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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19466/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. CRAVERO CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
BENEVENTO il 06/08/1987.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
Torino il 28/03/1993, entrambi economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 08/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 2 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Collegno (TO), C.so Francia, 113, interno G, rimane nella disponibilità con tutti gli arredi ivi presenti alla sig.ra Il marito se ne è già Parte_1 allontanato portando seco i propri effetti personali e si impegna a trasferire la residenza anagrafica.
DÀ ATTO che il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma Parte_2 Parte_1 di € 350,00= a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie della casa coniugale o dell'eventuale altro immobile ove la stessa andrà ad abitare. Le parti stabiliscono che detto contributo sarà versato dal sig. a decorrere dall'allontanamento dalla casa coniugale. Pt_2
DÀ ATTO che le spese/costi (contributo unificato ed eventuali diritti) dell'odierno procedimento e i compensi per l'attività del legale saranno ripartiti tra i ricorrenti in parti uguali
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19466/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. CRAVERO CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
BENEVENTO il 06/08/1987.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
Torino il 28/03/1993, entrambi economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 08/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 2 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Collegno (TO), C.so Francia, 113, interno G, rimane nella disponibilità con tutti gli arredi ivi presenti alla sig.ra Il marito se ne è già Parte_1 allontanato portando seco i propri effetti personali e si impegna a trasferire la residenza anagrafica.
DÀ ATTO che il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma Parte_2 Parte_1 di € 350,00= a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie della casa coniugale o dell'eventuale altro immobile ove la stessa andrà ad abitare. Le parti stabiliscono che detto contributo sarà versato dal sig. a decorrere dall'allontanamento dalla casa coniugale. Pt_2
DÀ ATTO che le spese/costi (contributo unificato ed eventuali diritti) dell'odierno procedimento e i compensi per l'attività del legale saranno ripartiti tra i ricorrenti in parti uguali
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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