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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI EN, Presidente
VA NI, RE
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TA9CRI200084 2024 CREDITO IMPOSTA 2021
- ATTO RECUPERO n. TA9CRI200085 2024 CREDITO IMPOSTA 2022
- ATTO RECUPERO n. TA9CRI200144 2024 CREDITO IMPOSTA 2023
- ATTO RECUPERO n. TA9CRI200003 2025 CREDITO IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 492/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
in via principale, accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità degli atti di recupero opposti per i motivi dedotti in narrativa;
in subordine, accertare e dichiarare, per tutti gli atti di recupero la non spettanza del credito in luogo della inesistenza alla luce della correttezza delle dichiarazioni e della correttezza del progetto formativo che collidono con il concetto di inesistenza
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sono stati impugnati quattro atti con cui l'Agenzia delle entrate ha provveduto a recupero -previo disconoscimento di crediti di imposta relativi al triennio 2020-2021-2022, resi oggetto di operazioni di compensazione- per circa € 522.000,00; somma aumentata fino a totale di € 1.056.440,04 al lordo di sanzioni
(applicate nella misura minima: 100%) e interessi.
La materia del contendere attiene alla sussistenza di detti crediti di imposta, per “formazione 4.0” (art. 1 c.
210-217 l. 160/2019): l'Ufficio ha infatti ritenuto che le attività documentate non fossero sussumibili nella fattispecie delle attività di formazione.
Parte ricorrente:
1. eccepisce la nullità degli atti impugnati per omessa instaurazione del contraddittorio imposto dalla legge
(art. 5 ter D. Lvo 218/1997); più in particolare, in realtà la parte nega l'idoneità del contraddittorio espletato, avvenuto in modalità tali da non consentire al contribuente di fornire gli opportuni chiarimenti;
2. eccepisce nullità per mancanza di prova che il funzionario delegato alla sottoscrizione degli atti impugnati avesse la necessaria qualifica dirigenziale;
3. nel merito, contesta l'affermazione (di cui agli atti impugnati) circa l'attendibilità delle firme sui registri di presenza;
in particolare, si duole l'istante che la falsità delle firme sia stata addotta senza nemmeno una valutazione di perito stragiudiziale calligrafico, ma sulla base di mera valutazione personale del funzionario;
4. nel merito, afferma che l'omessa propria produzione delle relazioni illustrative (per gli anni 2020-2021)
e degli attestati di partecipazione è stata il frutto di mancata comprensione dei documenti effettivamente richiesti, dovuta a sua volta alla già addotta non corretta incardinazione del contraddittorio preventivo;
a tal fine, parte ricorrente deposita le relazioni illustrative e gli attestati;
5. nel merito, nega che sia dovuta (come invece ritenuto dall'Ufficio) la sottoscrizione della relazione illustrativa (nel caso concreto, per l'anno 2022);
6. nel merito, nega sussista (come invece ritenuto dall'Ufficio) conflitto di interessi tra l'asseveratore (dott.
Nominativo_1, socio di ente societario di consulenza di essa parte istante) ed essa odierna parte ricorrente;
precisa infatti non trattarsi di revisore legale (ipotesi in cui il conflitto sussisterrebbe);
7. nel merito, nega vi sia stata una “retrodatazione totale dei documenti”, circostanza generica, apodittica e non resa oggetto di contraddittorio preventivo;
in sostanza, l'Ufficio ha ritenuto fraudolenta l'attività di consulenza e asseverazione sol perché resa dopo l'emersione del credito di imposta;
8. nel merito, contesta con fermezza la rilevanza delle mere e indebite allusioni rese dall'Ufficio in ordine alla commissione di illeciti penali (ultronei ai fatti in esame) dalla società di consulenza e asseverazione;
9. nel merito, nega si verta in ipotesi di credito inesistente (per esservi semmai credito non spettante), con conseguente illegittimità nell'applicazione di sanzioni eccedenti la misura del 30%.
Chiede di annullare l'atto impugnato;
in subordine, di ridurre le sanzioni;
con rivalsa delle spese, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle entrate:
· nega che l'emissione di un atto di recupero (l. 311/2004) -atto meramente riscossivo e non di accertamento- presupponga un necessario contraddittorio preventivo;
evidenzia a tal fine -come norma di interpretazione autentica- l'art. 7 bis l. 67/2024, esplicita proprio sul punto;
non senza rilevare che comunque contraddittorio vi è stato, pieno e idoneo;
· documenta la qualifica -utile alla sottoscrizione degli atti impugnati- da parte dei firmatari;
· argomenta lungamente sulle caratteristiche del credito d'imposta “de quo”, come fissate dalla legge;
· rileva necessità -nel giudizio- di perizia calligrafica in ordine alle firme di sottoscrizione, ove non ritenuta evidente la difformità delle sottoscrizioni anche dello stesso soggetto;
· afferma la necessità di sottoscrizione degli attestati di formazione;
· nega l'utilizzabilità dei documenti prodotti solo in giudizio;
· argomenta sugli altri profili di doglianza, contestandone la fondatezza;
· argomenta su inesistenza dei crediti in questione.
Chiede rigettarsi il ricorso.
Con apposita memoria la parte ricorrente:
· contesta la validità della delega di firma (limitata, come da documentazione prodotta dalla stessa convenuta- a recuperi fino ad € 100.000,00 laddove i singoli importi di tre dei quattro -pur al netto di sanzioni e interessi- è ben superiore)
· reitera le argomentazioni già rese su tutti gli altri punti.
Chiede quindi:
· in via principale, accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità degli atti di recupero opposti per i motivi dedotti in narrativa;
· in subordine, accertare e dichiarare, per tutti gli atti di recupero la non spettanza del credito in luogo della inesistenza alla luce della correttezza delle dichiarazioni e della correttezza del progetto formativo che collidono con il concetto di inesistenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto impugnato non ha natura giuridica di avviso di accertamento, concretandosi invero in statuizione di recupero di imposta, con valenza quindi riscossiva: ciò che esclude la necessità di contraddittorio preventivo, stabilita per gli atti aventi natura accertativa. Peraltro, in applicazione del generale principio della linearità e della completezza di ogni iter istruttorio amministrativo, osserva la Corte che di fatto il contraddittorio vi è stato (le deduzioni del contribuente sono esplicitamente valutate nell'atto di recupero), né esso ha dato luogo a fraintendimenti che in qualche modo siano addebitabili all'Ufficio.
Osserva poi la Corte che la documentazione in atti dà evidenza di validità ed efficacia degli atti di delega di firma dei provvedimenti impugnati, e in contesto comunque di ratifica da parte del dirigente.
Quanto al merito, va preliminarmente osservato essere onere del contribuente la prova di tutti i fatti che costituiscano i presupposti per un'agevolazione fiscale;
in tale contesto logico, è lo stesso ricorrente ad ammettere le lacune documentali, che determinano l'inesistenza dei crediti d'imposta.
Al riguardo, ritiene la Corte rilevante e decisiva:
· la mancanza di sottoscrizione degli attestati di formazione 4.0;
· la mancanza del requisito di indipendenza del revisore legale, atteso che il contratto (per la consulenza per l'attività relativa alla formazione 4.0 per il 2020) è stato prodotto in data 02/10/2024 ed esso prevede un compenso da corrispondere alla “Società_1” srl – la cui denominazione è variata in “Società_2 S.r. l.”- pari al 25% del credito d'imposta, con la precisazione che il revisore legale (dott. Nominativo_1) è socio di maggioranza e amministratore unico di detta società; e la medesima previsione è presente nel contratto per la consulenza per il 2021; e non senza rilevare la differenza tra consulenza (preventiva all'attività) e asseverazione (successiva ad essa);
· la mancata predisposizione della relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolte negli anni 2020 e 2021;
· la circostanza che la relazione illustrativa relativa all'anno 2022 è priva di data.
In tale contesto di deficit documentale, il credito “de quo” è inesistente, atteso che è inesistente il credito allorchè la fattispecie concreta non sia sussumibile in quella astratta prevista dalla legge (con conseguente inapplicabilità di un regime sanzionatorio limitato al 30% dell'importo del credito) per l'inconferenza della documentazione prodotta documentazione prodotta.
Il ricorso va quindi respinto e il regime delle spese segue la soccombenza (D.M. 55/2014; scaglione di valore da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00; riduzione di legge).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando nel proc. 195/2025
RG così decide:
· rigetta il ricorso;
· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 7.500,00 per compenso;
oltre accessori di legge.
Teramo 1/12/2025 IL Giudice estensore
(dott. N. Valletta)
La Presidente(dott.ssa E. Tomassini)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI EN, Presidente
VA NI, RE
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TA9CRI200084 2024 CREDITO IMPOSTA 2021
- ATTO RECUPERO n. TA9CRI200085 2024 CREDITO IMPOSTA 2022
- ATTO RECUPERO n. TA9CRI200144 2024 CREDITO IMPOSTA 2023
- ATTO RECUPERO n. TA9CRI200003 2025 CREDITO IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 492/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
in via principale, accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità degli atti di recupero opposti per i motivi dedotti in narrativa;
in subordine, accertare e dichiarare, per tutti gli atti di recupero la non spettanza del credito in luogo della inesistenza alla luce della correttezza delle dichiarazioni e della correttezza del progetto formativo che collidono con il concetto di inesistenza
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sono stati impugnati quattro atti con cui l'Agenzia delle entrate ha provveduto a recupero -previo disconoscimento di crediti di imposta relativi al triennio 2020-2021-2022, resi oggetto di operazioni di compensazione- per circa € 522.000,00; somma aumentata fino a totale di € 1.056.440,04 al lordo di sanzioni
(applicate nella misura minima: 100%) e interessi.
La materia del contendere attiene alla sussistenza di detti crediti di imposta, per “formazione 4.0” (art. 1 c.
210-217 l. 160/2019): l'Ufficio ha infatti ritenuto che le attività documentate non fossero sussumibili nella fattispecie delle attività di formazione.
Parte ricorrente:
1. eccepisce la nullità degli atti impugnati per omessa instaurazione del contraddittorio imposto dalla legge
(art. 5 ter D. Lvo 218/1997); più in particolare, in realtà la parte nega l'idoneità del contraddittorio espletato, avvenuto in modalità tali da non consentire al contribuente di fornire gli opportuni chiarimenti;
2. eccepisce nullità per mancanza di prova che il funzionario delegato alla sottoscrizione degli atti impugnati avesse la necessaria qualifica dirigenziale;
3. nel merito, contesta l'affermazione (di cui agli atti impugnati) circa l'attendibilità delle firme sui registri di presenza;
in particolare, si duole l'istante che la falsità delle firme sia stata addotta senza nemmeno una valutazione di perito stragiudiziale calligrafico, ma sulla base di mera valutazione personale del funzionario;
4. nel merito, afferma che l'omessa propria produzione delle relazioni illustrative (per gli anni 2020-2021)
e degli attestati di partecipazione è stata il frutto di mancata comprensione dei documenti effettivamente richiesti, dovuta a sua volta alla già addotta non corretta incardinazione del contraddittorio preventivo;
a tal fine, parte ricorrente deposita le relazioni illustrative e gli attestati;
5. nel merito, nega che sia dovuta (come invece ritenuto dall'Ufficio) la sottoscrizione della relazione illustrativa (nel caso concreto, per l'anno 2022);
6. nel merito, nega sussista (come invece ritenuto dall'Ufficio) conflitto di interessi tra l'asseveratore (dott.
Nominativo_1, socio di ente societario di consulenza di essa parte istante) ed essa odierna parte ricorrente;
precisa infatti non trattarsi di revisore legale (ipotesi in cui il conflitto sussisterrebbe);
7. nel merito, nega vi sia stata una “retrodatazione totale dei documenti”, circostanza generica, apodittica e non resa oggetto di contraddittorio preventivo;
in sostanza, l'Ufficio ha ritenuto fraudolenta l'attività di consulenza e asseverazione sol perché resa dopo l'emersione del credito di imposta;
8. nel merito, contesta con fermezza la rilevanza delle mere e indebite allusioni rese dall'Ufficio in ordine alla commissione di illeciti penali (ultronei ai fatti in esame) dalla società di consulenza e asseverazione;
9. nel merito, nega si verta in ipotesi di credito inesistente (per esservi semmai credito non spettante), con conseguente illegittimità nell'applicazione di sanzioni eccedenti la misura del 30%.
Chiede di annullare l'atto impugnato;
in subordine, di ridurre le sanzioni;
con rivalsa delle spese, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle entrate:
· nega che l'emissione di un atto di recupero (l. 311/2004) -atto meramente riscossivo e non di accertamento- presupponga un necessario contraddittorio preventivo;
evidenzia a tal fine -come norma di interpretazione autentica- l'art. 7 bis l. 67/2024, esplicita proprio sul punto;
non senza rilevare che comunque contraddittorio vi è stato, pieno e idoneo;
· documenta la qualifica -utile alla sottoscrizione degli atti impugnati- da parte dei firmatari;
· argomenta lungamente sulle caratteristiche del credito d'imposta “de quo”, come fissate dalla legge;
· rileva necessità -nel giudizio- di perizia calligrafica in ordine alle firme di sottoscrizione, ove non ritenuta evidente la difformità delle sottoscrizioni anche dello stesso soggetto;
· afferma la necessità di sottoscrizione degli attestati di formazione;
· nega l'utilizzabilità dei documenti prodotti solo in giudizio;
· argomenta sugli altri profili di doglianza, contestandone la fondatezza;
· argomenta su inesistenza dei crediti in questione.
Chiede rigettarsi il ricorso.
Con apposita memoria la parte ricorrente:
· contesta la validità della delega di firma (limitata, come da documentazione prodotta dalla stessa convenuta- a recuperi fino ad € 100.000,00 laddove i singoli importi di tre dei quattro -pur al netto di sanzioni e interessi- è ben superiore)
· reitera le argomentazioni già rese su tutti gli altri punti.
Chiede quindi:
· in via principale, accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità degli atti di recupero opposti per i motivi dedotti in narrativa;
· in subordine, accertare e dichiarare, per tutti gli atti di recupero la non spettanza del credito in luogo della inesistenza alla luce della correttezza delle dichiarazioni e della correttezza del progetto formativo che collidono con il concetto di inesistenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto impugnato non ha natura giuridica di avviso di accertamento, concretandosi invero in statuizione di recupero di imposta, con valenza quindi riscossiva: ciò che esclude la necessità di contraddittorio preventivo, stabilita per gli atti aventi natura accertativa. Peraltro, in applicazione del generale principio della linearità e della completezza di ogni iter istruttorio amministrativo, osserva la Corte che di fatto il contraddittorio vi è stato (le deduzioni del contribuente sono esplicitamente valutate nell'atto di recupero), né esso ha dato luogo a fraintendimenti che in qualche modo siano addebitabili all'Ufficio.
Osserva poi la Corte che la documentazione in atti dà evidenza di validità ed efficacia degli atti di delega di firma dei provvedimenti impugnati, e in contesto comunque di ratifica da parte del dirigente.
Quanto al merito, va preliminarmente osservato essere onere del contribuente la prova di tutti i fatti che costituiscano i presupposti per un'agevolazione fiscale;
in tale contesto logico, è lo stesso ricorrente ad ammettere le lacune documentali, che determinano l'inesistenza dei crediti d'imposta.
Al riguardo, ritiene la Corte rilevante e decisiva:
· la mancanza di sottoscrizione degli attestati di formazione 4.0;
· la mancanza del requisito di indipendenza del revisore legale, atteso che il contratto (per la consulenza per l'attività relativa alla formazione 4.0 per il 2020) è stato prodotto in data 02/10/2024 ed esso prevede un compenso da corrispondere alla “Società_1” srl – la cui denominazione è variata in “Società_2 S.r. l.”- pari al 25% del credito d'imposta, con la precisazione che il revisore legale (dott. Nominativo_1) è socio di maggioranza e amministratore unico di detta società; e la medesima previsione è presente nel contratto per la consulenza per il 2021; e non senza rilevare la differenza tra consulenza (preventiva all'attività) e asseverazione (successiva ad essa);
· la mancata predisposizione della relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolte negli anni 2020 e 2021;
· la circostanza che la relazione illustrativa relativa all'anno 2022 è priva di data.
In tale contesto di deficit documentale, il credito “de quo” è inesistente, atteso che è inesistente il credito allorchè la fattispecie concreta non sia sussumibile in quella astratta prevista dalla legge (con conseguente inapplicabilità di un regime sanzionatorio limitato al 30% dell'importo del credito) per l'inconferenza della documentazione prodotta documentazione prodotta.
Il ricorso va quindi respinto e il regime delle spese segue la soccombenza (D.M. 55/2014; scaglione di valore da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00; riduzione di legge).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando nel proc. 195/2025
RG così decide:
· rigetta il ricorso;
· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 7.500,00 per compenso;
oltre accessori di legge.
Teramo 1/12/2025 IL Giudice estensore
(dott. N. Valletta)
La Presidente(dott.ssa E. Tomassini)