notano nuovamente le strutture in legno a supporto della parete a doppia lastra
(indicate come varianti 1 e 2 sia nel doc. 6 bis sia nel doc. 19 ter), nonché la struttura metallica a sostegno della parete stessa.
Dalle suddette fotografie emerge anche la variante 4, che riguarda pareti con porta in legno e che è stato indicato da
a pag. 2 del preventivo (doc. 6 bis) e nei conteggi (doc. 19 ter). Ovviamente, nel caso della struttura antincendio, Parte_1 il carattere specifico dell'opera richiedeva che la parete ed il materiale fosse ignifugo o comunque resistente al fuoco.
Nel file denominato “piano secondo colonne ferro e soffitto a vista - 28-11-2017” si nota, infine, il terzo tipo di struttura realizzata da e indicata nel contratto, vale a dire la controsoffittatura. Nella foto si vede chiaramente Parte_1 che gli operai avevano già installato i pannelli, con applicazione di stucco nelle fessure tra gli stessi.
Piuttosto semplice appare poi il confronto con le altre pareti realizzate, poiché vi è corrispondenza tra quanto presente nel capitolato d'appalto (doc. 6 quater) e quanto indicato nei conteggi.
Preliminarmente, se si osserva la penultima pagina del capitolato d'appalto si noterà la dicitura
“Trockenbauarbeiten”, che si può agevolmente tradurre con “lavori in cartongesso”. Si noterà poi che tutti questi lavori sono indicati con il numero 39 e che ogni diversa specificazione contiene il numero 39 seguito da altri numeri, ad indicare che si tratta, per l'appunto, di diverse tipologie di cartongesso. Non a caso l'integrazione di preventivo n. 265 riporta quel medesimo numero 39” (pagg.
9-11 della prima memoria integrativa dell'attore).
[omissis]
L'attore ha dettagliato il calcolo del compenso richiesto, mentre ha svolto contestazioni del CP_1 tutto generiche e, soprattutto, ha domandato il pagamento ad in base ai conteggi di , CP_2 Parte_1 che riteneva corretti e congrui. va quindi condannata al pagamento in favore di . CP_1 Parte_1
All'importo pagato per le retribuzioni degli operai deve aggiungersi l'importo dovuto per il mancato guadagno di . Parte_1
Il mancato guadagno ha la finalità di far conseguire all'attore quanto avrebbe ricavato per i lavori ed
è stato quantificato da in base a dei conteggi non specificatamente contestati in complessivi Parte_1
22.481,30 euro, sicché la domanda viene accolta nella stessa misura.
VIII
Sulle spese di vitto, di alloggio e di viaggio. pagina 29 di 36 Il contratto sottoscritto da (cfr. doc. 3 dell'attore) prevedeva che: Parte_1
• le spese di alloggio del personale fossero coperte direttamente dall'appaltatore;
• fossero rimborsate le spese di vitto del personale;
• fossero riconosciute le spese di trasferta del personale operante, consistenti in un viaggio dal cantiere a località da definirsi e in un viaggio da questa al cantiere ogni due settimane.
(cfr., tra gli altri, doc. 40 dell'attore) ha contestato alla il fatto che l'albergo, Parte_1 CP_1 scelto unilateralmente dall'appaltatore, distasse ben 67 chilometri dal cantiere in montagna (tutti i testimoni hanno confermato che il viaggio durava oltre un'ora in andata e in ritorno), con strade innevate (periodo dei lavori compreso tra novembre/dicembre).
È legittima la richiesta di di pernottare più vicino al cantiere e avere un numero di Parte_1 stanze e di bagni adeguato al numero di lavoratori.
La previsione contrattuale non poteva giustificare un trattamento degradante della manodopera impiegata e, come tale, la richiesta dell'attore deve essere accolta, superando una previsione contrattuale lacunosa (il contratto tace sulla distanza dell'albergo e sul trattamento che sarebbe stato riservato agli operai).
La e-mail piccata del referente (vedasi la corrispondenza, doc. 23 di Persona_2 CP_1 appare fuori luogo e non dimostra alcunché posto che si fonda sul presunto trattamento deteriore riservato ad altri operai, come se questo giustificasse il trattamento “meno peggio” degli operai distaccati da
. Parte_1
Si tratta di spese di vitto e di alloggio effettivamente sostenute e prive del carattere voluttuario, per cui tutte le spese rendicontate devono essere rimborsate a parte attrice, anche quelle di pernottamento alberghiero in quanto resosi necessario: la scelta di un albergo eccessivamente distante in mezzo alle montagne in inverno appare tale da poter essere rifiutata legittimamente da in quanto la Parte_1 premessa, anche presupposta, perché da ritenersi implicita, doveva essere l'indicazione di una sistemazione dignitosa, potendo “scomodare” la fattispecie della c.d. presupposizione, integrativa degli accordi contrattuali.
Sul numero di viaggi, posto che è documentato che gli operari sono diventati 10, questo significa che non tutti i viaggi potevano essere fatti con un solo mezzo e va quindi riconosciuto un supplemento di rimborso per le trasferte con due veicoli.
pagina 30 di 36 Si ritiene, pertanto, che le spese debbano essere integralmente rimborsate così come quantificate da e riportate dalla con fattura n. 6 del 2018, comportamento che meglio di altro Parte_1 CP_1 testimonia il fatto che, in allora, la convenuta aveva ritenuto le richieste congrue.
IX
Sugli interessi.
L'attore ha domandato interessi al saggio previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, dovuto per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, come certamente è la presente.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto:
[omissis]
“
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
”
[omissis]
ha allegato e documentato che: Parte_1
• ha domandato il pagamento per il lavoro svolto secondo i conteggi allegati con e- mail del 21.12.2017 (docc. 19-bis-1 e 19-ter);
• nella mail in data 21.12.2017 (doc. 19-bis-1) aveva indicato come da fatturare l'importo di 43.309,02 euro, che era comprensivo anche delle spese da rimborsare;
• in data 12.1.2018 ha inviato via pec a copia della fattura n. 340/001 del CP_1
29.12.2017 emessa a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il vitto e l'alloggio dei lavoratori distaccati;
• la fattura è stata però stornata con relativa nota di credito (doc. 57).
Si ritiene che gli interessi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, peraltro in assenza di presa di posizione specifica delle parti, debbano farsi decorrere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), dello stesso pagina 31 di 36 decreto e, dunque, decorsi 30 gg. dalla richiesta di pagamento di “contenuto equivalente” alla fattura, anche se una fattura è stata emessa successivamente, anche perché stornata.
Se ne deduce che gli interessi, come domandati, decorrono dal 20.1.2018 (21.12.2017 + 30 giorni) e sino al saldo effettivo.
Quanto alla richiesta degli interessi legali sul rimborso spese, ne ha domandato il Parte_1 rimborso fin dalla e-mail del 21.12.2017 e, pertanto, gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. decorrono da quella data, mentre dalla domanda giudiziale decorrono gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Quanto agli interessi sul mancato guadagno, l'attore ha domandato gli interessi legali e questi sono calcolati facendoli decorrere direttamente dalla domanda giudiziale, in assenza di specifica domanda precedente il contenzioso, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
[...]
sulle reciproche eccezioni d'inadempimento con domande di risoluzione CP_17 del contratto e di manleva. ha chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto siglato in data 8.11.2027 con CP_2
per inadempimento di quest'ultima, con condanna al risarcimento del danno. CP_1
ha lamentato di non aver ricevuto il pagamento della fattura emessa (doc. 4 di , CP_2 CP_2 chiedendo 52.900,34 euro, oltre interessi di mora.
A sua volta, ha domandato, seppure in subordine, di accertare la responsabilità della CP_1 per inadempimento, con condanna al pagamento degli importi portati dalle fatture nn. 6 e 7 del CP_2
2018, per complessivi 67.422,60 euro. ha accusato che il comportamento della ha provocato la risoluzione del contratto CP_2 CP_1 stipulato da con la AU BO GM dato che – riferisce la stessa – il cantiere venne CP_2 CP_2 sospeso e i lavori furono terminati da altri.
L'interruzione della lavorazioni da parte di è pacifica, ma occorre indagarne la causa. Parte_1
ha inoltre ipotizzato una responsabilità concorrente di per la risoluzione del CP_1 Parte_1 contratto con CP_2
In via principale, invece, ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne da di CP_1 CP_2 quanto dovuto a . Parte_1
pagina 32 di 36 Andando con ordine. non può neppure chiedere che del proprio inadempimento sia chiamata a rispondere parte CP_1 attrice, terza estranea al contratto siglato con la CP_2
La responsabilità del subappaltatore nei confronti della committente poteva Parte_1 CP_1 essere affermata solo se il subappaltatore si fosse discostato da quanto concretamente Parte_1 concordato e non quando, come in questo caso, il subappaltatore ha dato corso alle opere Parte_1 come richieste in cantiere, ancorché non oggetto di precisa pattuizione, giacché la richiesta in corso d'opera ha integrato il contenuto delle pattuizioni contrattuali ed è mancata la contestazione delle opere, dal momento che queste non sono state contestate dalla committente principale, ma soltanto non pagate, per mancanza di accordo sulla valorizzazione economica.
Quanto alla manleva, che invoca verso invero, non può trattarsi di una garanzia
CP_1 CP_2 impropria, non avendo assunto alcun impegno a garantire (nel contratto stipulato, doc. 2 CP_2 CP_1 di all'art. 6 si legge che è l'esecutrice ad obbligarsi a manlevare l'affidataria e non
CP_1 CP_1 CP_2 viceversa), sicché quanto invocato è, piuttosto, una garanzia propria, ossia ritiene che del
CP_1 pagamento del corrispettivo di debba rispondere direttamente ma questo contrasta Parte_1 CP_2 con il contratto, che ha forza di legge tra le parti e che vede come controparte contrattuale di Parte_1 la stessa e non
CP_1 CP_2
Si esaminerà ora il profilo dei reciproci inadempimenti denunciati.
Si ricorda che: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 20614 del 24/09/2009).
Va precisato che non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_2 controparte dal momento che, per prima, non ha rispettato il divieto di subappalto (cfr. doc. 27 di CP_1 sicché questo specifico comportamento, nell'economica dei rapporti, non assume carattere di inadempimento rilevante, pure se esistente, stesso dicasi per CP_1
Sussistono altri profili di inadempimento, invece rilevanti. pagina 33 di 36 allega che la risoluzione del contratto è imputabile alla perché ha richiesto “la CP_1 CP_2 realizzazione di opere difformi da quelle portate in contratto senza remunerarle, per poi pretendere che le maestranze riprendessero i lavori senza previo accordo su come regolare il saldo di tali prestazioni…” (pag. 17 della comparsa).
Da quanto ricostruito in atti, emerge che i lavori in cantiere sono stati ordinati dalla committente austriaca e dal referente della presente in loco, circostanze che non ha confutato. CP_2 CP_2
ha lamentato di essere stata posta di fronte al fatto compiuto quanto alle opere eseguite in CP_1 cantiere e, sebbene non abbia interrotto le lavorazioni, in attesa di trovare accordo economico, è anche vero che la responsabilità principale di aver posto in essere opere diverse da quelle pattiziamente convenute tra e è imputabile ad tenuta a conoscere le opere da realizzare, non solo perché CP_2 CP_1 CP_2 direttamente presente in cantiere, ma per aver stipulato il contratto con la committente principale austriaca.
Si ritiene, pertanto che, in una comparazione dei reciproci inadempimenti, come denunciati e provati, l'inadempimento più rilevante, sia in termini temporali sia in termini qualitativi, sia stato quello di che ha posto le condizioni per far realizzare opere sulle quali non era stato concluso accordo CP_2 economico, smontando a catena tutte le posizioni contrattuali nate sull'appalto principale.
L'abbandono delle lavorazioni, in effetti, è diventata una conseguenza del comportamento imputabile principalmente ad dal momento che l'accordo economico avrebbe dovuto essere CP_2 trovato prima di realizzare le opere e, quindi, non è stato corretto consentire la realizzazione delle opere in cantiere senza prima aver definito il lato economico con CP_1
avrebbe dovuto domandare il pagamento del corrispettivo alla committente austriaca, CP_2 invece di domandare denaro alla a cui non ha corrisposto alcunché, nonostante le abbia affidato in CP_1 subappalto i lavori e poco rileva che l'impresa austriaca sia fallita giacché questo non autorizza a presentare pretesa economica ad un soggetto diverso da quello responsabile.
Per questa ragione va accolta la domanda di svolta in via subordinata, di vedere dichiarato CP_1 risolto il contratto con la per fatto e colpa di quest'ultima, con conseguente titolo al risarcimento CP_2 del danno, che deve essere parametrato all'importo oggetto di fatturazione, come richiesto, ricordando, nuovamente, che le opere sono state accettate per fatti concludenti senza contestazione.
Si tratta delle fatture nn. 6 e 7 del 2018, per complessivi 67.422,60 euro.
Sulle fatture in questione decorrono gli interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, ma non è dovuta la rivalutazione monetaria, seppure richiesta, trattandosi di debito di valuta.
pagina 34 di 36 ha fatto riserva di agire, in separato giudizio, per il mancato guadagno, circostanza che CP_1 quindi esula da questo processo.
XI
Spese di lite.
Nei rapporti tra e sussiste soccombenza della convenuta, la quale deve Parte_1 CP_1 essere condannata al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del
D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause comprese nello scaglione di valore entro 260.000,00 euro, applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva e i parametri minimi per le restanti fasi, in ragione della contenuta fase istruttoria e della discussione orale della causa, senza deposito di scritti difensivi finali.
Nei rapporti tra ed sussiste soccombenza della che giustifica la condanna CP_1 CP_2 CP_2 alle spese di lite, in misura analoga a quanto liquidato tra attore e convenuta, essendo identici i parametri di lite e analoghe le questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: rigettate tutte le altre domande comunque formulate, in accoglimento della domanda svolta in via subordinata dall'attore, dichiara la risoluzione per inadempimento imputabile a del Controparte_1 contratto stipulato in data 16.11.2017 tra l'attore e la convenuta;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1 di delle seguenti somme: Parte_1
• € 37.963,02, oltre IVA di legge se dovuta, nonché interessi al saggio previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal 20.1.2018 (come calcolato in sentenza) e sino al saldo effettivo, oltre al risarcimento forfettario di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002;
• € 9.105,40 a titolo di rimborso spese di vitto e di alloggio, oltre che delle spese di trasporto del personale distaccato, nonché interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 21.12.2017 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
pagina 35 di 36 • € 22.481,30 a titolo di mancato guadagno, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
in accoglimento della domanda svolta in subordine dalla convenuta,
dichiara la risoluzione per inadempimento imputabile a del contratto stipulato Controparte_2 tra la convenuta e la terza chiamata in data 8.11.2017; dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 ell'importo complessivo di € 67.422,60, portato dalle fatture 6/2018 e 7/2018, oltre interessi ex art. 5
[...] del d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese di lite, complessivamente liquidate in 9.142,00 euro per compensi, oltre Parte_1 rimborso contributo unificato e marca, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, oltre c.p.a. e IVA, se dovuta;
dichiara tenuta e condanna la terza chiamata al rimborso in favore della Controparte_2 convenuta delle spese di lite, complessivamente liquidate in 9.142,00 euro Controparte_1 per compensi, oltre rimborso contributo unificato e marca se dovuti in ragione della riconvenzionale, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, oltre c.p.a. e IVA, se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 21.11.2025.
Il Giudice
AN IN
pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico AN IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 264/2024 avente ad oggetto: Appalto promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BOSCA Parte_1 P.IVA_1
PP e dall'avv. ACTIS PERINO ANDREA, elettivamente domiciliato in C.So Giovanni Lanza 14/A
10131 Torino presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CI EF, elettivamente domiciliata in Via Antonio Fabro 8 10122 Torino presso il difensore
PARTE CONVENUTA
e pagina 1 di 36 rappresentata e difesa dall'avv. GIORSINO ROBERTO, elettivamente Controparte_2 domiciliata in CORSO CADUTI PER LA LIBERTÀ, 30 12038 SAVIGLIANO presso il difensore
TE MA
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 23.10.2025, intendendo qui richiamate le conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare, ha convenuto in Parte_1 giudizio premettendo, per quel che qui interessa, che: Controparte_1
• ha concluso un contratto di affidamento lavori edili per la fornitura di manodopera presso il cantiere di Naturhotel, LL Hinterbunth 6881 LL, Austria, accompagnato da accordo di riservatezza (docc. 3 e 3-bis);
• successivamente, a seguito del sopralluogo del cantiere da parte dell'attrice e dell'esame delle relative stratigrafie (doc. 4), le Parti hanno concordato di ampliare le opere edili oggetto del contratto, come emerge dalla mail in data 1.12.2017 (doc. 5) e dal preventivo n. 265 in data 1.12.2017 allegato (doc. 6 bis), che é stato tacitamente accettato da per fatti CP_1 concludenti;
• l'attrice ha quindi provveduto a distaccare a favore di per il periodo dal CP_1
27.11.2017 al 20.12.2017, i seguenti lavoratori: sig. (doc. 7), sig. Controparte_3 Controparte_4
(doc. 8), sig. (doc. 9), sig. (doc. 10); Controparte_5 Controparte_6
• - previa comunicazione alla convenuta (doc. 10-bis), che non ha Parte_1 sollevato alcuna contestazione in merito, come emerge dallo scambio di mail che si produce (doc.
10 ter), ha incaricato la ditta individuale HI di distaccare a favore di per CP_7 CP_1 il periodo dal 30.11.2017 al 21.12.2017, i seguenti ulteriori lavoratori: sig. (doc. 11), Controparte_8 sig. (doc. 12), sig. (doc. 13), sig. Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
pagina 2 di 36 (doc. 14), sig. (doc. 15), sig. (doc. 16), come emerge anche dalla CP_12 CP_13 comunicazione all'Inail in data 4.12.2017 (doc. 17);
• l'attrice ha distaccato a favore di un totale di 10 lavoratori distribuiti su un CP_1 periodo complessivo di 25 giornate;
• dato che la struttura ricettiva individuata dall'appaltatrice per il pernottamento dei lavoratori distaccati dista circa 67 km dal cantiere (doc. 17-bis), ha riconosciuto all'attrice ″il CP_1 costo aggiuntivo di 1,5 ore per il tragitto″, come emerge dalla mail della convenuta in data 7.12.2017 (doc.
17-ter);
• l'attrice ha quindi realizzato parte delle opere edili concordate, come si evince anche dalla documentazione fotografica (doc. 18). Si precisa che ogni fotografia prodotta riporta non solo la data e l'ora di acquisizione, ma anche la descrizione dell'opera rappresentata e la relativa posizione geografica (che è stata ottenuta grazie alle coordinate GPS salvate in automatico dallo smartphone ad ogni scatto fotografico), oltre che il dispositivo da cui è stata acquisita l'immagine;
• ha dovuto sostenere € 17.938,50 per le retribuzioni dei propri Parte_1 dipendenti, come attestato dalle buste paga che si producono sub doc. 19 (comprensive anche delle buste paga dei lavoratori di;
Persona_1
• oltre a ciò, per le opere svolte dagli operai distaccati dalla ditta individuale HI
SO ND, l'attrice ha corrisposto a quest'ultima € 22.000,00, come emerge dalla fattura n.
9/2018 del 28.2.2018 (doc. 19-bis);
• a fronte del lavoro svolto, l'attrice ha maturato un importo da fatturare nei confronti della convenuta di € 37.963,02, oltre Iva di legge e oltre interessi, come da conteggi elaborati da ed inviati a con mail in data 21.12.2017 (docc. 19-bis-1 e 19-ter), con cui Parte_1 CP_1
l'attrice ha chiesto alla convenuta di essere autorizzata ad emettere la relativa fattura;
• nella mail in data 21.12.2017 (doc. 19-bis-1) aveva indicato come da Parte_1 fatturare l'importo di € 43.309,02, che era comprensivo anche delle spese da rimborsare. In questa sede, per maggiore chiarezza, l'importo delle spese da rimborsare è stato defalcato dal suddetto prospetto e riportato in un documento a parte in modo da potersi agevolmente individuare la sola voce inerente alle opere svolte, pari a € 37.963,02 oltre Iva di legge;
• il calcolo delle somme da fatturare è stato eseguito tenendo conto degli importi al metro quadrato o lineare indicati nel contratto in data 16.11.2017 e nel preventivo in data 1.12.2017
(docc. 3 e 6-bis), suddivisi per tipologia d'intervento (pareti,
contro
-pareti, oppure controsoffitti a pagina 3 di 36 seconda dei casi) e rapportati alla percentuale totale di realizzazione dell'opera (precisamente: 40%, nel caso in cui l'intervento si sia limitato alla struttura;
80%, se oltre alla struttura, siano state anche posate le lastre;
100%, nel caso in cui sia stata realizzata la struttura, siano state posate le lastre e sia stata effettuata la stuccatura), con eventuale maggiorazione per particolari richieste (specifici rivestimenti oppure installazione di strutture per porte interne, ecc..). Ciò emerge anche dal capitolato contenente specifici codici ai quali corrispondono precise specifiche tecniche delle opere svolte (docc. 6-quater e 6-quinquies);
• con mail in data 27.12.2017 (doc. 19-quater) la convenuta ha comunicato all'attrice che: “la prosecuzione del cantiere è certamente subordinata al benestare che riceveremo in ordine alla nostra fatturazione, esposta al nostro committente a seguito dei conteggi da voi rappresentati per le opere eseguite e per le spese sostenute”;
• l'attrice ha dovuto sostenere per vitto e alloggio dei lavoratori distaccati la spesa di €
9.105,40 (doc. 19-sexies e corrispondenza tra le parti: docc. 20-56);
• in data 12.1.2018 l'attrice ha inviato via pec a copia della fattura n. 340/001 CP_1 del 29.12.2017 emessa a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il vitto e l'alloggio dei lavoratori distaccati;
fattura che l'attrice ha successivamente stornato con relativa nota di credito
(doc. 57);
• Con pec in data 23.1.2018, ha tentato di tranquillizzare le preoccupazioni CP_1 dell'attrice riguardo il fatto non solo di non essere stata ancora pagata per il lavoro svolto, ma anche per non aver ancora ricevuto alcun rimborso delle spese vive anticipate, affermando espressamente:
″Vi autorizzeremo all'emissione della fattura come promesso e ribadito, fatta salva l'eventuale remissione di quanto già da Voi esposto″ (doc. 57);
• non ha mai ricevuto alcuna contestazione riguardo le opere svolte dai Parte_1 dipendenti distaccati sotto la propria direzione.
Ciò premesso, l'attore ha lamentato di non essere stato ancora pagato.
L'attore ha ritenuto, in principalità, che controparte abbia inteso esercitare il recesso unilaterale di cui all'art. 1671 c.c. e ha domandato il riconoscimento “oltre che per le opere svolte, anche per le spese sostenute e per il mancato guadagno” (pag. 5 dell'atto di citazione).
In subordine, l'attore ha domandato la risoluzione del contratto stipulato con la per CP_1 inadempimento imputabile a quest'ultima.
L'attore ha chiesto il pagamento dei seguenti importi: pagina 4 di 36 • € 37.963,02, oltre Iva di legge, nonché interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo per le opere edili svolte e risarcimento forfettario di € 40,00 ex art. 6 comma 2 D.lgs.
231/2002;
• € 9.105,40 a titolo di rimborso delle spese di vitto e di alloggio, oltre che delle spese di trasporto del personale distaccato, nonché interessi legali dal dovuto al saldo;
• € 22.481,30 a titolo di mancato guadagno, o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Si è costituita la contestando gli assunti avversari. Controparte_1
La convenuta ha premesso, per quel che qui interessa, quanto segue:
• Tra la fine di ottobre 2017 e l'inizio di novembre 2017 la veniva CP_1 contattata dalla (d'ora in poi per brevità) per l'esecuzione di alcune opere Controparte_2 CP_2 presso due cantieri dei quali uno sito in Germania, l'altro in Austria.
• Dopo un rapido sopralluogo, manifestava interesse per il cantiere di CP_1
a LL, in Austria. Controparte_14
• Dopo una corrispondenza interlocutoria finalizzata alla definizione di alcuni termini, in data 08.11.2017 l'esponente e la committente sottoscrivevano il contratto di affidamento CP_2
Parte_ lavori 2017 A (doc. 2).
• Il contratto prevedeva che la (esecutrice) fornisse ad CP_1 Controparte_2
(affidataria) la sola manodopera per l'esecuzione di opere in cartongesso presso il cantiere
Naturhotel LL Hiterbunth a LL (Austria).
• Dette opere consistevano segnatamente in (doc. 2 – pag. 1):
a. contropareti in cartongesso realizzate con struttura metallica opportuna unita a doppia lastra in cartongesso su un solo lato della controparete;
b. pareti in cartongesso realizzate con struttura metallica opportuna unita a doppia lastra in cartongesso su ognuno dei due lati della parete;
c. controsoffittatura in cartongesso realizzata mediante singola lastra in cartongesso fissata tramite opportuni pendini al supporto.
pagina 5 di 36 • e concordavano un corrispettivo di € 22,50 al mq per ciascuna delle CP_2 CP_1 opere elencate, oltre alle spese di vitto e alloggio, a fronte di rendicontazione delle spese stesse. La fatturazione sarebbe avvenuta solo dopo il benestare della società cooperativa (doc. 2).
• Per il distacco della manodopera utile alla realizzazione delle opere in cartongesso presso il cantiere Naturhotel, il 16.11.2017 e la ditta individuale Scantamburlo CP_1 sottoscrivevano il contratto di affidamento lavori per cui è causa (doc. 3).
• L'attrice era stata resa edotta del fatto che la propria prestazione era funzionalmente collegata al contratto stipulato tra e CP_1 CP_2
• A riprova del collegamento negoziale tra i contratti di affidamento lavori, l'art. 2 dell'accordo di distacco del 16.11.2017 prevedeva che “Le spese di alloggio del personale sono coperte direttamente dall'appaltatore [AU-BO GM]” (doc. 3).
• In ragione di ciò, la scelta e la prenotazione della struttura alberghiera era stata effettuata direttamente dalla committente.
• L'attrice, tuttavia, si rifiutava di utilizzare tale struttura;
con e-mail (doc. 17-bis dell'attore) dava atto di aver già pagato un'altra struttura, senza previa autorizzazione Parte_1
“avete presente 67 km da percorrere sulla strada da Cervinia a Champoluche, perché questo è quello che ci viene chiesto di fare! […]. Lo spostamento lo effettueremo da lunedì in quanto fino ad allora abbiamo già pagato
l'albergo”.
• La tentava di mediare tra la committenza e l'esecutrice, per scongiurare CP_1 contestazioni in merito ai costi sostenuti: “Abbiamo cercato di rappresentare alla nostra committente il problema della distanza della struttura prenotata per il pernottamento, dal cantiere. Purtroppo, come già a sua conoscenza, tale struttura, distante 67 km dal cantiere risulta prenotata per 15 gg. La nostra committente chiede di utilizzare tale struttura rendendosi disponibile a riconoscere qualcosa in ordine al tempo sottratto alle lavorazioni di cantiere” (doc. 17-bis dell'attore).
• L'art. 2 del contratto di affidamento EC - AR del 08.11.2017 prevedeva espressamente che “le quotazioni sopra indicate sono esclusivamente per le lavorazioni come chiaramente descritte con esclusione di ogni altra lavorazione aggiuntiva” ed il successivo art. 4 che “L'esecutrice potrà procedere all'emissione della fattura soltanto dopo avere ricevuto il benestare da parte dell'affidataria” e ancora che
“L'esecutrice si impegna a non incassare le somme direttamente dall'Appaltatore [AU-BO GM], pena la sospensione integrale dei pagamenti da parte dell'affidatario, sino alla conclusione dei lavori e al collaudo dell'opera”
(doc. 2).
pagina 6 di 36 • In modo del tutto speculare, il contratto di affidamento – al CP_1 Parte_1 già menzionato art. 2 prevedeva che “le quotazioni sopra indicate sono esclusivamente per le lavorazioni come chiaramente descritte con esclusione di ogni altra lavorazione aggiuntiva” e all' art. 4 che “L'esecutrice potrà procedere all'emissione della fattura soltanto dopo avere ricevuto il benestare da parte dell'affidataria” e che
“L'esecutrice si impegna a non incassare le somme direttamente dall'Appaltatore [AU-BO GM], pena la sospensione integrale dei pagamenti da parte dell'affidatario, sino alla conclusione dei lavori e al collaudo dell'opera”
(doc. 3).
• La ratio della riportata previsione di cui all'art. 4 comma 1 era che la avrebbe CP_1 autorizzato la fatturazione della solo una volta che essa stessa fosse stata autorizzata Parte_1
a fatturare dalla CP_2
• Secondo quanto statuito in entrambi i contratti in esame (docc. 2 e 3 - art. 8),
l'esecutrice si impegnava a eseguire i lavori “secondo le specifiche tecniche, i disegni e gli elaborati forniti dall'appaltatore e comunque a regola d'arte”.
• Nella prima settimana di dicembre 2017, veniva informata dagli CP_1 operatori inviati presso il cantiere che le lavorazioni richieste dalla direzione dei Parte_1 lavori in loco ed eseguite nello stesso cantiere non corrispondevano alle opere portate in contratto.
• Infatti, su indicazione del capo cantiere della committente AU BO GM, i lavoratori distaccati dalla ditta avevano eseguito una lunga serie di lavorazioni Parte_1 contrattualmente non previste senza preavviso né autorizzazione della che veniva CP_1 informata solo a lavorazioni effettuate.
• Ne seguiva una fitta corrispondenza con nella persona del dott. CP_2 [...]
, allora Direttore Internazionale della società consortile, tesa anche a verificare le spese Persona_2 di vitto e di alloggio già sostenute in ragione delle opere eseguite.
• La contestava, in buona sostanza, che i lavoratori distaccati avessero CP_2 alloggiato presso una struttura diversa da quella individuata e prenotata dalla committenza, con un aggravio di costi non concordato.
• Con riferimento alle contestazioni su vitto e alloggio, con comunicazione del
07.12.2017 comunicava a che “la committenza riconosce il costo aggiuntivo di 1.5 ore CP_1 Parte_1 per il tragitto. Rimane importante disporre delle quantità poste in opera al fine di proporre al committente una quantificazione economica dei lavori eseguiti. Si rimarca la necessità di evidenziare a noi tempestivamente gli inconvenienti di cantiere soprattutto quando impediscano una conveniente produzione” (doc. 4).
pagina 7 di 36 • Non corrisponde a verità che la e la ditta avessero concordato CP_1 Parte_1 di ampliare le opere edili oggetto del contratto né che il preventivo n. 265 fosse stato tacitamente accettato dall'odierna convenuta.
• La maggior parte delle opere realizzate risultavano essere comprese nel contratto sottoscritto da e AU BO GM, ma non comprese nel contratto EC - AR. CP_2
• Per le restanti lavorazioni non comprese nel contratto EC - AR, veniva da queste ultime concordato un importo che doveva però essere validato dalla committente AU
BO GM.
• Con e-mail del 19.12.2017, riportava a tutte le problematiche CP_1 CP_2 emerse in cantiere e riferite da in merito all'alloggio, al numero di persone impiegate, Parte_1 al fatto che erano state poste in opera pareti del tutto difformi da quanto messo in contratto e così via, evidenziando altresì la necessità di un contratto aggiuntivo che definisse tutti questi aspetti.
Nonostante le problematicità emerse, la squadra dei lavoratori aveva comunque eseguito quanto richiesto dal capo cantiere (doc. 7).
• appurava che l'importo delle opere riconosciuto a da parte della CP_1 CP_2 committente AU BO GM risultava di gran lunga inferiore a quanto rendicontato da a per l'esecuzione delle stesse opere non oggetto del contratto del 08.11.2017, CP_1 CP_2 dopo l'esecuzione delle stesse.
• Intanto, in data 21.12.2017 la ditta aveva interrotto il distacco e Parte_1 lasciato il cantiere di LL.
• I lavori dovevano essere ripresi il successivo 08.01.2018, come da accordi intercorsi direttamente tra la e il capo cantiere della AU BO GM (doc. 19-quater Parte_1 dell'attore).
• Senza autorizzazione, il 29.12.2017 emetteva la fattura n. 340/001 di Parte_1
€ 9.276,40. La fattura e l'importo in essa portato per vitto e alloggio veniva contestato dalla CP_2
e, conseguentemente dalla portando allo storno integrale della stessa il CP_1 Parte_1 successivo 24.01.2018 (doc. 12).
• quantificava in € 58.146,20 le opere effettuate e in € 9.276,40 il rimborso CP_1 delle spese di vitto e alloggio (così come rendicontate dalla ); per contro, l'importo Parte_1 calcolato dalla società consortile era pari a € 30.743,58, ottenuto sulla base dei prezzi unitari pagina 8 di 36 contenuti nel computo/contratto in essere tra la stessa e la committente AU BO CP_2
GM (doc. 10).
• Con comunicazione del 29.01.2018 respingeva la proposta di (doc. CP_2 CP_1
11).
• riassumeva a le contestazioni emerse in sede di incontro e CP_1 CP_2 riguardanti le spese di pernottamento (docc. 14 e 15).
• richiedeva a l'immediata ripresa dei lavori presso il cantiere a CP_2 CP_1
LL (docc. 16 e 17).
• replicava confermando la propria disponibilità alla ripresa dei lavori, previo CP_1 accordo economico in ordine alle lavorazioni fuori contratto già eseguite (doc. 18 a-b).
• A tale comunicazione faceva seguito l'emissione da parte di delle fatture n. CP_1
6/2018 (rimborso spese vitto e alloggio, € 9.276,40) e n. 7/2018 (manodopera per le lavorazioni eseguite, per € 58.146,20) (doc. 19).
• Tali importi venivano calcolati sulla base dei SAL già più volte trasmessi alla a loro volta elaborati sulla base di quanto comunicato da , applicando il CP_2 Parte_1 prezzo pattuito in contratto del 08.11.2017.
• In data 27.02.2018 comunicava a la risoluzione del contratto per CP_2 CP_1 asserito inadempimento dell'esponente discendente dal mancato rispetto del termine unilateralmente determinato (doc. 20).
• Ad oggi non ha ricevuto alcun pagamento dalla società consortile CP_1 CP_2 ha chiesto, in principalità, di respingere le pretese dell'attore, in ogni caso, ha formulato CP_1 domanda riconvenzionale trasversale alla altresì chiedendo di essere autorizzata alla sua Controparte_2 chiamata in causa per essere tenuta indenne e manlevata dalle domande attoree e per ottenerne la condanna al pagamento del dovuto, portato dalle fatture 6 e 7 del 2018, per complessivi 67.422,60 euro, facendo riserva di agire in separato giudizio per il mancato guadagno.
È stata autorizzata la chiamata della che ha concluso per il rigetto di ogni Controparte_2 domanda proposta nei suoi confronti e per “accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia del contratto di subappalto stipulato da con la ditta individuale in data Controparte_1 Controparte_15
16.11.2017 e, in ogni caso, accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento della odierna convenuta del contratto stipulato fra e in data 08.11.2017 e condannare Controparte_2 Controparte_1 [...] alla corresponsione a favore di a titolo di risarcimento danni per inadempimento Controparte_1 Controparte_2
pagina 9 di 36 contrattuale della somma di €. 52.900,34, o della maggior somma in giudizio accertanda, oltre interessi di mora dalla scadenza all'effettivo saldo, se del caso operando la compensazione fra quanto eventualmente dovuto alla convenuta con il credito vantato dalla terza chiamata nei suoi confronti”.
Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa è stata istruita con assunzione di prove testimoniali, indi, è stata discussa e incamerata in decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
Qualificazione dei rapporti contrattuali.
Nel contratto di affidamento dei lavori edili datato 16.11.2017 (doc. 3 dell'attore, ma cfr. anche doc.
65 sempre dell'attore) tra e si legge: CP_1 Parte_1
[omissis]
pagina 10 di 36 [omissis]
pagina 11 di 36 [omissis]
Nell'accordo di riservatezza sottoscritto tra le medesime parti e datato sempre 16.11.2017 si legge:
[omissis]
pagina 12 di 36 [omissis]
Il contratto tra e è stato formulato in termini del tutto speculari a quello tra CP_1 Parte_1
e (cfr. docc. 2 e 3 di . CP_2 CP_1 CP_1
Entrambi i contratti fanno riferimento alla “fornitura di sola manodopera utile alla realizzazione di opere in cartongesso”.
È pacifico che il contratto tra e fosse da intendere come appalto, rectius, CP_2 CP_1 subappalto.
Sono indici sintomatici tipici dell'appalto (cfr. art. 1655 c.c. e cfr. anche l'art. 29, comma 1, del d.lgs.276/2003): l'assunzione dell'obbligo di compiere un'opera od un servizio;
l'organizzazione dei mezzi necessari;
la gestione a rischio dell'appaltatore; l'esercizio del potere direttivo nell'organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Si tratta di elementi presenti tanto nel contratto tra e quanto nel contratto tra CP_2 CP_1
e . CP_1 Parte_1
Solo nel contratto tra e è stata inserita la previsione che “l'esecuzione delle opere CP_1 Parte_1 avverrà in regime di distacco del personale dall'esecutrice all'affidataria”.
In generale: “L'istituto del distacco è configurabile nell'ambito del rapporto di lavoro solo in presenza di temporaneità ed occasionalità della dislocazione del lavoratore presso altro datore di lavoro” (Cass. civ.,
Sez. L, Sentenza n. 13979 del 24/10/2000), senza quindi ricadere nel divieto di interposizione di manodopera.
Il riferimento normativo è all'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, che, ai primi due commi, stabilisce:
“
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
pagina 13 di 36
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Ciò chiarito, si ponga attenzione alle uniche differenze tra i due contratti in questione, la differenza riguarda le premesse, che fanno parte integrante ed essenziale del contratto (cfr. art. 1), da una parte, il contratto tra e CP_2 CP_1
pagina 14 di 36 pagina 15 di 36 e, dall'altra parte, quello tra e : CP_1 Parte_1
La previsione dell'esecuzione dei lavori attraverso il distacco degli operai non esclude l'appalto o, per meglio dire, il subappalto.
L'attore sottolinea che “per l'esecuzione delle opere affidate da a quest'ultima ditta ha CP_1 Parte_1 operato il distaccamento di 4 suoi dipendenti ed ha inoltre organizzato e gestito il distaccamento di altri 6 dipendenti della ditta di L'attrice ha, pertanto, distaccato a favore di un totale di 10 lavoratori distribuiti su Persona_1 CP_1 un periodo complessivo di 25 giornate, senza che si sia resa indispensabile l'esecuzione diretta delle opere da parte del Sig.
che ha invece diretto tutte le operazioni necessarie affinché le opere potessero essere eseguite” (pagg. 8 e 9 Parte_1 dell'atto di citazione). era l'affidataria e era l'esecutrice (doc. 3 dell'attore); il contratto tra loro va CP_1 Parte_1 qualificato come appalto – subappalto – in cui l'esecutrice si è avvalsa del distacco dei lavoratori in favore dell'affidataria.
Ad avviso della scrivente, appare alquanto rivelatorio, al di là del contenuto formale dei contratti, quanto scrive a con e-mail del 17.11.2017 (doc. 65 dell'attore): “…buonasera, noto che Parte_1 CP_1 mancano alcune delle appostille che ho richiesto: - il pagamento da parte vostra o del committente del vitto e alloggio anche
pagina 16 di 36 perché vorrei capire andando incontro alla stagione turistica invernale come e dove dormire. a meno che non vi sia un fermo cantiere e a questo punto lo vorrei sapere da subito;
- il termine dei lavori e/o le richieste delle tempistiche, entro lunedì
(giornata che io sarò in cantiere) sera devono essere definite e concordate;
- le cause di forza maggiore diversamente potrebbe venirmi chiesto di lavorare a - 20° oppure creare a ns. spese le chiusure. - se non mi permettete il subappalto sicuramente non sono in grado di far fronte alle vs. richieste. - art 8 voce j non devo essere io il responsabile io presto solo manodopera”.
In sostanza, , già all'atto di sottoscrizione del contratto, chiedeva espressamente di Parte_1 derogare al divieto di subappalto, avvertendo che, altrimenti, non avrebbe potuto far fronte alla richiesta, inoltre, pur sottoscrivendo un contratto di appalto – e tale qualificandolo anche in atto di citazione – riteneva che, prestando “solo” la manodopera, avrebbe dovuto non rispondere della custodia in cantiere
(cfr. punto j dell'art. 8 del contratto).
Gli intendimenti sottoscritti nel contratto paiono parzialmente difformi dagli intendimenti fatti presente con le comunicazioni e-mail tra le parti.
Ulteriore conferma con successiva e-mail del 17.12.2017 che scrive a (doc. Parte_1 CP_1
40 dell'attore): “…In cantiere si è chiaramente manifestata la necessità di una persona che sovraintendesse i lavori e che risolvesse le problematiche fino ad oggi riscontrate, e che sicuramente con l'aumento del numero delle persone in cantiere continuerà a verificarsi di giorno in giorno. Fino ad oggi ho svolto, saltuariamente, ma personalmente quella funzione, se ritenete che io possa/debba svolgere tale funzione, sarà necessaria una quantificazione economica. Diversamente provvedete come già avevate detto ad inizio cantiere a mettere un vs. addetto in loco”.
, addirittura, lamenta di aver dovuto assumere, de facto, la funzione, seppure Parte_1 saltuariamente, di “capo cantiere”.
Le parti hanno sottoscritto dei contratti che hanno la veste giuridica di appalti (subappalti) e al contempo contengono la volontà di affidare dei lavori di manodopera in regime di distacco degli operari, preoccupandosi solo in corso dei lavori dell'esatta individuazione delle opere e, dunque, della loro quantificazione economica, circostanze che ha portato alla controversia in discussione.
La fattispecie può essere qualificata, per prevalenza, come subappalto di lavori in regime di distacco degli operai, ben sapendo, tuttavia, che questa qualificazione formale, svolta ai fini di causa, nasconde una zona grigia, avendo le parti volutamente assunto pattuizioni contrarie a quanto indicato in contratto nel corso dello svolgimento dei lavori.
pagina 17 di 36 A sua volta, il contratto tra e è anch'esso un subappalto rispetto all'affidamento dei CP_2 CP_1 lavori che la committente austriaca aveva fatto alla (cfr. doc. 27 di contratto tra la CP_2 CP_1 committente austriaca ed . CP_2
L'attore documenta di aver ottenuto, inoltre, l'autorizzazione ad incaricare altra ditta, con ulteriore distacco di lavoratori (si tratta della ditta che i testi indicano come ditta A.S.A.I., ossia la ditta individuale di
HI SO ND).
L'attore produce prova del distacco degli operari (cfr. docc. da 7 a 17) per complessivi 10 lavoratori, distribuiti in 25 giornate.
Ciò significa che, anche avendo le parti convenuto il divieto di subappalto, la informata CP_1 della circostanza (doc. 10-bis), ha consentito per fatti concludenti a che incaricasse altra ditta Parte_1 per il distacco di ulteriori lavoratori e, pertanto, alcuna violazione alle pattuizioni contrattuali è da ravvisare nell'ambito dei rapporti interni tra e . CP_1 Parte_1
Lo stesso deve dirsi tra e in quanto emerge dalle comunicazioni via e-mail quanto CP_2 CP_1 fosse perfettamente a conoscenza del fatto che gli operai distaccati provenivano da , CP_2 Parte_1 nonché del fatto che presentava delle istanze che poi “girava” ad (si faccia Parte_1 CP_1 CP_2 caso alle comunicazioni prodotte sub docc. 23 e 24 di . CP_1
Questo dimostra che i lavori sono stati realizzati con un'autorizzazione de facto al subappalto, del quale nessuna delle parti in causa può, oggi, fingere d'ignorare l'esistenza. Ciò che si è realizzato, in concreto, è che le parti hanno proceduto ad una cascata di subappalti e i lavoratori sono stati distaccati nel cantiere in Austria.
Nei contratti prodotti e persino in quello con la committente principale austriaca, era formalmente fatto divieto di affidare i lavori in subappalto, tuttavia, dal tenore delle comunicazioni via e-mail e dalla ricostruzione delle difese, emerge che tutti sapevano che in cantiere erano presenti lavoratori in regime di distacco e che aveva affidato i lavori in subappalto a che, a sua volta, li aveva affidati in CP_2 CP_1 subappalto a , addirittura, è pacifico e documentato che fu informata da Parte_1 CP_1
del distacco di altri operari (che salirono complessivamente a 10) provenienti dalla ditta Parte_1
A.S.A.I.
Ora, nonostante le parti si facciano più o meno forza del formale divieto di subappalto, è oltremodo pretestuoso invocarlo quando, nella realtà dei fatti, tutti conoscevano esattamente l'esistenza di affidamento di lavori a cascata, considerato che le imprese comunicavano tra loro via e-mail oltre che de pagina 18 di 36 visu, essendo presente in cantiere un rappresentante della il dott. , e ricevendo CP_2 Persona_2 comunicazioni da che, poi, girava ad Queste comunicazioni possono tener CP_1 Parte_1 CP_2 luogo dell'autorizzazione per iscritto al subappalto tra le parti coinvolte.
Nei contratti prodotti e, persino in quello con la committente principale austriaca, era formalmente fatto divieto di affidare i lavori in subappalto, tuttavia, dal tenore delle comunicazioni via e-mail e dalla ricostruzione delle difese, emerge che le parti in causa sapevano che aveva affidato i lavori in CP_2 subappalto a che, a sua volta, li aveva affidati in subappalto a e in regime di distacco CP_1 Parte_1 dei lavoratori, addirittura, è pacifico e documentato che fu informata da del distacco CP_1 Parte_1 di altri operari (che salirono complessivamente a 10) provenienti dalla ditta A.S.A.I.
III
Sul collegamento negoziale, sul divieto di subappalto e sulle eccezioni di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto. ha sostenuto l'esistenza di un collegamento negoziale tra i contratti posti in essere, CP_1 allegando che il contratto tra e trovi la propria ragione d'essere, la propria causa, nel CP_1 Parte_1 contratto tra e (cfr. pag. 16 della comparsa di . CP_2 CP_1 CP_1
La tesi del collegamento negoziale, pure se accolta, non comporta, per ciò solo, un esonero di responsabilità per dal momento che il subcommittente resta obbligato nei confronti del proprio CP_1 subappaltatore.
Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore.
Si ritiene, proprio perché si tratta di contratti autonomi, che la violazione del divieto di subappalto non incida sulla validità del rapporto sorto tra e e che, in ogni caso, le comunicazioni CP_1 Parte_1 per e-mail tengano luogo, come già detto, dell'autorizzazione al subappalto, in assenza di tempestiva contestazione.
La comunicazione di cui al doc. 10-bis dell'attore vale come autorizzazione scritta al distacco di altri operai della ditta A.S.A.I. da parte di per assenza di opposizione di quest'ultima, fermo che il CP_1 divieto riguardava il subappalto e non il distacco in sé considerato. ha sollevato eccezione di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto tra e CP_2 CP_1
datato 16.11.2017 rispetto alla stessa Parte_1 CP_2
pagina 19 di 36 In merito alla natura del vizio si può discutere.
Secondo un orientamento, si deve ritenere che il vizio in esame non ricada nella nullità, ma nell'annullabilità relativa, per incapacità legale dell'appaltatore a stipularlo;
secondo una parte della Dottrina, infatti, il presupposto è che l'art. 1656 c.c. introduca un'ipotesi di incapacità speciale di agire, tuttavia, secondo Giurisprudenza risalente, si tratterebbe di una nullità relativa: “L'art. 1956 c.c., nell'esigere, per i contratti di subappalto, il consenso del committente, intende tutelare, con riguardo allo intuitus personae, l'interesse di quest'ultimo: trattasi, pertanto, di nullità relativa che può essere fatta valere soltanto da lui e non può essere rilevata d'ufficio”
(Cass. civ., 18.5.1955, n. 1466). Secondo altra Dottrina si tratterebbe di semplice inefficacia, nel senso che la mancanza di autorizzazione porterebbe soltanto all'inefficacia, e non l'invalidità, del subappalto nei confronti del committente principale. ha eccepito la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia del subappalto stipulato dalla CP_2 CP_1 con per la violazione del divieto di subappalto (art. 1656 c.c. e art. 7 del contratto datato Parte_1
8.11.2017: doc. 2 della terza doc. 2 della convenuta . CP_2 CP_1
Ad avviso della scrivente, la violazione è più correttamente riconducibile ad un'annullabilità relativa, per incapacità speciale di agire, aderendo al primo orientamento dottrinale sopra esposto.
Indipendentemente dalla qualificazione del vizio, l'eccezione di non può essere accolta. CP_2
L'eccezione di si fonda sulla previsione formale di un divieto di subappalto, ma si scontra CP_2 con la realtà ricostruita attraverso le comunicazioni versate in giudizio, dalle quali emerge la reciproca conoscenza e accettazione da parte di tutte le parti oggi in causa del regime di subappalto, come esposto sopra.
L'eccezione di è da respingere potendo ritenere che le comunicazioni intercorse tengano CP_2 luogo dell'autorizzazione per iscritto al subappalto, tanto più che era presente con un proprio CP_2 referente in cantiere (tale dott. ) e, pertanto, era anche concretamente a conoscenza Persona_2 dell'esistenza del subappalto.
La vicenda non ricade nelle più stringenti previsioni di un appalto pubblico, restando da qualificarsi come appalto privato per cui, fuori dall'ambito pubblico, non dovendo garantire specifiche qualità soggettive dei contraenti, il divieto di subappalto, seppure contenuto in contratto, può essere superato qualora venga provata una diversa volontà delle parti.
È vero che l'autorizzazione al subappalto avrebbe dovuto essere ricevuta per iscritto, eppure le comunicazioni intercorse tra le parti contengono prova che tutti conoscevano l'esistenza di plurimi livelli di pagina 20 di 36 affidamento dei lavori e le parti ne discutevano tra loro, per cui queste comunicazioni tengono luogo all'autorizzazione per iscritto a procedere con subappalto.
IV
La ricostruzione dei fatti. afferma che non vi sia prova che le opere effettivamente realizzate siano state eseguite da CP_1
perché erano presenti “diverse ditte” (pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta). Parte_1
La circostanza è superata dal fatto che non è stata fornita prova di altre ditte se non quella di e di (ditta A.S.A.I.), entrambi autorizzati (per questa seconda ditta Parte_1 Persona_1 vedasi comunicazione di distacco e relativi documenti (docc. 10-bis – 17 dell'attore).
I testi hanno sostanzialmente confermato l'esecuzione dei lavori precisando di aver lavorato in gruppo, con diversi “colleghi” ed ognuno ha svolto una parte delle lavorazioni.
Il teste ha riferito che erano presenti “altre ditte”, ma vale quanto precisato sopra. Testimone_1
Stesso dicasi per la testimonianza di Controparte_11
La convenuta contesta l'attendibilità di alcuni testi per il lungo tempo trascorso evidenziando che coloro che meglio ricordano sono anche più “vicini” agli interessi attorei. Il tempo trascorso ha reso certamente più difficile ricordare i particolari delle lavorazioni, tuttavia, non è seriamente in dubbio che i lavori siano stati realizzati e questo è confermato da tutti gli operari, sentiti a testimonianza, anche da chi ricorda di meno.
Si tratta di lavori non contestati nella loro realizzazione, piuttosto, la contestazione è che sono stati fatti lavori diversi da quelli previamente concordati su indicazione diretta, in cantiere, della committente principale, ossia l'austriaca AU BO GM e dell'appaltatrice attraverso il referente, tale dott. CP_2
. Persona_2
La scrivente ritiene che le indicazioni siano giunte anche direttamente da posto che è CP_2 documentato e, comunque, mai smentito che il dott. , per conto di era presente in Persona_2 CP_2 cantiere e s'interfacciava con gli operai.
A modesto avviso della scrivente, questa scelta contrattuale è stata foriera della successiva difficoltà nel concludere un accordo economico sulle opere realizzate, unitamente alla scelta di moltiplicare le parti coinvolte.
pagina 21 di 36 lamenta che “le parti non hanno concordato alcun ampliamento dei lavori;
ha eseguito i CP_1 Parte_1 lavori “fuori contratto” su indicazione del direttore lavori presente in cantiere senza previamente avvertire e senza CP_1 chiedere autorizzazione alcuna, comunicando l'avvenuta esecuzione solo a opere poste in essere. si è dunque vista CP_1 costretta ad attivarsi con per il pagamento di questi lavori, ed è da tale circostanza che è sorta tutta la controversia. CP_2
Non vi è stata alcuna “accettazione tacita” ma una copiosa corrispondenza delle parti ove ha sempre sottolineato la CP_1 necessità di ottenere l'approvazione della committenza prima di procedere a qualsivoglia fatturazione” (pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta.
Posto che si ritiene che fosse presente direttamente in cantiere, con il proprio referente, e CP_2 abbia supervisionato i lavori affiancandosi all'impresa austriaca, avrebbe dovuto, semmai, dolersi CP_1 con del mancato pagamento di quanto alla dovuto, invece di dolersi del fatto che gli operai CP_2 CP_1 hanno realizzato le opere richieste.
con affermazione a carattere confessorio, scriveva in data 19.12.2017 a CP_1 Persona_2
della “In cantiere si sono poste in opera pareti del tutto difformi da quelle messe in contratto. Ciò rende
[...] CP_2 necessario definire un contratto aggiuntivo dove siano descritte più chiaramente, le stratigrafie poste, e da porre, in opera. Pur mancando questo contratto la squadra ha finora eseguito quanto richiesto dal capo cantiere per non fermare la produzione in cantiere. Riceverete bozza di tale contratto a stretto giro” (doc. 7 dell'attore).
Ciò significa che, contrariamente a quanto ora sostenuto, aveva consentito, per fatti CP_1 concludenti, alla prosecuzione del cantiere nonostante sapesse perfettamente che le opere che si stavano realizzando non corrispondevano a quelle inserite in contratto.
Occorre, dunque, partire da un dato di fatto semplice: i lavori sono stati effettivamente eseguiti e, invero, né la convenuta né la terza chiamata arrivano a smentire il dato di fatto, concentrandosi, invero, sulla quantificazione economica dei lavori per l'altro semplice motivo che, in una cascata di subappalti, alcuna della parti oggi in causa è stata pagata (o interamente pagata), per effetto dell'inadempimento dell'originale committente austriaca, nelle more fallita.
La semplicità fattuale della vicenda emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalle stesse parti in modo sostanzialmente concordante e, in buona parte, riportata nel primo paragrafo (vedasi sopra).
Significativo è che affermi in comparsa di risposta (pagg. 11 e 12): CP_1
• quantificava in € 58.146,20 le opere effettuate e in € 9.276,40 il rimborso CP_1 delle spese di vitto e alloggio (così come rendicontate dalla ); per contro, l'importo Parte_1 calcolato dalla società consortile era pari a € 30.743,58, ottenuto sulla base dei prezzi unitari pagina 22 di 36 contenuti nel computo/contratto in essere tra la stessa e la committente AU BO CP_2
GM (doc. 10).
• Con comunicazione del 29.01.2018 respingeva la proposta di (doc. CP_2 CP_1
11).
• riassumeva a le contestazioni emerse in sede di incontro e CP_1 CP_2 riguardanti le spese di pernottamento (docc. 14 e 15).
• richiedeva a l'immediata ripresa dei lavori presso il cantiere a CP_2 CP_1
LL (docc. 16 e 17).
• replicava confermando la propria disponibilità alla ripresa dei lavori, previo CP_1 accordo economico in ordine alle lavorazioni fuori contratto già eseguite (doc. 18 a-b).
• A tale comunicazione faceva seguito l'emissione da parte di delle fatture n. CP_1
6/2018 (rimborso spese vitto e alloggio, € 9.276,40) e n. 7/2018 (manodopera per le lavorazioni eseguite, per €58.146,20) (doc. 19).
• Tali importi venivano calcolati sulla base dei SAL già più volte trasmessi alla a loro volta elaborati sulla base di quanto comunicato da , applicando il CP_2 Parte_1 prezzo pattuito in contratto del 08.11.2017.
• In data 27.02.2018 – a mezzo del proprio legale – comunicava a la CP_2 CP_1 risoluzione del contratto per asserito inadempimento dell'esponente discendente dal mancato rispetto del termine – unilateralmente e determinato (doc. 20).
In sostanza, si è rifiutata di pagare quanto esposto dalla - sulla base dei conteggi di CP_2 CP_1
- e ha richiesto la ripresa dei lavori per poi risolvere il contratto lamentando la mancata Parte_1 ripresa del cantiere. non smentisce affatto, semmai, conferma quanto ex adverso allegato quando afferma che “le CP_2 censure mosse da alla ditta cui ha subappaltato la prestazione sono le medesime che Controparte_1 [...] aveva mosso alla società cui aveva appaltato i lavori de quibus” (pag. 3 della comparsa di cost.), ossia CP_2 attengono al profilo economico per il mancato accordo sul punto.
L'esecuzione dei lavori non può seriamente essere posta in dubbio, sia per il tenore delle testimonianze sia per il tenore delle difese.
pagina 23 di 36 La contestazione attiene alla quantificazione economica, ma, invero, anche questo è un falso problema in quanto la emettendo fattura ad riconosce che i lavori e persino il rimborso CP_1 CP_2 del vitto e dell'alloggio corrispondono a quanto richiesto da . Parte_1
Come sottolineato dall'attore, l'emissione delle fatture da parte di conferma l'effettiva CP_1 esecuzione dei lavori e pure la correttezza degli importi calcolati, sia a titolo di corrispettivo sia a titolo di rimborso delle spese di vitto e di alloggio.
da parte sua, non ha svolto alcuna contestazione specifica sui compensi. CP_2
Il problema è sorto per il fatto che gli accordi di con l'impresa austriaca prevedevano un CP_2 compenso inferiore a quello preteso da a sua volta calibrato su quello richiesto da . CP_1 Parte_1
Il contratto prevedeva che l'esecutrice avrebbe potuto procedere all'emissione della fattura soltanto dopo aver ricevuto il “benestare” da parte dell'affidataria (art. 4 del contratto). Si ritiene d'interpretare questa previsione come riferita al fatto che la fatturazione andava emessa in assenza di contestazione sull'esecuzione a regola d'arte dei lavori, come meglio sarà spiegato avanti.
Quanto, invece, al mancato accordo sulla valorizzazione economica di questi lavori, l'assenza di benestare alla fatturazione non può precludere il riconoscimento del corrispettivo di lavori che sono stati effettivamente eseguiti sulla base delle indicazioni del capo cantiere presente in loco, avendo le parti posto le basi perché il cantiere andasse avanti, in attesa di trovare un accordo sulla quantificazione economica, anche se poi l'accordo non è stato raggiunto.
La pretesa economica non poteva essere disconosciuta limitandosi a ripetere che non era stata pattiziamente concordata, specie perché i lavori sono stati realizzati e trattenuti senza contestazione.
V
Sul presunto recesso di CP_1
L'attore fa richiamo all'art. 1671 c.c. ritenendo che abbia voluto esercitare il recesso dal CP_1 contratto di subappalto.
L'interruzione dei rapporti è avvenuta senza alcuna formalizzazione di un recesso e non è neppure provato che sia stata ad interrompere i rapporti oppure che sia stato , quando è CP_1 Parte_1 mancata la ripresa dei lavori.
pagina 24 di 36 La comunicazione del 27.12.2017 inviata dalla (doc. 19-quater dell'attore) non costituisce CP_1 prova di recesso, semmai, in quella comunicazione, avverte che il pagamento sarà subordinato al CP_1
“benestare” che riceverà sulla propria fatturazione.
Non si ritiene di poter qualificare tale comunicazione come esercizio di recesso della CP_1
[...]
: sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. Controparte_16
è inadempiente all'obbligazione di pagamento e di rimborso assunta verso . CP_1 Parte_1
Affermare che è solo colpa di se non ha pagato è affermare di non CP_2 CP_1 Parte_1 aver pagato la propria controparte contrattuale – appunto – perché non si è stati a propria Parte_1 volta pagati e questo significa subordinare il pagamento della prestazione ricevuta all'adempimento di un altro contratto, pure collegato, ma comunque autonomo quanto alle prestazioni dovute.
All'art. 4 dei contratti prodotti si legge che “l'esecutrice potrà procedere all'emissione della fattura soltanto dopo aver ricevuto il benestare da parte dell'affidataria” e che “l'esecutrice s'impegna a non incassare le somme direttamente dall'appaltatore”.
La clausola contrattuale che condiziona l'adempimento non appare sussumibile alla condizione meramente potestativa, come tale nulla (art. 1355 c.c.), atteso che, se è vero che, se è vero che il verificarsi di essa dipende dalla volontà e dall'attività di una sola delle parti, è anche vero che tale accadimento non è indifferente per la parte in questione, alla stregua di un mero “si voluero”.
La clausola contrattuale in questione, pur non sfociando in una condizione meramente potestativa, tuttavia, deve essere interpretata secondo buona fede, non essendo possibile per la parte che deve pagare il corrispettivo prolungare l'attesa sine die di controparte, che ha già realizzato l'opera e per il solo fatto che la committente principale rifiuta di pagare le somme dovute, a fronte di lavori non contestati.
Un'interpretazione del genere tramuterebbe la clausola in un trasferimento completo del rischio d'inadempimento da una parte all'altra, con esclusione di qualunque responsabilità da parte del debitore, circostanza che la renderebbe simile ad una condizione di esonero della responsabilità per dolo o colpa grave, come tale nulla (art. 1229 c.c.).
Quanto al “benestare” si ritiene che non debba valere come mero capriccio dell'affidataria dei lavori e quindi non possa essere rimessa alla sua discrezione l'autorizzazione alla fatturazione, piuttosto, il pagina 25 di 36 benestare era da intendere come assenza di tempestive e serie contestazioni sulla conformità delle opere realizzate.
Quanto all'impegno di non incassare somme “direttamente dall'appaltatore”, si tratta di previsione che rafforza l'obbligo di provvedere al pagamento da parte della controparte contrattuale, ossia per CP_1
ed per Parte_1 CP_2 CP_1
In via di subordine, ha domandato di dichiarare la risoluzione del contratto con Parte_1 per inadempimento di quest'ultima. CP_1
La domanda deve essere accolta.
Vertendosi in ambito contrattuale, era onere e interesse della provare il proprio esatto CP_1 adempimento e, invece, la stessa nulla ha provato, essendo pacifico che non abbia ricevuto Parte_1 alcun corrispettivo per le opere realizzate dagli operai in distacco, nonostante quei lavori non siano stati contestati e siano stati ritenuti dalla committente.
Ne deriva che, nell'ambito dei rapporti interni tra attore e convenuta, l'interruzione dei rapporti deve ritenersi causata dall'inadempimento di all'obbligazione di far fronte al pagamento del dovuto, CP_1 anche a titolo di rimborso spese per vitto e per alloggio, oltre che di viaggio.
VII
Sulla quantificazione dei lavori eseguiti.
A seguito dell'esecuzione dei lavori, la contestazione è sorta sulla loro valorizzazione, non avendo le parti raggiunto un accordo.
ha riepilogato i lavori effettuati con una serie di e-mail e con i conteggi allegati, Parte_1 utilizzati da per spiccare fattura ad CP_1 CP_2
Con e-mail del 21.12.2017 (doc. 19-bis1 dell'attore), ha fatto domanda di pagamento, Parte_1 in attesa di ricevere “riscontro” per fatturare. ha risposto con e-mail del 27.12.2017, del seguente tenore: “Rispondo alla vostra e riferisco che CP_1 la prosecuzione del cantiere è certamente subordinata al benestare che riceveremo in ordine alla nostra fatturazione, esposta al nostro committente a seguito dei conteggi da voi rappresenta per le opere eseguite e per le spese sostenute. Non appena il nostro committente darà riscontro positivo a quanto da noi esposto, si potranno stabilire le modalità di rimborso, fatturazione e prosecuzione del cantere” (doc. 19-quater dell'attore).
pagina 26 di 36 In assenza di accordo, è il giudice a quantificare l'importo dovuto (art. 1657 c.c.), tenuto conto che i lavori sono stati realizzati secondo le indicazioni della committente principale (l'impresa austriaca) e della stessa il cui referente era in loco, senza alcuna contestazione. I lavori non possono dirsi CP_2
“contestati” solo perché è mancato l'accordo sulla loro valorizzazione economica, non si tratta, cioè, di lavori mal eseguiti o difformi, altrimenti, la contestazione avrebbe dovuto essere tempestiva e puntuale.
ha chiesto il rimborso delle retribuzioni dei dipendenti e di quanto pagato alla ditta Parte_1
(cfr. doc. 19 e 19-bis dell'attore), per complessivi 37.963,02 euro, oltre iva di legge, Persona_1 oltre interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal dovuto – da riferire alla richiesta di emettere fattura con e-mail del 21.12.2017 (cfr. doc.19-bis1 dell'attore) – fino al saldo, oltre al risarcimento forfettario di
40,00 euro ex art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2002.
Nel contratto era precisato che i lavori erano accettati senza un preventivo sopralluogo (vedasi doc.
3 dell'attore) e ne consegue che soltanto giunti in cantiere si è avuta contezza della conformazione e delle caratteristiche delle opere da realizzare. ha concluso con un'integrazione del contratto per fatti concludenti, giacché CP_1 Parte_1 le opere sono state richieste in cantiere, eseguite e trattenute senza contestazione.
Con mail del giorno 1.12.2017, informava della quotazione dei lavori Parte_1 CP_1 aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di contratto, alla luce delle stratigrafie (cfr. docc. 4 e 5 e 6-bis dell'attore: stratigrafie ed e-mail con trasmissione del preventivo indicato con il n. 265).
Si tratta di lavori tacitamente accettati perché mai contestati (cfr. anche doc. 57 dell'attore).
I conteggi del dovuto sono esposti al doc. 19-ter dell'attore e devono essere riconosciuti in base a questi conteggi, dal momento che gli stessi sono stati utilizzati da per richiedere, a propria volta, il CP_1 corrispettivo ad CP_2
L'emissione della fattura 7 del 2018 (doc. 19 della convenuta) da parte di nei confronti della CP_1 conferma l'assenza di contestazioni e la correttezza degli importi domandati in pagamento da CP_2
. Parte_1
Parte attrice sottolinea quanto segue:
[omissis]
“…Dopo aver effettuato il sopralluogo del cantiere, la non ha fatto altro che indicare a Parte_3 CP_1 attraverso il preventivo n. 265, le lavorazioni necessarie a seconda della collocazione e della funzione richiesta ad una parete o pagina 27 di 36 ad una controparete;
lo stesso dicasi per la controsoffittatura a seconda della presenza o meno di tubi di scarico o elettrici, colonne di sostegno in ferro, ecc…
L'utilizzo di determinate componenti isolanti (lana, ecc…) all'interno di una parete o controparete in cartongesso non rende l'esecuzione dell'opera arbitraria, tutt'altro. Se una controparete perimetrale in appoggio a calcestruzzo venisse eseguita allo stesso modo di una parete divisoria in cartongesso, le problematiche di isolamento termico e di umidità che ne deriverebbero sarebbero evidenti. Invece, nel caso di specie nessuna contestazione è mai pervenuta a in ordine a difetti delle Parte_1 opere realizzate o a problemi di infiltrazioni d'acqua, umidità, ecc…
Dunque, ha realizzato pareti, contropareti e controsoffittature, con la “colpa” evidentemente di non Parte_1 averle realizzate tutte uguali, ma di aver seguito le caratteristiche richieste dal capo-cantiere e riportate nel capitolato d'appalto, dandone comunicazione a con il preventivo n. 265 del 01/12/2017 e tramite lo stato di avanzamento lavori. CP_1
In tal senso, non si può sostenere che le ditte ed non fossero a conoscenza delle diverse tipologie di CP_1 CP_2 pareti e contropareti necessarie alla realizzazione delle opere, posto che lo stesso capitolato d'appalto indica differenti sigle corrispondenti ad una precisa tipologia di parete con predeterminate caratteristiche.
Si prenderà ora in esame una parte del materiale fotografico prodotto (doc. 18), raffrontandolo con il contratto di affidamento opere (doc. 3), il preventivo in data 1.12.2017 (doc. 6 bis), il capitolato (doc. 6 quater) e il prospetto con la quantificazione economica delle opere svolte (doc. 19 ter). Per precisione, si ribadisce che le voci del capitolato indicano caratteristiche tecniche specifiche di opere che nel contratto di affidamento venivano genericamente indicate come pareti, contropareti e controsoffittature, ma che - come argomentato prima e come è evidente anche ai non addetti ai lavori - non possono essere tutte identiche per dimensioni e caratteristiche e, quindi, sono state specificate nel preventivo n. 265 in data
1.12.2017.
Se si prende poi in esame il primo file contenuto nel doc. 18, vale a dire la fotografia riguardante il bagno, noteremo corrispondenza rispetto a quanto indicato contrattualmente nelle premesse del contratto, che infatti comprende, tra le altre cose, anche la realizzazione di strutture in cartongesso riguardanti tre bagni. Si noti, inoltre, quanto indicato nelle varianti 1 e 2 dei conteggi (doc. 19 ter). In particolare, le strutture in legno a supporto delle lastre in cartongesso, indicate anche nel preventivo in data 1.12.2017 (doc. 6 bis).
Non è difficile intuire che si tratta di una parete “a doppia lastra”, cioè con presenza di due lastre in cartongesso, delle quali, in fotografia, si vede la parte interna. Nel dettaglio, si tratta di una parete mono-struttura a doppia lastra con annessa struttura metallica. Esattamente come richiesto nel contratto di affidamento lavori e come integrato nel preventivo in data 1.12.2017.
pagina 28 di 36 Esaminando, invece, le fotografie denominate “ANTINCENDIO - 4-12-2017” – “compartimentazione con struttura e rinforzi per fissaggio - 4-12-2017” – “compartimentazione con struttura ANTINCENDIO1”, vale a dire quelli riguardanti la struttura antincendio, si notano nuovamente le strutture in legno a supporto della parete a doppia lastra
(indicate come varianti 1 e 2 sia nel doc. 6 bis sia nel doc. 19 ter), nonché la struttura metallica a sostegno della parete stessa.
Dalle suddette fotografie emerge anche la variante 4, che riguarda pareti con porta in legno e che è stato indicato da
a pag. 2 del preventivo (doc. 6 bis) e nei conteggi (doc. 19 ter). Ovviamente, nel caso della struttura antincendio, Parte_1 il carattere specifico dell'opera richiedeva che la parete ed il materiale fosse ignifugo o comunque resistente al fuoco.
Nel file denominato “piano secondo colonne ferro e soffitto a vista - 28-11-2017” si nota, infine, il terzo tipo di struttura realizzata da e indicata nel contratto, vale a dire la controsoffittatura. Nella foto si vede chiaramente Parte_1 che gli operai avevano già installato i pannelli, con applicazione di stucco nelle fessure tra gli stessi.
Piuttosto semplice appare poi il confronto con le altre pareti realizzate, poiché vi è corrispondenza tra quanto presente nel capitolato d'appalto (doc. 6 quater) e quanto indicato nei conteggi.
Preliminarmente, se si osserva la penultima pagina del capitolato d'appalto si noterà la dicitura
“Trockenbauarbeiten”, che si può agevolmente tradurre con “lavori in cartongesso”. Si noterà poi che tutti questi lavori sono indicati con il numero 39 e che ogni diversa specificazione contiene il numero 39 seguito da altri numeri, ad indicare che si tratta, per l'appunto, di diverse tipologie di cartongesso. Non a caso l'integrazione di preventivo n. 265 riporta quel medesimo numero 39” (pagg.
9-11 della prima memoria integrativa dell'attore).
[omissis]
L'attore ha dettagliato il calcolo del compenso richiesto, mentre ha svolto contestazioni del CP_1 tutto generiche e, soprattutto, ha domandato il pagamento ad in base ai conteggi di , CP_2 Parte_1 che riteneva corretti e congrui. va quindi condannata al pagamento in favore di . CP_1 Parte_1
All'importo pagato per le retribuzioni degli operai deve aggiungersi l'importo dovuto per il mancato guadagno di . Parte_1
Il mancato guadagno ha la finalità di far conseguire all'attore quanto avrebbe ricavato per i lavori ed
è stato quantificato da in base a dei conteggi non specificatamente contestati in complessivi Parte_1
22.481,30 euro, sicché la domanda viene accolta nella stessa misura.
VIII
Sulle spese di vitto, di alloggio e di viaggio. pagina 29 di 36 Il contratto sottoscritto da (cfr. doc. 3 dell'attore) prevedeva che: Parte_1
• le spese di alloggio del personale fossero coperte direttamente dall'appaltatore;
• fossero rimborsate le spese di vitto del personale;
• fossero riconosciute le spese di trasferta del personale operante, consistenti in un viaggio dal cantiere a località da definirsi e in un viaggio da questa al cantiere ogni due settimane.
(cfr., tra gli altri, doc. 40 dell'attore) ha contestato alla il fatto che l'albergo, Parte_1 CP_1 scelto unilateralmente dall'appaltatore, distasse ben 67 chilometri dal cantiere in montagna (tutti i testimoni hanno confermato che il viaggio durava oltre un'ora in andata e in ritorno), con strade innevate (periodo dei lavori compreso tra novembre/dicembre).
È legittima la richiesta di di pernottare più vicino al cantiere e avere un numero di Parte_1 stanze e di bagni adeguato al numero di lavoratori.
La previsione contrattuale non poteva giustificare un trattamento degradante della manodopera impiegata e, come tale, la richiesta dell'attore deve essere accolta, superando una previsione contrattuale lacunosa (il contratto tace sulla distanza dell'albergo e sul trattamento che sarebbe stato riservato agli operai).
La e-mail piccata del referente (vedasi la corrispondenza, doc. 23 di Persona_2 CP_1 appare fuori luogo e non dimostra alcunché posto che si fonda sul presunto trattamento deteriore riservato ad altri operai, come se questo giustificasse il trattamento “meno peggio” degli operai distaccati da
. Parte_1
Si tratta di spese di vitto e di alloggio effettivamente sostenute e prive del carattere voluttuario, per cui tutte le spese rendicontate devono essere rimborsate a parte attrice, anche quelle di pernottamento alberghiero in quanto resosi necessario: la scelta di un albergo eccessivamente distante in mezzo alle montagne in inverno appare tale da poter essere rifiutata legittimamente da in quanto la Parte_1 premessa, anche presupposta, perché da ritenersi implicita, doveva essere l'indicazione di una sistemazione dignitosa, potendo “scomodare” la fattispecie della c.d. presupposizione, integrativa degli accordi contrattuali.
Sul numero di viaggi, posto che è documentato che gli operari sono diventati 10, questo significa che non tutti i viaggi potevano essere fatti con un solo mezzo e va quindi riconosciuto un supplemento di rimborso per le trasferte con due veicoli.
pagina 30 di 36 Si ritiene, pertanto, che le spese debbano essere integralmente rimborsate così come quantificate da e riportate dalla con fattura n. 6 del 2018, comportamento che meglio di altro Parte_1 CP_1 testimonia il fatto che, in allora, la convenuta aveva ritenuto le richieste congrue.
IX
Sugli interessi.
L'attore ha domandato interessi al saggio previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, dovuto per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, come certamente è la presente.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto:
[omissis]
“
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
”
[omissis]
ha allegato e documentato che: Parte_1
• ha domandato il pagamento per il lavoro svolto secondo i conteggi allegati con e- mail del 21.12.2017 (docc. 19-bis-1 e 19-ter);
• nella mail in data 21.12.2017 (doc. 19-bis-1) aveva indicato come da fatturare l'importo di 43.309,02 euro, che era comprensivo anche delle spese da rimborsare;
• in data 12.1.2018 ha inviato via pec a copia della fattura n. 340/001 del CP_1
29.12.2017 emessa a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il vitto e l'alloggio dei lavoratori distaccati;
• la fattura è stata però stornata con relativa nota di credito (doc. 57).
Si ritiene che gli interessi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, peraltro in assenza di presa di posizione specifica delle parti, debbano farsi decorrere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), dello stesso pagina 31 di 36 decreto e, dunque, decorsi 30 gg. dalla richiesta di pagamento di “contenuto equivalente” alla fattura, anche se una fattura è stata emessa successivamente, anche perché stornata.
Se ne deduce che gli interessi, come domandati, decorrono dal 20.1.2018 (21.12.2017 + 30 giorni) e sino al saldo effettivo.
Quanto alla richiesta degli interessi legali sul rimborso spese, ne ha domandato il Parte_1 rimborso fin dalla e-mail del 21.12.2017 e, pertanto, gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. decorrono da quella data, mentre dalla domanda giudiziale decorrono gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Quanto agli interessi sul mancato guadagno, l'attore ha domandato gli interessi legali e questi sono calcolati facendoli decorrere direttamente dalla domanda giudiziale, in assenza di specifica domanda precedente il contenzioso, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
[...]
sulle reciproche eccezioni d'inadempimento con domande di risoluzione CP_17 del contratto e di manleva. ha chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto siglato in data 8.11.2027 con CP_2
per inadempimento di quest'ultima, con condanna al risarcimento del danno. CP_1
ha lamentato di non aver ricevuto il pagamento della fattura emessa (doc. 4 di , CP_2 CP_2 chiedendo 52.900,34 euro, oltre interessi di mora.
A sua volta, ha domandato, seppure in subordine, di accertare la responsabilità della CP_1 per inadempimento, con condanna al pagamento degli importi portati dalle fatture nn. 6 e 7 del CP_2
2018, per complessivi 67.422,60 euro. ha accusato che il comportamento della ha provocato la risoluzione del contratto CP_2 CP_1 stipulato da con la AU BO GM dato che – riferisce la stessa – il cantiere venne CP_2 CP_2 sospeso e i lavori furono terminati da altri.
L'interruzione della lavorazioni da parte di è pacifica, ma occorre indagarne la causa. Parte_1
ha inoltre ipotizzato una responsabilità concorrente di per la risoluzione del CP_1 Parte_1 contratto con CP_2
In via principale, invece, ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne da di CP_1 CP_2 quanto dovuto a . Parte_1
pagina 32 di 36 Andando con ordine. non può neppure chiedere che del proprio inadempimento sia chiamata a rispondere parte CP_1 attrice, terza estranea al contratto siglato con la CP_2
La responsabilità del subappaltatore nei confronti della committente poteva Parte_1 CP_1 essere affermata solo se il subappaltatore si fosse discostato da quanto concretamente Parte_1 concordato e non quando, come in questo caso, il subappaltatore ha dato corso alle opere Parte_1 come richieste in cantiere, ancorché non oggetto di precisa pattuizione, giacché la richiesta in corso d'opera ha integrato il contenuto delle pattuizioni contrattuali ed è mancata la contestazione delle opere, dal momento che queste non sono state contestate dalla committente principale, ma soltanto non pagate, per mancanza di accordo sulla valorizzazione economica.
Quanto alla manleva, che invoca verso invero, non può trattarsi di una garanzia
CP_1 CP_2 impropria, non avendo assunto alcun impegno a garantire (nel contratto stipulato, doc. 2 CP_2 CP_1 di all'art. 6 si legge che è l'esecutrice ad obbligarsi a manlevare l'affidataria e non
CP_1 CP_1 CP_2 viceversa), sicché quanto invocato è, piuttosto, una garanzia propria, ossia ritiene che del
CP_1 pagamento del corrispettivo di debba rispondere direttamente ma questo contrasta Parte_1 CP_2 con il contratto, che ha forza di legge tra le parti e che vede come controparte contrattuale di Parte_1 la stessa e non
CP_1 CP_2
Si esaminerà ora il profilo dei reciproci inadempimenti denunciati.
Si ricorda che: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 20614 del 24/09/2009).
Va precisato che non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_2 controparte dal momento che, per prima, non ha rispettato il divieto di subappalto (cfr. doc. 27 di CP_1 sicché questo specifico comportamento, nell'economica dei rapporti, non assume carattere di inadempimento rilevante, pure se esistente, stesso dicasi per CP_1
Sussistono altri profili di inadempimento, invece rilevanti. pagina 33 di 36 allega che la risoluzione del contratto è imputabile alla perché ha richiesto “la CP_1 CP_2 realizzazione di opere difformi da quelle portate in contratto senza remunerarle, per poi pretendere che le maestranze riprendessero i lavori senza previo accordo su come regolare il saldo di tali prestazioni…” (pag. 17 della comparsa).
Da quanto ricostruito in atti, emerge che i lavori in cantiere sono stati ordinati dalla committente austriaca e dal referente della presente in loco, circostanze che non ha confutato. CP_2 CP_2
ha lamentato di essere stata posta di fronte al fatto compiuto quanto alle opere eseguite in CP_1 cantiere e, sebbene non abbia interrotto le lavorazioni, in attesa di trovare accordo economico, è anche vero che la responsabilità principale di aver posto in essere opere diverse da quelle pattiziamente convenute tra e è imputabile ad tenuta a conoscere le opere da realizzare, non solo perché CP_2 CP_1 CP_2 direttamente presente in cantiere, ma per aver stipulato il contratto con la committente principale austriaca.
Si ritiene, pertanto che, in una comparazione dei reciproci inadempimenti, come denunciati e provati, l'inadempimento più rilevante, sia in termini temporali sia in termini qualitativi, sia stato quello di che ha posto le condizioni per far realizzare opere sulle quali non era stato concluso accordo CP_2 economico, smontando a catena tutte le posizioni contrattuali nate sull'appalto principale.
L'abbandono delle lavorazioni, in effetti, è diventata una conseguenza del comportamento imputabile principalmente ad dal momento che l'accordo economico avrebbe dovuto essere CP_2 trovato prima di realizzare le opere e, quindi, non è stato corretto consentire la realizzazione delle opere in cantiere senza prima aver definito il lato economico con CP_1
avrebbe dovuto domandare il pagamento del corrispettivo alla committente austriaca, CP_2 invece di domandare denaro alla a cui non ha corrisposto alcunché, nonostante le abbia affidato in CP_1 subappalto i lavori e poco rileva che l'impresa austriaca sia fallita giacché questo non autorizza a presentare pretesa economica ad un soggetto diverso da quello responsabile.
Per questa ragione va accolta la domanda di svolta in via subordinata, di vedere dichiarato CP_1 risolto il contratto con la per fatto e colpa di quest'ultima, con conseguente titolo al risarcimento CP_2 del danno, che deve essere parametrato all'importo oggetto di fatturazione, come richiesto, ricordando, nuovamente, che le opere sono state accettate per fatti concludenti senza contestazione.
Si tratta delle fatture nn. 6 e 7 del 2018, per complessivi 67.422,60 euro.
Sulle fatture in questione decorrono gli interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, ma non è dovuta la rivalutazione monetaria, seppure richiesta, trattandosi di debito di valuta.
pagina 34 di 36 ha fatto riserva di agire, in separato giudizio, per il mancato guadagno, circostanza che CP_1 quindi esula da questo processo.
XI
Spese di lite.
Nei rapporti tra e sussiste soccombenza della convenuta, la quale deve Parte_1 CP_1 essere condannata al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del
D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause comprese nello scaglione di valore entro 260.000,00 euro, applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva e i parametri minimi per le restanti fasi, in ragione della contenuta fase istruttoria e della discussione orale della causa, senza deposito di scritti difensivi finali.
Nei rapporti tra ed sussiste soccombenza della che giustifica la condanna CP_1 CP_2 CP_2 alle spese di lite, in misura analoga a quanto liquidato tra attore e convenuta, essendo identici i parametri di lite e analoghe le questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: rigettate tutte le altre domande comunque formulate, in accoglimento della domanda svolta in via subordinata dall'attore, dichiara la risoluzione per inadempimento imputabile a del Controparte_1 contratto stipulato in data 16.11.2017 tra l'attore e la convenuta;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1 di delle seguenti somme: Parte_1
• € 37.963,02, oltre IVA di legge se dovuta, nonché interessi al saggio previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal 20.1.2018 (come calcolato in sentenza) e sino al saldo effettivo, oltre al risarcimento forfettario di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002;
• € 9.105,40 a titolo di rimborso spese di vitto e di alloggio, oltre che delle spese di trasporto del personale distaccato, nonché interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 21.12.2017 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
pagina 35 di 36 • € 22.481,30 a titolo di mancato guadagno, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
in accoglimento della domanda svolta in subordine dalla convenuta,
dichiara la risoluzione per inadempimento imputabile a del contratto stipulato Controparte_2 tra la convenuta e la terza chiamata in data 8.11.2017; dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 ell'importo complessivo di € 67.422,60, portato dalle fatture 6/2018 e 7/2018, oltre interessi ex art. 5
[...] del d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese di lite, complessivamente liquidate in 9.142,00 euro per compensi, oltre Parte_1 rimborso contributo unificato e marca, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, oltre c.p.a. e IVA, se dovuta;
dichiara tenuta e condanna la terza chiamata al rimborso in favore della Controparte_2 convenuta delle spese di lite, complessivamente liquidate in 9.142,00 euro Controparte_1 per compensi, oltre rimborso contributo unificato e marca se dovuti in ragione della riconvenzionale, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, oltre c.p.a. e IVA, se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 21.11.2025.
Il Giudice
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