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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3770/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3770/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 dicembre 2025, innanzi al dott. LE UC, sono comparsi: L'avv. GIORGINI in sost. dell'avv. CALVANI LORENZO per parte ricorrente , Parte_1 presente personalmente.
Nessuno per parte convenuta CP_1
Viene, a questo punto, introdotto il teste il quale si impegna a Tes_1 dire la verità e dichiara di essere nato a [...] il [...] e residente in [...].
Conosco i locali gestiti dalla società resistente “7 Stelle” e “Beach”, in quanto vi ho lavorato negli anni 2022 e 2023 con mansioni di buttafuori.
Il teste dichiara: “conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme con le medesime mansioni”.
Sul capitolo 2: “posso confermare che la maggior parte delle volte lavoravo proprio con il ricorrente, negli stessi giorni e negli stessi orari, può essere capitato che io non lavorassi alcune sere, ma lui c'era sempre. Confermo che tendenzialmente, nella stagione estiva, lavoravamo nel locale denominato Beach, mentre il resto dell'anno nel locale 7 Stelle, confermo tendenzialmente anche le giornate indicate nel capitolo due che mi viene letto. I nostri orari iniziavano verso le 22:00 per terminare mai prima delle 4:00 del mattino, spesso anche dopo”.
pagina 1 di 5 L.C.S. (sottoscrizione sostituita dalla firma digitale del magistrato previa lettura al teste delle dichiarazioni rese)
L'avv. Giorgini si riporta al ricorso insiste in tutte le istanze, anche istruttorie e nelle conclusioni.
Il Giudice
Dà atto della mancata presentazione della parte resistente a rendere interrogatorio formale e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE UC
pagina 2 di 5 N. R.G. 3770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3770/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CALVANI LORENZO e dall'Avv. STRAMACCIA ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha agito in giudizio «perché condanni al pagamento CP_1 in favore di , entrambi così come in epigrafe, ex 5° livello CCNL Parte_1
pagina 3 di 5 Turismo, eventualmente anche quale parametro della corretta retribuzione ex art.
36 Cost., per i titoli di cui in narrativa, della somma di euro 4.981,94 o la diversa, anche superiore, che risulterà di giustizia. Oltre interessi e rivalutazioni».
In particolare, il sig. deduce di aver lavorato con contratto di lavoro Pt_1 intermittente nei locali gestiti dalla resistente, con mansioni di buttafuori, riferibili al livello V della contrattazione di settore, senza ricevere il completo pagamento delle sue spettanze.
In corso di causa, parte ricorrente ha provato il rapporto di lavoro intercorso con la parte convenuta nel periodo dedotto in ricorso. Ha altresì fornito prova delle mansioni effettuate, nonché dell'orario regolarmente osservato.
Su tutte le circostanze, la testimonianza escussa in corso di causa ha confermato la ricostruzione (cfr., testi – ud. 12.12.2025: «Conosco i Pt_1 Tes_1 locali gestiti dalla società resistente “7 Stelle” e “Beach”, in quanto vi ho lavorato negli anni 2022 e 2023 con mansioni di buttafuori. […] posso confermare che la maggior parte delle volte lavoravo proprio con il ricorrente, negli stessi giorni e negli stessi orari, può essere capitato che io non lavorassi alcune sere, ma lui c'era sempre. Confermo che tendenzialmente, nella stagione estiva, lavoravamo nel locale denominato Beach, mentre il resto dell'anno nel locale 7 Stelle, confermo tendenzialmente anche le giornate indicate nel capitolo due che mi viene letto. I nostri orari iniziavano verso le 22:00 per terminare mai prima delle 4:00 del mattino, spesso anche dopo») e può essere considerata attendibile, attesa la natura del teste quale collega di lavoro del ricorrente presso la medesima parte datoriale.
Dunque, considerato che è provato il rapporto di lavoro e la sua durata, le circostanze sono tutte dimostrate e parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto.
B) Sul punto, infatti, appaiono corretti i conteggi redatti dal ricorrente, in ordine alla quantificazione delle differenze retributive e delle ulteriori voci economiche tra quanto percepito e quanto dovuto, per un totale di euro 4.981,94, a cui devono aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
pagina 4 di 5 C) La circostanza che parte convenuta non si sia presentata al tentativo obbligatorio di conciliazione e non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c., così come la mancata presenza del resistente a rendere l'interrogatorio formale conferma le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, che conteneva anche l'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti nei termini di cui alle allegazioni e la correttezza dei conteggi elaborati.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c. il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.981,94, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.100,00 oltre spese generali IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ove richiesto in atti;
Firenze, il 12/12/2025
Il Giudice
LE UC
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3770/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 dicembre 2025, innanzi al dott. LE UC, sono comparsi: L'avv. GIORGINI in sost. dell'avv. CALVANI LORENZO per parte ricorrente , Parte_1 presente personalmente.
Nessuno per parte convenuta CP_1
Viene, a questo punto, introdotto il teste il quale si impegna a Tes_1 dire la verità e dichiara di essere nato a [...] il [...] e residente in [...].
Conosco i locali gestiti dalla società resistente “7 Stelle” e “Beach”, in quanto vi ho lavorato negli anni 2022 e 2023 con mansioni di buttafuori.
Il teste dichiara: “conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme con le medesime mansioni”.
Sul capitolo 2: “posso confermare che la maggior parte delle volte lavoravo proprio con il ricorrente, negli stessi giorni e negli stessi orari, può essere capitato che io non lavorassi alcune sere, ma lui c'era sempre. Confermo che tendenzialmente, nella stagione estiva, lavoravamo nel locale denominato Beach, mentre il resto dell'anno nel locale 7 Stelle, confermo tendenzialmente anche le giornate indicate nel capitolo due che mi viene letto. I nostri orari iniziavano verso le 22:00 per terminare mai prima delle 4:00 del mattino, spesso anche dopo”.
pagina 1 di 5 L.C.S. (sottoscrizione sostituita dalla firma digitale del magistrato previa lettura al teste delle dichiarazioni rese)
L'avv. Giorgini si riporta al ricorso insiste in tutte le istanze, anche istruttorie e nelle conclusioni.
Il Giudice
Dà atto della mancata presentazione della parte resistente a rendere interrogatorio formale e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE UC
pagina 2 di 5 N. R.G. 3770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3770/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CALVANI LORENZO e dall'Avv. STRAMACCIA ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha agito in giudizio «perché condanni al pagamento CP_1 in favore di , entrambi così come in epigrafe, ex 5° livello CCNL Parte_1
pagina 3 di 5 Turismo, eventualmente anche quale parametro della corretta retribuzione ex art.
36 Cost., per i titoli di cui in narrativa, della somma di euro 4.981,94 o la diversa, anche superiore, che risulterà di giustizia. Oltre interessi e rivalutazioni».
In particolare, il sig. deduce di aver lavorato con contratto di lavoro Pt_1 intermittente nei locali gestiti dalla resistente, con mansioni di buttafuori, riferibili al livello V della contrattazione di settore, senza ricevere il completo pagamento delle sue spettanze.
In corso di causa, parte ricorrente ha provato il rapporto di lavoro intercorso con la parte convenuta nel periodo dedotto in ricorso. Ha altresì fornito prova delle mansioni effettuate, nonché dell'orario regolarmente osservato.
Su tutte le circostanze, la testimonianza escussa in corso di causa ha confermato la ricostruzione (cfr., testi – ud. 12.12.2025: «Conosco i Pt_1 Tes_1 locali gestiti dalla società resistente “7 Stelle” e “Beach”, in quanto vi ho lavorato negli anni 2022 e 2023 con mansioni di buttafuori. […] posso confermare che la maggior parte delle volte lavoravo proprio con il ricorrente, negli stessi giorni e negli stessi orari, può essere capitato che io non lavorassi alcune sere, ma lui c'era sempre. Confermo che tendenzialmente, nella stagione estiva, lavoravamo nel locale denominato Beach, mentre il resto dell'anno nel locale 7 Stelle, confermo tendenzialmente anche le giornate indicate nel capitolo due che mi viene letto. I nostri orari iniziavano verso le 22:00 per terminare mai prima delle 4:00 del mattino, spesso anche dopo») e può essere considerata attendibile, attesa la natura del teste quale collega di lavoro del ricorrente presso la medesima parte datoriale.
Dunque, considerato che è provato il rapporto di lavoro e la sua durata, le circostanze sono tutte dimostrate e parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto.
B) Sul punto, infatti, appaiono corretti i conteggi redatti dal ricorrente, in ordine alla quantificazione delle differenze retributive e delle ulteriori voci economiche tra quanto percepito e quanto dovuto, per un totale di euro 4.981,94, a cui devono aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
pagina 4 di 5 C) La circostanza che parte convenuta non si sia presentata al tentativo obbligatorio di conciliazione e non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c., così come la mancata presenza del resistente a rendere l'interrogatorio formale conferma le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, che conteneva anche l'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti nei termini di cui alle allegazioni e la correttezza dei conteggi elaborati.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c. il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.981,94, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.100,00 oltre spese generali IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ove richiesto in atti;
Firenze, il 12/12/2025
Il Giudice
LE UC
pagina 5 di 5