Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/1986, n. 6887
CASS
Sentenza 22 novembre 1986

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La clausola di esclusione della revisione del prezzo dell'appalto, in deroga alla norma di cui al primo comma dell'art. 1664 cod. civ., non può qualificarsi vessatoria o particolarmente onerosa e non deve essere, quindi, specificamente approvata per iscritto, non essendo inclusa nella tassativa elencazione delle clausole onerose contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. e non essendo assimilabile a nessuna delle categorie di oneri e di privilegi di cui all'elencazione suddetta. ( V 2403/81, mass n 413168; ( Conf 1456/86, mass n 444851; ( Conf 2405/81, mass n 413171).*

È da escludere che possa configurarsi un contratto per adesione, soggetto alla specifica approvazione delle clausole più onerose prevista dall'art. 1341 cod. civ., nel caso di contratto d'appalto ancorché predisposto dall'appellante, ove stipulato a seguito di licitazione privata svoltasi con la partecipazione dell'appaltatore, poi resosi aggiudicatario, il quale abbia avuto la possibilità di esaminare e conoscere tutte le clausole e condizioni dell'appalto. ( Conf 1343/76, mass n 380037; ( Conf 3948/69, mass n 344376; ( Conf 3012/63, mass n 264639).*

Allorquando venga dedotta in contratto, come modalità e mezzo di pagamento del corrispettivo di un appalto, una moneta non avente corso legale nello stato ed essa non sia indicata con la clausola "effettiva" o altra equipollente, ne' risulti che le parti abbiano avuto riguardo ad una specie monetaria avente valore intrinseco, la norma da applicare alla fattispecie è quella di cui all'art. 1278 cod. civ., secondo la quale il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, con conseguente impossibilità per il creditore di ottenere la rivalutazione del credito per la differenza tra il cambio all'epoca della stipulazione e quello all'epoca della soluzione. ( V 3414/83, mass n 428302; ( V 4704/77, mass n 388298; ( V 1872/73, mass n 364913).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/1986, n. 6887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6887
    Data del deposito : 22 novembre 1986

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