Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5164/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
30/1/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5164/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Piazza;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato;
- convenuta costituita -
e c o n t r o
; ON
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo. Non sono state depositate note scritte dall . Controparte_1
IN FATTO E INDIRITTO
1
decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del
5/4/202a, emesso dal tribunale di Palermo, ufficio del giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del procedimento n. 6828/2021 R.G.N.R.; rilevato che il decreto impugnato si fonda sulla seguente motivazione:
“l'istante non ha indicato il codice fiscale, sebbene ai sensi dell'art. 79 lett. b)
DPR 115/2002 sia tenuto ad indicarlo a pena di inammissibilità”; considerato che il non si è costituito, sebbene ON
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato, invece, che si è costituita l , chiedendo Controparte_1
dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
considerato, in via preliminare, che, oltre al ON
quale soggetto tenuto al pagamento dei compensi in caso di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, soggetto legittimato passivamente è anche l poiché “in caso di rigetto dell'istanza di Controparte_1
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99
d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato al , in ragione Controparte_3
del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il ON
, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo
[...]
procedimento” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022); ritenuto, per quanto riguarda il merito, che l'opposizione sia fondata e vada accolta;
rilevato che l'art. 79 D.P.R n. 115/2002, nel definire il contenuto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, stabilisce che “l'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione
2 sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”; rilevato, quindi, che l'istanza deve contenere le generalità dell'istante unitamente al codice fiscale a pena di inammissibilità; rilevato, tuttavia, che tale onere deve ritenersi assolto sia se il codice fiscale viene indicato nel corpo dell'istanza, sia se il codice fiscale viene allegato alla medesima istanza;
rilevato, per di più, che la mancata indicazione del codice fiscale nel corpo dell'istanza, frutto probabilmente di una mera svista del difensore, non può compromettere il diritto dell'istante non abbiente di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
ritenuto che
, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da nel Parte_1
procedimento penale n. 6828/2021 R.G.N.R. debba essere accolta, con le statuizioni conseguenziali;
rilevato che, “accolta l'opposizione, la richiesta di ammissione (..) torna a produrre sin dall'origine i relativi effetti, tra cui anche quelli della necessità di dover liquidare il compenso per l'attività prestata dal difensore della parte aspirante al beneficio, anche nel giudizio di opposizione, mettendo quindi fuori gioco per tale giudizio le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (fra tante Cass.
30380/2023 e Cass. n. 35691/2022); sicché le spese del presente giudizio, sussistendo giusti motivi, vanno compensate tra parte opponente e l
[...]
, mentre per il resto vanno poste a carico del CP_1 ON
soccombente e si liquidano come da separato provvedimento stante,
[...]
come detto, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di . Parte_1
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma ON
del decreto del 5/4/2024 del Tribunale di Palermo, ufficio del giudice per le
3 indagini preliminari, ammette al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
per il procedimento penale n. 6828/2021 R.G.N.R.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite in favore del ricorrente , ammesso al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato.
Dichiara compensate le spese tra opponente e . Controparte_1
Palermo, 04/04/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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