TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3369/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione R.G. 3369/2025 V.G. promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/11/1962, residente in [...]13/19 A, GENOVA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. IOSSI PIER PAOLO (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 14/07/1965, residente in [...]13/19 A, GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. IOSSI PIER PAOLO (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 10/06/1989 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente
(Comune di Genova, n. 307 parte II serie A anno 1989), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) nel corso dell'unione coniugale in data 03/07/2001 i coniugi hanno adottato il figlio e successivamente in data 01/11/2007 la figlia Persona_1 Per_2
rispettivamente nati in Ucraina in data 03/09/1998 e 04/10/2001;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/11/1962,
e
, C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 14/07/1965,
uniti in matrimonio celebrato con rito concordatario in Genova in data
10/06/1989, trascritto nei registri del Comune di Genova al n. 307 parte II serie A anno 1989,
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3 le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I figli, entrambi ampiamente maggiorenni, continueranno a risiedere nell'abitazione già casa coniugale sita in Genova, Via Caffa 13/19 sc A. Al fine di chiarire al meglio la situazione personale e patrimoniale della presente separazione, si precisa che il figlio frequenta l'ultimo anno della Per_1
facoltà di ingegneria ed è attualmente in cerca di occupazione, mentre la figlia frequenta il III anno della facoltà di Scienze della Comunicazione e svolge Per_2
attività retribuita di baby sitter, percependo uno stipendio di circa 500,00 €. mensili.
2) L'immobile già casa coniugale, sito in Genova Via Caffa 13/19 sc A in proprietà esclusiva del Sig. rimarrà assegnato al marito che ivi Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 continuerà ad abitare con i figli, fino a che gli stessi non avranno raggiunto la piena autosufficienza economica.
3) Con il presente atto, la Sig.ra dichiara di aver già Parte_2 provveduto a ritirare tutti i propri beni ed effetti personali precedentemente presenti presso l'immobile già casa coniugale, ad eccezione di alcuni oggetti in oro che rimarranno custoditi presso l'abitazione del marito.
4) Per quanto riguarda la situazione patrimoniale dei coniugi al momento della presente separazione, si precisa che il Sig. oltre ad essere titolare Pt_1 esclusivo dell'immobile già casa coniugale, è proprietario dell'autovettura Ford
Fiesta 1.5 tg EV396HE, del motociclo Kymco G Dink tg EG27738 e del motoveicolo Yamaha R Tg DF 20513, ed ha un reddito derivante dalla sua attività di impiegato di circa 56.755 euro annui lordi. La Sig.ra è Parte_2
invece dipendente in qualità di addetta alle pulizie part time con un reddito mensile di circa €.400,00. I coniugi risultano altresì titolari di investimenti cointestati presso la società Azimut per un importo di 25.709,47 € che verranno suddivisi in parti uguali entro la data fissata per l'udienza presidenziale, mentre i soldi presenti sul conto corrente cointestato verranno trattenuti dal Sig. in Pt_1
base ad uno specifico accordo intercorso fra le parti.
5) Per quanto attiene al mantenimento dei figli, stante la nettissima disparità reddituale e patrimoniale fra i coniugi, nulla sarà versato dalla madre, mentre per quel che riguarda le spese straordinarie, mediche non mutuabili, previamente concordate, relative ai figli i coniugi convengono espressamente che le medesime vadano ripartite nella misura del 25% a carico della madre e del 75% a carico del padre, in base al protocollo vigente presso codesto Spett.le Tribunale.
6) Quale contributo al mantenimento della moglie, il Sig. si impegna Pt_1 altresì a versare un assegno mensile pari ad €.400,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 7) I Sigg.ri e , si scambiano reciprocamente il consenso per il Pt_1 Parte_2 rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno dichiarato nelle note di rinunciare alla presentazione di appello.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1989, Numero 307, Parte 2, Serie A, Uff.1,
Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione R.G. 3369/2025 V.G. promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/11/1962, residente in [...]13/19 A, GENOVA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. IOSSI PIER PAOLO (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 14/07/1965, residente in [...]13/19 A, GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. IOSSI PIER PAOLO (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 10/06/1989 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente
(Comune di Genova, n. 307 parte II serie A anno 1989), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) nel corso dell'unione coniugale in data 03/07/2001 i coniugi hanno adottato il figlio e successivamente in data 01/11/2007 la figlia Persona_1 Per_2
rispettivamente nati in Ucraina in data 03/09/1998 e 04/10/2001;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/11/1962,
e
, C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 14/07/1965,
uniti in matrimonio celebrato con rito concordatario in Genova in data
10/06/1989, trascritto nei registri del Comune di Genova al n. 307 parte II serie A anno 1989,
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3 le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I figli, entrambi ampiamente maggiorenni, continueranno a risiedere nell'abitazione già casa coniugale sita in Genova, Via Caffa 13/19 sc A. Al fine di chiarire al meglio la situazione personale e patrimoniale della presente separazione, si precisa che il figlio frequenta l'ultimo anno della Per_1
facoltà di ingegneria ed è attualmente in cerca di occupazione, mentre la figlia frequenta il III anno della facoltà di Scienze della Comunicazione e svolge Per_2
attività retribuita di baby sitter, percependo uno stipendio di circa 500,00 €. mensili.
2) L'immobile già casa coniugale, sito in Genova Via Caffa 13/19 sc A in proprietà esclusiva del Sig. rimarrà assegnato al marito che ivi Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 continuerà ad abitare con i figli, fino a che gli stessi non avranno raggiunto la piena autosufficienza economica.
3) Con il presente atto, la Sig.ra dichiara di aver già Parte_2 provveduto a ritirare tutti i propri beni ed effetti personali precedentemente presenti presso l'immobile già casa coniugale, ad eccezione di alcuni oggetti in oro che rimarranno custoditi presso l'abitazione del marito.
4) Per quanto riguarda la situazione patrimoniale dei coniugi al momento della presente separazione, si precisa che il Sig. oltre ad essere titolare Pt_1 esclusivo dell'immobile già casa coniugale, è proprietario dell'autovettura Ford
Fiesta 1.5 tg EV396HE, del motociclo Kymco G Dink tg EG27738 e del motoveicolo Yamaha R Tg DF 20513, ed ha un reddito derivante dalla sua attività di impiegato di circa 56.755 euro annui lordi. La Sig.ra è Parte_2
invece dipendente in qualità di addetta alle pulizie part time con un reddito mensile di circa €.400,00. I coniugi risultano altresì titolari di investimenti cointestati presso la società Azimut per un importo di 25.709,47 € che verranno suddivisi in parti uguali entro la data fissata per l'udienza presidenziale, mentre i soldi presenti sul conto corrente cointestato verranno trattenuti dal Sig. in Pt_1
base ad uno specifico accordo intercorso fra le parti.
5) Per quanto attiene al mantenimento dei figli, stante la nettissima disparità reddituale e patrimoniale fra i coniugi, nulla sarà versato dalla madre, mentre per quel che riguarda le spese straordinarie, mediche non mutuabili, previamente concordate, relative ai figli i coniugi convengono espressamente che le medesime vadano ripartite nella misura del 25% a carico della madre e del 75% a carico del padre, in base al protocollo vigente presso codesto Spett.le Tribunale.
6) Quale contributo al mantenimento della moglie, il Sig. si impegna Pt_1 altresì a versare un assegno mensile pari ad €.400,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 7) I Sigg.ri e , si scambiano reciprocamente il consenso per il Pt_1 Parte_2 rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno dichiarato nelle note di rinunciare alla presentazione di appello.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1989, Numero 307, Parte 2, Serie A, Uff.1,
Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5