Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 637 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CHIARA CERONI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato MANUELA CECCHI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 30/01/2025):
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di Legge, Voglia,
IN VIA PRINCIPALE
1
P. 2 S. A u. 1, anno 2002, fra i Sig.ri e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Impruneta di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza.
NEL MERITO
II- sull'affidamento di Persona_1
a) stabilire l'affidamento condiviso di con domiciliazione prevalente dello Persona_1
stesso presso il padre;
b) stabilire che frequenterà la madre tutti i Mercoledì pomeriggio, dall'uscita Persona_1
di scuola fino al Giovedì, oltre un fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica mattina e vista l'età, ogni qualvolta questi avrà il desiderio di farlo.
III) Mantenimento dei figli e Per_1 Persona_2
Stabilire che il Sig. provveda per intero al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario di presso di sé domiciliato e che la Signora Per_1 Controparte_1
provveda per intero al mantenimento ordinario e straordinario di presso di lei Per_2
domiciliato.
Con effetto a decorrere dalla domanda di divorzio depositata dal Sig. Parte_1
IV) Assegno divorzile
- stabilire che i Sig.ri e rinunciano reciprocamente a Parte_1 Controparte_1 percepire l'assegno divorzile.
V) Spese legali
Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti e gli avvocati Chiara Ceroni e Manuela Cecchi rinunciano alla solidarietà professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con (domanda da riqualificarsi come Controparte_1
richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio), la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, in data 14/4/2015 le parti erano addivenute ad un accordo di separazione ex art. 6 d.l. n.
132/2014 convertito con legge n. 162/2014.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(13/01/2023), erano già trascorsi, dalla data dell'accordo, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi dieci anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore nato il [...], il quale continuerà a vivere con il padre, e manterrà un Per_1
rapporto continuativo con la madre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ad entrambi i figli e (quest'ultimo nato il [...], dunque maggiorenne, ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente) un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3 L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Impruneta (FI) in data 20/07/2002 da , n. a IMPRUNETA (FI) il 13/03/1962, e Parte_1
, n. a FIRENZE (FI) il 30/09/1976, trascritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Impruneta (FI) al n. 16, parte 2, serie A, anno 2002;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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