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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5248/2025 RG, introdotta da
(RMA (RM), 16/03/1958), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LOVELLO ORNELLA;
AN (RMA (RM), 11/04/1955), con il patrocinio CP_1
dell'avv. LOVELLO ORNELLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/05/1982 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Roma via Pergine Valdarno n. 9 int. 3, di proprietà esclusiva del marito, rimarrà assegnata alla sig.ra che CP_1
potrà godere del diritto di abitazione vita natural durante, diritto che cesserà
qualora la sig.ra abbia un compagno essendo il diritto di abitazione CP_1
riconosciutole dal marito meramente personale.
La sig.ra si farà carico della manutenzione ordinaria CP_1
dell'immobile mentre quella straordinaria rimarrà a carico del sig. Pt_1
3) Il sig. si allontanerà dalla casa coniugale non appena avrà Pt_1
trovato un'idonea sistemazione alloggiativa asportando dalla stessa i propri beni personali e parte dei beni comuni che i coniugi individueranno concordemente tra loro;
4) Ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
5) I coniugi concordano di sciogliere la comunione sui posti auto in proprietà al 50% tra gli stessi ed identificati al NCEU al foglio 256 part. 2189 sub 13 e sub 14 mediante l'intestazione del sub 13 alla sig.ra Pt_2
ed il sub 14 al sig.
[...] Parte_1
6) I coniugi concordano, altresì, che gli altri 3 posti auto di cui sono comproprietari al 25% ciascuno rimarranno indivisi, ma il relativo godimento di tutti i posti auto, compreso quello che verrà intestato alla sig.ra per due anni decorrenti dalla data della separazione verranno CP_1
lasciati in godimento esclusivo al marito;
7) La sig.ra si occuperà della gestione condominiale degli CP_1
immobili di proprietà esclusiva del marito e siti nel fabbricato ove è ubicata la casa coniugale;
8) L'auto Qashqai tg. GW593KT intestata alla sig.ra Parte_2
sarà dalla stessa trasferita ed intestata al marito previa estinzione a cura e spese del sig. del finanziamento acceso sulla stessa con la Agos;
Parte_1
a tacitazione di ogni pretesa e delle somme già esborsate anche dalla sig.ra per l'acquisto dell'auto il marito verserà alla stessa la somma di € CP_1
16.000,00 prima del passaggio di proprietà, che andrà fatto a cura e spese del marito;
9) Le giacenze in danaro ed in titoli attualmente intestati ad entrambi verranno suddivise al 50% tra i coniugi come da rendiconto della alla CP_2
data della separazione;
10) Il sig. concede il diritto di abitazione dell'immobile sito in Pt_1
Roma via Pergine Valdarno n. 9 int. 5 alla figlia e dell'immobile int. Per_1
6 alla figlia Per_2
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5248/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RMA (RM), 16/03/1958) e MA (RM), Parte_2
11/04/1955) relativamente al matrimonio contratto in data 08/05/1982,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n
00393 Parte 2, Serie A4, Anno 1982, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5248/2025 RG, introdotta da
(RMA (RM), 16/03/1958), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LOVELLO ORNELLA;
AN (RMA (RM), 11/04/1955), con il patrocinio CP_1
dell'avv. LOVELLO ORNELLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/05/1982 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Roma via Pergine Valdarno n. 9 int. 3, di proprietà esclusiva del marito, rimarrà assegnata alla sig.ra che CP_1
potrà godere del diritto di abitazione vita natural durante, diritto che cesserà
qualora la sig.ra abbia un compagno essendo il diritto di abitazione CP_1
riconosciutole dal marito meramente personale.
La sig.ra si farà carico della manutenzione ordinaria CP_1
dell'immobile mentre quella straordinaria rimarrà a carico del sig. Pt_1
3) Il sig. si allontanerà dalla casa coniugale non appena avrà Pt_1
trovato un'idonea sistemazione alloggiativa asportando dalla stessa i propri beni personali e parte dei beni comuni che i coniugi individueranno concordemente tra loro;
4) Ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
5) I coniugi concordano di sciogliere la comunione sui posti auto in proprietà al 50% tra gli stessi ed identificati al NCEU al foglio 256 part. 2189 sub 13 e sub 14 mediante l'intestazione del sub 13 alla sig.ra Pt_2
ed il sub 14 al sig.
[...] Parte_1
6) I coniugi concordano, altresì, che gli altri 3 posti auto di cui sono comproprietari al 25% ciascuno rimarranno indivisi, ma il relativo godimento di tutti i posti auto, compreso quello che verrà intestato alla sig.ra per due anni decorrenti dalla data della separazione verranno CP_1
lasciati in godimento esclusivo al marito;
7) La sig.ra si occuperà della gestione condominiale degli CP_1
immobili di proprietà esclusiva del marito e siti nel fabbricato ove è ubicata la casa coniugale;
8) L'auto Qashqai tg. GW593KT intestata alla sig.ra Parte_2
sarà dalla stessa trasferita ed intestata al marito previa estinzione a cura e spese del sig. del finanziamento acceso sulla stessa con la Agos;
Parte_1
a tacitazione di ogni pretesa e delle somme già esborsate anche dalla sig.ra per l'acquisto dell'auto il marito verserà alla stessa la somma di € CP_1
16.000,00 prima del passaggio di proprietà, che andrà fatto a cura e spese del marito;
9) Le giacenze in danaro ed in titoli attualmente intestati ad entrambi verranno suddivise al 50% tra i coniugi come da rendiconto della alla CP_2
data della separazione;
10) Il sig. concede il diritto di abitazione dell'immobile sito in Pt_1
Roma via Pergine Valdarno n. 9 int. 5 alla figlia e dell'immobile int. Per_1
6 alla figlia Per_2
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5248/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RMA (RM), 16/03/1958) e MA (RM), Parte_2
11/04/1955) relativamente al matrimonio contratto in data 08/05/1982,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n
00393 Parte 2, Serie A4, Anno 1982, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi